Sentenza 10 febbraio 2022
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 04/12/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 244/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO ha pronunciato la seguente NI ACANFORA Presidente Ida CONTINO Consigliere rel.
IA d’AMBROSIO Consigliere Cristina RAZZANO Consigliere Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere
SENTENZA
Nel giudizio di appello iscritto al n. 60338 del registro di segreteria proposto da:
• IS, nata a [...] il IS (C.F. IS),
rappresentata e difesa dall'avvocato AN TO (C.F.
[...]),con elezione di domicilio telematico al seguente indirizzo pec:
romano.bottosso@avvocatipordenone.it
( Appellante)
contro:
• ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f.
80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso
SENT. 244/2025 2 dagli avvocati Giuseppina Giannico (pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), NE RI (pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), RG ED (pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e LI Carcavallo (pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),
presso gli stessi elettivamente domiciliato.
( Appellato)
avverso:
la sentenza n. 6/2022, emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, pubblicata il 10 febbraio 2022 Visto l’appello e gli atti del giudizio.
Uditi, nella pubblica udienza del 23 settembre 2025, con l’assistenza del dott. Luca Fruscione, il giudice relatore cons. Ida Contino, l’avv.
AN TO per l’appellante e l’avv. RG ED per l’Ente previdenziale appellato.
FATTO
1. La sig. IS è titolare di trattamento pensionistico di reversibilità a far data dal 1° luglio 2015, inizialmente e sino al 1° novembre 2016, erogato in contitolarità con il figlio studente universitario.
Con nota del 4 novembre 2019, l’INPS di Pordenone le comunicava la formazione, nel periodo tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di un indebito pensionistico pari ad euro 9.459,58 per superamento dei limiti di cumulabilità di cui alla Tabella F allegata alla L. 335/1995, e, contestualmente, provvedeva a recuperare la somma applicando la ritenuta mensile di euro 236,49 sul rateo pensionistico, a far data dal
SENT. 244/2025 3 febbraio 2020.
Nel provvedimento impugnato, l'Ente previdenziale precisava che i redditi presi in esame per determinare l’indebito pensionistico erano quelli “diversi da pensione”, percepiti nel 2016 e dichiarati dalla sig.ra IS all'Agenzia delle Entrate con il mod. 730/2017, pari ad euro 37.887,00 e i redditi da pensione relativi al 2017, presenti nel Casellario centrale dei pensionati e ammontanti ad euro 0.
2. La sig.ra IS proponeva ricorso dinnanzi alla Corte dei conti sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia censurando esclusivamente la ripetizione dell’indebito. Nello specifico, secondo l’assunto difensivo, il provvedimento di recupero del 4 novembre 2019 è stato emesso in violazione dell’art. 13 della l. 412/1991 poiché l’erogazione indebita era scaturita da redditi diversi da pensione maturati nel 2016. L’INPS, pertanto ne avrebbe avuto la piena conoscibilità con l’acquisizione della dichiarazione fiscale (Mod 730/2017) da parte dell’Agenzia delle Entrate nel corso del 2017
(precisamente il 14 giugno 2017), sicché avrebbe dovuto procedere alla ripetizione entro l’anno successivo, e cioè entro il 2018. La IS evidenziava altresì di aver percepito l’emolumento pensionistico sempre in assoluta buona fede, avendo puntualmente provveduto alla dichiarazione dei redditi ai fini fiscali.
2. Con la sentenza appellata, la Sezione giurisdizionale regionale respingeva il ricorso in ragione dell’art. 13, comma 2, della L. n.
412/1991, disposizione che impone all’Ente previdenziale di procedere
“annualmente” alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati SENT. 244/2025 4 incidenti sulla misura delle prestazioni pensionistiche, e di provvedere entro l’anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Il giudice di prime cure, infatti, nel richiamare la sentenza n. 3802/2019 della Cassazione, Sez. Lavoro, precisava che tale disposizione dovesse essere interpretata nel senso che “l’avverbio annualmente non indica un termine decadenziale ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l’anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto”.
