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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 22/10/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 496/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO in composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice estensore
Dott. Aureliano De Luca Giudice
letti gli atti del procedimento n. 496/2023 r.g., trattenuto in decisione all'udienza del
16.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.F. con il patrocinio dell'avv. LIDIA Parte_1 C.F._1
DI CIOCCO, come da procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
IN AL EM, come da procura in atti;
RESISTENTE
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni congiunte della ricorrente e del resistente: definizione del procedimento alle condizioni concordate con la controparte
Conclusioni del p.m.: parere favorevole alla regolamentazione dei rapporti secondo l'accordo raggiunto dalle parti
FATTO E DIRITTO
1 , con ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter c.c., ha convenuto in giudizio Parte_1
, al fine di regolamentare le condizioni attinenti al Controparte_1
mantenimento e al diritto di visita della piccola , nata in data [...] nel Persona_1 corso della convivenza more uxorio tra le parti.
La ricorrente ha narrato che la convivenza intercorsa con il si è interrotta nel CP_1
febbraio 2023 a causa di diversi episodi di violenza, sia fisica sia psicologica, perpetrati dall'uomo in danno della compagna, anche alla presenza della primogenita, Per_2
, nata da precedente matrimonio.
[...]
Sulla scorta delle predette considerazioni, parte ricorrente ha istato, quindi, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Disciplinare i rapporti tra i genitori e la figlia minorenne nelle modalità di seguito indicate: 1) Stante il momentaneo affidamento della piccola al Servizio Sociale dell'Alto Vastese, in attesa della definizione della su richiamata Persona_1 procedura, si chiede che la collocazione della minore e la residenza della stessa rimarranno presso la madre all'abitazione Sita a Castiglione ER RI (CH) alla via Gabriele D'Annunzio n.
26; 2) Definire le modalità di visita della minore da parte del genitore Per_1 Controparte_1
, secondo quanto disposto e statuito dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila con Decreto
[...] del 11.05.2023 nel procedimento ivi pendente rubricato al n. 129/23; 3) Disporre a carico del Sig.
l'obbligo di corrispondere alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 della figlia minore entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 600,00, somma Per_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, da corrispondersi tramite accredito al codice IBAN [...]. Il padre inoltre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Vasto e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto nel 2019.”
Si è costituito in giudizio il quale, chiedendo l'affido condiviso Controparte_1
e il collocamento presso la madre della figlia minore, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, esponendo in sintesi di avere provveduto, nonostante le proprie trascorse difficoltà economiche, a contribuire al mantenimento della propria figlia e di essere un padre attento e amorevole.
Con provvedimento dell'11.5.2023, il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 129/23 V.G a seguito delle accuse mosse dalla Pt_1
nei confronti del compagno, ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale
2 del , confermando l'affidamento temporaneo delle minori, e CP_1 Persona_1 [...]
, ai Servizi Sociali dell'Alto Vastese, Comune di Monteodorisio. Per_2
Nelle more del presente giudizio, in data 5.6.2023, il P.M. Dott. Vincenzo Chirico, nell'ambito del procedimento penale rubricato al n. 409/2023 R.G.N.R. del Tribunale di
Vasto, ha avanzato richiesta di archiviazione, non opposta dalla ricorrente.
All'esito della declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale per i minorenni in favore di questo Tribunale in ordine all'affidamento e mantenimento della piccola in via istruttoria è stata disposta C.T.U., nel corso della quale le parti hanno Per_1 raggiunto un sostanziale accordo per la gestione della minore stabilendo il diritto Per_1
di visita libero del padre, condizionato solo dagli impegni lavorativi dello stesso.
Vista l'intenzione palesata dalle parti in ordine alla volontà di perfezionare l'intervenuto accordo conciliativo, è stata disposta l'acquisizione di una compiuta e dettagliata relazione aggiornata sul nucleo familiare da parte del servizio sociale territorialmente competente, ritualmente depositata in data 6.8.2025.
Nel corso dell'udienza del 16.10.2025, le parti, presenti personalmente, hanno concluso tra loro un accordo per la definizione del procedimento, alle condizioni di seguito trascritte:
“Disporre l'affido condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita nel Comune di Castiglione M.M. alla via Gabriele D'Annunzio n. 26;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Pt_1 residenza e quella della figlia precisando che allo stato non intende trasferirsi altrove e sta Per_1 cercando una attività lavorativa in regione. In caso di trasferimento della residenza la sig.ra sarà tenuta a darne notizia al sig. con congruo preavviso di almeno 15 giorni. Pt_1 CP_1
3 Parimenti, il sig. si impegnerà a comunicare alla sig.ra eventuali trasferimenti CP_1 Pt_1 della propria residenza e/o domicilio con congruo preavviso di almeno 15 giorni per garantire la reperibilità nonché il regolare esercizio della responsabilità genitoriale.
