Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
EPYBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
PRESIDENTE Dott.ssa Gabriella RATTI
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
Oggetto: Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL.
Fidejussione ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in sede di appello da
Parte 1 , residente in [...], cod. fisc. C.F. 1 , rappresentato e difeso in forza di procura speciale dall'avv. Mario Quinto del Foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ascoli Piceno Coro Mazzini n. 106,
- Parte appellante -
e nato ad [...] 1'8.2.1957, residente in [...], cod. fisc. CP 1
,
rappresentato e difeso in forza di procura speciale dall'avv. Walter Gibellieri C.F. 2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Maiorana, in Biella Via Oberdan n. 6,
- Parte appellante -
contro
,Controparte 2 , in persona del legale rappresentante, con sede in Biella, cod. fisc. P.IVA 1
rappresentata e difesa in forza di procura speciale in data 15.12.2022 dall'avv. Paolo Basso,
elettivamente domiciliata in Biella Via Gramsci n. 12, presso il suo studio, -Parte appellata -
contro
P.IVA 2 che agisce quale mandataria con rappresentanza di Controparte_4 con
sede in Milano, rappresentata e difesa in forza di procura speciale del 28.11.2022 dall'avv.
Alessandro Macaione del Foro di Palermo, con elezione di domicilio telematico alla seguente PEC Email 1 -Parte appellata -
e
Controparte_5 5 residente in [...], cod. fisc. C.F. 3
- Parte appellata contumace -
Controparte 6 residente in [...], cod. fisc. C.F. 4
Parte appellata contumace -
Controparte_7 residente in [...], cod. fisc. C.F. 5 ),
- Parte appellata contumace -
Controparte_8 residente in [...], cod. fisc. C.F. 6
- Parte appellata contumace -
Udienza collegiale di p.c. 15.10.2024.
Conclusioni delle parti
Per parte appellante Parte 1 :
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i motivi sopra esposti richiamate le conclusioni svolte in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ribadite e reiterate in tutti i successivi scritti difensivi e così come precisate, accogliere il presente atto di appello e per l'effetto riformare totalmente la sentenza n. 110/2022 emessa dal Tribunale di Biella in data 02/04/2022,
notificata il 13/07/2022; nello specifico, revocare e dichiarare nullo e privo di giuridica efficacia il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Biella in data 6 Marzo 2015, notificato il 03/04/2015, con il quale all'opponente, odierno appellante, veniva ingiunto di pagare, in solido con altri, in favore di
Controparte 2 la somma di € 236.696,93 oltre interessi, spese ed accessori;
nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità della fideiussione omnibus rilasciata in data 09/04/2008
dall'appellante per essere la stessa costituita da foglio predisposto dalla banca e contenente clausole vessatorie non sottoscritte nei modi di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., comunque contrarie alla normativa antitrust giusto quanto rilevabile dal provvedimento n. 55 del 02/05/2005 della Banca
d'Italia; sempre nel merito dichiarare estinta la fideiussione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1955 c.c.
e liberare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1956 c.c. l'appellante fideiussore per avere la banca concesso nuovo credito senza speciale autorizzazione essendo a conoscenza della mutata condizione economica/patrimoniale della debitrice principale, dichiarata in breve tempo fallita;
sempre nel merito e comunque, prendere atto della intervenuta revoca della fideiussione prestata dall'appellante e del mutamento del rapporto originariamente garantito in virtù della concessione di ulteriore e diverso credito e dichiarare non dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo da dichiarare, in ogni caso, inammissibile per violazione dell'art. 633 e seguenti c.p.c. non essendo il credito certo, liquido ed esigibile né fondato su prova scritta o proveniente dal presunto debitore.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio".
Per parte appellante CP 1
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, riformare integralmente la sentenza n. 110/22 oggi impugnata con riferimento ai motivi tutti descritti in narrativa con riferimento alla posizione processuale dell'odierno appellante CP 1 e per l'effetto accogliere le conclusioni tutte spiegate nel giudizio di primo grado in premessa richiamate. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio". Per comodità di lettura si precisa che le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado e richiamate nell'atto di appello erano le seguenti: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto in luogo del Tribunale di Ascoli Piceno per le ragioni tutte spiegate in premessa, e per l'effetto dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo impugnato con ogni conseguenza di legge;
in via ulteriormente preliminare e cautelare, per l'ipotesi in cui non si dovesse accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale poc'anzi sollevata, sospendere,
inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo, con ogni provvedimento consequenziale di fissazione di udienza di comparizione parti alla data di cui in citazione, ovvero, in denegata ipotesi di mancata emissione del suddetto decreto, fissare in ogni caso apposita udienza di comparizione parti in tempi brevissimi al solo fine della discussione dell'istanza di sospensione;
in via principale e nel merito, dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo impugnato per le ragioni tutte spiegate in narrativa e qualsiasi atto conseguenziale;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio".
Per parte appellata RO
"Nella causa n. 1166/2022 R.G.: dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza impugnata medesima. In subordine condannarsi controparte al pagamento della somma dovuta anche ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c. Dichiararsi l'estromissione dal giudizio di CP 2 stante l'intervenuta cessione del credito e stante la costituzione nel presente giudizio della società
cessionaria. Con vittoria delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimb.forf.
15%, CPA ed IVA.
Nella causa n. 1170/2022 R.G. come segue: previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, dichiararsi improcedibile ed inammissibile e comunque rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
confermarsi integralmente la sentenza impugnata medesima. In subordine condannarsi controparte al pagamento della somma dovuta anche ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c.. Dichiararsi
l'estromissione dal giudizio di CP 2 stante l'intervenuta cessione del credito e stante la
costituzione nel presente giudizio della società cessionaria Con vittoria delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimb.forf. 15%, CPA ed IVA".
Controparte_3 quale mandataria con rappresentanza di [...] Per parte appellata
Controparte_4
"... respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
1) nel merito, rigettare, con qualsiasi statuizione, i due appelli proposti dagli appellanti, signori CP_1 e Parte 1 perché
,
inammissibili, im-proponibili ed improcedibili, nonché infondati in fatto ed in diritto e carenti di prova;
2) confermare quindi, con qualsiasi statuizione, la sentenza gravata da appello. 3) In ogni caso, con qualsiasi statuizione, respingere in toto le avversarie eccezioni di nullità delle fideiussioni,
dichiarandone per l'effetto la loro piena validità; 4) Nella denegata e non temuta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo oppo-sto, dirsi tenuti e condannarsi gli appellanti, con qualsiasi statuizione,
nella lo-ro qualità di fideiussori solidali, nei limiti e fino alla concorrenza della somma € 420.000,00,
in virtù dell'atto di fideiussione del 09.04.2008 della Parte 2 a pagare, in solido con gli altri ingiunti, all'odierna appellata, quale avente causa di RO , per le causali di cui in
Comparsa, già spiegate anche nel ricorso per decreto ingiuntivo, la somma di € 236.696,93 al
03.02.2015, oltre interessi convenzionali maturati e maturandi, al tasso del 6,1% dal 13.01.2015,
oltre spese, bolli ed accessori, tutto fino al saldo effettivo. 5) Condannare gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento integrale delle spese anche di questo grado di giudizio".
Svolgimento del processo
" Parte 2 insieme ai signori Controparte_5 Con singoli atti di citazione, la società
Controparte_6 Controparte_7 il signor Parte 1 il signor Controparte_8 ed il avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 254/2014 emesso dal CP 1signor
[...]
Tribunale di Biella su ricorso di Controparte 2 che aveva chiesto fosse ingiunto alla società Parte 2 ed a tutti i fidejussori, il pagamento della complessiva somma capitale di € 236.696,93
quale scoperto del conto corrente n. R9 B1 86702820 e per le rate scadute del mutuo chirografario stipulato il 18.4.2012, oltre ad interessi e spese.
La società ed i signori CP_5 CP 6 e CP 7 avevano eccepito la nullità del monitorio,
oltre a formulare, nel merito, diverse contestazioni, il Pt 3 anche ritenendo l'insussistenza di suoi obblighi di garanzia per essere la fidejussione, specifica, e riferita al primo mutuo contratto.
Anche l'opponente Parte 1 aveva contestato, negli stessi termini, l'operatività della fidejussione,
(rilasciata il 9.4.2008 e, a suo avviso, riferibile al mutuo stipulato il 23.6.2008 e non anche al successivo del 18.4.2012), precisando di aver comunicato alla banca la sua richiesta di liberazione dall'obbligo di garanzia una volta uscita - dalla compagine sociale della " Parte_2 - la
società "Enrichotel srl" della quale era socio e legale rappresentante. A detta comunicazione, aveva sottolineato, la banca nulla aveva risposto. Aveva infine eccepito la nullità della fideiussione perché
contenente clausole vessatorie non specificamente sottoscritte ed anche perché la banca, in violazione del disposto di cui agli artt. 1955 e 1956 CC aveva concesso alla società, con il mutuo dell'aprile 2012, ulteriore credito nonostante una obiettiva condizione di insolvenza rappresentata dall'azzeramento del capitale sociale per perdite come da verbale dell'assemblea straordinaria del
5.12.2012.