Riteneva, pertanto, che nel caso in specie, rispetto agli importi percepiti in eccesso dalla ricorrente dal gennaio al dicembre 2017, l’INPS avrebbe potuto esercitare la pretesa restitutoria entro il 31 dicembre 2019 poiché le due componenti reddituali (quelli diversi da pensione maturati nel 2016 e quelli pensionistici maturati nel 2017)
che la legge richiede di accertare ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 41, della L. 335/1995, erano divenute congiuntamente apprezzabili solo nel 2018.
3. Con atto notificato in data 4 novembre 2022, e depositato in data 8 novembre 2022, la sig.ra IS ha proposto appello, con il patrocinio dell'avv. AN TO formulando i seguenti profili di censura.
3.1 Omissione di pronuncia e violazione e/o errata applicazione delle norme di cui alla l. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2 e alla l. n.
412 del 1991, art. 13, comma 1, sulla ripetibilità dell'indebito pensionistico.
In primo luogo, l’appellante lamenta che la sentenza gravata, seppure SENT. 244/2025 5 nella esposizione della prospettazione difensiva dia evidenza dell’eccepita assenza di dolo nella percipiente, non dà poi corso ad alcuna argomentazione sul punto.
Secondo l’assunto difensivo, invece, ”l’applicazione dell’art. 52 co 2 L.
88/1989 e, conseguentemente dell'art 13 co 1 L. 412/1991 è di primaria rilevanza, atteso che sposta l'oggetto del decidere dal mancato rispetto dei termini di accertamento, all'errore effettuato dall'INPS nel liquidare ab origine la pensione” ; ed ancora “ La L. n.88 del 1989, art.52, comma 2, stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell’interessato. La L.n.412 del 1991, art.13, comma 1, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n.39) integra tale regola…..quindi estende le ipotesi di ripetibilità ai casi in cui il pensionato, a conoscenza di informazioni in possesso dell’ente e rilevanti ai fini della spettanza o della quantificazione della prestazione pensionistica, non le abbia comunicate o le abbia comunicate in maniera inesatta” (pagg.3-4 dell’atto di appello). Conseguentemente, secondo l’appellante, le somme erogate indebitamente sarebbero ripetibili solo in presenza di dolo dell’interessato, non configurabile nella fattispecie.
In proposito la sig.ra IS ribadisce di aver dichiarato, sin dal 2015 i redditi ai fini fiscali, sicché l’INPS da sempre era perfettamente a conoscenza di quale dovesse essere la pensione in considerazione dei limiti di cui alla tab. F della l. 335/1995. Nonostante ciò, vi sarebbe stato SENT. 244/2025 6 un errore da parte dell'Istituto di previdenza nel liquidare gli importi, salvo poi rendersene conto solo nel 2018.
3.2 Violazione e/o errata applicazione delle norme degli artt. 9 l.
428/1985, art. 5 dpr 429/1986, 13 l.412/1991 e art. 18 l. 241/1990 sulla disciplina dei tempi di accertamento.
Con il secondo profilo di censura, l’appellante ha insistito sulla intempestività dell’azione di recupero da parte dell’Ente previdenziale.
In primo luogo, precisa che la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui a pag. 4 afferma che “la verifica dell'INPS ha riguardato i redditi percepiti dalla ricorrente nel 2017, per i quali la dichiarazione dei redditi è avvenuta nel 2018”. Tale ricostruzione, secondo l’assunto difensivo, contrasterebbe con quanto indicato nel provvedimento impugnato ove, invece, è indicato che “per la determinazione del debito sono stati presi in considerazione i redditi relativi al 2016 (diversi da quelli da pensione)
che Lei ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate con il modello 730/CUD/Unico 2017, nonché quelli presenti nel casellario centrale dei pensionati relativi all'anno 2017”.
