Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 1282
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Applicazione sanzioni nella misura del 3% ai sensi della Legge di Bilancio 2023

    La Corte ritiene che le sanzioni pecuniarie per violazioni tributarie commesse prima del concordato preventivo costituiscano un credito che segue le regole civilistiche ordinarie, anche in una procedura concorsuale. La pendenza della procedura non congela le sanzioni né esonera il contribuente dal pagamento, in quanto la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario non viene meno. La postergazione del pagamento violerebbe l'art. 2752 c.c. e consentirebbe di eludere il pagamento delle sanzioni. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità che afferma che l'art. 168 l. fall. vieta azioni esecutive ma non le conseguenze del decorso dei termini. L'impresa non può beneficiare della riduzione delle sanzioni se non effettua il pagamento entro il termine stabilito, anche se in concordato preventivo, poiché l'insolvenza non costituisce esimente. La società ha ricevuto l'avviso bonario e non ha provveduto al pagamento ridotto nei termini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 1282
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1282
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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