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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1282/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
ER ED, RE
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4208/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4671/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240013229065000 CEDOLARE SECCA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240013229065000 RIVALUTAZ TFR 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240013229065000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240013229065000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240013229065000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 584/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: Per l'Agenzia DP Caserta, il delegato si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha appellato la sentenza nr. 4671/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta, depositata in data 12/11/2024, che ha respinto il ricorso avverso la cartella esattoriale nr.
02820240013229065/000 dell'importo di euro 139.697,98, notificata in data 11/03/2024 e scaturita da un controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 602/1973 della dichiarazione del sostituto di imposta modello
770/2020 per l'anno di imposta 2019, avente ad oggetto IRPEF, Addizionali Regionale e Comunale, Imposta sostitutiva locazione immobile uso abitativo, cedolare secca e imposta sostitutiva redditi rivalutazione T.F.R.
I primi giudici hanno respinto il ricorso, ritenendo che, essendo la società sottoposta alla procedura del concordato preventivo, a norma dell'art 168 della legge fallimentare, fosse impossibilitata a soddisfare i crediti anteriori alla procedura, quale era quello in esame, secondo modalità non previste dalla proposta approvata. La cartella di pagamento però, era stata legittimamente emessa a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, costituendo il titolo per la partecipazione al concorso formale tra i creditori, con finalità accertativa e non esecutiva, per cui essa non violava il divieto della par condicio creditorum, essendo funzionale all'ammissione al passivo del credito. La cartella aveva natura di precetto di pagamento e non ricadeva nel divieto di azione esecutiva previsto dall'articolo 168 l. f., in quanto la procedura espropriativa vera e propria aveva inizio soltanto con il pignoramento. Hanno ritenuto infondate l'eccezione di decadenza e corretto il calcolo delle sanzioni e degli interessi nella misura del 30%, non escludendo l'istanza di concordato preventivo la suitas della condotta e non integrando un'esimente della condotta colposa, che era data solo dal mancato o tardivo versamento dell'imposta dovuta, in linea con l'insegnamento della Suprema Corte di cui all'ordinanza n. 26951 del 20 settembre 2023. La procedura di concordato preventivo non precludeva il decorso dei termini per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, essendo indifferente ai fini fiscali che l'impresa fosse in una fase fisiologica e in una procedura concorsuale. Pertanto,
l'apertura di una procedura di concordato preventivo non era ostativa né all'accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né rispetto alla irrogazione di sanzioni pecuniarie e accessori, maturati sino alla apertura della procedura.
Con l'atto di gravame la società ha censurato la pronunzia deducendo che il motivo proposto riguardava non l'applicabilità delle sanzioni ma l'illegittimità dell'aggravio (30%) per mancata applicazione dell'interruzione dei termini per lo stato concorsuale della società. La cartella era relativa a debiti anteriori alla procedura concordataria cui era stata ammessa la Ricorrente_1, per essere la pretesa tributaria fondata sulla tassazione dell'anno di imposta 2019 ed essendo stato il concordato omologato nel 2021.
Pertanto, allorché l'ADER aveva proceduto al controllo, ex art 36 bis del DPR n 600 del 1973, la società era impossibilitata ad eseguire il pagamento dell'importo, in quanto sarebbe incorsa nella violazione dell'art 184
l. fall., che tutelava la par conditio creditorum. Ha precisato che l'iter della procedura era iniziato il 21.11.2019 con la domanda di concordato e il piano era stato omologato l'11.6.2021. Il ruolo era stato reso esecutivo in data 10.1.2024 posteriormente all'omologa avvenuta l'11.12.2023 L'art. 38 del DDL della legge di bilancio anno 2023 (rectius Comma 153.dell'art 1 della legge di bilancio 2023 ,prevedeva la possibilità di pagare le sanzioni al 3%, per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni previste dagli artt. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54- bis del DPR n. 633/72, per le quali il termine di pagamento di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs.n.462/97, non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ovvero recapitate successivamente a tale data, secondo le modalità e i termini stabiliti dagli artt. 2 e 3-bis del D. Lgs. n. 462/97.Tali termini di 30 o 90 giorni dovevano ritenersi interrotti, operando il menzionato articolo168 l. fall. Invero il debitore conservava l'amministrazione dei propri beni sotto la vigilanza del commissario giudiziale ma non poteva pagare le somme derivanti da obbligazioni anche fiscali, siccome ogni versamento doveva avvenire secondo le regole imposte dalla legislazione relativa alla procedura in essere. Era stata emessa ed impugnata altra cartella esattoriale nr. 02820240021461080000 e la Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta, con sentenza nr. 879/2025 depositata il 25/02/2025, aveva accolto il ricorso ritenendo che, non essendovi in atti prova del ricevimento dell'avviso (rectius della notifica del prodromico avviso bonario), aveva ridotto le sanzioni nella misura del 3%.La sentenza doveva essere conseguentemente riformata con la riduzione delle sanzioni al 3%.
