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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1968/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 1968/2022 R.G. vertente tra
, , , con gli avv. ti Giovan- Parte_1 Parte_2 Parte_3
ni Maggi e Simona Saliu
attori opponenti e
. e per essa con l'avv. Paolo Enrico Am- CP_1 CP_2 Controparte_3
mirati, quale cessionaria dei crediti della Controparte_4
Intervenuta - opposta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 502/2022, emesso dal Tribunale di Livorno
il 18.04.2022, pubblicato il 20.04.2022 (R.G. 998/2022)
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 10.10.2024
dal procuratore di parte attrice opponente:
„
1. In via preliminare, dichiarare ammissibile il documento sub 7) allegato alle note di
1 trattazione scritta depositate per l'udienza del 10.10.2023, contenente lo stato passivo del
fallimento della San Marco Ittica S.r.l., dal quale risulta certo che la si è insinuata CP_1
al passivo per l'importo di € 161.270,86=, esattamente pari al credito azionato nei con-
fronti dei fideiussori con il D.I. opposto di cui è causa, e quindi sospendere il presente giu-
dizio in attesa del riparto in favore dei creditori ammessi, per avere contezza
dell'eventuale debito residuo dovuto dai fideiussori;
2. ancora in via preliminare, come espressamente richiesto in atto di citazione in opposi-
zione a decreto ingiuntivo, ordinare ex art. 210 c.p.c. ai terzi Banca Intesa Sanpaolo,
[...]
, Banco B.P.M. ed eventualmente altri, di esibire in giudizio fac simile di con- CP_5
tratti di fideiussione coevi all'epoca della sottoscrizione prestata dal Sig. e Parte_4
dagli opponenti, ai fini della comparazione tra il modello ABI e le fideiussioni sottoscritte
dagli odierni opponenti;
3. ancora in via preliminare, ammettere le prove capitolate e richieste con la memoria ex
art. 183 VI° c. c.p.c. n° 2; 4. nel merito, dichiarare la nullità delle clausole nn° 2 – 6 – 8
contenute nelle fideiussioni oggetto del presente giudizio, e per gli effetti, accertata la in-
scindibilità delle suddette clausole dai contratti di fideiussione, dichiarare la nullità delle
intere fideiussioni, revocando il D.I. opposto. Con vittoria di spese ed onorari del presente
giudizio“;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione
disattesa e respinta: - dato atto del subentro di nella posizione creditoria Parte_5
di , rigettare integralmente l'opposizione ex adver- Controparte_4
so e, comunque, le domande e richieste tutte, nel merito e in via istruttoria, formulate da
2 parte attrice opponente perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto
e, in ogni caso, non provate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 502/2022
emesso dal Tribunale di Livorno in data 18.04.2022 e pubblicato in data 20.04.2022.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari, oltre CAP e Iva di legge, del presente giudi-
zio e della fase monitoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato , Parte_1 Pt_2
e quali fideiussori della San Marco Ittica Srl, proponevano op-
[...] Parte_3
posizione avverso il decreto ingiuntivo n. 502/2022 emesso dal Tribunale di Livor-
no, in data 18.04.2022 e notificato il 03.05.2022, con cui veniva ingiunto, in favore di il pagamento della complessiva somma di € 161.270,86=, di cui: - € CP_6
25.175,00= quale residuo credito derivante dal finanziamento n. 994041481, con-
cesso dalla Filiale 4 di Livorno;
- € 101.955,04= quale residuo credito derivante dal finanziamento n. 994128132, concesso dalla Filiale 4 di Livorno;
- € 3.903,70= qua-
le residuo credito derivante dal finanziamento n. 742036043 concesso dalla Filiale 4
di Livorno;
- € 30.237,12= per saldo debitore del c/c n. 3513, acceso in data
23.02.2016 presso la Filiale 4 di Livorno, il tutto oltre gli interessi maturati e matu-
randi come specificamente indicati in domanda ed oltre alle spese della presente procedura e successive occorrendo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio gli opponenti eccepivano solamente la presunta nullità delle fideiussioni sottoscritte da (garanzia prestata in Parte_4
data 27.09.2016 sino a concorrenza di € 220.000,00= ed elevata in data 20.12.2016
sino alla concorrenza di € 372.000,00=) e, a seguito della morte del predetto, dai
3 suoi eredi , e (dapprima con fideiussio- Parte_1 Parte_2 Parte_3
ne sottoscritta a conferma della obbligazione fideiussoria prestata dal de cuius e successivamente con fideiussione del 04.05.2020 per complessivi € 294.000,00=).