Ciò precisato, ricostruisce la scansione temporale indicata dalla norma, evidenziando che:
• nell'anno civile in cui si ha la conoscibilità dei redditi, l’INPS deve procedere alla verifica;
• nell'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, l'INPS deve provvedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Ciò chiarito, rileva che nel caso di specie, l'INPS sarebbe stato in SENT. 244/2025 7 possesso di tutti i dati necessari per la corretta quantificazione del trattamento spettante fin dal momento dell'asserita erogazione non dovuta, giacché tali informazioni sarebbero state prontamente comunicate dalla stessa ricorrente. Dal casellario, inoltre, i redditi da pensione della ricorrente sono sempre stati “zero” quindi ininfluenti ai fini del calcolo della pensione di reversibilità. Conseguentemente, secondo la prospettazione difensiva, l’INPS avrebbe dovuto procedere alla ripetizione dell’indebito entro l’anno 2018.
3.3 Sulle modalità di trattenuta delle somme sottoposte a recupero.
Secondo la difesa, ad oggi le somme sono state trattenute all’appellante al lordo delle ritenute, in violazione dell'art.150 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (conv. dalla L. 17 luglio 2020, n.77). Ciò precisato ha chiesto a questo giudice che, nella denegata ipotesi in cui le somme dovessero essere ritenute ripetibili, sia disposta la corretta applicazione della normativa testé richiamata statuendo che il recupero avvenga al netto e non al lordo.
3.4. Tutto ciò premesso, in conclusione, la sig.ra IS ha chiesto che venga accertato e dichiarato che l’indebito di cui è causa non è ripetibile e per l’effetto di disporre l’eliminazione della trattenuta mensile e condannare l’INPS alla restituzione di quanto già recuperato, con interessi e rivalutazione nei termini di legge; il tutto con condanna alle spese del doppio grado, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
4. Con memoria depositata agli atti l’8 agosto 2025, si è costituito SENT. 244/2025 8 l’INPS, controdeducendo ai motivi di appello e chiedendone il rigetto.
Con riferimento al primo profilo di censura, dopo aver richiamato testualmente la sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte dei n.
4/2008/QM, oltreché le argomentazioni difensive formulate nella memoria di costituzione in primo grado, l’appellato ha confermato la tempestività e la legittimità del provvedimento di recupero dell’INPS.
In proposito, ha puntualizzato che l’indebito per cui è causa avrebbe fatto riferimento “al 730/2017 per i redditi extra pensione, e al 730/2018 per i redditi da pensione relativi all’anno 2017”. Conseguentemente, poiché il modello 730/2018 avrebbe dovuto essere presentato entro giugno/luglio 2018, “è corretta l’operazione di contestazione dell’indebito fatta dall’Istituto nel novembre 2019, ovvero entro l’anno successivo a quello in cui vi è stata la materiale conoscenza delle informazioni” ( si veda pag. 6 e 7 della memoria di costituzione).
Ciò precisato, secondo la prospettazione difensiva, il giudice avrebbe indirettamente statuito sul dolo nella parte in cui ha chiarito che alla fattispecie non si applica l’art. 206 del d.P.R. n.1092/1973 ma l’art. 9 della L. n. 428/1985 e l’art. 5 del d.P.R. n. 429/1986, non avendo alcun rilievo lo stato soggettivo del pensionato.
Riguardo al secondo motivo d’appello, l’Ente previdenziale ha controdedotto evidenziando che per i redditi percepiti nel periodo gennaio 2017 - dicembre 2017, il primo termine annuale per lo svolgimento delle attività di verifica poteva decorre solo dalla data di presentazione del modello 730/2018, mentre il successivo termine annuale, per l’attività di recupero, scadeva il 31 dicembre 2019.
SENT. 244/2025 9 Da ultimo e per completezza ha precisato che il rapporto creditorio del presente giudizio non può annoverarsi tra quelli che l’art.150 del D.L.n.34/2020 esclude dal suo ambito applicativo poiché “già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto”; richiama anche la circolare emanata nella materia dall’Agenzia delle Entrate, n.8/E del 14 luglio 2020”.
