Articolo 1 della Legge 21 marzo 1953, n. 220
Articolo 2
Versione
16 aprile 1953
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1952, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore dell'agricoltura della Cassa unica degli assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella B allegata alla presente legge vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista per gli impiegati dalla tabella B allegata alla presente legge e' comprensiva degli assegni familiari di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall' art. 2 della legge 22 novembre 1948, n. 861 , ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.
Entrata in vigore il 16 aprile 1953