Rassegnavano le conclusioni di cui all'atto introduttivo. Costituitasi ritualmente in giudizio resisteva all'opposizione, chiedendo il rigetto e la concessione della CP_6
provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Il Giudice, con ordinanza del 22.12.2022 concedeva la provvisoria esecuzione.
Interveniva, poi, nel giudizio la società . e per essa CP_1 CP_2 [...]
quale cessionaria di CP_3 CP_6
Con ordinanza del 20.10.2023 il G.I. rinviava il procedimento all'udienza del
10.10.2024.
A tale udienza, tenutasi in modalità cartolare, precisate le sopra riportate conclusio-
ni, il Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
2. Va innanzitutto premesso che all'epoca amministratore della società Parte_4
San Marco Ittica Srl, rilasciava, in data 27.09.16, fideiussione in favore della stessa fino alla concorrenza di € 220.000,00 (cfr. doc. 2 di parte attorea), garanzia poi ele-
vata, in data 20.12.16, sino alla concorrenza di € 372.000,00 (cfr. doc. 3 attoreo).
In seguito il predetto garante decedeva e, a conferma dell'obbligazione del
20.12.16, si costituivano fideiussori con atto del 04.05.2020 gli eredi Parte_6
ed (cfr. doc. 4 attorea), fideiussione in pari data ri-
[...] Parte_2 Parte_3
dotta ad € 294.000,00 (cfr. doc. 5 attoreo).
Tali eventi emergono, dunque, per tabulas.
****
4 Come dianzi premesso, gli opponenti si limitavano a sollevare la questione della nullità del contratto di fidejussione per violazione e falsa applicazione della L. n.
287 del 1990, dal momento che il contratto stesso (segnatamente alcune clausole)
sarebbe conforme al cd. schema ABI tacciato di anticoncorrenzialità dalla Banca
d'Italia in esito all'istruttoria principiata nel 2003 e poi appunto dichiarato dalla stessa Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
In primis va rilevato che nessun dubbio vi è sulla competenza di questo Tribunale.
La nullità veniva infatti proposta in via di eccezione in funzione dell'ulteriore ri-
chiesto accertamento secondo cui nulla sarebbe dovuto dal fideiussore (sul punto vedasi Cass. 35661/2022: “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la
competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il
giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché
qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nulli-
tà della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni con-
trastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della
sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare
le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato,
trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i
due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni”, parte in grassetto è evidenziata dal redattore).
****
Un tanto premesso, posta pure la condizione che alcune clausole effettivamente ri-
5 calchino quantomeno parzialmente lo schema A.B.I., pare necessario sintetizzare per grandi linee il dibatto giurisprudenziale in merito all'incidenza delle intese limi-
tative della concorrenza, attuate attraverso la formulazione di tipologie contrattuali identiche allo schema A.B.I., sui singoli contratti di fideiussione stipulati dagli isti-
tuti di credito con gli utenti. Due sono, in particolare, gli orientamenti che si sono fronteggiati.
Da un lato, l'opinione, minoritaria, di chi afferma che la riproduzione delle clausole
A.B.I., dichiarate nulle, comporta la nullità totale ex art. 1418 c.c. della singola fi-
deiussione nella quale li clausole stesse siano riprodotte pedissequamente.
Secondo l'opinione maggioritaria, invece, dall'applicazione del principio di conser-
vazione degli atti di autonomia negoziale, deriverebbe la nullità parziale della fi-
deiussione, limitatamente, dunque, alle disposizioni riproduttive delle clausole vie-
tate.
Sul tema è poi intervenuta la pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle
dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2,
comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli,
ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione
alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'in-
tesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che
sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle
parti” (Cass., SS.UU., n. 41994 del 30/12/2021, Rv. 663507 - 01).
Sennonché, il citato principio non determina, nel caso di specie, la declaratoria, tan-
6 tomeno parziale, di nullità.