In conclusione, l’INPS chiede l’integrale reiezione del gravame.
All’udienza pubblica odierna, l’avv. TO ha argomentato i motivi di appello formulati nell’atto di gravame richiamando le conclusioni ivi precisate. L’avv. ED ha esposto le difese contenute nella memoria di costituzione insistendo per il rigetto dell’appello. La causa, quindi, è passata in decisione.
Ritenuto in
DIRITTO
I. La questione posta al vaglio di questo giudice d’appello rientra nel variegato e complesso quadro normativo e giurisprudenziale della ripetibilità degli indebiti pensionistici. Nello specifico, il giudizio all’esame è stato introdotto dall’odierna appellante per avversare il provvedimento dell’INPS, datato 4 novembre 2019, di ripetizione dell’indebito di euro 9.459,58, formatosi nell’anno 2017, a causa del superamento dei limiti di cumulabilità di cui alla Tabella F allegata alla L. 335/1995. Anche in ragione delle argomentazioni veicolate nei due motivi di appello e delle prospettazioni difensive dell’Inps, è necessario ricostruire la disciplina di riferimento.
II. In primo luogo, l’art. 1, comma 41, della L. n. 335/1995 ha introdotto SENT. 244/2025 10 limiti diversificati - indicati nella tabella F allegata alla legge di riforma -
alla piena cumulabilità dei trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti con il reddito del beneficiario. Dunque, l’Amministrazione previdenziale, oltre al preliminare accertamento sulla sussistenza del diritto del beneficiario a fruire del trattamento di reversibilità e, quindi, alla liquidazione del trattamento in ragione dell’aliquota della pensione già in godimento del dante causa, che costituisce il dato contabile di partenza, deve procedere all’ulteriore calcolo in ragione dei limiti di cumulabilità fissati dalla tab F.
Peraltro, la necessità di tale accertamento (sussistenza di un limite legale al cumulo del trattamento di riversibilità) non è circoscritta alla fase iniziale della liquidazione, ma sussiste durante tutto il trattamento di reversibilità. Di qui l’obbligo per il beneficiario, previsto dall’art. 86, comma 4, e dall’art. 197, comma 7, del d.P.R. n. 1092/1973, di comunicare qualsiasi evento che comporti la variazione della pensione stessa (o la soppressione degli assegni accessori). Ne consegue, come chiarito costantemente dalla giurisprudenza contabile, in primis delle Sezioni riunite, che “il puntuale accertamento dell’an e del quantum riferiti ai limiti di cumulabilità in argomento richiede per sua natura la collaborazione del beneficiario, il cui mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione normativamente imposti non può creare alcun legittimo affidamento del percettore stesso nella giustezza del trattamento percepito, e non può dunque comportare qualificata tutela in caso di percezione di indebito per superamento dei limiti di reddito in questione, tanto più laddove si consideri che, non essendo SENT. 244/2025 11 prevista una predeterminata cadenza temporale per l’assolvimento del predetto obbligo di dichiarazione, l’Amministrazione non posta a conoscenza del sopravvenire di un evento rilevante ex art. 1, comma 41, della legge n° 335 del 1995 ragionevolmente prosegue nell’immodificata erogazione del trattamento in corso senza che possa essere attribuito a sua negligenza il progressivo accumularsi di eventuali indebiti derivanti da erronea liquidazione.” (Sezioni riunite, sent. n. 4/2008/QM).
III. Ciò posto in termini generali, deve tuttavia rilevarsi che il legislatore ha incoraggiato un processo di implementazione delle informazioni per vie telematiche, alimentando una rete informativa che consente una tempestiva e completa disponibilità dei dati dell’anagrafe tributaria a fini previdenziali. In quest’ottica, il legislatore, con riferimento “ai redditi diversi da pensione” che sono quelli che hanno causato la formazione dell’indebito nella fattispecie, all’art. 13, comma 6, lettera c) del D.L..31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla L. 30 luglio 2010, n.122, ha statuito “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’art. 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito che NON comunicano integramente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione”.
