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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/08/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1700/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Elena Scotti PRESIDENTE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 1700 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, residente in [...] elettivamente C.F._1 domiciliato in Borgomanero via Caneto n. 56, presso lo studio dell'avv. BARATTINI MARCO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nata a [...] in data [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...] elettivamente domiciliato in Borgomanero via Caneto n. 56, presso lo studio dell'avv. BARATTINI MARCO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, dando atto di essere entrambi lavoratori dipendenti ed economicamente autosufficienti;
2) disporre l'affidamento del figlio minore di anni 10, congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento prevalente presso la madre. La potestà e responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso;
3) disporre, quanto alla regolamentazione del diritto di visita, che il padre potrà tenere con sé il figlio a weekend alternati come Per_1 precisato nel “piano genitoriale” sottoscritto da entrambi i genitori (doc. 6), qui di seguito riassunto:
- fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 18:00 sino alla domenica sera alle ore 22:00;
- due sere alla settimana - indicativamente nei giorni di martedì e giovedì quando il padre avrà con sé il figlio nel successivo fine settimana, e indicativamente nei giorni di lunedì e mercoledì quando il figlio trascorrerà il successivo fine settimana con la madre - salvo diversi accordi tra i genitori, dalle ore 17.00 alle ore 22.00;
- festività di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania e Pasqua, compleanni ed altre festività, adottando il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori;
- periodo di vacanza con il padre di due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. I genitori si obbligano a fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza ove si recheranno con il figlio minore;
4) assegnare la casa coniugale sita in Briga Novarese, via Gianni Rodari n.18, di proprietà di entrambi i coniugi, alla moglie con tutto quanto ivi contenuto, ad eccezione degli effetti personali del marito;
5) disporre che il padre verserà alla madre a titolo di concorso al mantenimento del figlio Per_1
l'importo mensile di € =250,00= (duecentocinquanta/00) - annualmente rivalutabile secondo l'indice Istat pubblicato nel mese precedente alla emananda sentenza di separazione consensuale – da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
6) disporre che i genitori per il riparto delle spese straordinarie sostenute per il figlio in Per_1 ragione del 50% ciascuno, ed il loro rimborso concordemente faranno riferimento alle linee guida approvate dal Tribunale di Torino da considerarsi parte integrante del presente accordo come di seguito specificate: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal SSN e relativi tickets;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi ed oculistiche con relativi occhiali o lenti a contatto non presso il SSN;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo assenso: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa o buoni pasto;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo assenso: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati e parificati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo assenso: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, prescuola e doposcuola, centri ricreativi e gruppi estivi. Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
7) darsi atto che ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale è già stato definito e regolato fra le parti;
8) i coniugi danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità;
9) i coniugi acconsentono reciprocamente a dare sin d'ora esecuzione alle condizioni sopra riportate”.
Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Briga Parte_1 Controparte_1
Novarese, in data 12/06/2010 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2010. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (28/11/2014) ancora minorenne. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 09/07/20205, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...]_1
LO (VA) in data 09/01/1983 e , nata a [...]_1 in data 17/10/1984 ;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 1/8/2025
IL PRESIDENTE Dr.ssa Elena Scotti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Elena Scotti PRESIDENTE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 1700 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, residente in [...] elettivamente C.F._1 domiciliato in Borgomanero via Caneto n. 56, presso lo studio dell'avv. BARATTINI MARCO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nata a [...] in data [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...] elettivamente domiciliato in Borgomanero via Caneto n. 56, presso lo studio dell'avv. BARATTINI MARCO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, dando atto di essere entrambi lavoratori dipendenti ed economicamente autosufficienti;
2) disporre l'affidamento del figlio minore di anni 10, congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento prevalente presso la madre. La potestà e responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso;
3) disporre, quanto alla regolamentazione del diritto di visita, che il padre potrà tenere con sé il figlio a weekend alternati come Per_1 precisato nel “piano genitoriale” sottoscritto da entrambi i genitori (doc. 6), qui di seguito riassunto:
- fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 18:00 sino alla domenica sera alle ore 22:00;
- due sere alla settimana - indicativamente nei giorni di martedì e giovedì quando il padre avrà con sé il figlio nel successivo fine settimana, e indicativamente nei giorni di lunedì e mercoledì quando il figlio trascorrerà il successivo fine settimana con la madre - salvo diversi accordi tra i genitori, dalle ore 17.00 alle ore 22.00;
- festività di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania e Pasqua, compleanni ed altre festività, adottando il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori;
- periodo di vacanza con il padre di due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. I genitori si obbligano a fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza ove si recheranno con il figlio minore;
4) assegnare la casa coniugale sita in Briga Novarese, via Gianni Rodari n.18, di proprietà di entrambi i coniugi, alla moglie con tutto quanto ivi contenuto, ad eccezione degli effetti personali del marito;
5) disporre che il padre verserà alla madre a titolo di concorso al mantenimento del figlio Per_1
l'importo mensile di € =250,00= (duecentocinquanta/00) - annualmente rivalutabile secondo l'indice Istat pubblicato nel mese precedente alla emananda sentenza di separazione consensuale – da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
6) disporre che i genitori per il riparto delle spese straordinarie sostenute per il figlio in Per_1 ragione del 50% ciascuno, ed il loro rimborso concordemente faranno riferimento alle linee guida approvate dal Tribunale di Torino da considerarsi parte integrante del presente accordo come di seguito specificate: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal SSN e relativi tickets;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi ed oculistiche con relativi occhiali o lenti a contatto non presso il SSN;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo assenso: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa o buoni pasto;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo assenso: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati e parificati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo assenso: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, prescuola e doposcuola, centri ricreativi e gruppi estivi. Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
7) darsi atto che ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale è già stato definito e regolato fra le parti;
8) i coniugi danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità;
9) i coniugi acconsentono reciprocamente a dare sin d'ora esecuzione alle condizioni sopra riportate”.
Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Briga Parte_1 Controparte_1
Novarese, in data 12/06/2010 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2010. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (28/11/2014) ancora minorenne. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 09/07/20205, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...]_1
LO (VA) in data 09/01/1983 e , nata a [...]_1 in data 17/10/1984 ;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 1/8/2025
IL PRESIDENTE Dr.ssa Elena Scotti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso