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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21/5/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1240/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Alessandra Maniscalco Basile, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Ernesto Forte, rappresentante e difensore;
– resistente – con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
________________
1. Con ricorso depositato il 30/1/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con (ad Ustica il 2/8/2001), in Controparte_1 costanza del quale sono nati i figli (il 2/1/2002), (il 16/6/2004) ed (il Per_1 Per_2 Per_3
17/6/2008), ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
1 Con memoria depositata telematicamente il 20/5/2024, si è costituito , Controparte_1
chiedendo, parimenti, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla propria memoria.
All'udienza del 19/6/2024 le parti sono comparse personalmente innanzi al Giudice delegato, che ha esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione.
Con ordinanza del 17/1/2025, il Giudice ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa.
All'udienza del 21/5/2025, dopo ampia interlocuzione, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice, come concordemente modificata dalle stesse.
Pertanto, hanno chiesto che la causa venisse posta in decisione alle seguenti condizioni:
“affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_3 presso la madre nel periodo dal 15 settembre al 15 giugno e presso il padre nel restante periodo dell'anno; regime di visita libero per il genitore non collocatario;
revoca del contributo al mantenimento dei figli e stabilito in sede di separazione Per_1 Per_2 omologata a carico di ed in favore di;
Controparte_1 Parte_1 obbligo a carico del di versare in favore della a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della minore la somma di € 250,00 mensili, per il periodo 15 settembre-15 Per_3 giugno di ogni anno;
obbligo a carico della di versare al a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 CP_1 della minore la somma di € 250,00 mensili per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre;
Per_3 obbligo delle parti di contribuire al pagamento delle spese straordinarie relative ai tre figli (spese tra le quali devono farsi rientrare tutte quelle relative ai figli ed per studiare e Per_1 Per_2 soggiornare a Torino) per il 60% a carico della ricorrente e per il 40% a carico del resistente, secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di RM (il quale prevede, tra le spese extra- assegno, quelle relative all'alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare), a far data dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
attribuzione alle parti dell'assegno unico come per legge;
rateizzazione in 4 soluzioni del debito del derivante dalla diversa distribuzione del carico CP_1 delle spese straordinarie, con pagamento della prima rata entro il 30 giugno e le successive con cadenza mensile”.
2. Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento
2 della domanda. Ed infatti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario ad Ustica il
2/8/2001 e la separazione tra le parti si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di RM nel giudizio di separazione consensuale, definito con decreto di omologa n. 1949/2023 del 9-13/3/2023, emesso a definizione del procedimento n. 16694/2022 R.G.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, alle condizioni dianzi riportate, non essendovi motivi ostativi alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse.
3. Infine, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ustica il 2/8/2001, da nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune al n. 3, parte II, seria A, anno 2001, alle condizioni riportate in parte motiva;
• dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in RM, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 22 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21/5/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1240/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Alessandra Maniscalco Basile, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Ernesto Forte, rappresentante e difensore;
– resistente – con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
________________
1. Con ricorso depositato il 30/1/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con (ad Ustica il 2/8/2001), in Controparte_1 costanza del quale sono nati i figli (il 2/1/2002), (il 16/6/2004) ed (il Per_1 Per_2 Per_3
17/6/2008), ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
1 Con memoria depositata telematicamente il 20/5/2024, si è costituito , Controparte_1
chiedendo, parimenti, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla propria memoria.
All'udienza del 19/6/2024 le parti sono comparse personalmente innanzi al Giudice delegato, che ha esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione.
Con ordinanza del 17/1/2025, il Giudice ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa.
All'udienza del 21/5/2025, dopo ampia interlocuzione, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice, come concordemente modificata dalle stesse.
Pertanto, hanno chiesto che la causa venisse posta in decisione alle seguenti condizioni:
“affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_3 presso la madre nel periodo dal 15 settembre al 15 giugno e presso il padre nel restante periodo dell'anno; regime di visita libero per il genitore non collocatario;
revoca del contributo al mantenimento dei figli e stabilito in sede di separazione Per_1 Per_2 omologata a carico di ed in favore di;
Controparte_1 Parte_1 obbligo a carico del di versare in favore della a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della minore la somma di € 250,00 mensili, per il periodo 15 settembre-15 Per_3 giugno di ogni anno;
obbligo a carico della di versare al a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 CP_1 della minore la somma di € 250,00 mensili per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre;
Per_3 obbligo delle parti di contribuire al pagamento delle spese straordinarie relative ai tre figli (spese tra le quali devono farsi rientrare tutte quelle relative ai figli ed per studiare e Per_1 Per_2 soggiornare a Torino) per il 60% a carico della ricorrente e per il 40% a carico del resistente, secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di RM (il quale prevede, tra le spese extra- assegno, quelle relative all'alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare), a far data dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
attribuzione alle parti dell'assegno unico come per legge;
rateizzazione in 4 soluzioni del debito del derivante dalla diversa distribuzione del carico CP_1 delle spese straordinarie, con pagamento della prima rata entro il 30 giugno e le successive con cadenza mensile”.
2. Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento
2 della domanda. Ed infatti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario ad Ustica il
2/8/2001 e la separazione tra le parti si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di RM nel giudizio di separazione consensuale, definito con decreto di omologa n. 1949/2023 del 9-13/3/2023, emesso a definizione del procedimento n. 16694/2022 R.G.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, alle condizioni dianzi riportate, non essendovi motivi ostativi alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse.
3. Infine, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ustica il 2/8/2001, da nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune al n. 3, parte II, seria A, anno 2001, alle condizioni riportate in parte motiva;
• dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in RM, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 22 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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