Dunque, dopo l’entrata in vigore della disposizione testé richiamata, si ritiene assolto l’onere comunicativo, per i redditi diversi da pensione, con la presentazione della dichiarazione dei redditi all’Amministrazione SENT. 244/2025 12 finanziaria.
I redditi da pensione, invece, sono sempre ben conoscibili da parte dell’Amministrazione, come sarà di seguito evidenziato.
IV. Ciò precisato, deve altresì rilevarsi che dal momento in cui l’Ente previdenziale ha conoscenza della variazione reddituale del pensionato si rende necessario un tempo tecnico per avviare la lavorazione della partita pensionistica.
Il periodo temporale in questione attualmente è disciplinato dall’art. 13, comma 2, della L. 30 dicembre 1991 n. 412, a tenore di cui “L’INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”. Dopo la soppressione dell’INPDAP e, quindi, a seguito del trasferimento delle relative funzioni all’INPS (ai sensi dell’art.21 D.L. n. 201/2011, conv. dalla L.n.214/2011, dal 1° gennaio 2012), come evidenziato correttamente dal giudice di prime cure, la disposizione in esame trova diretta applicazione anche nei confronti dei pensionati pubblici.
Ebbene, come puntualmente evidenziato dalle Sezioni riunite con riferimento al termine annuale, fissando canoni ermeneutici che pur se relativi ad altra normativa (art. 9 L.n.428/1985; art.5 d.P.R.
n.429/1986), hanno assunto una valenza interpretativa di ampia portata, “ Il termine annuale quale sopra individuato va considerato come l’arco di tempo, ragionevolmente individuato dal legislatore, entro il quale, da un lato, l’Amministrazione deve procedere al controllo SENT. 244/2025 13 e alla revisione dei dati acquisiti, al fine di applicare la normativa di cui all’art. 1, comma 41, della legge n° 335 del 1995, e, dall’altro, il trattamento pensionistico erogato resta temporaneamente caratterizzato da una connotazione di provvisorietà tale da non poter comportare l’affidamento del beneficiario in ordine alla correttezza della liquidazione e da legittimare conseguentemente, a prescindere dall’elemento soggettivo del percipiente, eventuali recuperi di indebiti maturati nelle more della revisione contabile della partita pensionistica”
( sent.n. 4/2008/QM cit.) .
Dunque, la ripetizione dell’indebito pensionistico accertato dall’Ente previdenziale entro il termine annuale stabilito dal legislatore prescinde dallo stato soggettivo del percipiente; stato che invece diviene condizione di ripetibilità se l’Ente provvede alla revisione della pensione oltre tale termine.
V. Infine, per completare le direttrici esegetiche entro le quali risolvere la controversia in esame, deve procedersi alla corretta interpretazione della scansione temporale contenuta nell’art. 13 innanzi richiamato.
Ebbene, come chiarito da questa Sezione, l’ambito applicativo della disposizione testé invocata “è stata puntualmente definita dalla più recente giurisprudenza del giudice di legittimità, secondo il quale “La norma, come emerge da quanto si è finora detto, non ha riguardo (solo)
al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di "verifica", ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai SENT. 244/2025 14 rispettivi redditi. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio ("annualmente") è plurimo e fondante dell'intera disciplina. Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine
("entro l'anno successivo") il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto” (Cass., sent. n.3802/2019). La stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero” (Cass. n. 26601/2020 che richiama Cass. n. 3802 del 2019;
ma anche Cass. nn. 31832 e 31949 del 2019, 17266 e 17269 del 2020, n.13918/2021). In tal senso milita anche la giurisprudenza contabile uniforme (ex multis Sez. II centr. app. n. 262/2022)” ( Sez. II app.
sent.n. 176/2025).
VI. Ciò precisato, si procede alla disamina dei motivi di gravame che in ragione del loro stretto legame saranno scrutinati congiuntamente.