Va infatti osservato che parte opponente non forniva la prova (e, a ben vedere,
nemmeno compiutamente allegava) che:
a) lo schema utilizzato nella fideiussione de qua sia effettivamente frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
b) gli stessi opponenti, alla luce delle clausole tacciate di nullità, non avrebbero concluso il contratto.
Relativamente a quanto detto sub a), merita di essere condiviso il principio secondo cui “in riferimento alle fideiussioni omnibus riproducenti le clausole ABI oggetto di
censura anticoncorrenziale, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non
costituisce prova
privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo ad una fideius-
sione stipulata in un periodo successivo, non essendovi stata alcuna indagine da
parte dell'attività di vigilanza post 2005, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto
un arco temporale tra il 2002 ed il maggio 2005, né è sufficiente produrre i moduli
contenenti le clausole censurate predisposti da altri istituti di credito” (così Tribu-
nale di Napoli – Sez. Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 5125 del 24
maggio 2022), principio che assume peculiare rilievo nella fattispecie, atteso che si discetta di contratto di fideiussione concluso nel 2016, dunque in una data esclusa dall'arco temporale di cui all'istruttoria della Banca d'Italia.
****
Quanto, infine, alla circostanza, peraltro pacifica, che, parte opposta si sia insinuata al passivo nell'ambito del fallimento della debitrice principale, la circostanza, di per
7 sé, è in questa sede irrilevante, controvertendosi qui delle obbligazioni dei garanti.
Di conseguenza l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ogni restante profilo resta assorbito.
3. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della na-
tura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità
delle questioni trattate. Nella fattispecie trattasi di causa di valore tra i 52.001,00 e
260.000,00 di euro, dovendosi pure tenere conto della esiguità della fase istruttoria,
svoltasi su base meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta la proposta opposizione e per l'effetto
conferma il decreto ingiuntivo n. 502/2022, emesso dal Tribunale di Livorno il 18.04.2022,
pubblicato il 20.04.2022 (R.G. 998/2022);
condanna parti opponenti a rifondere all'intervenuta opposta le spese di lite, che si liqui-
dano in euro 7.052,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15%
per rimborso spese generali come per legge, oltre IVA, CPA.
Così deciso in Livorno, li 28.01.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 1968/2022 R.G. vertente tra
, , , con gli avv. ti Giovan- Parte_1 Parte_2 Parte_3
ni Maggi e Simona Saliu
attori opponenti e
. e per essa con l'avv. Paolo Enrico Am- CP_1 CP_2 Controparte_3
mirati, quale cessionaria dei crediti della Controparte_4
Intervenuta - opposta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 502/2022, emesso dal Tribunale di Livorno
il 18.04.2022, pubblicato il 20.04.2022 (R.G. 998/2022)
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 10.10.2024
dal procuratore di parte attrice opponente:
„
1. In via preliminare, dichiarare ammissibile il documento sub 7) allegato alle note di
1 trattazione scritta depositate per l'udienza del 10.10.2023, contenente lo stato passivo del
fallimento della San Marco Ittica S.r.l., dal quale risulta certo che la si è insinuata CP_1
al passivo per l'importo di € 161.270,86=, esattamente pari al credito azionato nei con-
fronti dei fideiussori con il D.I. opposto di cui è causa, e quindi sospendere il presente giu-
dizio in attesa del riparto in favore dei creditori ammessi, per avere contezza
dell'eventuale debito residuo dovuto dai fideiussori;
2. ancora in via preliminare, come espressamente richiesto in atto di citazione in opposi-
zione a decreto ingiuntivo, ordinare ex art. 210 c.p.c. ai terzi Banca Intesa Sanpaolo,
[...]
, Banco B.P.M. ed eventualmente altri, di esibire in giudizio fac simile di con- CP_5
tratti di fideiussione coevi all'epoca della sottoscrizione prestata dal Sig. e Parte_4
dagli opponenti, ai fini della comparazione tra il modello ABI e le fideiussioni sottoscritte
dagli odierni opponenti;
3. ancora in via preliminare, ammettere le prove capitolate e richieste con la memoria ex
art. 183 VI° c. c.p.c. n° 2; 4. nel merito, dichiarare la nullità delle clausole nn° 2 – 6 – 8
contenute nelle fideiussioni oggetto del presente giudizio, e per gli effetti, accertata la in-
scindibilità delle suddette clausole dai contratti di fideiussione, dichiarare la nullità delle
intere fideiussioni, revocando il D.I. opposto. Con vittoria di spese ed onorari del presente
giudizio“;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione
disattesa e respinta: - dato atto del subentro di nella posizione creditoria Parte_5
di , rigettare integralmente l'opposizione ex adver- Controparte_4
so e, comunque, le domande e richieste tutte, nel merito e in via istruttoria, formulate da
2 parte attrice opponente perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto
e, in ogni caso, non provate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 502/2022
emesso dal Tribunale di Livorno in data 18.04.2022 e pubblicato in data 20.04.2022.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari, oltre CAP e Iva di legge, del presente giudi-
zio e della fase monitoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato , Parte_1 Pt_2
e quali fideiussori della San Marco Ittica Srl, proponevano op-
[...] Parte_3
posizione avverso il decreto ingiuntivo n. 502/2022 emesso dal Tribunale di Livor-
no, in data 18.04.2022 e notificato il 03.05.2022, con cui veniva ingiunto, in favore di il pagamento della complessiva somma di € 161.270,86=, di cui: - € CP_6
25.175,00= quale residuo credito derivante dal finanziamento n. 994041481, con-
cesso dalla Filiale 4 di Livorno;
- € 101.955,04= quale residuo credito derivante dal finanziamento n. 994128132, concesso dalla Filiale 4 di Livorno;
- € 3.903,70= qua-
le residuo credito derivante dal finanziamento n. 742036043 concesso dalla Filiale 4
di Livorno;
- € 30.237,12= per saldo debitore del c/c n. 3513, acceso in data
23.02.2016 presso la Filiale 4 di Livorno, il tutto oltre gli interessi maturati e matu-
randi come specificamente indicati in domanda ed oltre alle spese della presente procedura e successive occorrendo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio gli opponenti eccepivano solamente la presunta nullità delle fideiussioni sottoscritte da (garanzia prestata in Parte_4
data 27.09.2016 sino a concorrenza di € 220.000,00= ed elevata in data 20.12.2016
sino alla concorrenza di € 372.000,00=) e, a seguito della morte del predetto, dai
3 suoi eredi , e (dapprima con fideiussio- Parte_1 Parte_2 Parte_3
ne sottoscritta a conferma della obbligazione fideiussoria prestata dal de cuius e successivamente con fideiussione del 04.05.2020 per complessivi € 294.000,00=).
Rassegnavano le conclusioni di cui all'atto introduttivo. Costituitasi ritualmente in giudizio resisteva all'opposizione, chiedendo il rigetto e la concessione della CP_6
provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Il Giudice, con ordinanza del 22.12.2022 concedeva la provvisoria esecuzione.
Interveniva, poi, nel giudizio la società . e per essa CP_1 CP_2 [...]
quale cessionaria di CP_3 CP_6
Con ordinanza del 20.10.2023 il G.I. rinviava il procedimento all'udienza del
10.10.2024.
A tale udienza, tenutasi in modalità cartolare, precisate le sopra riportate conclusio-
ni, il Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
2. Va innanzitutto premesso che all'epoca amministratore della società Parte_4
San Marco Ittica Srl, rilasciava, in data 27.09.16, fideiussione in favore della stessa fino alla concorrenza di € 220.000,00 (cfr. doc. 2 di parte attorea), garanzia poi ele-
vata, in data 20.12.16, sino alla concorrenza di € 372.000,00 (cfr. doc. 3 attoreo).
In seguito il predetto garante decedeva e, a conferma dell'obbligazione del
20.12.16, si costituivano fideiussori con atto del 04.05.2020 gli eredi Parte_6
ed (cfr. doc. 4 attorea), fideiussione in pari data ri-
[...] Parte_2 Parte_3
dotta ad € 294.000,00 (cfr. doc. 5 attoreo).
Tali eventi emergono, dunque, per tabulas.
****
4 Come dianzi premesso, gli opponenti si limitavano a sollevare la questione della nullità del contratto di fidejussione per violazione e falsa applicazione della L. n.
287 del 1990, dal momento che il contratto stesso (segnatamente alcune clausole)
sarebbe conforme al cd. schema ABI tacciato di anticoncorrenzialità dalla Banca
d'Italia in esito all'istruttoria principiata nel 2003 e poi appunto dichiarato dalla stessa Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
In primis va rilevato che nessun dubbio vi è sulla competenza di questo Tribunale.
