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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/10/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 687/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 487/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere Dott.ssa ES BE Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MONZA n. 515/2025, est. dott.ssa Zenaide Crispino, discussa all'udienza collegiale del 23/09/2025 e promossa
DA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FUMAROLA GIOVANNI BATTISTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in PIAZZA GIOVINE ITALIA, 3 20123 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dagli Avv. ti TOMMASELLI CLARA e MAIO ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso gli UFFICI dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE di MILANO in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello; contrariis reiectis, premesse le declaratorie del caso, in via principale e nel merito, in accoglimento del proposto gravame, riformare integralmente la sentenza n. 515/2025 resa dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Z. Crispino, pubblicata il 16.04.2025, nel giudizio R.G. n. 1068/2024 e, per l'effetto: Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Parte_1
alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, D.Lgs. n.
[...]
503/1992, con decorrenza dal 1° maggio 2024 (o dalla diversa data che risulterà di giustizia, tenuto conto della maturazione di tutti i requisiti di legge alla data del 27 aprile
[1] 2023 e dell'applicazione della c.d. finestra mobile di cui all'art. 12 del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010); condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere alla Sig.ra la predetta pensione di vecchiaia Parte_1 anticipata, comprensiva dei ratei arretrati dalla suindicata decorrenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare, previa eventuale ammissione di CTU medico-legale, la permanenza in capo alla Sig.ra Parte_1
dello stato di invalidità in misura non inferiore all'80% alla data della
[...] domanda amministrativa e/o alla data di maturazione dei requisiti e, per l'effetto, dichiarare il diritto della medesima alla pensione di vecchiaia anticipata con la decorrenza di cui sopra e condannare l' al pagamento dei relativi ratei, oltre CP_1 accessori come per legge. Spese e compensi di entrambi i gradi rifusi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ex D.M. 147/22, da distrarsi a favore dell'Avv. Giovanni B. Fumarola, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
Per l'appellato: “Piaccia alla Corte d'Appello ogni contraria istanza disattesa: - Voglia l'On.le Collegio adito, rigettare il proposto ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con conferma della sentenza n. 515/2025 del Tribunale di Monza e con ogni conseguenziale statuizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del secondo grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo l'08.05.2025 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 515/2025 mediante la quale il TRIBUNALE di MONZA – a spese compensate - ha respinto la domanda con la quale aveva chiesto l'accertamento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi in misura non inferiore all'80% ex art. 1 comma 8 D. lgs. n. 503/1992 con conseguente condanna di a versare il relativo trattamento CP_1 pensionistico con decorrenza dal 01.05.2024 oltre a interessi sui ratei maturati.
A sostegno della domanda la ricorrente aveva allegato che a seguito della visita dell'08.06.2023 era stata riconosciuta dalla competente Commissione medica invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100% ex art. 2 e 12 della L. 118/1971 con decorrenza dal 27.04.2023; di essere titolare di un'anzianità contributiva superiore ai 20 anni e un'età anagrafica superiore ai 56 anni;
che sussistevano i requisiti anagrafici, contributivi e sanitari per poter beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all'80%, di cui all'art. 1, comma 8 D. Lgs. n. 503/1992 con decorrenza dal 01.05.2024 o dalla prima “finestra” utile di 12 mesi successiva al perfezionamento degli anzidetti requisiti;
che il 18.01.2024 aveva inoltrato all' la relativa domanda che tuttavia con provvedimento del 14.02.2024 CP_1 era stata respinta con la seguente motivazione: “Lei non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e pertanto, non usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di invalidità”; di aver presentato ricorso amministrativo che con delibera n. 243496 del 25.03.2024 era stato respinto in
[2] quanto a seguito della visita del 26.02.2024 era stato espresso un giudizio di “non invalidità”.