L'opponente CP 1 aveva eccepito, l'incompetenza territoriale del giudice adito a favore del
Tribunale di Ascoli Piceno, luogo di insorgenza dell'obbligazione, la nullità del secondo mutuo, di consolidamento, per difetto di causa, in assenza, aveva affermato, della traditio delle somme mutuate, la nullità della fidejussione ex art. 1939 CC ed anche, ai sensi dell'art. 1956 CC, oltre che per la mancata sottoscrizione delle clausole vessatorie.
Costituendosi nel giudizio, CP 2 aveva contestato ogni assunto e confermato la fondatezza delle sue pretese.
Nel corso del giudizio di primo grado la società Parte 2 era stata dichiarata fallita ed a
seguito della interruzione e successiva riassunzione, il giudizio era proseguito senza la partecipazione della procedura concorsuale rimasta contumace.
Con l'intervento della società Controparte_4 cessionaria dei crediti oggetto di contestazione, era stata chiesta l'estromissione di CP 2 ma, a causa del mancato assenso di tutte le parti costituite, l'originaria opposta aveva continuato ad essere formalmente parte del giudizio. La causa è stata istruita con documenti dopo che con ordinanza del 27.9.2016 il primo giudice aveva rigettato tutte le istanze istruttorie delle parti, ed è stata decisa con la sentenza n. 110/2022 del
Tribunale di Biella con la quale sono state rigettate tutte le domande formulate dagli opponenti.
Il primo giudice ha infatti ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale (per la presenza di una regolare deroga nel contratto di fidejussione); ha ritenuto correttamente sottoscritte le clausole vessatorie;
ha accertato la natura di fidejussione omnibus e non di fidejussione specifica dell'impegno assunto da tutti gli opponenti con la sottoscrizione del contratto del 9.4.2008.
Quanto alla dedotta nullità della fidejussione per violazione della normativa antitrust, anche con riferimento ai contenuti del modello ABI ed alle sanzioni al medesimo, contenute nel provvedimento
55/2005 di Banca D'Italia, il Tribunale di Biella, dopo aver richiamato gli arresti condivisi della giurisprudenza di legittimità ha escluso che potesse individuarsi la fattispecie della nullità assoluta del contratto quale conseguenza dell'illiceità di singole clausole, sul presupposto che nessuna delle parti che la invocavano aveva dato prova che “... non avrebbero concluso la fideiussione de qua se prive delle clausole indicate come nulle...", ma anche per il fatto che essendo la fidejussione in esame di data ben successiva al provvedimento n. 55/2005, "...è la parte interessata a far dichiarare la nullità delle singole clausole ad essere onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L. n. 287 del 1990...".
Il primo giudice ha poi ritenuto non fondata l'eccezione di nullità del mutuo di consolidamento del
18.4.2012 per assenza di causa, come prospettato dall'opponente CP_1
Il Tribunale ha infatti effettuato una ricognizione degli accadimenti come documentati ("... 1) la società correntista ( con la delibera del consiglio di amministrazione delParte 2
15.3.2012 (cfr. doc.
5.1 comparsa), "al fine di onorare con puntualità le scadenze del debito bancario
CP con la banca Filiale di Ascoli Piceno", ha deliberato di "richiedere una rimodulazione dei debiti esistenti presso la stessa filiale sempre entro i limiti di affidamenti concessi". Detta delibera è
preceduta dalla "richiesta di concessione fido" del 12.3.2012, precisamente di un "mutuo chirografario di €. 280.000, durata 120 mesi, a consolido dell'esposizione in essere" (cfr. doc. 4.7
comparsa); 2) alla data di adozione di tale delibera sussisteva, in particolare, un debito residuo di €.
199.033,74 quanto al mutuo chirografario del 23.6.2008 (conto mutuo n. R9 B1 86702820 0) e un saldo debitorio pari ad €. 67.790,96 (al 31.3.2012) sul conto corrente n. R9 52 86702820 0 (cfr.,
rispettivamente, doc. 6 e 4.2 comparsa); 3) l'importo oggetto del contratto di mutuo del 18.4.2012
(€. 280.000) è stato erogato in data 20.4.2012, con accredito sul conto mutuo n. R9 B1 86702820 0 e, quindi, è stato girocontato sul conto corrente suddetto in data 23.4.2012..."), ha richiamato i principi enunciati dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 17194/2015 e 142702011 per affermare che "... dall'analisi degli estratti conto prodotti dalla banca convenuta si evince che la somma concessa dalla banca con il contratto per cui è causa è stata accreditata sul conto corrente intestato alla società mutuataria in data 23.4.2012 (con data valuta 20.4.2012) e che della stessa somma la mutuataria ha concretamente disposto provvedendo all'estinzione anticipata dell'altro mutuo chirografario precedentemente contratto...", chiarendo che proprio l'estinzione del mutuo è la prova della disponibilità giuridica in capo alla società mutuataria delle somme erogate dalla banca con il contratto del 18.4.2012, specificando anche che l'illiceità della causa è ravvisabile laddove il contratto (di mutuo) sia stipulato al solo fine di azzerare un debito precedente totalmente inesistente che, pacificamente, non è quello del caso in esame.
Ad avviso del Tribunale non sono fondate neppure le censure con le quali si denuncia la violazione del disposto degli artt. 1939 e 1956 CC: l'obbligazione principale non è invalida e viene meno la fondatezza del richiamo all'art. 1939 CC;
quanto alla previsione dell'art. 1956 che prevede la liberazione del garante qualora il creditore abbia concesso credito al garantito pur conoscendo le gravi condizioni di quest'ultimo, il primo giudice ha ritenuto che non vi fosse prova che alla data del 18.4.2012 la società Parte 2 si trovasse "... in un contesto già percepibile di effettivo peggioramento delle condizioni economiche della stessa, tale da incidere sulla possibilità di ottenerne i rimborsi e che detto contesto fosse altresì noto alla stessa banca...", non tralasciando di considerare, anche sotto il profilo della correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, che consolidati principi in materia attestano che "... nella fideiussione per obbligazione futura l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia,
assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione,
all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. I presupposti di applicabilità dell'art. 1956 c.c. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito" (tra le altre, Cass. n. 7587/2001, Cass. n.
3761/2006, Cass. n. 7444/2017 e, da ultimo, Cass. sent. n. 31227 del 29.11.2019) ...".
L'opponente Parte 1 inoltre, aveva lamentato la sua mancata liberazione all'esito della comunicazione alla banca del 20.2.2013, comunicazione con la quale, informando l'istituto di credito della sua uscita dalla compagine sociale della società garantita, riteneva di non dover essere più responsabile delle obbligazioni di essa.
Ha osservato il primo giudice che, intanto, il recesso non rispetta i requisiti formali prescritti dal regolamento negoziale ma, in ogni caso, non determinerebbe di certo ex se la liberazione
dall'obbligazione di garanzia...come espressamente previsto dalla clausola b) della fideiussione per cui è causa: "[...] qualora il/i fideiussore/i intendesse/intendessero recedere dalla detta fideiussione,
va da sé che il recesso non potrà in alcun modo togliere efficacia alla prefatta garanzia, che sarà
operativa per tutte le operazioni dallo/dagli stesso/i garantite, compiute fino al giorno (incluso) in cui avrete ricevuto la comunicazione la comunicazione del recesso e per ogni altra obbligazione che venisse successivamente a sorgere o a maturare esclusivamente in dipendenza dei rapporti esistenti allo stesso momento...".
Il Tribunale ha inoltre ritenute generiche le contestazioni sia in merito alla illegittimità di operazioni sul conto corrente, operazioni neppure individuate, sia alla usurarietà del mutuo (per il quale chiarisce che "... gli opponenti si sono limitati ad indicare apoditticamente il TEG negoziale nella misura del 12,50% senza tuttavia esplicitare in alcun modo il metodo di calcolo utilizzato per determinarlo. Una simile indicazione non si rinviene neppure nella perizia di parte, dalla cui lettura sembra solo potersi ricavare l'inclusione nel calcolo in parola della penale di estinzione anticipata e degli interessi di mora ..."), dedicando ampie parti della motivazione a chiarire la metodologia di calcolo ed ai valori da ricomprendere nella verifica. Ha escluso, infine, che la previsione di una clausola relativa al tasso floor possa considerarsi illecita: tale [ultima] previsione rientra nella libera disponibilità delle parti e non influisce sull'operato della clausola di indicizzazione, che consente comunque, nel corso del rapporto, una variabilità del tasso di interesse in entrambe le direzioni, ferma restando la soglia in ribasso invalicabile concordata...".
Con il rigetto di tutte le domande proposte il Tribunale di Biella ha anche provveduto alla liquidazione delle spese che è stata effettuata in relazione ad ogni singola opposizione riunita ed a favore della banca opposta e dell'intervenuta cessionaria dei crediti.
Hanno interposto appello i soli Parte 1 (RG 1166/22) e CP_1 (RG 1170/22).
L'appello di Parte 1
Parte 1A seguito della notifica della sentenza ad iniziativa di CP 2 ha proposto tempestivo appello ed ha sottoposto a censura i capi di essa nei quali è stata ritenuta conforme a legge la fidejussione sottoscritta il 9.4.2008, nonostante, fosse una convenzione predisposta unilateralmente dalla banca e contenesse clausole vessatorie non espressamente sottoscritte dai contraenti (nello specifico, le clausole distinte con le lettere a), d), g), m) ed u) e violasse la normativa in materia di concorrenza (L. 287/1990).
Parte appellante ha contestato la decisione del primo giudice che non ha ritenuta integrata la fattispecie prevista e sanzionata negli articoli 1955 CC (la banca avrebbe reso impossibile con il suo agire l'esercizio della surroga del garante) e 1956 CC (l'istituto avrebbe concesso nuovo credito alla società garantita nonostante le precarie condizioni economiche della stessa). In tal modo, afferma l'appellante Parte_1 CP 2 ha violato i generali principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ed il primo giudice ha errato nel non ritenere la banca onerata della prova volta ad escludere la sussistenza di detta violazione.
Con altro e differente motivo di gravame, l'appellante Parte 1 ha criticato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenute non rispettate le modalità per l'esercizio del recesso manifestato da Parte_1 alla banca garantita, con la comunicazione del 20.2.2013.
L'appellante si duole del fatto che il giudice, dopo aver censurato l'attività posta in essere a tale scopo, non ha però indicato quali fossero le modalità per l'esercizio del recesso che si sarebbero dovute seguire ed approntare. E ciò, nonostante il comportamento concludente della banca che non ha riscontrato detta comunicazione ed ha, per contro, a distanza di due anni, provveduto a notificare il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio.
L'appello di CP 1 Con citazione notificata il 9.9.2022 CP 1 ha impugnato la sentenza n. 110/2022 del
Tribunale di Biella ed ha preliminarmente contestato la decisione che non ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale da lui formulata posto che il giudice, pur riconoscendo la natura pattizia della clausola derogatoria, non ha correttamente valutato sia il fatto che la fideiussione era stata unilateralmente predisposta dalla banca (quindi "imposta" alla controparte senza alcuna possibilità,
per essa, di modifica), sia la circostanza che, trattandosi di clausola vessatoria, la sua approvazione non era avvenuta con una apposita sottoscrizione.
Nel merito, ha sottoposto a critica la motivazione con la quale è stata accertata la liceità del mutuo di consolidamento sottoscritto nell'aprile 2012 che, al contrario, era privo di causa e nessuna traditio era avvenuta a favore della società mutuataria ("... le somme oggetto di mutuo non entrano mai nella effettiva disponibilità del mutuatario, dato che la banca, eroga il mutuo al solo scopo di
...
ripianare una pregressa esposizione debitoria, accreditando le relative somme direttamente sul conto corrente..."). Tali evenienze fanno ritenere, ad avviso dell'appellante, che non si tratterebbe di contratto di mutuo ma, piuttosto, di modifica accessoria dell'originaria obbligazione, con conseguente invalidità del contratto sottoscritto. Con un ulteriore motivo, Parte_4 ha
censurato il capo della sentenza che ha omesso di accertare che la nullità di un mutuo di consolidamento si rinviene quando l'accordo è "... finalizzato a ripianare un saldo di conto corrente frutto dell'applicazione di oneri finanziari non dovuti ..." (per applicazione di interessi ultralegali,
commissioni e spese non concordate, capitalizzazione illegittima) e non ha condiviso neppure le conclusioni in merito alla decisione sui vizi della fidejussione, che – secondo la sua prospettazione -
si devono ricondurre alla violazione dell'art. 1939 CC (per l'invalidità dell'obbligazione principale garantita), dell'art. 1956 (relativa allo stato di decozione della società Parte 2 ed infine
alla violazione della normativa antitrust oltre al vizio formale di mancata sottoscrizione delle clausole vessatorie ex artt. 1341 e 1342 CC.
Con l'ultimo motivo di gravame, parte appellante ha criticato la regolamentazione delle spese di lite,
laddove il Tribunale ha ritenuta l'autonomia delle singole opposizioni benchè tutte caratterizzate da una comunanza di interesse che avrebbe dovuto condurre, non ad una liquidazione singola ma,
piuttosto, ad una liquidazione unica e solidale fra le diverse parti in causa. Inoltre, ha rilevato l'appellante, anche la parte non soccombente avrebbe dovuto essere considerata unitariamente posto che la posizione creditoria oggetto di discussione è unica in quanto derivante dalla successione del titolare nel lato attivo del rapporto.
Le difese di parte appellata.
Costituendosi in entrambi i giudizi d'appello, CP 2 e la cessionaria dei crediti, hanno eccepito,
preliminarmente, l'improcedibilità per la mancata produzione della copia conforme della sentenza impugnata (per CP_1 e l'inammissibilità dei motivi di appello con i quali, per un verso sono riproposti i medesimi argomenti già esposti in primo grado e, per altro verso, non sono articolati motivi e ragionamenti di critica costruttiva alle decisioni del Tribunale con violazione dell'onere di specificità che, invece, deve caratterizzare il gravame.
Entrambe le appellate hanno poi criticato la fondatezza delle doglianze relative alla mancata sottoscrizione delle clausole vessatorie, alla asserita nullità del mutuo di consolidamento (la consegna della somma mutuata è avvenuta, con una modalità ritenuta del tutto idonea e sufficiente dall'unanime giurisprudenza e cioè mediante l'accredito sul conto corrente intestato alla mutuataria che l'ha liberamente destinata) ed alle presunte nullità della fidejussione ("... le allegazioni sul punto sono generiche e non consentono di comprendere quali oneri non dovuti sarebbero stati applicati dalla banca sul mutuo, circostanza che esclude l'invalidità dell'obbligazione principale..."; il contratto deve inquadrarsi non nella fattispecie del contratto tipico di garanzia ma nella differente struttura di contratto autonomo di garanzia, con le conseguenze tipiche di questo istituto fra le quali, l'obbligo di pagare a prima richiesta e senza eccezioni).
Quanto alla violazione del disposto di cui all'art. 1956 CC, le appellate condividono il percorso argomentativo del primo giudice ed il richiamo ai principi consolidati in base ai quali ”….. la tutela contenuta nell'art. 1956 c.c. non può estendersi al garante che, nella sua diversa veste di amministratore, ha contratto il debito di cui si duole...".
La violazione della normativa antitrust, ulteriore motivo di doglianza a supporto della richiesta di declaratoria di nullità della fidejussione, risulta, ad avviso delle appellate, generica e non coerente con quanto emerge dagli atti di causa e dalle evoluzioni della giurisprudenza che il Tribunale ha correttamente richiamate, soprattutto con riferimento agli oneri probatori che incombono sugli appellanti.
Quanto, infine, al motivo di appello relativo alla non corretta liquidazione delle spese di lite, le appellate rilevano come CP 1 "... confonde la condanna in solido (trattata nella giurisprudenza invocata da controparte) con la condanna cumulativa ossia con una sola condanna alle spese a carico di tutte le parti soccombente e non a carico di ciascuna di esse. Tale regola giurisprudenziale vale per i giudizi promossi cumulativamente da una serie di soggetti e non già per giudizi promossi autonomamente, restando irrilevante che essi siano stati successivamente riuniti. Infatti anche in quest'ultimo caso, come noto, i giudizi mantengono la propria autonomia, come esattamente giudicato nella sentenza impugnata ...", in presenza oltrettutto, nel caso in esame, di difese differenti.
Hanno pertanto concluso chiedendo il rigetto degli appelli.
I procedimenti (RG 1166/22 e 1170/22) sono stati riuniti.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_5 Controparte_6
ai quali è stata regolarmente notificata la sentenza Controparte_7 e Controparte_8
impugnata e non si sono costituiti.
Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità degli appelli che individuano con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto d'impugnazione e le critiche che ad essa sono formulate.
Come si è detto, gli appellanti propongono motivi di gravame inerenti all'inefficacia della fidejussione (unica) sottoscritta il 9.4.2008 ed anche specifiche doglianze inerenti, CP_1 la non accolta eccezione di incompetenza territoriale, la nullità del mutuo di consolidamento e la regolamentazione delle spese di lite;
Parte 1 invece si duole anche della mancata declaratoria di inefficacia del recesso comunicato alla banca con missiva del 20.2.2013 e del mancato accertamento della nullità della fidejussione per violazione della normativa anticoncorreniziale.
La Corte rileva come sia del tutto infondata la doglianza in merito all'eccepita incompetenza territoriale: nel contratto di fidejussione è indiscutibile l'apposizione della doppia sottoscrizione anche per la clausola derogatoria della competenza a favore del Tribunale di Biella. Né il CP_1 può
considerarsi consumatore, con deroga ex lege, del foro convenzionalmente determinato.
E' del pari privo di sostanza e, per come esposto, del tutto fine a sé stesso, il dolersi del fatto che la garanzia sia stata frutto non di elaborazione concordata ma di "imposizione" unilaterale della banca.
Quanto alla doglianza di Parte 1 afferente il recesso (secondo parte appellante il Tribunale non ha conferito alla comunicazione di recesso in data 20.2.2013 l'efficacia liberatoria che, a suo avviso, lo avrebbe definitivamente sciolto dal vincolo fideiussorio) e alla particolare valenza probatoria che l'appellante attribuisce al mancato riscontro della banca, la Corte osserva che la censura non ha pregio e bene ha deciso il Tribunale laddove ha chiarito che l'esercizio unilaterale del recesso non avrebbe come conseguenza, ex se, la liberazione del fidejussore.
