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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5967/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.5967/2022 R.G., avente ad oggetto: “liquidazione indennità di accompagnamento”;
PROMOSSO DA
e n.q. di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Per_1
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Santina Intersimone;
[...]
- RICORRENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv. Michela
Foti e Maria Cammaroto;
- RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 28.10.2022 i ricorrenti in epigrafe indicati, n.q. di eredi
CP_ di , convenivano in giudizio l' Persona_1
Esponevano: che in data 27/07/2021 presentava, attraverso il patronato Persona_1
, domanda ONLINE di pensione di reversibilità n. 2091897400190 della moglie CP_4
1 deceduta , titolare di pensione di vecchiaia – gestione pubblica – Enti Locali n. Persona_2
VOCPDEL5013530; che, successivamente, anche decedeva in data 9/08/2021; Persona_1
che la sede di Messina procedeva alla definizione della domanda in data 13/08/2021 CP_3
– Cat. Pensioni ai superstiti liquidati a carico della cassa pensioni lavoratori dipendenti
Enti Locali n. cert. 218-4800-10200482; che in data 7/10/2021 gli stessi presentavano domanda di liquidazione di rate maturate e non riscosse n. 2091904600158; che, la prestazione aveva ad oggetto le mensilità di giugno, luglio e agosto fino al decesso con le relative quote di tredicesima spettante, maturate da ed in reversibilità al Persona_2
coniuge , successivamente deceduto;
che dalla predetta data le somme dovute Persona_1
non erano state liquidate;
che gli stessi avevano più volte sollecitato la liquidazione attraverso pec inoltrate dal patronato, solleciti verbali e telefonici e da ultimo anche a mezzo pec inoltrata in data 8/09/2022, tutti rimasti senza riscontro;
che, dall'accesso
ONLINE al sito dell' , la domanda di liquidazione della pensione di reversibilità a CP_3
nome del dante causa risultava definita, mentre la successiva domanda di Persona_1 liquidazione delle rate maturate e non riscosse presentata dagli stessi risultava “in lavorazione”; che era ampiamente spirato il termine previsto per la definizione/liquidazione della domanda di rate maturate e non riscosse. Tanto premesso chiedevano la condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta con domanda CP_3
presentata il 7/10/2021 n. 2091904600158, relativa alle mensilità di giugno, luglio e agosto
2021 e fino al decesso con le relative quote di tredicesima 2021 spettante, maturate da ed in reversibilità al coniuge . Con vittoria di spese e compensi, da Persona_2 Persona_1
distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
2.- Si costituiva in giudizio l' , rilevando che la domanda di pensione di reversibilità CP_3
inoltrata dal il 27.07.2021 era stata accolta in data 13.08.2021 e dunque dopo il Persona_1 decesso dell'avente diritto che non aveva mai potuto riscuotere i ratei maturati (giugno, luglio ed agosto sino al decesso), tanto che, predisposto il mandato di pagamento a settembre 2021, il rateo era stato riaccreditato all' . Aggiungeva che, all'esito della CP_3
domanda degli eredi, aveva provveduto a liquidare e porre in pagamento la tredicesima maturata dal dante causa degli stessi e si stava adoperando per la liquidazione e pagamento del rateo maturato e non riscosso dal . Chiedeva pertanto un rinvio per dare Persona_1 modo all'Ente di predisporre gli atti per la liquidazione e pagamento del dovuto in favore dei ricorrenti ed all'esito per dichiarare una cessata materia del contendere con ogni conseguente pronuncia sulle spese.
3.- Sostituita l'udienza del 18 marzo 2025 con il deposito telematico di note scritte, la causa viene decisa.
2 -----------------------
CP_ 4.- In via preliminare va dichiarata la cessata materia del contendere, avendo l' provveduto al pagamento della prestazione nel corso del giudizio, con bonifici del 25 gennaio 2024, come documentato in atti.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.”
(Cass. n. 10553 del 7.5.2009).
CP_ 5.- Le spese vanno quindi poste a carico dell' che ha provveduto tardivamente all'erogazione in favore dei ricorrenti della prestazione richiesta, dando causa al giudizio.