Il TRIBUNALE, richiamata la normativa di riferimento, respingeva la domanda per insussistenza del requisito sanitario in quanto la condizione di invalidità della ricorrente, valutata dall' alla stregua della legge n. 118/1971 nella misura CP_1 del 100% era stata ritenuta ab initio non permanente, ma passibile di revisione, da condursi l'anno successivo e che, all'esito della visita tenutasi il 06.05.2024 l'invalidità era regredita al 70%.
Con un primo motivo di appello lamenta l'“erronea Parte_1 interpretazione ed applicazione dell'art. 1, comma 8, D. Lgs. n. 503/1992 in relazione al requisito sanitario, al momento della sua valutazione e alla nozione di "permanenza" dell'invalidità. Irrilevanza della revisione sanitaria successiva alla maturazione del diritto”.
Nella prospettazione del gravame, sostiene che il primo Giudice ha errato nel rigettare la domanda fondando la propria decisione su un'errata interpretazione del requisito sanitario previsto dall'art. 1, comma 8, D. Lgs. n. 503/1992 e, in particolare, sulla nozione di “permanenza” dell'invalidità e per aver ritenuto rilevante l'esito della successiva visita di revisione.
Evidenzia che è pacifico e documentatale che, a seguito della visita medica dell'08.06.2023, l'appellante era stata riconosciuta "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71" e che lo stesso verbale attestava la natura "permanente" dell'inabilità.
Secondo l'appellante, il TRIBUNALE ha erroneamente desunto la mancanza di permanenza dalla mera circostanza che il verbale prevedesse una "necessaria revisione al giugno dell'anno successivo".
Sostiene che ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, la “permanenza” richiesta dalla normativa si riferisce alla natura dell'infermità accertata al momento della visita medica e che “essa non implica che la condizione debba essere immutabile nel tempo o escluda la possibilità di successivi controlli. Le visite di revisione previste dall' hanno CP_1 natura amministrativa e servono unicamente a verificare la permanenza dei requisiti sanitari nel tempo, ma non possono, tuttavia, mettere in discussione retroattivamente il carattere permanente dell'invalidità accertato in origine, ove tale requisito – ossia un'invalidità pari o superiore all'80% – sia stato già riconosciuto conforme alla legge”.
Nella prospettazione del gravame, deduce che il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata si era già perfezionato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda del 18.01.2024 a nulla rilevando l'esito della successiva visita del 06.05.2024 in quanto in capo all'appellante era già sorto il relativo diritto.
[3] Conclude affermando che, se la tesi del Giudice di prime cure fosse corretta, ossia che la mera previsione di una revisione sanitaria infici ab origine la "permanenza" dell'invalidità, si giungerebbe alla conseguenza di consentire all' di CP_1 revocare il beneficio alla pensione di vecchiaia a coloro il cui grado di invalidità si sia ridotto in epoca successiva alla domanda.
Con un secondo motivo lamenta l'“omessa pronuncia in ordine alla domanda subordinata di accertamento della permanenza dello stato di invalidità in misura superiore all'80% - violazione dell'art. 112 c.p.c.”
In particolare, rileva che il TRIBUNALE, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda svolta, in via subordinata, con la quale aveva chiesto l'accertamento della permanenza del requisito sanitario sulla base della documentazione medica prodotta e delle eventuali risultanze di una espletanda CTU medico legale.
Su tali presupposti chiede alla CORTE, in riforma della sentenza impugnata, di accertare il diritto di alla pensione di vecchiaia Parte_1 anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, D. Lgs. n. 503/1992, con decorrenza dal 01.05.2024 o dalla diversa data che risulterà di giustizia con conseguente condanna dell' a erogare alla medesima la relativa pensione di vecchiaia CP_1 anticipata e i ratei arretrati, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria e in via subordinata, di ammettere CTU medico legale al fine di accertare lo stato di invalidità dell'appellante con condanna dell'Ente alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con memoria depositata il 03.06.2025 ha resistito difendendo la sentenza CP_1 impugnata della quale chiede la conferma evidenziando che ai fini dell'erogazione della pensione richiesta è necessario che lo stato di invalidità permanga anche nel corso dei successivi anni.
All'udienza di discussione del 23.09.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto del quale è stata data lettura.
______________
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 503/1992
“1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata. (…).
2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n.407, è elevato fino al compimento del 65 anno;
gli assicurati
[4] che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.
…
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.”.
Presupposti per poter fruire della pensione anticipata sono:
- il requisito contributivo di almeno 20 anni di contributi versati, pari a 1040 settimane di contribuzione;
- il requisito anagrafico, rappresentato dall'età minima di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, in deroga al più gravoso requisito anagrafico ordinario, pari a 65 anni di età per gli uomini e 60 anni di età per le donne;
- il requisito sanitario dell'invalidità non inferiore all'80%.
Pacifico dunque che il presupposto medico legale che riconosce, al soggetto disabile, il diritto di accedere a questo vantaggio pensionistico è il raggiungimento di un grado di invalidità non inferiore all'80%.
Nel caso di specie, il possesso dei requisiti contributivo e anagrafico in capo all'appellante risulta pacifico e incontestato, oltre che risultante dalla documentazione in atti, oggetto di contestazione è invece la sussistenza del requisito sanitario.
Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che Parte_1 presentava in data 18.01.2024 domanda per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi ex art. 1, comma 8, D.lgs. n. 503/92 in forza dell'esito della visita medica tenutasi l'08.06.2023 alla quale era stata riconosciuta, con decorrenza dal 27.04.2023, invalida con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100% ex art. 2 e 12 L. 118/1971.
Dalla lettura del verbale della Commissione medica dell'08.06.2023 emerge tuttavia che l'anzidetta invalidità non era consolidata, bensì soggetta a revisione da effettuare nel mese di giugno 2024.
Risulta dunque, che l'invalidità de qua, accertata a seguito della visita dell'08.06.2023 (sul quale la parte ha basato le proprie difese), non presentava il
[5] carattere di permanenza, ma era soggetta a revisione da condursi nell'anno successivo.
Orbene, a seguito della prescritta visita di revisione del 06.05.2024, la Commissione medica, constata l'evoluzione migliorativa della patologia cui era affetta , valutava lo stato invalidante nella misura pari Parte_1 al 70%, riducendo così, di ben 30 punti percentuali la precedente valutazione dell'08.06.2023.
Trattandosi di pensione previdenziale definitiva e non di pensione assistenziale temporanea, oltre ai requisiti anagrafici, contributivi anche quello sanitario, richiesto dalla legge in misura non inferiore all'80%, deve essere consolidato e quindi presentare il carattere della permanenza.
Ne consegue che l'appellante non aveva diritto alla provvidenza richiesta.
Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
Anche il secondo motivo di gravame con il quale Parte_1 lamenta l'omessa pronuncia da parte del primo Giudice in ordine alla domanda subordinata con la quale aveva chiesto disporsi CTU medico legale al fine di accertare la sussistenza e la permanenza di uno stato di invalidità in misura non inferiore all'80%, non può essere accolto.
Nello specifico risulta pacifico che all'epoca della visita dell'08.06.2023 l'appellante fosse portatrice di un'invalidità nella misura del 100% e che alla successiva visita del 06.05.2024 l'invalidità si sia ridotta al 70% la cui percentuale non risulta peraltro essere stata contestata da Parte_1
.
[...]
Alla luce di ciò la richiesta di ammissione di CTU medico legale è del tutto superflua e irrilevante.
Per le suesposte ragioni, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta, l'appello deve essere respinto con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 Disp. Att. c.p.c. in atti, idonea anche ai fini dell'esclusione del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto nei confronti della sentenza n. 515/2025 del TRIBUNALE di MONZA.
[6] Nulla sulle spese.
Milano, 23/09/2025
La Presidente Susanna Mantovani
Il Giudice Ausiliario RE
ES BE
[7]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere Dott.ssa ES BE Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MONZA n. 515/2025, est. dott.ssa Zenaide Crispino, discussa all'udienza collegiale del 23/09/2025 e promossa
DA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FUMAROLA GIOVANNI BATTISTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in PIAZZA GIOVINE ITALIA, 3 20123 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dagli Avv. ti TOMMASELLI CLARA e MAIO ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso gli UFFICI dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE di MILANO in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello; contrariis reiectis, premesse le declaratorie del caso, in via principale e nel merito, in accoglimento del proposto gravame, riformare integralmente la sentenza n. 515/2025 resa dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Z. Crispino, pubblicata il 16.04.2025, nel giudizio R.G. n. 1068/2024 e, per l'effetto: Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Parte_1
alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, D.Lgs. n.
[...]
503/1992, con decorrenza dal 1° maggio 2024 (o dalla diversa data che risulterà di giustizia, tenuto conto della maturazione di tutti i requisiti di legge alla data del 27 aprile
[1] 2023 e dell'applicazione della c.d. finestra mobile di cui all'art. 12 del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010); condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere alla Sig.ra la predetta pensione di vecchiaia Parte_1 anticipata, comprensiva dei ratei arretrati dalla suindicata decorrenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare, previa eventuale ammissione di CTU medico-legale, la permanenza in capo alla Sig.ra Parte_1
dello stato di invalidità in misura non inferiore all'80% alla data della
[...] domanda amministrativa e/o alla data di maturazione dei requisiti e, per l'effetto, dichiarare il diritto della medesima alla pensione di vecchiaia anticipata con la decorrenza di cui sopra e condannare l' al pagamento dei relativi ratei, oltre CP_1 accessori come per legge. Spese e compensi di entrambi i gradi rifusi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ex D.M. 147/22, da distrarsi a favore dell'Avv. Giovanni B. Fumarola, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
Per l'appellato: “Piaccia alla Corte d'Appello ogni contraria istanza disattesa: - Voglia l'On.le Collegio adito, rigettare il proposto ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con conferma della sentenza n. 515/2025 del Tribunale di Monza e con ogni conseguenziale statuizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del secondo grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo l'08.05.2025 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 515/2025 mediante la quale il TRIBUNALE di MONZA – a spese compensate - ha respinto la domanda con la quale aveva chiesto l'accertamento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi in misura non inferiore all'80% ex art. 1 comma 8 D. lgs. n. 503/1992 con conseguente condanna di a versare il relativo trattamento CP_1 pensionistico con decorrenza dal 01.05.2024 oltre a interessi sui ratei maturati.
A sostegno della domanda la ricorrente aveva allegato che a seguito della visita dell'08.06.2023 era stata riconosciuta dalla competente Commissione medica invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100% ex art. 2 e 12 della L. 118/1971 con decorrenza dal 27.04.2023; di essere titolare di un'anzianità contributiva superiore ai 20 anni e un'età anagrafica superiore ai 56 anni;
che sussistevano i requisiti anagrafici, contributivi e sanitari per poter beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all'80%, di cui all'art. 1, comma 8 D. Lgs. n. 503/1992 con decorrenza dal 01.05.2024 o dalla prima “finestra” utile di 12 mesi successiva al perfezionamento degli anzidetti requisiti;
che il 18.01.2024 aveva inoltrato all' la relativa domanda che tuttavia con provvedimento del 14.02.2024 CP_1 era stata respinta con la seguente motivazione: “Lei non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e pertanto, non usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di invalidità”; di aver presentato ricorso amministrativo che con delibera n. 243496 del 25.03.2024 era stato respinto in
[2] quanto a seguito della visita del 26.02.2024 era stato espresso un giudizio di “non invalidità”.