Innanzi tutto deve puntualizzarsi che l’indebito chiesto in ripetizione attiene all’anno 2017 (1° gennaio - 31 dicembre); e, infatti, nel provvedimento gravato si legge “Per la determinazione del debito sono stati presi in esame i redditi relativi al 2016 (diversi da quelli da pensione) che lei ha dichiarato all’Agenzia delle Entrate con il mod.
SENT. 244/2025 15 730/Cud/Unico 2017 che nonché quelli presenti nel Casellario centrale dei pensionati relativi all’anno 2017. I redditi elaborati relativi all’anno 2016, diversi da quelli di pensione ammontano a € 37.887,00; quelli da pensione a euro 0,00”.
Sul punto, peraltro, al contrario di quanto assunto dall’appellante non vi è alcun errore nella sentenza gravata, allorché a pag. 4 il giudice afferma “la verifica dell’INPS ha quindi riguardato i redditi percepiti dalla ricorrente nel corso del 2017, per i quali la dichiarazione dei redditi è avvenuta nel 2018; da tale scansione temporale, la partecipazione dell’indebito pensionistico risalente al 2019 è da considerarsi tempestivo”. Il giudice territoriale, infatti, a pagina 4 della sentenza stava semplicemente riportando le difese svolte dall’Inps a pagina 2 della memoria di costituzione. Nella parte motiva, invece, correttamente fa un distinguo tra i redditi diversi da pensione percepiti nel 2016 e i redditi da pensione percepiti nel 2017, seppure poi giunga a conclusione non condivise in ordine alla conoscibilità di tali due componenti reddituali da parte dell’Inps.
VII. Ebbene, proprio in ragione dei canoni ermeneutici offerti dalla giurisprudenza e innanzi richiamati, si ritiene che l’azione di recupero nei confronti della IS sia stata intrapresa oltre il termine annuale di cui all’art. 13, comma 2, della L. 30 dicembre 1991, n. 412.
Come più volte precisato, infatti, i limiti di cumulo sono stati accertati in considerazione dei redditi diversi da pensione maturati nel 2016 e dichiarati con il CU 2017, acquisiti da Agenzia delle Entrate il 14 giugno 2017; nonché quelli presenti nel Casellario centrale 2017.
SENT. 244/2025 16 Dunque, la tardività è sicuramente accertata rispetto ai primi. L’Ente, infatti, ha avuto conoscibilità dei dati utili ai fini delle verifiche annuali sin dal 2017 e, conseguentemente avrebbe dovuto provvedere entro l’anno successivo alla ripetizione delle somme pagate in eccesso.
Riguardo ai redditi da pensione, in primo luogo si evidenzia che tale tipologia non sembra abbia influito in alcuna maniera sulla formazione dell’indebito laddove nel provvedimento di recupero è detto “quelli da pensione a euro 0,00”.
In ogni caso, come sopra evidenziato, tali redditi erano rilevabili dal Casellario centrale dei pensionati e dunque ben conoscibili dall’Amministrazione previdenziale sin dal momento della loro liquidazione.
Invero, come già affermato da questa Sezione di appello “Proprio alla stregua di quanto stabilito dall’Inps con la circolare n. 47 del 16 marzo 2018, dall’art. 13, comma 6, lettera c), D.L. n. 78 del 2010, e con la circolare n. 195 del 31 novembre 2015 per i “redditi conosciuti direttamente” consistenti quindi in trattamenti pensionistici a carico dell’Istituto, che siano rilevanti ai fini del diritto o della misura di un’altra prestazione già in godimento del medesimo titolare, il giorno in cui l’Istituto ne ha avuto conoscenza “coincide con la data del provvedimento di liquidazione”. Pertanto, il recupero dei relativi indebiti pensionistici deve essere effettuato entro “l’anno successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico rilevante” ( sent.n.176/2025 cit.)
