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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 3314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3314 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8905 dell'anno 2021 R.G. vertente
TRA
- , Cod.Fisc./P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, a seguito di rinuncia al mandato del precedente difensore Avv. Stefania
Comini, dall'Avv. Giorgia Giannini, quale nuovo difensore, giusta procura alle liti in calce alla comparsa costitutiva di nuovo difensore depositata in data 17.08.2025 e con elezione di domicilio presso il suo studio in Bologna, Via De' Gombruti n. 5;
ATTORE-OPPONENTE
E
- , P. IVA , con sede in alla Via Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
Alimena, in persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Gaetano, per procura in calce alla comparsa costitutiva, collazionata telematicamente e domiciliata presso il suo studio in Paola (CS) al Corso Roma n. 3 (cfr. indirizzo pec);
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c.
Conclusioni: per parte opponente “L'avv. Comini preliminarmente insiste nell'istanza di revoca del provvedimento del GI di estensione della CTU, rilevando la nullità del contraddittorio;
rileva inoltre che nei quesiti integrativi i crediti opposti in compensazione sono definiti come “contestati”, mentre in tutti gli atti difensivi avversi non esiste alcuna contestazione su tali crediti;
i crediti sono stati, infatti, parzialmente saldati nel corso del presente giudizio (circa €5.000,0 rispetto ai €
15.000,00 vantati ed eccepiti in compensazione) a dimostrazione del fatto che erano liquidi ed esigibili;
rileva ancora che il CTU ha proposto la conciliazione durante le operazioni peritali e che
l'opponente ha accettato;
in quell'occasione controparte ha chiesto di conoscere se i crediti di cui alla proposta di conciliazione fossero gli stessi del d.i. la cui opposizione è attualmente pendente davanti alla Cassazione;
dopo la risposta negativa del CTU, in quanto nessuno dei crediti opposti in compensazione fa parte del giudizio delle la non ha più riscontrato Parte_2 CP_2 nessuna comunicazione. Quindi, l'avv. Comini insiste affinché il Giudice ordini la comparizione personale della parti per tentativo di conciliazione, anche mediante applicazione Teams.
Il G.I., ritenuto ratione temporis non obbligatorio né peraltro esperito in prima udienza o fase istruttoria, ormai conclusasi, il tentativo di conciliazione, rigetta la richiesta e, considerato, l'ampio esercizio del diritto di difesa estrinsecabile mediante comparse conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c., invita nuovamente la parte opponente a precisare le conclusioni.
Parte opponente, all'invito del Giudice, risponde: “no, dovevo precisare un'altra cosa”; precisa che tutti i crediti opposti in compensazione sono stati aggiudicati in base a gara pubblica e sono certi, liquidi ed esigibili, come dimostra il pagamento, seppure parziale, dei crediti eccepiti in compensazione;
precisa, poi, le conclusioni nei seguenti termini: rinuncia alla domanda di restituzione della somma pagata in corso di causa, chiede accogliersi l'opposizione, dichiarando la legittimità dell'eccezione di compensazione;
dichiarare in ogni caso che la non aveva CP_2 alcun diritto a richiedere con l'atto di precetto la somma di Euro 5.059,52 ex art. 1284, 4 comma;
con vittoria di spese di lite;
parte opposta, preliminarmente, in ordine alle osservazioni svolte in udienza da parte opponente osserva l'infondatezza delle stesse atteso che il credito è stato contestato sia in sede di opposizione
a d.i. sia nella comparsa di costituzione e risposta del 6/09/21 e successivi scritti difensivi;
preso atto della rinuncia alla domanda di ripetizione, precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione
e successivi atti e per l'effetto conclude, chiedendo:“ respinta ogni contraria istanza, rigettare
l'avversa opposizione a precetto perché infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenziale statuizione di legge. Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”; in relazione alla proposta conciliativa al tempo formulata dal ctu e a cui non ha aderito per CP_3 ritenuta insussistenza dei presupposti, null'altro può riferire, essendo in sostituzione e con istruzioni di precisare le conclusioni;
entrambe le parti chiedono assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.” (cfr. verbale d'udienza del 24 luglio 2025).
FATTO
In data 1.07.2021 la notificava a atto di precetto (all. 13) CP_2 Parte_1 unitamente al titolo giudiziale, per il pagamento delle spese di lite liquidate dal Tribunale di Cosenza in € 7.000,00 per compensi professionali oltre accessori ed € 345,00 per spese vive, giusta sentenza n. 1181/2015 del 10.07.2015 (con la quale era stato revocato il D.I. n. 1336/2011 emesso dal suddetto
Tribunale in favore della società ed escluso ogni credito), intimando, altresì, il Parte_1 pagamento della somma € 5.059,52 “per interessi ex art. 1284 IV comma c.p.c.”(rectius c.c.), oltre spese di precetto, per un totale di € 16.209,30.
Avverso il suddetto atto di precetto proponeva opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. la società intimata, eccependo l'insussistenza del diritto della opposta di agire esecutivamente nei suoi Controparte_1 confronti per il credito precettato:
- sotto il versante dell'an debeatur, in quanto “sussiste(rebbe) …il diritto della opponente di far valere in compensazione l'ingente (
contro
-)credito vantato tuttora rimasto tuttora impagato e maturato a partire dal 2013 fino al 2020 per la somma di oltre Euro 56.000,00 (all.9) e fino alla concorrenza del credito azionato con il precetto, con espressa riserva di impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo e con espressa riserva di ripetere le somme compensate in accoglimento della presente opposizione in caso di riforma della sentenza di appello”;
- sotto il versante del quantum debeatur, per asserita “arbitrarietà/ultroneità/erroneità delle somme precettate” per € 5.059,42 a titolo di “interessi di mora ex art. 1284, 4 comma c.c.”, siccome ratione temporis non dovute né riconducibili al titolo giudiziale sotteso al precetto.