Il TRIBUNALE, richiamata la normativa di riferimento, respingeva la domanda per insussistenza del requisito sanitario in quanto la condizione di invalidità della ricorrente, valutata dall' alla stregua della legge n. 118/1971 nella misura CP_1 del 100% era stata ritenuta ab initio non permanente, ma passibile di revisione, da condursi l'anno successivo e che, all'esito della visita tenutasi il 06.05.2024 l'invalidità era regredita al 70%.
Con un primo motivo di appello lamenta l'“erronea Parte_1 interpretazione ed applicazione dell'art. 1, comma 8, D. Lgs. n. 503/1992 in relazione al requisito sanitario, al momento della sua valutazione e alla nozione di "permanenza" dell'invalidità. Irrilevanza della revisione sanitaria successiva alla maturazione del diritto”.
Nella prospettazione del gravame, sostiene che il primo Giudice ha errato nel rigettare la domanda fondando la propria decisione su un'errata interpretazione del requisito sanitario previsto dall'art. 1, comma 8, D. Lgs. n. 503/1992 e, in particolare, sulla nozione di “permanenza” dell'invalidità e per aver ritenuto rilevante l'esito della successiva visita di revisione.
Evidenzia che è pacifico e documentatale che, a seguito della visita medica dell'08.06.2023, l'appellante era stata riconosciuta "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71" e che lo stesso verbale attestava la natura "permanente" dell'inabilità.
Secondo l'appellante, il TRIBUNALE ha erroneamente desunto la mancanza di permanenza dalla mera circostanza che il verbale prevedesse una "necessaria revisione al giugno dell'anno successivo".
Sostiene che ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, la “permanenza” richiesta dalla normativa si riferisce alla natura dell'infermità accertata al momento della visita medica e che “essa non implica che la condizione debba essere immutabile nel tempo o escluda la possibilità di successivi controlli. Le visite di revisione previste dall' hanno CP_1 natura amministrativa e servono unicamente a verificare la permanenza dei requisiti sanitari nel tempo, ma non possono, tuttavia, mettere in discussione retroattivamente il carattere permanente dell'invalidità accertato in origine, ove tale requisito – ossia un'invalidità pari o superiore all'80% – sia stato già riconosciuto conforme alla legge”.
Nella prospettazione del gravame, deduce che il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata si era già perfezionato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda del 18.01.2024 a nulla rilevando l'esito della successiva visita del 06.05.2024 in quanto in capo all'appellante era già sorto il relativo diritto.
[3] Conclude affermando che, se la tesi del Giudice di prime cure fosse corretta, ossia che la mera previsione di una revisione sanitaria infici ab origine la "permanenza" dell'invalidità, si giungerebbe alla conseguenza di consentire all' di CP_1 revocare il beneficio alla pensione di vecchiaia a coloro il cui grado di invalidità si sia ridotto in epoca successiva alla domanda.
Con un secondo motivo lamenta l'“omessa pronuncia in ordine alla domanda subordinata di accertamento della permanenza dello stato di invalidità in misura superiore all'80% - violazione dell'art. 112 c.p.c.”
In particolare, rileva che il TRIBUNALE, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda svolta, in via subordinata, con la quale aveva chiesto l'accertamento della permanenza del requisito sanitario sulla base della documentazione medica prodotta e delle eventuali risultanze di una espletanda CTU medico legale.
Su tali presupposti chiede alla CORTE, in riforma della sentenza impugnata, di accertare il diritto di alla pensione di vecchiaia Parte_1 anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, D. Lgs. n. 503/1992, con decorrenza dal 01.05.2024 o dalla diversa data che risulterà di giustizia con conseguente condanna dell' a erogare alla medesima la relativa pensione di vecchiaia CP_1 anticipata e i ratei arretrati, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria e in via subordinata, di ammettere CTU medico legale al fine di accertare lo stato di invalidità dell'appellante con condanna dell'Ente alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con memoria depositata il 03.06.2025 ha resistito difendendo la sentenza CP_1 impugnata della quale chiede la conferma evidenziando che ai fini dell'erogazione della pensione richiesta è necessario che lo stato di invalidità permanga anche nel corso dei successivi anni.