Oltre alla oggettiva anomalia di una tale considerazione (la completa liberazione dal vincolo fidejussorio con la semplice comunicazione del garante al garantito), la clausola di cui alla lettera b)
del contratto 9.4.2008, è ben chiara nel disciplinarne gli effetti: il recesso comunicato a mezzo lettera raccomandata, "... non potrà in alcun modo togliere efficacia alla prefatta garanzia che sarà
operativa per tutte le operazioni dallo stesso garantite, compiute fino al giorno (incluso) in cui avrete ricevuto la comunicazione del recesso e per ogni altra obbligazione che venisse successivamente a sorgere o a maturare esclusivamente in dipendenza dei rapporti esistenti allo stesso momento...".
E nel caso in esame le operazioni da cui derivano le pretese della banca sono ben anteriori alla comunicazione 20.2.2013.
Non hanno fondamento neppure le censure rivolte ai capi della sentenza che, con riguardo agli artt.
1955 e 1956 CC, ne denunciano una non corretta applicazione da parte del Tribunale di Biella.
La Corte osserva come la doglianza relativa alla norma di cui all'art. 1955 CC si conferma generica ed inconferente laddove agli argomenti del primo giudice, che ha correttamente rilevato sia l'assenza di allegazioni e prove, sia, in ogni caso, il mancato pagamento del fidejussore, non sono superati da motivi diversi dal richiamo, privo di dettaglio, ai generali principi di correttezza e buona fede. Non è poi condivisibile quanto lamentato in relazione alla conoscenza che la banca avrebbe avuto delle precarie condizioni patrimoniali della società garantita alla quale essa banca avrebbe concesso ulteriore credito.
E' principio consolidato quello per quale il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che il creditore abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche senza previa autorizzazione del fideiussore stesso (da ultimo anche Cassazione sez. III, 10.1.2025 n. 704) ma non emerge in giudizio che gli opponenti abbiano adempiuto a detto, dirimente, onere probatorio, né in termini di semplice allegazione ed ancor meno in relazione ad elementi di prova consistenti.
Sotto il profilo soggettivo, ai fini della rilevanza ex art. 1956 CC, la Corte ritiene esaustive,
condividendole, le motivazioni del Tribunale in merito alla presunzione di conoscenza dello stato in cui versava la società garantita stante la qualità di titolare del 94% delle quote del capitale della
"Enrichotel srl" oltre alla sua partecipazione all'organo amministrativo della medesima (quale vicepresidente in un consiglio costituito da due componenti: presidente e vice presidente)
dell'appellante Parte_1
Quanto all'appellante CP_1 lo stesso insiste nel ritenere che il mutuo 18.4.2012 sia affetto da nullità perché privo di causa (le somme a mutuo non sarebbero mai entrate nella disponibilità
effettiva della società mutuataria) ed anche per l'illiceità della stessa (l'erogazione era finalizzata a ripianare un saldo di conto corrente non veritiero perché determinato da addebiti illegittimi della banca).
Gli argomenti sono privi di pregio e, quanto alla dedotta inverosimiglianza del saldo debitore come risultante dagli atti di causa, nulla è allegato che consenta di modificare la motivata decisione del primo giudice.
Del resto, proprio di recente, la Suprema Corte (cfr. Cassazione SS.UU. 5 marzo 2025 n. 5841) ha affermato che "il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché
non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo,
attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale". Non può poi essere accolto il motivo di gravame che l'appellante Parte 1 enuncia con riguardo alla presunta vessatorietà di alcune clausole della fidejussione, segnatamente quelle indicate con le lettere a), d), g), m) ed n).
Osserva la Corte che, oltre a dubitarsi dell'ammissibilità del motivo di appello per l'estrema genericità della sua formulazione, non paiono ricorrere (e l'appellante non ne indica alcuno)
elementi utili ed idonei a far ritenere che le clausole indicate siano da considerarsi, appunto,
vessatorie e, in quanto tali, da assoggettare al regime di cui agli artt. 1341 e 1342 CC.
Ugualmente privo di fondamento il motivo a mezzo del quale è denunciata la nullità della fidejussione per violazione delle norme antitrust, in particolare per essere alcune delle clausole sottoscritte, identiche a quella ritenute illecite dalla Banca D'Italia nel noto provvedimento n.
55/2005.
La Corte, condividendo gli argomenti spesi dal Tribunale sul punto, rileva che la doglianza, formulata nelle conclusioni, è priva di qualsivoglia approfondimento o critica alla conclusione del primo giudice e, in ogni caso, che deve tenersi conto che la fidejussione sottoscritta il 9.4.2008 è al di fuori del perimetro dell'accertamento effettuato dalla Banca D'Italia, e dal quale è scaturito il provvedimento richiamato dall'appellante che ha sancito l'illegittimità delle clausole 2,6 ed 8 dello schema ABI,
concordato con alcune associazioni nel mese di ottobre 2002, sottoposto alla Banca D'Italia il
7.3.2003 prima della diffusione fra le banche associate. Sul punto, peraltro, si è pronunciata anche la Suprema Corte con la sentenza 2025 n. 1170.