Sulla base di quanto sopra, previa ampia ricostruzione delle vicende processuali culminate nel titolo giudiziale sotteso al precetto opposto, confermato in appello (colorite da irrituali, oltre che inammissibili nella presente sede, valutazioni nel merito del suddetto titolo giudiziale e della successiva sentenza di appello, impugnata con ricorso per cassazione), la società attrice concludeva, chiedendo: previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (giudiziale) sotteso al precetto opposto, nel merito “in accoglimento dell'opposizione proposta dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto stante la compensazione tra il credito fatto valere mediante l'intimazione del precetto con il maggior
contro
-credito vantato dalla opponente;
in ogni caso stante la palese arbitrarietà, erroneità, ultroneità del credito precettato in cui è stato precettato il pagamento di interessi di mora ex art. 1284, 4 comma, con salvezza di ogni diritto in caso di riforma a seguito del promuovendo ricorso in cassazione;
Con condanna della parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese del presente giudizio” .
Si costituiva l'ASP opposta, contestando “espressamente le somme, e la relativa origine
(fatture), indicate da controparte, in quanto prive del carattere di certezza, liquidità ed esigibilità per poter assurgere a presupposto di compensazione” con il credito precettato ed insistendo, altresì, per il riconoscimento degli interessi di mora ex art. 1284 co. 4 c.c., con rigetto integrale dell'opposizione e“ vittoria di spese e competenze legali da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Con memoria ex art. 183 co. 6 n.3 c.p.c. parte opponente, sull'assunto del sopravvenuto pagamento delle spese di lite oggetto del precetto opposto, chiedeva, altresì, di “ordinare alla
[...]
la restituzione della somma di Euro 9.189,83 oltre IVA e così in totale 11.150,59”. CP_2 Così delimitato il thema decidendum e rigettata l'istanza cautelare (RG 8905-1/2021 con ordinanza riservata del 16.12.2021), la causa veniva istruita documentalmente e mediante ctu contabile, disposta dal precedente GI su istanza di parte opponente (anche al fine precipuo di tentare la definizione conciliativa del contenzioso di più ampio respiro tra le parti, con proposta conciliativa del ctu, esulante dai limiti del presente giudizio, non accolta dalla parte opposta).
All'esito dell'udienza del 10.07.2025, frattanto mutato il GI, quest'ultimo disponeva d'ufficio un supplemento/chiarimento della ctu previamente depositata, rilevando, tra l'altro, che:
“quanto al pagamento sopravvenuto allegato dall'opponente del settembre 2021 di € Pt_1
9.392,93 (imponibile) + 2207,77 (IVA) (accennato anche in ctu), … và correttamente escluso dal prospetto di calcolo e disamina del ctu, in quanto esulante dall'oggetto del presente giudizio
(corrisposto all'evidenza il solo credito per spese di lite liquidate per la fase di appello nella sentenza
n. 859/2021 della Corte di Appello in favore di LE AN -distrattario nel CP_4 suddetto titolo-, mentre il credito precettato, pur di importo simile, e causale, a titolo di spese di lite,
è limitato alle spese di lite, confermate in appello, della sola sentenza di primo grado n. 1181/2015 Cont pubbl. il 10/07/2015 liquidate in favore dell' ); nessuna refluenza ha, dunque, nel presente giudizio il pagamento sopravvenuto allegato (doc. 19 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c.), contrariamente a quanto assunto dall'opponente”.
Indi, all'udienza del 24.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte (con espressa rinuncia della parte opponente alla domanda di ripetizione delle somme, avanzata in memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.) ed assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (cfr. comparse conclusionali e memorie di replica in atti, entro i limiti delle preclusioni assertive e probatorie di cui sopra).
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (615 comma 1 c.p.c.), e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002,
n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo,
l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr.
Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
2- Nel merito dell'opposizione. Sull'eccezione di compensazione.
Nel merito, ritiene l'adito Giudice che il primo motivo opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. , che fa leva sull'eccezione di compensazione con l'asserito
contro
-credito di maggior importo in capo all'opponente sia inaccoglibile, per carenza dei presupposti di legge.
Per giurisprudenza consolidata di legittimità, in primo luogo, “la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato solo qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo” e semprechè 'certo, liquido ed esigibile' (id est pacifico o accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato, esclusi crediti sub iudice).
Inoltre, nel caso di credito derivante dalla sola “condanna alle spese di lite” (sempreché in forza di sentenza passata in giudicato), la giurisprudenza di legittimità ha ammesso la compensabilità con controcrediti sorti anche anteriormente, ove sussistenti i presupposti di cui all'art. 1243 c.c., in quanto
“il credito relativo alle spese giudiziali non viene accertato in esito a un giudizio in cui la parte avrebbe potuto far valere la compensazione, ma deriva, come conseguenza automatica, dalla mera soccombenza”: in tal caso tale eccezione è possibile, perché, “essendo la compensazione operante dal giorno della coesistenza dei due debiti e cioè dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza” (già Cass. sez. un. 6 ottobre 1962 n. 2865) “il debitore non avrebbe potuto eccepirla se non nel giudizio di opposizione all'esecuzione” (cfr. Cass. 6 aprile 2011 n. 7864).