Tenuto conto delle vicissitudini che hanno interessato le parti, della limitazione della responsabilità genitoriale del sig. che ha – di fatto – impedito – allo stesso una CP_1 frequentazione regolare con la figlioletta tale da consentire loro di conoscersi e coltivare il rapporto padre – figlia, nel superiore interesse della minore e in considerazione della sua tenera età, le parti concordano che l'esercizio del diritto di visita sarà espletato con un inserimento graduale del genitore secondo le seguenti modalità:
-fino al compimento del quarto anno di età il sig. potrà vedere due pomeriggi a CP_1 Per_1 settimana (il martedì e il giovedì) allorquando la minore andrà a fare visita dai nonni paterni, dalle ore 16:30 alle ore 20:30 in cui dovrà essere riaccompagnata dalla madre, salvo diverso accordo tra le parti. La minore pernotterà con il papà presso l'abitazione dei nonni paterni in week – end alternati, dal sabato alle ore 10:00 alla domenica alle ore 19:30, salvo diverso accordo tra le parti.
-successivamente (al compimento del quarto anno di età della minore), compatibilmente con i propri impegni di lavoro, il avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia due CP_1 Per_1 pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 16:30 alle ore 20:30. Il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia in week – end alternati: dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica, salvo diverso accordo tra le parti.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori.
Eventuali impedimenti e/o modifiche di giorni e orari di visita per eventi eccezionali dovranno essere comunicati sulla messaggistica WhatsApp dell'altro genitore almeno 24 ore prima. In ogni caso, nessuno dei due genitori potrà far venir meno la vigilanza sulla bambina
Per quanto concerne le festività natalizie, ciascun genitore trascorrerà ad anni alterni il pranzo o la cena del 25 dicembre e del 26 dicembre (anni alterni) e del 01 gennaio e del 6 gennaio (anni alterni).
Analogamente si seguirà tale modalità per il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo in modo che la minore possa trascorrere il pranzo e la cena delle festività con ciascun genitore.
In ordine alle vacanze estive, il sig. – al compimento del quarto anno di età della minore - CP_1 avrà facoltà di trascorrere con la figlia almeno due settimane anche discontinue nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. 4 La figlia festeggerà la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre, come anche i compleanni dei genitori, mentre il proprio compleanno, se i genitori non troveranno accordi condivisi, saranno festeggiati ad anni alterni a pranzo o cena con ciascun genitore;
La minore parteciperà a tutte le ricorrenze (compleanni, ecc…) dei familiari (nonni e zii) del rispettivo ramo parentale a prescindere dal giorno in cui le stesse dovessero cadere;
La minore trascorrerà ora con l'uno ora con l'altro genitore le festività (mercoledì delle ceneri, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre);
Resta comunque inteso che i genitori saranno liberi di concordare tra loro modalità ed orari di visita diversi rispetto a quelli innanzi indicati, disciplinando gli stessi in modo tale da renderli sempre compatibili anche con gli impegni futuri scolastici, di studio ed eventualmente extrascolastici della figlia;
eventuali impedimenti e/o imprevisti a trascorrere gli stabiliti periodi con la figlia saranno comunicati tempestivamente (almeno 48 ore prima) a mezzo WhatsApp all'altro genitore.
Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra entro il CP_1 Pt_1 giorno 20 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della minore la somma mensile Per_1 di € 300,00 da novembre 2025 sino a dicembre 2026, e di € 275,00 a partire da gennaio 2017, tramite accredito sul codice IBAN: [...] oltre rivalutazione annuale
ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie come di seguito: tali spese comprendono tutte quelle richiamate nelle note line guida del Consiglio Nazionale Forense, col relativo regime. Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione dei genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto in uso ai figli, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie, Scolastiche: iscrizioni e rette di nidi, di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione al concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di 5 lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Rimborso al genitore anticipatario. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa purché inferiore a 250,00 €. Per spese superiori solo sulla messaggistica WhatsApp o attraverso altro mezzo documentabile. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Disporre che la sig.ra sarà l'unica percettrice al 100% beneficiaria dell'assegno unico Pt_1 familiare o di altro beneficio equipollente.
Le parti dichiarano che la sig.ra nulla ha più a che pretendere per gli arretrati Pt_1 dell'assegno di mantenimento non versato da . CP_1
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori metteranno a disposizione i documenti fiscali (fatture, ricevute…) relativi a spese deducibili o detraibili.