Si è costituito l'Ufficio controdeducendo che la notifica della cartella di pagamento in contestazione era intervenuta allorquando la procedura di concordato si era conclusa con l'omologazione da parte del giudice e che, in tema di sanzioni, l'istanza di concordato preventivo non escludeva la consapevolezza dell'inutile decorso del termine di assolvimento del debito erariale, né costituiva una esimente della condotta di mancato o tardivo versamento dell'imposta dovuta. La Cassazione, con ordinanza n. 26951 del 2023, aveva ritenuto che l'articolo 168 della legge fallimentare vietasse che un creditore potesse iniziare o proseguire azioni esecutive ma non escludeva le conseguenze dell'inutile decorso dei termini. Legittimamente, pertanto, erano state applicate le sanzioni nella misura del 30%, nonostante l'atto di irrogazione fosse successivo all'apertura della procedura concorsuale, essendo collegate al debito fiscale, insorto precedentemente alla apertura della procedura concorsuale. La Suprema Corte aveva già affermato in precedenza che "le sanzioni pecuniarie, conseguenti alla violazione di leggi tributarie commesse in data antecedente al fallimento del contribuente, danno luogo a un credito dell'amministrazione finanziaria per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, sia che si verta in una fase fisiologica dell'impresa, sia che si verta nell'ambito di una procedura concorsuale” (Cassazione n. 21078/2011, n.23322/2018, n. 9440/2019).
All'udienza odierna la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Osserva la Corte che la società ritiene di avere diritto a pagare le sanzioni nella misura del 3%, ai sensi del commi 153 della legge di bilancio 2023 (L. n 197 del 2022), trattandosi di atto emesso a seguito di controllo ex art 36 bis e di violazioni di leggi tributarie commesse in data antecedente alla procedura di concordato, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore della suddetta legge. Detto comma 153 prevede che “ Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del
3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo”.
Sostiene l'appellante che il termine per il pagamento in misura ridotta, in pendenza della procedura concorsuale fosse sospeso, per essere la società impossibilitata a pagare, pena la violazione dell'art. 168 della legge fallimentare. Tale prospettazione, già disattesa dai primi giudici, non può essere condivisa, in quanto le sanzioni pecuniarie per la violazione di leggi tributarie commesse in data antecedente al concordato preventivo della contribuente, costituiscono un credito che soggiace all'applicazione di tutte le regole civilistiche, sia che si verta in una fase fisiologica del rapporto obbligatorio, sia che si verta nell'ambito di una procedura concorsuale, dovendo l'Amministrazione soddisfarsi secondo le regole del concorso nei modi stabiliti dalla legge. Pertanto, è infondata l'eccezione per la quale la pendenza di una procedura concorsuale congelerebbe le sanzioni tributarie, non venendo il contribuente privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e perché la postergazione del pagamento dei crediti derivanti dalle sanzioni pecuniarie violerebbe la disciplina imperativa di cui all'art. 2752 c.c. e diverrebbe un modo per sfuggire al pagamento delle sanzioni amministrative in danno dell'erario. -Sez. 1 - , Ordinanza n. 23322 del 27/09/2018
Tale orientamento di legittimità che il collegio condivide è stato di recente ribadito con l'ordinanza 3617/2025.
