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1 luglio 2025
1 luglio 2025
Art. 10. Divieto di detenzione di animali di affezione alla catena 1. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione e' fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che cio' sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
Commentario • 1
- 1. La legge “Brambilla” a tutela degli esseri animali: un epocale cambiamento di prospettivaAccesso limitatoMargherita Pittalis · https://www.altalex.com/ · 15 luglio 2025 · 1