I genitori si danno reciprocamente atto di voler introdurre gli eventuali rispettivi futuri nuovi compagni in modo graduale nella vita della figlia rispettando i tempi e le esigenze della minore e concordano che quanto statuito nel presente punto debba avvenire solo se i genitori abbiano intrapreso una relazione stabile.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
6 Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.”
***
Osserva il Collegio che, anche in virtù del parere favorevole reso dal P.M., il contenuto dell'accordo concluso tra le parti nel corso dell'udienza del 16.10.2025 è pienamente compatibile con le attuali condizioni reddituali, patrimoniali e lavorative, e non presenta alcuna disposizione in contrasto con l'interesse della figlia, per cui può essere fatto proprio dal Tribunale.
Peraltro, quanto pattuito risulta coerente anche con quanto evidenziato nella relazione dei servizi sociali aggiornata al 5.8.2025 a firma della dott.ssa e Persona_3
dell'assistente sociale incaricata, Persona_4
Dalla disamina della relazione è emersa, in sintesi, la cessazione della pregressa conflittualità della coppia genitoriale, supportata anche dalla costante presenza della nonna materna, quale garante di una buona gestione della routine della minore.
Inoltre, la ha dimostrato di aver sviluppato, nel corso del percorso Pt_1
psicoterapeutico individuale intrapreso, una empatica capacità comunicativa con le figlie, nonostante le prime difficoltà, evidenziata anche dall'uso di un linguaggio più spigliato e sereno.
Molto più regolari ed assidui sono risultati gli incontri del con la figlia. CP_1
Pertanto, anche dall'esito della istruttoria è sostanzialmente emerso che non vi sono circostanze ostative all'affidamento condiviso, che anzi, da una parte è garante della relazione di ciascun genitore con la minore e, dall'altro lato, tende ad assicurare a quest'ultima un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Le spese processuali, alla luce dell'accordo raggiunto, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti del sig. , con ricorso depositato Parte_1 Controparte_1
il 25.5.2023, così decide:
7 a) dichiara che la responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della figlia minore disciplinata dall'accordo tra esse concluso, riportato in motivazione, intercorso Per_1
in data 16.10.2025;
b) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di Monteodorisio.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott.ssa Stefania Izzi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO in composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice estensore
Dott. Aureliano De Luca Giudice
letti gli atti del procedimento n. 496/2023 r.g., trattenuto in decisione all'udienza del
16.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.F. con il patrocinio dell'avv. LIDIA Parte_1 C.F._1
DI CIOCCO, come da procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
IN AL EM, come da procura in atti;
RESISTENTE
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni congiunte della ricorrente e del resistente: definizione del procedimento alle condizioni concordate con la controparte
Conclusioni del p.m.: parere favorevole alla regolamentazione dei rapporti secondo l'accordo raggiunto dalle parti
FATTO E DIRITTO
1 , con ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter c.c., ha convenuto in giudizio Parte_1
, al fine di regolamentare le condizioni attinenti al Controparte_1
mantenimento e al diritto di visita della piccola , nata in data [...] nel Persona_1 corso della convivenza more uxorio tra le parti.
La ricorrente ha narrato che la convivenza intercorsa con il si è interrotta nel CP_1
febbraio 2023 a causa di diversi episodi di violenza, sia fisica sia psicologica, perpetrati dall'uomo in danno della compagna, anche alla presenza della primogenita, Per_2
, nata da precedente matrimonio.
[...]
Sulla scorta delle predette considerazioni, parte ricorrente ha istato, quindi, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Disciplinare i rapporti tra i genitori e la figlia minorenne nelle modalità di seguito indicate: 1) Stante il momentaneo affidamento della piccola al Servizio Sociale dell'Alto Vastese, in attesa della definizione della su richiamata Persona_1 procedura, si chiede che la collocazione della minore e la residenza della stessa rimarranno presso la madre all'abitazione Sita a Castiglione ER RI (CH) alla via Gabriele D'Annunzio n.
26; 2) Definire le modalità di visita della minore da parte del genitore Per_1 Controparte_1
, secondo quanto disposto e statuito dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila con Decreto
[...] del 11.05.2023 nel procedimento ivi pendente rubricato al n. 129/23; 3) Disporre a carico del Sig.
l'obbligo di corrispondere alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 della figlia minore entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 600,00, somma Per_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, da corrispondersi tramite accredito al codice IBAN [...]. Il padre inoltre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Vasto e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto nel 2019.”
