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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8336/2025 RG, introdotta da Parte 1 (RO (RM), 26/04/1956), con il patrocinio dell'avv. LUCCI FEDERICO;
Controparte 1 (BO VALENTIA (VV),
25/08/1953), con il patrocinio dell'avv. LUCCI FEDERICO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 25/08/1975 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte 1
ed autorizzare i coniugi a
[...] e Controparte 1
vivere separatamente e nel reciproco rispetto, in modo che l'uno non possa interferire nella sfera privata dell'altro, ordinando al competente Ufficio di
Stato Civile presso il Comune di Roma (RM) l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri.
2. Il sig. Controparte 1 manterrà la propria residenza e,
dunque, continuerà ad abitare presso l'alloggio condominiale del portiere di
Via Dei Savorelli n. 38. 3. La Sig. Parte 2 ha invece già trasferito la propria residenza presso il figlio maggiorenne Per 1 con cui coabiterà in Roma -
RM-Viale EO TO n. 6.
l'obbligo di versare 4. Porre a carico del sig. Controparte 1
un assegno di mantenimento Parte 2in favore della sig.ra mensile pari ad Euro 140,00 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente al 100% in base alle variazioni ISTAT alle seguenti coordinate bancarie IBAN: [...].
5. I coniugi reciprocamente danno atto di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere più null'altro a che da pretendere l'uno dall'altra. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8336/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1
[...] RO (RM), 26/04/1956) e Controparte_1
(BO AL (VV), 25/08/1953) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 25/08/1975, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 2270, Parte I, Serie 01, Anno 1975,
alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8336/2025 RG, introdotta da Parte 1 (RO (RM), 26/04/1956), con il patrocinio dell'avv. LUCCI FEDERICO;
Controparte 1 (BO VALENTIA (VV),
25/08/1953), con il patrocinio dell'avv. LUCCI FEDERICO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 25/08/1975 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte 1
ed autorizzare i coniugi a
[...] e Controparte 1
vivere separatamente e nel reciproco rispetto, in modo che l'uno non possa interferire nella sfera privata dell'altro, ordinando al competente Ufficio di
Stato Civile presso il Comune di Roma (RM) l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri.
2. Il sig. Controparte 1 manterrà la propria residenza e,
dunque, continuerà ad abitare presso l'alloggio condominiale del portiere di
Via Dei Savorelli n. 38. 3. La Sig. Parte 2 ha invece già trasferito la propria residenza presso il figlio maggiorenne Per 1 con cui coabiterà in Roma -
RM-Viale EO TO n. 6.
l'obbligo di versare 4. Porre a carico del sig. Controparte 1
un assegno di mantenimento Parte 2in favore della sig.ra mensile pari ad Euro 140,00 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente al 100% in base alle variazioni ISTAT alle seguenti coordinate bancarie IBAN: [...].
5. I coniugi reciprocamente danno atto di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere più null'altro a che da pretendere l'uno dall'altra. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8336/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1
[...] RO (RM), 26/04/1956) e Controparte_1
(BO AL (VV), 25/08/1953) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 25/08/1975, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 2270, Parte I, Serie 01, Anno 1975,
alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi