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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 7878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7878 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr.ssa M.Rosaria Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n.5069 del 2025 R.G. Previdenza, avente ad OGGETTO: opposizione esecuzione, vertente
TRA
procuratore di sé stesso Parte_1 OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante rap.ta e Controparte_1 difesa dall' Avv. Fabrizio Maione OPPOSTA
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 2 marzo del 2025il ricorrente agiva nei confronti della parte resistente al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare la sussistenza di parte istante, nell'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. ad impugnare l'intimazione di pagamento n° 07120259000071144000, in riferimento alle Cartella n. 07120180000071984000 e la Cartella n. 07120190013761264000 nonché l'interesse giuridico all'annullamento della pretesa creditoria contenuta nell'impugnata intimazione, per i motivi di cui in premessa.
2. Accogliere l'opposizione proposta e formulata da parte istante, e per l'effetto annullare e dichiarare nullo ed inefficace nei confronti dello stesso, il titolo esecutivo formatosi nella richiamata intimazione 3 Accogliere l'opposizione proposta per la parte relativa alla prescrizione del credito e quindi l'opposizione proposta per la parte relativa alla prescrizione dei debiti previdenziali delle sanzioni e degli interessi.
3. Dichiarare per l'effetto non fondato il diritto della convenuta e dei convenuti enti impositori, di procedere ad esecuzione forzata nei confronti CP_2 dell'opponente per ottenere il pagamento di tutti i crediti vantati e contenuti dalla impugnata intimazione.
4. Condannare tutti i predetti convenuti al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio maturate, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge”. In punto di fatto l'opponente allegava di avere ricevuto l'intimazione di pagamento n. 07120259000071144000, con Lotto di stampa n.0871del 0/01/2025 relativa alle seguenti cartelle esattoriali:
1- Cartella n. 07120180000071984000, notificata il 22/01/2018 emesso dalla
[...]
per (€) 510,76; Controparte_3 2- Cartella n. 07120190013761264000, notificata il 22/01/2019 emesso dalla Controparte_3
per (€) 4.286,43.
[...] Deduceva in diritto, contestando i presupposti per la loro emissione, la prescrizione della pretesa creditoria, la decadenza per mancato rispetto dei termini di cui al DPR 602/73 eccependo, infine, l'omessa notifica dell'atto presupposto. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' (d'ora in Controparte_4 poi che, contestati i presupposti dell'azione formulata, concludeva per il rigetto della domanda CP_2 proposta. Questo Giudice intende fare proprio l'orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 7514 del 2022 in cui ha precisato in fattispecie analoga che “Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412). Tale omissione, per altro verso, assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore (Cass. Sez. U. da ultimo citata). La fattispecie in disamina, pertanto, non rientra nelle ipotesi, pure richiamate nell'ordinanza di rimessione, in cui con unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva dell'Ente impositore o dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni”. Ed inoltre ha chiarito che in detti casi “con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, - emanato, come il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 112, art. 39 in attuazione della Legge Delega 28 settembre 1998, n. 337 disponeva, nel testo originario, che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario". Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 - quater convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265 ha modificato il testo dell'art. 24, comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria. Conclusivamente ha affermato che “Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)”. Ciò comporta che nel giudizio in esame la domanda va rigettata nei confronti della parte resistente in quanto carente di legittimazione passiva. Senza sottacere che dalla data di notifica delle cartelle esattoriali prodotte in atti e notificate alle date suddette, a mezzo pec, non risulta decorso il termine di prescrizione decennale considerato, peraltro, il periodo di sospensione della prescrizione previsto dalla disciplina emergenziale. L'art. 66 della L. n. 247/2012, dispone che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali, di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla . Parte_2 Ed invero, la Corte di Cassazione si è pronunciata immediatamente dopo l'entra in vigore dell'art. 66 della legge n. 247/12, con la sentenza n. 6729/2013, nella quale ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (conforme in termini: Cass., n. 18953/2014), confermando, pertanto, la cogenza del termine di prescrizione decennale. Inoltre, l'art. 68 del decreto-legge 17 marzo 2020 così prevede: “«4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché , anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.” Senza sottacere che per la prima delle due cartelle l'istanza di definizione agevolata per la rottamazione ter del 30 aprile 2019. Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'articolo 2944 del c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate. Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 31 gennaio 2025, pertanto, i crediti portati dalle cartelle esattoriali, non risultano prescritti. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1300,00 oltre IVA CPA e spese generali. Napoli, il 29 ottobre 2025 IL GIUDICE
Dott. Maria Rosaria Lombardi