Da ciò consegue la portata non presuntiva del provvedimento n. 55/2005 di Banca D'Italia e l'onere in capo all'appellante (che ha denunciato la violazione della normativa antitrust), della prova, circa il carattere uniforme, e perciò solo illecito, dell'applicazione delle clausole previste dallo schema
ABI.
Tale onere non è stato assolto: l'appellante, originario opponente, non ha infatti dedotto alcunchè
al fine di dar conto, eventualmente in via indiziaria, dell'esistenza a monte, all'epoca della stipulazione, di una intesa anticoncorrenziale, illecita perché oggetto di applicazione uniforme fra banche, delle tre clausole censurate dalla Banca D'Italia nel 2005.
L'appellante CP 1 sottopone a critica anche il capo della sentenza che ha liquidato le spese del giudizio e lo fa sotto un duplice profilo: quello inerente la condanna singola di ciascun opponente in presenza di una "comunanza di interesse per identità di petitum e causa petendi" e quello relativo alle parti vittoriose, sostanzialmente rappresentative di un medesimo interesse. Sulla base di tali rilievi, viene criticata la decisione del Tribunale per aver provveduto a singole liquidazioni a carico di ciascuna parte soccombente e per non aver ritenuta una ipotesi di solidarietà
attiva fra CP 2 e la cessionaria del credito in contenzioso.
Il motivo è parzialmente fondato.
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente deciso laddove ha effettuata la liquidazione delle spese in relazione al singolo giudizio riunito, stante la perdurante autonomia di ciascuno.
Viceversa, non può ritenersi conforme a legge una liquidazione per ciascuna parte che sia risultata vittoriosa, cioè RO e la cessionaria dei crediti: le cessioni del diritto in contestazione sono intervenute nel corso del giudizio e la cessionaria è intervenuta spontaneamente e tale situazione, del tutto indipendente dalla volontà del debitore/fideiussore, non può comportare la moltiplicazione degli oneri del soccombente in punto di rifusione delle spese di lite.
,La posizione processuale dell'originaria titolare del credito, CP 2 alla quale è succeduta dapprima Controparte_9 deve quindi CP 4 e, successivamente,
considerarsi, ai fini della liquidazione delle spese ex art. 91 cpc, unitariamente, con la conseguenza che la condanna delle parti soccombenti deve essere effettuata con riferimento ad un'unica controparte che provvederà, al suo interno, alla suddivisione di quanto liquidato.
Spese di lite
Stante il parziale accoglimento dell'appello proposto da CP 1 le spese del presente grado possono essere compensate per 1/5 e quelle del primo grado, liquidate, per un'unica parte, in €
11.810,00.
Per il presente grado, tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia (scaglione da €
52.000,00 ad € 260.000,00) della complessità delle questioni sottoposte alla Corte, dell'attività
svolta dalle parti (senza svolgimento di atti di fase istruttoria in appello), le stesse liquidano, per l'intero, in complessivi € 9.991,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisoria), con la compensazione di 1/5 e la quantificazione indicata in dispositivo.
Parte 1
,le spese del grado, liquidate come sopraStante il rigetto dell'appello proposto da indicato, seguono la sua soccombenza.
,che sussistono i presupposti per il Deve inoltre darsi atto, relativamente a Parte 1
raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002 a suo carico.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 110/2022 del Tribunale di Biella pubblicata il 30.3.2022, neida CP 1 confronti di RO e di CP 4 in questo grado, Controparte_9 ogni contraria istanza disattesa,
accoglie parzialmente l'appello proposto da CP 1 e in riforma della sentenza n. 110/2022
del Tribunale di Biella, condanna CP 1 al pagamento a favore di RO e di CP 4
[... in solido, delle spese del giudizio di primo grado che liquida in complessivi € 11.810,00 oltre spese generali, CPA ed IVA se dovuti;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
dichiara compensate fino a 1/5 le spese del grado;
condanna CP 1 a rimborsare a RO e Controparte_9 in solido, i residui 4/5, che liquida in euro 7.993,00, oltre spese generali CPA ed IVA se dovuti;
rigetta l'appello proposto da Parte 1 e lo condanna a pagare a RO e [...]
, le spese del grado che liquida in complessivi € 9.991,00 oltre spese generali,Controparte_3
CPA ed IVA se dovuti.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR
n.115/2002 a carico dell'appellante Parte 1
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
La Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore
dott.ssa Gabriella Ratti dott.ssa Maria Cristina Faedda