Ed ancora, come ribadito da Cass. n. 31130 del 08/11/2023, è ormai consolidato, dopo l'arresto delle Sez. U, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016, il principio di diritto secondo il quale è consentito al debitore esecutato opporre in compensazione (giudiziale) al creditore esecutante un controcredito, solo se:
1) certo perché definitivamente verificato giudizialmente o non contestato (Cass., Sez. U.,
15/11/2016, n. 23225);
2) e, anche se ancora illiquido, di importo certamente superiore al credito azionato esecutivamente, atteso che, in tali casi, l'illiquidità del controcredito opposto (purché non sub iudice in separato giudizio) non impedisce al giudice dell'opposizione di accertarne l'entità, se di pronta e agevole liquidazione (non dunque attraverso ctu), avendo il solo effetto, nelle more del giudizio di opposizione, di precludere al giudice dell'esecuzione la sospensione di quest'ultima (Cass., 21/11/2019, n. 30323, Cass., 23/07/2003, n. 11449).
Ciò in quanto “attesa la finalità dell' istituto della compensazione - estinzione satisfattoria reciproca
(il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), che non può verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria, la giurisprudenza, da tempo risalente (Cass. n. 620 del 1970) ha affermato che non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esistenza.
…Perciò accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di "liquidità" processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta.. nell' an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo
(credito litigioso)”.
Tanto basta, dunque, a ritenere all'evidenza insussistenti i presupposti per ritenere fondata (e prima ancora ammissibile) l'eccezione di compensazione come proposta, nella presente sede di opposizione
(preventiva) all'esecuzione.
In primo luogo, il titolo giudiziale posto a fondamento della pretesa creditoria non risulta passato in giudicato (ed anzi, confermato in appello, risulta allegata da ambo le parti l'attuale pendenza del giudizio in cassazione).
Ancora, la parte assorbente del
contro
-credito opposto in compensazione (non munito di titolo né accertato giudizialmente) per € 41.743,48 è solo per “interessi di mora dal 1.01.2015 al
31.12.2020” (di crediti preesistenti non meglio circostanziati in citazione, al punto da ingenerare, nella controparte, contestazioni sulla riferibilità al credito principale per il quale era stato revocato il
D.I. 1331/2011 proprio con la sentenza sottesa al precetto opposto, confermata in appello e attualmente sub iudice , innanzi alla Corte di Cassazione).
Altra parte del credito opposto in compensazione, per € 15.007,70 (a lordo di sopravvenuti pagamenti in corso di causa, tali dunque da eroderne l'importo e confermare la coesistenza 'solo provvisoria' tra gli stessi) atterrebbe, nella prospettazione di parte opponente, al mancato pagamento di fatture per fornitura di merce “eseguite dal 01.01.2013 al 31.12.2020” (all 10 Documentazione inerente il credito dedotto in compensazione).
La suesposta cornice assertiva, prima ancora che probatoria, vale ad escludere (come già accennato dal precedente Giudice in sede cautelare) la ricorrenza dei presupposti dell'invocata compensazione, quale motivo di opposizione all'esecuzione (id est quale fatto sopravvenuto estintivo del credito precettato):
- da un lato, in ragione della non definitività del credito sotteso al precetto opposto (pendente, allo stato, ricorso per cassazione);
- e dall'altro lato, in ragione della carenza di certezza e liquidità processuale dei crediti opposti in compensazione (cfr. sul punto contestazioni a pag. 3 e ss. della comparsa costitutiva: “questa difesa contesta espressamente le somme, e la relativa origine (fatture) indicate da controparte, in quanto prive del carattere di certezza, liquidità ed esigibilità per poter assurgere a presupposto di compensazione. Tra l'altro gli interessi moratori indicati da parte avversa farebbero riferimento a quelle stesse forniture oggetto di decreto ingiuntivo poi revocato e/o comunque, sarebbero non dovuti in quanto controparte ha imputato tutte le rimesse pervenute, nelle more della sentenza di revoca del decreto ingiuntivo, agli interessi moratori maturati e, quindi, venuto meno il decreto ingiuntivo, andrebbero ricomputati tutti i pagamenti, non dovuti, eseguiti dall' . Per tali motivi CP_5 non è applicabile l'art. 1243 cod. civ. in quanto non sussiste, nel caso di specie, il requisito della liquidità perché il presunto credito opposto da parte avversa non è certo nel suo ammontare e ne è contestata l'esistenza e non è, ai fini della compensazione giudiziale, di pronta e facile liquidazione.
Tra l'altro l'accertamento del credito-opposto è sub judice”).
Né, contrariamente a quanto assunto da parte opponente (cfr. memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., verbale udienza di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale), è possibile desumere (o men che meno ritenere sussistente) ex post la 'non contestazione' dei crediti opposti in compensazione dal comportamento “extraprocessuale” della parte opposta in relazione a parziali pagamenti sopravvenuti all'introduzione del presente giudizio (in sede amministrativa e fuori dal presente giudizio) e/o in base alla formulazione di un quesito da parte del precedente GI al ctu, con inammissibili forzature e/o inversioni dell'onere della prova sugli elementi costitutivi dell'eccezione di compensazione, come dedotti.
Non appare superfluo rammentare, al riguardo, che secondo pacifico insegnamento, “il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti, e non già ai documenti prodotti (Cass., sez. 3,
21/06/2016, n. 12748; Cass., sez. 3, 22/09/2017, n. 22055; Cass., sez. 6 -3, 11/02/2020, n. 3306;
Cass., sez. 3, 27/01/2022, n. 2439), che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto
l'opportunità” ( cfr. Cass. ord. n. 17261 del 2025).
Segnatamente, “in tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che
l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione ad ingiunzione della P.A. ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, a fronte di documenti dimostrativi del credito non prodotti, ma solo richiamati e depositati con la memoria istruttoria di cui all'art. 183,comma 6, n. 2 c.p.c., aveva ritenuto temporalmente non esaurito il potere di contestazione da parte dell'opponente, né sussistente l'onere di contestazione circostanziata al momento della costituzione in giudizio;
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10629 del 19/04/2024).