La Cassazione si è pronunciata circa la possibilità, da parte dell'impresa soggetta a concordato preventivo non ancora omologato, di beneficiare del regime di favore per il pagamento di sanzioni connesse a violazioni di obblighi tributari, basato sulla riduzione delle sanzioni tributarie. Il caso esaminato riguardava il procedimento di cui all'articolo 2 comma 2 d.lgs.462/1997 (pure menzionato nel nell'atto impugnato), che prevede che l'Amministrazione finanziaria, a fronte dell'accertamento della violazione di obblighi tributari, possa chiedere al contribuente il pagamento ridotto delle relative sanzioni, attraverso un procedimento che prevede l'invio di un avviso bonario, con indicazioni di un termine per l'adesione. La società aveva ricevuto l'avviso bonario in pendenza della procedura di concordato preventivo, con fissazione del termine sempre nel corso della stessa procedura. Decorso tale termine il procedimento era proseguito con l'iscrizione a ruolo e il recupero delle somme oggetto di violazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'impresa aveva lamentato l'impossibilità di effettuare il pagamento richiesto in via ridotta, nel rispetto del principio della par condicio creditorum. La Cassazione, nel respingere l'eccezione del contribuente, ha evidenziato che, laddove il contribuente non effettui il pagamento entro il termine fissato nell'avviso bonario, egli decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni tributarie, posto che da un lato, presupposto per la riduzione delle sanzioni amministrative tributarie è la mancata iscrizione a ruolo dell'imposta e dall'altro, se il contribuente non può avvalersi del beneficio per fatto a lui imputabile (tale essendo l'insolvenza cui è conseguita l'apertura del concordato preventivo), non può pretenderne l'applicazione. Nel caso in esame la società ha ricevuto l'avviso bonario, come si evince dalla pag. 5 della cartella di pagamento con “Comunicazione con codice atto numero
05426002027 in data 16.5.2023”, senza provvedere nel termine di legge al pagamento del dovuto con le sanzioni ridotte, La circostanza che la contribuente fosse nella procedura del concordato preventivo non integra un'esimente della condotta e l'art 168 della legge fallimentare non esclude le conseguenze dell'inutile decorso dei termini, in quanto il presupposto costitutivo delle sanzioni pecuniarie è la violazione delle leggi tributarie commessa in data antecedente, per cui è indifferente la condizione dell'impresa.
Resta da osservare che il precedente favorevole all'impresa indicato dalla società non è conferente al caso in esame, avendo la società ricevuto l'avviso bonario.
La complessità della materia trattata induce il collegio a compensare le spese del grado.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
ER ED, RE
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4208/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4671/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240013229065000 CEDOLARE SECCA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240013229065000 RIVALUTAZ TFR 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240013229065000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240013229065000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240013229065000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 584/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: Per l'Agenzia DP Caserta, il delegato si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha appellato la sentenza nr. 4671/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta, depositata in data 12/11/2024, che ha respinto il ricorso avverso la cartella esattoriale nr.
02820240013229065/000 dell'importo di euro 139.697,98, notificata in data 11/03/2024 e scaturita da un controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 602/1973 della dichiarazione del sostituto di imposta modello
770/2020 per l'anno di imposta 2019, avente ad oggetto IRPEF, Addizionali Regionale e Comunale, Imposta sostitutiva locazione immobile uso abitativo, cedolare secca e imposta sostitutiva redditi rivalutazione T.F.R.
I primi giudici hanno respinto il ricorso, ritenendo che, essendo la società sottoposta alla procedura del concordato preventivo, a norma dell'art 168 della legge fallimentare, fosse impossibilitata a soddisfare i crediti anteriori alla procedura, quale era quello in esame, secondo modalità non previste dalla proposta approvata. La cartella di pagamento però, era stata legittimamente emessa a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, costituendo il titolo per la partecipazione al concorso formale tra i creditori, con finalità accertativa e non esecutiva, per cui essa non violava il divieto della par condicio creditorum, essendo funzionale all'ammissione al passivo del credito. La cartella aveva natura di precetto di pagamento e non ricadeva nel divieto di azione esecutiva previsto dall'articolo 168 l. f., in quanto la procedura espropriativa vera e propria aveva inizio soltanto con il pignoramento. Hanno ritenuto infondate l'eccezione di decadenza e corretto il calcolo delle sanzioni e degli interessi nella misura del 30%, non escludendo l'istanza di concordato preventivo la suitas della condotta e non integrando un'esimente della condotta colposa, che era data solo dal mancato o tardivo versamento dell'imposta dovuta, in linea con l'insegnamento della Suprema Corte di cui all'ordinanza n. 26951 del 20 settembre 2023. La procedura di concordato preventivo non precludeva il decorso dei termini per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, essendo indifferente ai fini fiscali che l'impresa fosse in una fase fisiologica e in una procedura concorsuale. Pertanto,
l'apertura di una procedura di concordato preventivo non era ostativa né all'accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né rispetto alla irrogazione di sanzioni pecuniarie e accessori, maturati sino alla apertura della procedura.