Si è costituito in giudizio il quale, chiedendo l'affido condiviso Controparte_1
e il collocamento presso la madre della figlia minore, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, esponendo in sintesi di avere provveduto, nonostante le proprie trascorse difficoltà economiche, a contribuire al mantenimento della propria figlia e di essere un padre attento e amorevole.
Con provvedimento dell'11.5.2023, il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 129/23 V.G a seguito delle accuse mosse dalla Pt_1
nei confronti del compagno, ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale
2 del , confermando l'affidamento temporaneo delle minori, e CP_1 Persona_1 [...]
, ai Servizi Sociali dell'Alto Vastese, Comune di Monteodorisio. Per_2
Nelle more del presente giudizio, in data 5.6.2023, il P.M. Dott. Vincenzo Chirico, nell'ambito del procedimento penale rubricato al n. 409/2023 R.G.N.R. del Tribunale di
Vasto, ha avanzato richiesta di archiviazione, non opposta dalla ricorrente.
All'esito della declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale per i minorenni in favore di questo Tribunale in ordine all'affidamento e mantenimento della piccola in via istruttoria è stata disposta C.T.U., nel corso della quale le parti hanno Per_1 raggiunto un sostanziale accordo per la gestione della minore stabilendo il diritto Per_1
di visita libero del padre, condizionato solo dagli impegni lavorativi dello stesso.
Vista l'intenzione palesata dalle parti in ordine alla volontà di perfezionare l'intervenuto accordo conciliativo, è stata disposta l'acquisizione di una compiuta e dettagliata relazione aggiornata sul nucleo familiare da parte del servizio sociale territorialmente competente, ritualmente depositata in data 6.8.2025.
Nel corso dell'udienza del 16.10.2025, le parti, presenti personalmente, hanno concluso tra loro un accordo per la definizione del procedimento, alle condizioni di seguito trascritte:
“Disporre l'affido condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita nel Comune di Castiglione M.M. alla via Gabriele D'Annunzio n. 26;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Pt_1 residenza e quella della figlia precisando che allo stato non intende trasferirsi altrove e sta Per_1 cercando una attività lavorativa in regione. In caso di trasferimento della residenza la sig.ra sarà tenuta a darne notizia al sig. con congruo preavviso di almeno 15 giorni. Pt_1 CP_1
3 Parimenti, il sig. si impegnerà a comunicare alla sig.ra eventuali trasferimenti CP_1 Pt_1 della propria residenza e/o domicilio con congruo preavviso di almeno 15 giorni per garantire la reperibilità nonché il regolare esercizio della responsabilità genitoriale.
Tenuto conto delle vicissitudini che hanno interessato le parti, della limitazione della responsabilità genitoriale del sig. che ha – di fatto – impedito – allo stesso una CP_1 frequentazione regolare con la figlioletta tale da consentire loro di conoscersi e coltivare il rapporto padre – figlia, nel superiore interesse della minore e in considerazione della sua tenera età, le parti concordano che l'esercizio del diritto di visita sarà espletato con un inserimento graduale del genitore secondo le seguenti modalità:
-fino al compimento del quarto anno di età il sig. potrà vedere due pomeriggi a CP_1 Per_1 settimana (il martedì e il giovedì) allorquando la minore andrà a fare visita dai nonni paterni, dalle ore 16:30 alle ore 20:30 in cui dovrà essere riaccompagnata dalla madre, salvo diverso accordo tra le parti. La minore pernotterà con il papà presso l'abitazione dei nonni paterni in week – end alternati, dal sabato alle ore 10:00 alla domenica alle ore 19:30, salvo diverso accordo tra le parti.
-successivamente (al compimento del quarto anno di età della minore), compatibilmente con i propri impegni di lavoro, il avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia due CP_1 Per_1 pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 16:30 alle ore 20:30. Il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia in week – end alternati: dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica, salvo diverso accordo tra le parti.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori.
Eventuali impedimenti e/o modifiche di giorni e orari di visita per eventi eccezionali dovranno essere comunicati sulla messaggistica WhatsApp dell'altro genitore almeno 24 ore prima. In ogni caso, nessuno dei due genitori potrà far venir meno la vigilanza sulla bambina
Per quanto concerne le festività natalizie, ciascun genitore trascorrerà ad anni alterni il pranzo o la cena del 25 dicembre e del 26 dicembre (anni alterni) e del 01 gennaio e del 6 gennaio (anni alterni).
Analogamente si seguirà tale modalità per il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo in modo che la minore possa trascorrere il pranzo e la cena delle festività con ciascun genitore.