La nullità veniva infatti proposta in via di eccezione in funzione dell'ulteriore ri-
chiesto accertamento secondo cui nulla sarebbe dovuto dal fideiussore (sul punto vedasi Cass. 35661/2022: “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la
competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il
giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché
qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nulli-
tà della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni con-
trastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della
sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare
le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato,
trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i
due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni”, parte in grassetto è evidenziata dal redattore).
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Un tanto premesso, posta pure la condizione che alcune clausole effettivamente ri-
5 calchino quantomeno parzialmente lo schema A.B.I., pare necessario sintetizzare per grandi linee il dibatto giurisprudenziale in merito all'incidenza delle intese limi-
tative della concorrenza, attuate attraverso la formulazione di tipologie contrattuali identiche allo schema A.B.I., sui singoli contratti di fideiussione stipulati dagli isti-
tuti di credito con gli utenti. Due sono, in particolare, gli orientamenti che si sono fronteggiati.
Da un lato, l'opinione, minoritaria, di chi afferma che la riproduzione delle clausole
A.B.I., dichiarate nulle, comporta la nullità totale ex art. 1418 c.c. della singola fi-
deiussione nella quale li clausole stesse siano riprodotte pedissequamente.
Secondo l'opinione maggioritaria, invece, dall'applicazione del principio di conser-
vazione degli atti di autonomia negoziale, deriverebbe la nullità parziale della fi-
deiussione, limitatamente, dunque, alle disposizioni riproduttive delle clausole vie-
tate.
Sul tema è poi intervenuta la pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle
dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2,
comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli,
ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione
alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'in-
tesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che
sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle
parti” (Cass., SS.UU., n. 41994 del 30/12/2021, Rv. 663507 - 01).
Sennonché, il citato principio non determina, nel caso di specie, la declaratoria, tan-
6 tomeno parziale, di nullità.
Va infatti osservato che parte opponente non forniva la prova (e, a ben vedere,
nemmeno compiutamente allegava) che:
a) lo schema utilizzato nella fideiussione de qua sia effettivamente frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
b) gli stessi opponenti, alla luce delle clausole tacciate di nullità, non avrebbero concluso il contratto.
Relativamente a quanto detto sub a), merita di essere condiviso il principio secondo cui “in riferimento alle fideiussioni omnibus riproducenti le clausole ABI oggetto di
censura anticoncorrenziale, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non
costituisce prova
privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo ad una fideius-
sione stipulata in un periodo successivo, non essendovi stata alcuna indagine da
parte dell'attività di vigilanza post 2005, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto
un arco temporale tra il 2002 ed il maggio 2005, né è sufficiente produrre i moduli
contenenti le clausole censurate predisposti da altri istituti di credito” (così Tribu-
nale di Napoli – Sez. Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 5125 del 24
maggio 2022), principio che assume peculiare rilievo nella fattispecie, atteso che si discetta di contratto di fideiussione concluso nel 2016, dunque in una data esclusa dall'arco temporale di cui all'istruttoria della Banca d'Italia.
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Quanto, infine, alla circostanza, peraltro pacifica, che, parte opposta si sia insinuata al passivo nell'ambito del fallimento della debitrice principale, la circostanza, di per
7 sé, è in questa sede irrilevante, controvertendosi qui delle obbligazioni dei garanti.
Di conseguenza l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ogni restante profilo resta assorbito.
3. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della na-
tura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità
delle questioni trattate. Nella fattispecie trattasi di causa di valore tra i 52.001,00 e
260.000,00 di euro, dovendosi pure tenere conto della esiguità della fase istruttoria,
svoltasi su base meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta la proposta opposizione e per l'effetto
conferma il decreto ingiuntivo n. 502/2022, emesso dal Tribunale di Livorno il 18.04.2022,
pubblicato il 20.04.2022 (R.G. 998/2022);
condanna parti opponenti a rifondere all'intervenuta opposta le spese di lite, che si liqui-
dano in euro 7.052,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15%
per rimborso spese generali come per legge, oltre IVA, CPA.
Così deciso in Livorno, li 28.01.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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