Nella specie, non vi è stata alcuna circostanziata allegazione dei singoli crediti opposti in compensazione (neppure documentato e circostanziato il titolo ratione temporis legittimante la pretesa;
cfr. principi espressi dalle sentenze rese inter partes), in merito ai quali la parte opposta sarebbe stata tenuta a compiere una contestazione circostanziata, all'uopo essendo sufficiente ed inequivoca la contestazione (incompatibile con qualsivoglia riconoscimento, anche implicito, dei crediti dedotti) spiegata dalla parte opposta in comparsa costitutiva (cfr. pag 3 e s.) ed ulteriormente sviluppata in comparsa conclusionale.
Inoltre, ad abuntantiam, “il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento” (Cass., sez. 3, 7 giugno 2023, n.
16028; ed ancora, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni o enti equiparati, nessun rilievo assume il principio di non contestazione in ordine ai crediti nascenti da contratti o provvedimenti per i quali la legge prevede la forma scritta ad substantiam).
Esclusa, dunque, la sussistenza dei presupposti dell'eccepita compensazione, nella presente sede oppositiva, i costi della ctu disposta dal precedente GI su istanza di parte opponente, assorbita ogni valutazione nel merito della pluralità delle ipotesi ricostruttive formulate (e correlata imputazione dei pagamenti) e tenore della proposta conciliativa (esulante dai limiti del presente giudizio), sono posti definitivamente a carico di quest'ultima (e contenuti entro i limiti dell'acconto già richiesto e corrisposto da quest'ultima, con rinuncia del ctu all'ulteriore compenso liquidato dal precedente GI;
cfr. verbale d'udienza del 10.07.2025 avanti a questo GI 1).
3. Sul quantum debeatur
Per converso l'opposizione in esame è, contrariamente a quanto dedotto da parte opposta (e prima facie accennato dal precedente GI nella fase sommario-cautelare), fondata e merita accoglimento in relazione all'eccepita insussistenza del credito precettato di € 5.059,52 a titolo di interessi ex art. 1284, 4 comma c.c. sull'importo liquidato per spese di lite.
Di là dalle (pur condivisibili) considerazioni espresse da parte opponente sulla inapplicabilità ratione temporis dell'invocata norma (cfr. funditus pag. 6 e s. memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.), assume rilievo assorbente, nella presente sede oppositiva, la circostanza dell'assenza di qualsivoglia riferimento alla previsione di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. nel titolo giudiziale invocato a fondamento della suddetta pretesa creditoria (nel quale, invero, neppure risulta disposto a fortiori il pagamento di interessi), sì da escludere ipso facto la debenza dei suddetti interessi moratori (c.d. super-legali), come precettati.
Ed infatti, come definitivamente chiarito da Cass. civ., Sez. Unite, 07/05/2024, n. 12449 (in termini
Cass. n. 19015 del 11/07/2024) "se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo " (Cass. civ., Sez. Unite, 07/05/2024, n. 12449).
Non può, infatti, ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che “l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 co. 1 c.c. presuppone
l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva” (già sin da Cass. civ. Sez. III sentenza 27 settembre
2017 n. 22457).
Nel solco del suesposto orientamento, da ultimo, la S.C. con ordinanza n. 3499 del 11/02/2025 ha ribadito che “la condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere”.
Corollario di quanto sopra, nei limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato
(escluso/inammissibile ogni ulteriore rilievo d'ufficio) è, dunque, l'accoglimento parziale dell'opposizione (preventiva) all'esecuzione in esame, con conseguente declaratoria di inefficacia parziale del precetto opposto limitatamente alle somme precettate a titolo di “interessi di mora” (€
5.059,52) ex art. 1284, 4 comma c.c., non dovute, siccome non riconducibili al titolo esecutivo giudiziale sotteso al precetto opposto. Giova al riguardo rammentare che “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. 30 gennaio 2013,
n. 2160; Cass. 29 febbraio 2008, n. 5515; Cass. 15 settembre 1970, n. 1445).
4- Sulle spese di lite
Atteso l'esito della lite e, dunque, la parziale fondatezza dell'opposizione in punto di quantum debeatur, rigettato il motivo di opposizione in punto di insussistenza dell'an debeatur (per compensazione), le spese di lite sono integralmente compensate in ossequio al criterio della soccombenza parziale reciproca ex art. 92 co. 2 c.p.c. (cfr. in tal senso, attesa la posizione processuale e sostanziale di attore della parte opponente, Cass. Sez. 3, ord.
n. 26918 del 24/10/2018 a mente della quale “nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa”; in termini Cass. sezioni unite, 31 ottobre 2022, n.
32061).
Per converso, come sopra chiarito, in considerazione dell'oggetto dell'accertamento peritale, le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., ACCERTA E DICHIARA
l'insussistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente limitatamente all'importo precettato a titolo di “interessi ex art. 1284, 4 comma c.c.” per € 5.059,52, non riconducibile né dovuto in forza del titolo giudiziale sotteso al precetto opposto, con conseguente inefficacia parziale del precetto opposto relativamente al suddetto importo;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
3) PONE definitamente gli onorari e spese di ctu a carico della parte opponente.