All'udienza di discussione del 23.09.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto del quale è stata data lettura.
______________
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 503/1992
“1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata. (…).
2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n.407, è elevato fino al compimento del 65 anno;
gli assicurati
[4] che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.
…
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.”.
Presupposti per poter fruire della pensione anticipata sono:
- il requisito contributivo di almeno 20 anni di contributi versati, pari a 1040 settimane di contribuzione;
- il requisito anagrafico, rappresentato dall'età minima di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, in deroga al più gravoso requisito anagrafico ordinario, pari a 65 anni di età per gli uomini e 60 anni di età per le donne;
- il requisito sanitario dell'invalidità non inferiore all'80%.
Pacifico dunque che il presupposto medico legale che riconosce, al soggetto disabile, il diritto di accedere a questo vantaggio pensionistico è il raggiungimento di un grado di invalidità non inferiore all'80%.
Nel caso di specie, il possesso dei requisiti contributivo e anagrafico in capo all'appellante risulta pacifico e incontestato, oltre che risultante dalla documentazione in atti, oggetto di contestazione è invece la sussistenza del requisito sanitario.
Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che Parte_1 presentava in data 18.01.2024 domanda per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi ex art. 1, comma 8, D.lgs. n. 503/92 in forza dell'esito della visita medica tenutasi l'08.06.2023 alla quale era stata riconosciuta, con decorrenza dal 27.04.2023, invalida con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100% ex art. 2 e 12 L. 118/1971.
Dalla lettura del verbale della Commissione medica dell'08.06.2023 emerge tuttavia che l'anzidetta invalidità non era consolidata, bensì soggetta a revisione da effettuare nel mese di giugno 2024.
Risulta dunque, che l'invalidità de qua, accertata a seguito della visita dell'08.06.2023 (sul quale la parte ha basato le proprie difese), non presentava il
[5] carattere di permanenza, ma era soggetta a revisione da condursi nell'anno successivo.
Orbene, a seguito della prescritta visita di revisione del 06.05.2024, la Commissione medica, constata l'evoluzione migliorativa della patologia cui era affetta , valutava lo stato invalidante nella misura pari Parte_1 al 70%, riducendo così, di ben 30 punti percentuali la precedente valutazione dell'08.06.2023.
Trattandosi di pensione previdenziale definitiva e non di pensione assistenziale temporanea, oltre ai requisiti anagrafici, contributivi anche quello sanitario, richiesto dalla legge in misura non inferiore all'80%, deve essere consolidato e quindi presentare il carattere della permanenza.
Ne consegue che l'appellante non aveva diritto alla provvidenza richiesta.
Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
Anche il secondo motivo di gravame con il quale Parte_1 lamenta l'omessa pronuncia da parte del primo Giudice in ordine alla domanda subordinata con la quale aveva chiesto disporsi CTU medico legale al fine di accertare la sussistenza e la permanenza di uno stato di invalidità in misura non inferiore all'80%, non può essere accolto.
Nello specifico risulta pacifico che all'epoca della visita dell'08.06.2023 l'appellante fosse portatrice di un'invalidità nella misura del 100% e che alla successiva visita del 06.05.2024 l'invalidità si sia ridotta al 70% la cui percentuale non risulta peraltro essere stata contestata da Parte_1
.
[...]
Alla luce di ciò la richiesta di ammissione di CTU medico legale è del tutto superflua e irrilevante.
Per le suesposte ragioni, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta, l'appello deve essere respinto con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 Disp. Att. c.p.c. in atti, idonea anche ai fini dell'esclusione del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto nei confronti della sentenza n. 515/2025 del TRIBUNALE di MONZA.
[6] Nulla sulle spese.
Milano, 23/09/2025
La Presidente Susanna Mantovani
Il Giudice Ausiliario RE
ES BE
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