Con l'atto di gravame la società ha censurato la pronunzia deducendo che il motivo proposto riguardava non l'applicabilità delle sanzioni ma l'illegittimità dell'aggravio (30%) per mancata applicazione dell'interruzione dei termini per lo stato concorsuale della società. La cartella era relativa a debiti anteriori alla procedura concordataria cui era stata ammessa la Ricorrente_1, per essere la pretesa tributaria fondata sulla tassazione dell'anno di imposta 2019 ed essendo stato il concordato omologato nel 2021.
Pertanto, allorché l'ADER aveva proceduto al controllo, ex art 36 bis del DPR n 600 del 1973, la società era impossibilitata ad eseguire il pagamento dell'importo, in quanto sarebbe incorsa nella violazione dell'art 184
l. fall., che tutelava la par conditio creditorum. Ha precisato che l'iter della procedura era iniziato il 21.11.2019 con la domanda di concordato e il piano era stato omologato l'11.6.2021. Il ruolo era stato reso esecutivo in data 10.1.2024 posteriormente all'omologa avvenuta l'11.12.2023 L'art. 38 del DDL della legge di bilancio anno 2023 (rectius Comma 153.dell'art 1 della legge di bilancio 2023 ,prevedeva la possibilità di pagare le sanzioni al 3%, per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni previste dagli artt. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54- bis del DPR n. 633/72, per le quali il termine di pagamento di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs.n.462/97, non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ovvero recapitate successivamente a tale data, secondo le modalità e i termini stabiliti dagli artt. 2 e 3-bis del D. Lgs. n. 462/97.Tali termini di 30 o 90 giorni dovevano ritenersi interrotti, operando il menzionato articolo168 l. fall. Invero il debitore conservava l'amministrazione dei propri beni sotto la vigilanza del commissario giudiziale ma non poteva pagare le somme derivanti da obbligazioni anche fiscali, siccome ogni versamento doveva avvenire secondo le regole imposte dalla legislazione relativa alla procedura in essere. Era stata emessa ed impugnata altra cartella esattoriale nr. 02820240021461080000 e la Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta, con sentenza nr. 879/2025 depositata il 25/02/2025, aveva accolto il ricorso ritenendo che, non essendovi in atti prova del ricevimento dell'avviso (rectius della notifica del prodromico avviso bonario), aveva ridotto le sanzioni nella misura del 3%.La sentenza doveva essere conseguentemente riformata con la riduzione delle sanzioni al 3%.
Si è costituito l'Ufficio controdeducendo che la notifica della cartella di pagamento in contestazione era intervenuta allorquando la procedura di concordato si era conclusa con l'omologazione da parte del giudice e che, in tema di sanzioni, l'istanza di concordato preventivo non escludeva la consapevolezza dell'inutile decorso del termine di assolvimento del debito erariale, né costituiva una esimente della condotta di mancato o tardivo versamento dell'imposta dovuta. La Cassazione, con ordinanza n. 26951 del 2023, aveva ritenuto che l'articolo 168 della legge fallimentare vietasse che un creditore potesse iniziare o proseguire azioni esecutive ma non escludeva le conseguenze dell'inutile decorso dei termini. Legittimamente, pertanto, erano state applicate le sanzioni nella misura del 30%, nonostante l'atto di irrogazione fosse successivo all'apertura della procedura concorsuale, essendo collegate al debito fiscale, insorto precedentemente alla apertura della procedura concorsuale. La Suprema Corte aveva già affermato in precedenza che "le sanzioni pecuniarie, conseguenti alla violazione di leggi tributarie commesse in data antecedente al fallimento del contribuente, danno luogo a un credito dell'amministrazione finanziaria per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, sia che si verta in una fase fisiologica dell'impresa, sia che si verta nell'ambito di una procedura concorsuale” (Cassazione n. 21078/2011, n.23322/2018, n. 9440/2019).