Così deciso in Bologna, in data 1.12.2025 IL Giudice Roberta Vaccaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il ctu, dopo ampia interlocuzione con il GI sul valore della causa in oggetto quale parametro per la liquidazione (id est, importo precettato, eccezione di compensazione a soli fini estintivi del citato importo) e precisato che risulta corrisposto allo stato il compenso liquidato dal precedente GI (decreto del 26.02.2024) nella sola misura del 50%, corrisposto dalla opponente, dichiara sin d'ora di rinunciare all'ulteriore residuo importo liquidato e non corrisposto dalla , cui aveva inviato nota pro forma, rimasta senza riscontro”. Con
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8905 dell'anno 2021 R.G. vertente
TRA
- , Cod.Fisc./P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, a seguito di rinuncia al mandato del precedente difensore Avv. Stefania
Comini, dall'Avv. Giorgia Giannini, quale nuovo difensore, giusta procura alle liti in calce alla comparsa costitutiva di nuovo difensore depositata in data 17.08.2025 e con elezione di domicilio presso il suo studio in Bologna, Via De' Gombruti n. 5;
ATTORE-OPPONENTE
E
- , P. IVA , con sede in alla Via Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
Alimena, in persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Gaetano, per procura in calce alla comparsa costitutiva, collazionata telematicamente e domiciliata presso il suo studio in Paola (CS) al Corso Roma n. 3 (cfr. indirizzo pec);
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c.
Conclusioni: per parte opponente “L'avv. Comini preliminarmente insiste nell'istanza di revoca del provvedimento del GI di estensione della CTU, rilevando la nullità del contraddittorio;
rileva inoltre che nei quesiti integrativi i crediti opposti in compensazione sono definiti come “contestati”, mentre in tutti gli atti difensivi avversi non esiste alcuna contestazione su tali crediti;
i crediti sono stati, infatti, parzialmente saldati nel corso del presente giudizio (circa €5.000,0 rispetto ai €
15.000,00 vantati ed eccepiti in compensazione) a dimostrazione del fatto che erano liquidi ed esigibili;
rileva ancora che il CTU ha proposto la conciliazione durante le operazioni peritali e che
l'opponente ha accettato;
in quell'occasione controparte ha chiesto di conoscere se i crediti di cui alla proposta di conciliazione fossero gli stessi del d.i. la cui opposizione è attualmente pendente davanti alla Cassazione;
dopo la risposta negativa del CTU, in quanto nessuno dei crediti opposti in compensazione fa parte del giudizio delle la non ha più riscontrato Parte_2 CP_2 nessuna comunicazione. Quindi, l'avv. Comini insiste affinché il Giudice ordini la comparizione personale della parti per tentativo di conciliazione, anche mediante applicazione Teams.
Il G.I., ritenuto ratione temporis non obbligatorio né peraltro esperito in prima udienza o fase istruttoria, ormai conclusasi, il tentativo di conciliazione, rigetta la richiesta e, considerato, l'ampio esercizio del diritto di difesa estrinsecabile mediante comparse conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c., invita nuovamente la parte opponente a precisare le conclusioni.
Parte opponente, all'invito del Giudice, risponde: “no, dovevo precisare un'altra cosa”; precisa che tutti i crediti opposti in compensazione sono stati aggiudicati in base a gara pubblica e sono certi, liquidi ed esigibili, come dimostra il pagamento, seppure parziale, dei crediti eccepiti in compensazione;
precisa, poi, le conclusioni nei seguenti termini: rinuncia alla domanda di restituzione della somma pagata in corso di causa, chiede accogliersi l'opposizione, dichiarando la legittimità dell'eccezione di compensazione;
dichiarare in ogni caso che la non aveva CP_2 alcun diritto a richiedere con l'atto di precetto la somma di Euro 5.059,52 ex art. 1284, 4 comma;
con vittoria di spese di lite;
parte opposta, preliminarmente, in ordine alle osservazioni svolte in udienza da parte opponente osserva l'infondatezza delle stesse atteso che il credito è stato contestato sia in sede di opposizione
a d.i. sia nella comparsa di costituzione e risposta del 6/09/21 e successivi scritti difensivi;
preso atto della rinuncia alla domanda di ripetizione, precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione
e successivi atti e per l'effetto conclude, chiedendo:“ respinta ogni contraria istanza, rigettare
l'avversa opposizione a precetto perché infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenziale statuizione di legge. Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”; in relazione alla proposta conciliativa al tempo formulata dal ctu e a cui non ha aderito per CP_3 ritenuta insussistenza dei presupposti, null'altro può riferire, essendo in sostituzione e con istruzioni di precisare le conclusioni;
entrambe le parti chiedono assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.” (cfr. verbale d'udienza del 24 luglio 2025).
FATTO
In data 1.07.2021 la notificava a atto di precetto (all. 13) CP_2 Parte_1 unitamente al titolo giudiziale, per il pagamento delle spese di lite liquidate dal Tribunale di Cosenza in € 7.000,00 per compensi professionali oltre accessori ed € 345,00 per spese vive, giusta sentenza n. 1181/2015 del 10.07.2015 (con la quale era stato revocato il D.I. n. 1336/2011 emesso dal suddetto
Tribunale in favore della società ed escluso ogni credito), intimando, altresì, il Parte_1 pagamento della somma € 5.059,52 “per interessi ex art. 1284 IV comma c.p.c.”(rectius c.c.), oltre spese di precetto, per un totale di € 16.209,30.
Avverso il suddetto atto di precetto proponeva opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. la società intimata, eccependo l'insussistenza del diritto della opposta di agire esecutivamente nei suoi Controparte_1 confronti per il credito precettato:
- sotto il versante dell'an debeatur, in quanto “sussiste(rebbe) …il diritto della opponente di far valere in compensazione l'ingente (
contro
-)credito vantato tuttora rimasto tuttora impagato e maturato a partire dal 2013 fino al 2020 per la somma di oltre Euro 56.000,00 (all.9) e fino alla concorrenza del credito azionato con il precetto, con espressa riserva di impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo e con espressa riserva di ripetere le somme compensate in accoglimento della presente opposizione in caso di riforma della sentenza di appello”;
- sotto il versante del quantum debeatur, per asserita “arbitrarietà/ultroneità/erroneità delle somme precettate” per € 5.059,42 a titolo di “interessi di mora ex art. 1284, 4 comma c.c.”, siccome ratione temporis non dovute né riconducibili al titolo giudiziale sotteso al precetto.