Le stesse vanno liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' a rifondere le spese del giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in
€ 43,00 per spese ed € 1.310,00 per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 19.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.5967/2022 R.G., avente ad oggetto: “liquidazione indennità di accompagnamento”;
PROMOSSO DA
e n.q. di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Per_1
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Santina Intersimone;
[...]
- RICORRENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv. Michela
Foti e Maria Cammaroto;
- RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 28.10.2022 i ricorrenti in epigrafe indicati, n.q. di eredi
CP_ di , convenivano in giudizio l' Persona_1
Esponevano: che in data 27/07/2021 presentava, attraverso il patronato Persona_1
, domanda ONLINE di pensione di reversibilità n. 2091897400190 della moglie CP_4
1 deceduta , titolare di pensione di vecchiaia – gestione pubblica – Enti Locali n. Persona_2
VOCPDEL5013530; che, successivamente, anche decedeva in data 9/08/2021; Persona_1
che la sede di Messina procedeva alla definizione della domanda in data 13/08/2021 CP_3
– Cat. Pensioni ai superstiti liquidati a carico della cassa pensioni lavoratori dipendenti
Enti Locali n. cert. 218-4800-10200482; che in data 7/10/2021 gli stessi presentavano domanda di liquidazione di rate maturate e non riscosse n. 2091904600158; che, la prestazione aveva ad oggetto le mensilità di giugno, luglio e agosto fino al decesso con le relative quote di tredicesima spettante, maturate da ed in reversibilità al Persona_2
coniuge , successivamente deceduto;
che dalla predetta data le somme dovute Persona_1
non erano state liquidate;
che gli stessi avevano più volte sollecitato la liquidazione attraverso pec inoltrate dal patronato, solleciti verbali e telefonici e da ultimo anche a mezzo pec inoltrata in data 8/09/2022, tutti rimasti senza riscontro;
che, dall'accesso
ONLINE al sito dell' , la domanda di liquidazione della pensione di reversibilità a CP_3
nome del dante causa risultava definita, mentre la successiva domanda di Persona_1 liquidazione delle rate maturate e non riscosse presentata dagli stessi risultava “in lavorazione”; che era ampiamente spirato il termine previsto per la definizione/liquidazione della domanda di rate maturate e non riscosse. Tanto premesso chiedevano la condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta con domanda CP_3
presentata il 7/10/2021 n. 2091904600158, relativa alle mensilità di giugno, luglio e agosto
2021 e fino al decesso con le relative quote di tredicesima 2021 spettante, maturate da ed in reversibilità al coniuge . Con vittoria di spese e compensi, da Persona_2 Persona_1
distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
2.- Si costituiva in giudizio l' , rilevando che la domanda di pensione di reversibilità CP_3
inoltrata dal il 27.07.2021 era stata accolta in data 13.08.2021 e dunque dopo il Persona_1 decesso dell'avente diritto che non aveva mai potuto riscuotere i ratei maturati (giugno, luglio ed agosto sino al decesso), tanto che, predisposto il mandato di pagamento a settembre 2021, il rateo era stato riaccreditato all' . Aggiungeva che, all'esito della CP_3
domanda degli eredi, aveva provveduto a liquidare e porre in pagamento la tredicesima maturata dal dante causa degli stessi e si stava adoperando per la liquidazione e pagamento del rateo maturato e non riscosso dal . Chiedeva pertanto un rinvio per dare Persona_1 modo all'Ente di predisporre gli atti per la liquidazione e pagamento del dovuto in favore dei ricorrenti ed all'esito per dichiarare una cessata materia del contendere con ogni conseguente pronuncia sulle spese.
3.- Sostituita l'udienza del 18 marzo 2025 con il deposito telematico di note scritte, la causa viene decisa.
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CP_ 4.- In via preliminare va dichiarata la cessata materia del contendere, avendo l' provveduto al pagamento della prestazione nel corso del giudizio, con bonifici del 25 gennaio 2024, come documentato in atti.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.”
(Cass. n. 10553 del 7.5.2009).
CP_ 5.- Le spese vanno quindi poste a carico dell' che ha provveduto tardivamente all'erogazione in favore dei ricorrenti della prestazione richiesta, dando causa al giudizio.
Le stesse vanno liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' a rifondere le spese del giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in
€ 43,00 per spese ed € 1.310,00 per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 19.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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