In ragione di quanto sin qui rilevato, dunque, non è corretta la SENT. 244/2025 17 prospettazione difensiva dell’INPS secondo cui i redditi da pensione percepiti dalla IS nel 2017 sarebbero stati conosciuti dall’Ente solo nel 2018 allorché era stata presentata la dichiarazione dei redditi 2017. Così come, per lo stesso motivo non sono corrette le conclusioni cui giunge il giudice di prime cure allorché ritiene che “le due componenti reddituali …sono divenute congiuntamente apprezzabili solo nel 2018”(pag. 9 della sentenza).
L’arco di tempo previsto dal legislatore per consentire all’Ente previdenziale la revisione del trattamento pensionistico della sig.ra IS e la eventuale ripetizione dell’indebito, a prescindere dallo stato soggettivo della percipiente, dunque era venuto a scadenza nel 2018.
VIII Ciò considerato, al fine di accertare la ripetibilità delle somme è necessario verificare lo stato soggettivo della pensionata.
Come puntualmente rilevato dalle Sezioni riunite nella predetta sentenza nomofilattica n.4/2008/QM , “non può revocarsi in dubbio che alla scadenza del termine annuale di che trattasi si conclude ex lege il periodo di provvisorietà della liquidazione pensionistica disposta con procedura automatizzata, con cessazione della fase di incondizionata ripetibilità naturalmente collegata a detta fase, sicché il recupero di indebiti maturati oltre tale scadenza, pur rientrando tra le azioni di titolarità della p.a., resta comunque condizionato … dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario di trattamento di riversibilità … che abbia assolto agli obblighi di comunicazione posti a suo carico, e ciò dovendosi SENT. 244/2025 18 riconoscere adeguata tutela a quei titolari dei predetti trattamenti i quali, pur avendo assolto (spontaneamente ovvero su richiesta dell’Istituto previdenziale) agli obblighi di comunicazione previsti per legge, si trovino ad essere destinatari, anche dopo la scadenza del termine annuale predetto (e a volte a ben più notevole distanza di tempo), di provvedimenti di recupero di indebiti formatisi e accumulatisi senza alcuna loro negligenza, piuttosto dovuti ad errori addebitabili all’inerzia della pubblica amministrazione, protrattasi oltre l’univoco limite temporale ragionevolmente fissato dal legislatore”.
Ebbene, una tale valutazione è mancata nella sentenza gravata in quanto secondo il giudice territoriale l’Ente previdenziale avrebbe provveduto alla ripetizione delle somme entro il termine concesso dal legislatore.
Tuttavia, l’accertamento della sussistenza del dolo per la ripetibilità dell’indebito pensionistico è “questione di fatto” e pertanto, esula dall’ambito della cognizione di questo giudice di appello (in terminis, Sez. II app.n.6/2025).
Conseguentemente, poiché l’assenza di motivazione sul punto investe un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., la sentenza va annullata e gli atti vanno rimessi al primo giudice perchè si pronunci sul merito della controversia e la pronuncia sulle spese anche di questo grado di appello.
IX. Non v’è luogo a pronuncia sul terzo motivo d’appello in quanto la doglianza è stata formulata per la prima volta in questa sede, sicché ai SENT. 244/2025 19 sensi dell’art. 193 c.g.c., deve essere dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione, contrariis reiectis, accoglie l’appello e per l’effetto, ai sensi dell’art.170, comma 4, c. g. c., annulla la sentenza e rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese anche di questo grado di appello.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il giudice relatore il Presidente
( dott.ssa Ida Contino) ( dott.ssa NI RA).
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in Segreteria il 04 DICEMBRE 2025 P. il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
Firmato digitalmente Il Funzionario Preposto
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DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma SENT. 244/2025 20 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,
IL PRESIDENTE
NI RA
Firmato digitalmente Depositato in Segreteria il 04 DICEMBRE 2025 P. il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
Firmato digitalmente Il Funzionario Preposto
IA AN
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione:
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 04 DICEMBRE 2025
P. IL DIRIGENTE
(dott. Massimo Biagi)
Firmato digitalmente Il Funzionario Preposto
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