Sulla base di quanto sopra, previa ampia ricostruzione delle vicende processuali culminate nel titolo giudiziale sotteso al precetto opposto, confermato in appello (colorite da irrituali, oltre che inammissibili nella presente sede, valutazioni nel merito del suddetto titolo giudiziale e della successiva sentenza di appello, impugnata con ricorso per cassazione), la società attrice concludeva, chiedendo: previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (giudiziale) sotteso al precetto opposto, nel merito “in accoglimento dell'opposizione proposta dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto stante la compensazione tra il credito fatto valere mediante l'intimazione del precetto con il maggior
contro
-credito vantato dalla opponente;
in ogni caso stante la palese arbitrarietà, erroneità, ultroneità del credito precettato in cui è stato precettato il pagamento di interessi di mora ex art. 1284, 4 comma, con salvezza di ogni diritto in caso di riforma a seguito del promuovendo ricorso in cassazione;
Con condanna della parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese del presente giudizio” .
Si costituiva l'ASP opposta, contestando “espressamente le somme, e la relativa origine
(fatture), indicate da controparte, in quanto prive del carattere di certezza, liquidità ed esigibilità per poter assurgere a presupposto di compensazione” con il credito precettato ed insistendo, altresì, per il riconoscimento degli interessi di mora ex art. 1284 co. 4 c.c., con rigetto integrale dell'opposizione e“ vittoria di spese e competenze legali da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Con memoria ex art. 183 co. 6 n.3 c.p.c. parte opponente, sull'assunto del sopravvenuto pagamento delle spese di lite oggetto del precetto opposto, chiedeva, altresì, di “ordinare alla
[...]
la restituzione della somma di Euro 9.189,83 oltre IVA e così in totale 11.150,59”. CP_2 Così delimitato il thema decidendum e rigettata l'istanza cautelare (RG 8905-1/2021 con ordinanza riservata del 16.12.2021), la causa veniva istruita documentalmente e mediante ctu contabile, disposta dal precedente GI su istanza di parte opponente (anche al fine precipuo di tentare la definizione conciliativa del contenzioso di più ampio respiro tra le parti, con proposta conciliativa del ctu, esulante dai limiti del presente giudizio, non accolta dalla parte opposta).
All'esito dell'udienza del 10.07.2025, frattanto mutato il GI, quest'ultimo disponeva d'ufficio un supplemento/chiarimento della ctu previamente depositata, rilevando, tra l'altro, che:
“quanto al pagamento sopravvenuto allegato dall'opponente del settembre 2021 di € Pt_1
9.392,93 (imponibile) + 2207,77 (IVA) (accennato anche in ctu), … và correttamente escluso dal prospetto di calcolo e disamina del ctu, in quanto esulante dall'oggetto del presente giudizio
(corrisposto all'evidenza il solo credito per spese di lite liquidate per la fase di appello nella sentenza
n. 859/2021 della Corte di Appello in favore di LE AN -distrattario nel CP_4 suddetto titolo-, mentre il credito precettato, pur di importo simile, e causale, a titolo di spese di lite,
è limitato alle spese di lite, confermate in appello, della sola sentenza di primo grado n. 1181/2015 Cont pubbl. il 10/07/2015 liquidate in favore dell' ); nessuna refluenza ha, dunque, nel presente giudizio il pagamento sopravvenuto allegato (doc. 19 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c.), contrariamente a quanto assunto dall'opponente”.
Indi, all'udienza del 24.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte (con espressa rinuncia della parte opponente alla domanda di ripetizione delle somme, avanzata in memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.) ed assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (cfr. comparse conclusionali e memorie di replica in atti, entro i limiti delle preclusioni assertive e probatorie di cui sopra).
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (615 comma 1 c.p.c.), e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002,
n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo,
l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr.
Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
2- Nel merito dell'opposizione. Sull'eccezione di compensazione.
Nel merito, ritiene l'adito Giudice che il primo motivo opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. , che fa leva sull'eccezione di compensazione con l'asserito
contro
-credito di maggior importo in capo all'opponente sia inaccoglibile, per carenza dei presupposti di legge.
Per giurisprudenza consolidata di legittimità, in primo luogo, “la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato solo qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo” e semprechè 'certo, liquido ed esigibile' (id est pacifico o accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato, esclusi crediti sub iudice).
Inoltre, nel caso di credito derivante dalla sola “condanna alle spese di lite” (sempreché in forza di sentenza passata in giudicato), la giurisprudenza di legittimità ha ammesso la compensabilità con controcrediti sorti anche anteriormente, ove sussistenti i presupposti di cui all'art. 1243 c.c., in quanto
“il credito relativo alle spese giudiziali non viene accertato in esito a un giudizio in cui la parte avrebbe potuto far valere la compensazione, ma deriva, come conseguenza automatica, dalla mera soccombenza”: in tal caso tale eccezione è possibile, perché, “essendo la compensazione operante dal giorno della coesistenza dei due debiti e cioè dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza” (già Cass. sez. un. 6 ottobre 1962 n. 2865) “il debitore non avrebbe potuto eccepirla se non nel giudizio di opposizione all'esecuzione” (cfr. Cass. 6 aprile 2011 n. 7864).