All'udienza odierna la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Osserva la Corte che la società ritiene di avere diritto a pagare le sanzioni nella misura del 3%, ai sensi del commi 153 della legge di bilancio 2023 (L. n 197 del 2022), trattandosi di atto emesso a seguito di controllo ex art 36 bis e di violazioni di leggi tributarie commesse in data antecedente alla procedura di concordato, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore della suddetta legge. Detto comma 153 prevede che “ Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del
3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo”.
Sostiene l'appellante che il termine per il pagamento in misura ridotta, in pendenza della procedura concorsuale fosse sospeso, per essere la società impossibilitata a pagare, pena la violazione dell'art. 168 della legge fallimentare. Tale prospettazione, già disattesa dai primi giudici, non può essere condivisa, in quanto le sanzioni pecuniarie per la violazione di leggi tributarie commesse in data antecedente al concordato preventivo della contribuente, costituiscono un credito che soggiace all'applicazione di tutte le regole civilistiche, sia che si verta in una fase fisiologica del rapporto obbligatorio, sia che si verta nell'ambito di una procedura concorsuale, dovendo l'Amministrazione soddisfarsi secondo le regole del concorso nei modi stabiliti dalla legge. Pertanto, è infondata l'eccezione per la quale la pendenza di una procedura concorsuale congelerebbe le sanzioni tributarie, non venendo il contribuente privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e perché la postergazione del pagamento dei crediti derivanti dalle sanzioni pecuniarie violerebbe la disciplina imperativa di cui all'art. 2752 c.c. e diverrebbe un modo per sfuggire al pagamento delle sanzioni amministrative in danno dell'erario. -Sez. 1 - , Ordinanza n. 23322 del 27/09/2018
Tale orientamento di legittimità che il collegio condivide è stato di recente ribadito con l'ordinanza 3617/2025.
La Cassazione si è pronunciata circa la possibilità, da parte dell'impresa soggetta a concordato preventivo non ancora omologato, di beneficiare del regime di favore per il pagamento di sanzioni connesse a violazioni di obblighi tributari, basato sulla riduzione delle sanzioni tributarie. Il caso esaminato riguardava il procedimento di cui all'articolo 2 comma 2 d.lgs.462/1997 (pure menzionato nel nell'atto impugnato), che prevede che l'Amministrazione finanziaria, a fronte dell'accertamento della violazione di obblighi tributari, possa chiedere al contribuente il pagamento ridotto delle relative sanzioni, attraverso un procedimento che prevede l'invio di un avviso bonario, con indicazioni di un termine per l'adesione. La società aveva ricevuto l'avviso bonario in pendenza della procedura di concordato preventivo, con fissazione del termine sempre nel corso della stessa procedura. Decorso tale termine il procedimento era proseguito con l'iscrizione a ruolo e il recupero delle somme oggetto di violazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'impresa aveva lamentato l'impossibilità di effettuare il pagamento richiesto in via ridotta, nel rispetto del principio della par condicio creditorum. La Cassazione, nel respingere l'eccezione del contribuente, ha evidenziato che, laddove il contribuente non effettui il pagamento entro il termine fissato nell'avviso bonario, egli decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni tributarie, posto che da un lato, presupposto per la riduzione delle sanzioni amministrative tributarie è la mancata iscrizione a ruolo dell'imposta e dall'altro, se il contribuente non può avvalersi del beneficio per fatto a lui imputabile (tale essendo l'insolvenza cui è conseguita l'apertura del concordato preventivo), non può pretenderne l'applicazione. Nel caso in esame la società ha ricevuto l'avviso bonario, come si evince dalla pag. 5 della cartella di pagamento con “Comunicazione con codice atto numero
05426002027 in data 16.5.2023”, senza provvedere nel termine di legge al pagamento del dovuto con le sanzioni ridotte, La circostanza che la contribuente fosse nella procedura del concordato preventivo non integra un'esimente della condotta e l'art 168 della legge fallimentare non esclude le conseguenze dell'inutile decorso dei termini, in quanto il presupposto costitutivo delle sanzioni pecuniarie è la violazione delle leggi tributarie commessa in data antecedente, per cui è indifferente la condizione dell'impresa.
Resta da osservare che il precedente favorevole all'impresa indicato dalla società non è conferente al caso in esame, avendo la società ricevuto l'avviso bonario.
La complessità della materia trattata induce il collegio a compensare le spese del grado.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.