In ordine alle vacanze estive, il sig. – al compimento del quarto anno di età della minore - CP_1 avrà facoltà di trascorrere con la figlia almeno due settimane anche discontinue nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. 4 La figlia festeggerà la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre, come anche i compleanni dei genitori, mentre il proprio compleanno, se i genitori non troveranno accordi condivisi, saranno festeggiati ad anni alterni a pranzo o cena con ciascun genitore;
La minore parteciperà a tutte le ricorrenze (compleanni, ecc…) dei familiari (nonni e zii) del rispettivo ramo parentale a prescindere dal giorno in cui le stesse dovessero cadere;
La minore trascorrerà ora con l'uno ora con l'altro genitore le festività (mercoledì delle ceneri, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre);
Resta comunque inteso che i genitori saranno liberi di concordare tra loro modalità ed orari di visita diversi rispetto a quelli innanzi indicati, disciplinando gli stessi in modo tale da renderli sempre compatibili anche con gli impegni futuri scolastici, di studio ed eventualmente extrascolastici della figlia;
eventuali impedimenti e/o imprevisti a trascorrere gli stabiliti periodi con la figlia saranno comunicati tempestivamente (almeno 48 ore prima) a mezzo WhatsApp all'altro genitore.
Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra entro il CP_1 Pt_1 giorno 20 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della minore la somma mensile Per_1 di € 300,00 da novembre 2025 sino a dicembre 2026, e di € 275,00 a partire da gennaio 2017, tramite accredito sul codice IBAN: [...] oltre rivalutazione annuale
ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie come di seguito: tali spese comprendono tutte quelle richiamate nelle note line guida del Consiglio Nazionale Forense, col relativo regime. Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione dei genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto in uso ai figli, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie, Scolastiche: iscrizioni e rette di nidi, di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione al concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di 5 lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Rimborso al genitore anticipatario. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa purché inferiore a 250,00 €. Per spese superiori solo sulla messaggistica WhatsApp o attraverso altro mezzo documentabile. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Disporre che la sig.ra sarà l'unica percettrice al 100% beneficiaria dell'assegno unico Pt_1 familiare o di altro beneficio equipollente.
Le parti dichiarano che la sig.ra nulla ha più a che pretendere per gli arretrati Pt_1 dell'assegno di mantenimento non versato da . CP_1
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori metteranno a disposizione i documenti fiscali (fatture, ricevute…) relativi a spese deducibili o detraibili.
I genitori si danno reciprocamente atto di voler introdurre gli eventuali rispettivi futuri nuovi compagni in modo graduale nella vita della figlia rispettando i tempi e le esigenze della minore e concordano che quanto statuito nel presente punto debba avvenire solo se i genitori abbiano intrapreso una relazione stabile.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
6 Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.”
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Osserva il Collegio che, anche in virtù del parere favorevole reso dal P.M., il contenuto dell'accordo concluso tra le parti nel corso dell'udienza del 16.10.2025 è pienamente compatibile con le attuali condizioni reddituali, patrimoniali e lavorative, e non presenta alcuna disposizione in contrasto con l'interesse della figlia, per cui può essere fatto proprio dal Tribunale.
Peraltro, quanto pattuito risulta coerente anche con quanto evidenziato nella relazione dei servizi sociali aggiornata al 5.8.2025 a firma della dott.ssa e Persona_3
dell'assistente sociale incaricata, Persona_4
Dalla disamina della relazione è emersa, in sintesi, la cessazione della pregressa conflittualità della coppia genitoriale, supportata anche dalla costante presenza della nonna materna, quale garante di una buona gestione della routine della minore.
Inoltre, la ha dimostrato di aver sviluppato, nel corso del percorso Pt_1
psicoterapeutico individuale intrapreso, una empatica capacità comunicativa con le figlie, nonostante le prime difficoltà, evidenziata anche dall'uso di un linguaggio più spigliato e sereno.
Molto più regolari ed assidui sono risultati gli incontri del con la figlia. CP_1
Pertanto, anche dall'esito della istruttoria è sostanzialmente emerso che non vi sono circostanze ostative all'affidamento condiviso, che anzi, da una parte è garante della relazione di ciascun genitore con la minore e, dall'altro lato, tende ad assicurare a quest'ultima un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Le spese processuali, alla luce dell'accordo raggiunto, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti del sig. , con ricorso depositato Parte_1 Controparte_1
il 25.5.2023, così decide:
7 a) dichiara che la responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della figlia minore disciplinata dall'accordo tra esse concluso, riportato in motivazione, intercorso Per_1
in data 16.10.2025;
b) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di Monteodorisio.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott.ssa Stefania Izzi
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