Ed ancora, come ribadito da Cass. n. 31130 del 08/11/2023, è ormai consolidato, dopo l'arresto delle Sez. U, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016, il principio di diritto secondo il quale è consentito al debitore esecutato opporre in compensazione (giudiziale) al creditore esecutante un controcredito, solo se:
1) certo perché definitivamente verificato giudizialmente o non contestato (Cass., Sez. U.,
15/11/2016, n. 23225);
2) e, anche se ancora illiquido, di importo certamente superiore al credito azionato esecutivamente, atteso che, in tali casi, l'illiquidità del controcredito opposto (purché non sub iudice in separato giudizio) non impedisce al giudice dell'opposizione di accertarne l'entità, se di pronta e agevole liquidazione (non dunque attraverso ctu), avendo il solo effetto, nelle more del giudizio di opposizione, di precludere al giudice dell'esecuzione la sospensione di quest'ultima (Cass., 21/11/2019, n. 30323, Cass., 23/07/2003, n. 11449).
Ciò in quanto “attesa la finalità dell' istituto della compensazione - estinzione satisfattoria reciproca
(il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), che non può verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria, la giurisprudenza, da tempo risalente (Cass. n. 620 del 1970) ha affermato che non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esistenza.
…Perciò accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di "liquidità" processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta.. nell' an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo
(credito litigioso)”.
Tanto basta, dunque, a ritenere all'evidenza insussistenti i presupposti per ritenere fondata (e prima ancora ammissibile) l'eccezione di compensazione come proposta, nella presente sede di opposizione
(preventiva) all'esecuzione.
In primo luogo, il titolo giudiziale posto a fondamento della pretesa creditoria non risulta passato in giudicato (ed anzi, confermato in appello, risulta allegata da ambo le parti l'attuale pendenza del giudizio in cassazione).
Ancora, la parte assorbente del
contro
-credito opposto in compensazione (non munito di titolo né accertato giudizialmente) per € 41.743,48 è solo per “interessi di mora dal 1.01.2015 al
31.12.2020” (di crediti preesistenti non meglio circostanziati in citazione, al punto da ingenerare, nella controparte, contestazioni sulla riferibilità al credito principale per il quale era stato revocato il
D.I. 1331/2011 proprio con la sentenza sottesa al precetto opposto, confermata in appello e attualmente sub iudice , innanzi alla Corte di Cassazione).
Altra parte del credito opposto in compensazione, per € 15.007,70 (a lordo di sopravvenuti pagamenti in corso di causa, tali dunque da eroderne l'importo e confermare la coesistenza 'solo provvisoria' tra gli stessi) atterrebbe, nella prospettazione di parte opponente, al mancato pagamento di fatture per fornitura di merce “eseguite dal 01.01.2013 al 31.12.2020” (all 10 Documentazione inerente il credito dedotto in compensazione).
La suesposta cornice assertiva, prima ancora che probatoria, vale ad escludere (come già accennato dal precedente Giudice in sede cautelare) la ricorrenza dei presupposti dell'invocata compensazione, quale motivo di opposizione all'esecuzione (id est quale fatto sopravvenuto estintivo del credito precettato):
- da un lato, in ragione della non definitività del credito sotteso al precetto opposto (pendente, allo stato, ricorso per cassazione);
- e dall'altro lato, in ragione della carenza di certezza e liquidità processuale dei crediti opposti in compensazione (cfr. sul punto contestazioni a pag. 3 e ss. della comparsa costitutiva: “questa difesa contesta espressamente le somme, e la relativa origine (fatture) indicate da controparte, in quanto prive del carattere di certezza, liquidità ed esigibilità per poter assurgere a presupposto di compensazione. Tra l'altro gli interessi moratori indicati da parte avversa farebbero riferimento a quelle stesse forniture oggetto di decreto ingiuntivo poi revocato e/o comunque, sarebbero non dovuti in quanto controparte ha imputato tutte le rimesse pervenute, nelle more della sentenza di revoca del decreto ingiuntivo, agli interessi moratori maturati e, quindi, venuto meno il decreto ingiuntivo, andrebbero ricomputati tutti i pagamenti, non dovuti, eseguiti dall' . Per tali motivi CP_5 non è applicabile l'art. 1243 cod. civ. in quanto non sussiste, nel caso di specie, il requisito della liquidità perché il presunto credito opposto da parte avversa non è certo nel suo ammontare e ne è contestata l'esistenza e non è, ai fini della compensazione giudiziale, di pronta e facile liquidazione.
Tra l'altro l'accertamento del credito-opposto è sub judice”).
Né, contrariamente a quanto assunto da parte opponente (cfr. memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., verbale udienza di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale), è possibile desumere (o men che meno ritenere sussistente) ex post la 'non contestazione' dei crediti opposti in compensazione dal comportamento “extraprocessuale” della parte opposta in relazione a parziali pagamenti sopravvenuti all'introduzione del presente giudizio (in sede amministrativa e fuori dal presente giudizio) e/o in base alla formulazione di un quesito da parte del precedente GI al ctu, con inammissibili forzature e/o inversioni dell'onere della prova sugli elementi costitutivi dell'eccezione di compensazione, come dedotti.
Non appare superfluo rammentare, al riguardo, che secondo pacifico insegnamento, “il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti, e non già ai documenti prodotti (Cass., sez. 3,
21/06/2016, n. 12748; Cass., sez. 3, 22/09/2017, n. 22055; Cass., sez. 6 -3, 11/02/2020, n. 3306;
Cass., sez. 3, 27/01/2022, n. 2439), che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto
l'opportunità” ( cfr. Cass. ord. n. 17261 del 2025).
Segnatamente, “in tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che
l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione ad ingiunzione della P.A. ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, a fronte di documenti dimostrativi del credito non prodotti, ma solo richiamati e depositati con la memoria istruttoria di cui all'art. 183,comma 6, n. 2 c.p.c., aveva ritenuto temporalmente non esaurito il potere di contestazione da parte dell'opponente, né sussistente l'onere di contestazione circostanziata al momento della costituzione in giudizio;
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10629 del 19/04/2024).
Nella specie, non vi è stata alcuna circostanziata allegazione dei singoli crediti opposti in compensazione (neppure documentato e circostanziato il titolo ratione temporis legittimante la pretesa;
cfr. principi espressi dalle sentenze rese inter partes), in merito ai quali la parte opposta sarebbe stata tenuta a compiere una contestazione circostanziata, all'uopo essendo sufficiente ed inequivoca la contestazione (incompatibile con qualsivoglia riconoscimento, anche implicito, dei crediti dedotti) spiegata dalla parte opposta in comparsa costitutiva (cfr. pag 3 e s.) ed ulteriormente sviluppata in comparsa conclusionale.
Inoltre, ad abuntantiam, “il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento” (Cass., sez. 3, 7 giugno 2023, n.
16028; ed ancora, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni o enti equiparati, nessun rilievo assume il principio di non contestazione in ordine ai crediti nascenti da contratti o provvedimenti per i quali la legge prevede la forma scritta ad substantiam).
Esclusa, dunque, la sussistenza dei presupposti dell'eccepita compensazione, nella presente sede oppositiva, i costi della ctu disposta dal precedente GI su istanza di parte opponente, assorbita ogni valutazione nel merito della pluralità delle ipotesi ricostruttive formulate (e correlata imputazione dei pagamenti) e tenore della proposta conciliativa (esulante dai limiti del presente giudizio), sono posti definitivamente a carico di quest'ultima (e contenuti entro i limiti dell'acconto già richiesto e corrisposto da quest'ultima, con rinuncia del ctu all'ulteriore compenso liquidato dal precedente GI;
cfr. verbale d'udienza del 10.07.2025 avanti a questo GI 1).
3. Sul quantum debeatur
Per converso l'opposizione in esame è, contrariamente a quanto dedotto da parte opposta (e prima facie accennato dal precedente GI nella fase sommario-cautelare), fondata e merita accoglimento in relazione all'eccepita insussistenza del credito precettato di € 5.059,52 a titolo di interessi ex art. 1284, 4 comma c.c. sull'importo liquidato per spese di lite.
Di là dalle (pur condivisibili) considerazioni espresse da parte opponente sulla inapplicabilità ratione temporis dell'invocata norma (cfr. funditus pag. 6 e s. memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.), assume rilievo assorbente, nella presente sede oppositiva, la circostanza dell'assenza di qualsivoglia riferimento alla previsione di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. nel titolo giudiziale invocato a fondamento della suddetta pretesa creditoria (nel quale, invero, neppure risulta disposto a fortiori il pagamento di interessi), sì da escludere ipso facto la debenza dei suddetti interessi moratori (c.d. super-legali), come precettati.
Ed infatti, come definitivamente chiarito da Cass. civ., Sez. Unite, 07/05/2024, n. 12449 (in termini
Cass. n. 19015 del 11/07/2024) "se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo " (Cass. civ., Sez. Unite, 07/05/2024, n. 12449).
Non può, infatti, ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che “l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 co. 1 c.c. presuppone
l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva” (già sin da Cass. civ. Sez. III sentenza 27 settembre
2017 n. 22457).
Nel solco del suesposto orientamento, da ultimo, la S.C. con ordinanza n. 3499 del 11/02/2025 ha ribadito che “la condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere”.
Corollario di quanto sopra, nei limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato
(escluso/inammissibile ogni ulteriore rilievo d'ufficio) è, dunque, l'accoglimento parziale dell'opposizione (preventiva) all'esecuzione in esame, con conseguente declaratoria di inefficacia parziale del precetto opposto limitatamente alle somme precettate a titolo di “interessi di mora” (€
5.059,52) ex art. 1284, 4 comma c.c., non dovute, siccome non riconducibili al titolo esecutivo giudiziale sotteso al precetto opposto. Giova al riguardo rammentare che “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. 30 gennaio 2013,
n. 2160; Cass. 29 febbraio 2008, n. 5515; Cass. 15 settembre 1970, n. 1445).
4- Sulle spese di lite
Atteso l'esito della lite e, dunque, la parziale fondatezza dell'opposizione in punto di quantum debeatur, rigettato il motivo di opposizione in punto di insussistenza dell'an debeatur (per compensazione), le spese di lite sono integralmente compensate in ossequio al criterio della soccombenza parziale reciproca ex art. 92 co. 2 c.p.c. (cfr. in tal senso, attesa la posizione processuale e sostanziale di attore della parte opponente, Cass. Sez. 3, ord.
n. 26918 del 24/10/2018 a mente della quale “nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa”; in termini Cass. sezioni unite, 31 ottobre 2022, n.
32061).
Per converso, come sopra chiarito, in considerazione dell'oggetto dell'accertamento peritale, le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., ACCERTA E DICHIARA
l'insussistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente limitatamente all'importo precettato a titolo di “interessi ex art. 1284, 4 comma c.c.” per € 5.059,52, non riconducibile né dovuto in forza del titolo giudiziale sotteso al precetto opposto, con conseguente inefficacia parziale del precetto opposto relativamente al suddetto importo;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
3) PONE definitamente gli onorari e spese di ctu a carico della parte opponente.
Così deciso in Bologna, in data 1.12.2025 IL Giudice Roberta Vaccaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il ctu, dopo ampia interlocuzione con il GI sul valore della causa in oggetto quale parametro per la liquidazione (id est, importo precettato, eccezione di compensazione a soli fini estintivi del citato importo) e precisato che risulta corrisposto allo stato il compenso liquidato dal precedente GI (decreto del 26.02.2024) nella sola misura del 50%, corrisposto dalla opponente, dichiara sin d'ora di rinunciare all'ulteriore residuo importo liquidato e non corrisposto dalla , cui aveva inviato nota pro forma, rimasta senza riscontro”. Con