TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 27/11/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 810/2019
IL TRIBUNALE DI SPOLETO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice dott.ssa Simona Di Paolo, relativamente al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. iscritto al ruolo generale n. 810/2019, promosso da
in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
GI EO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Venafro (IS), via Nicandro Iosso n. 3
RICORRENTE contro avv. , rappresentato dall'amministratore di sostegno dott.ssa CP_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Onorato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
sito in Isernia, via Pansini n. 9. CP_1
RESISTENTE
ha pronunciato, la seguente
ORDINANZA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 191/2019 emesso in data 7.6.2019 dal tribunale di Isernia, con cui il
Comune veniva condannato a pagare, in favore dell'avv. la somma di € 10.246,96 oltre CP_1 interessi e spese del monitorio.
In particolare, il opponente ha contestato il difetto di legittimazione processuale dell'avv. Pt_1
mancando l'autorizzazione del giudice tutelare ad agire da parte dell'amministratore CP_1 dott.ssa nonché la prescrizione presuntiva ex art. 2956 comma 2 c.p.c. del credito dell'avv. CP_2
avendo quest'ultimo già ricevuto il pagamento del quantum dovuto per le prestazioni CP_1 effettuate nei giudizi davanti al TAR Molise RG 364/2004 e al Consiglio di Stato RG. 2196/2005, rilevando, altresì, una duplicazione delle voci e una richiesta, formulata nel ricorso monitorio, di gran lunga superiore a quella sottoposta al parere di congruità del COA di Roma.
pagina 1 di 5 Si è costituito in giudizio l'avv. rilevando l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, CP_1 dovendo la stessa essere introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e art. 14 D.lgs. 150/2011 e non con atto di citazione e contestando, nel merito, in fatto e in diritto, la ricostruzione offerta da parte opponente, chiedendo, quindi, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n.
191/2019.
Le questioni inerenti alla presunta tardività dell'opposizione, al rito applicabile e alla legittimazione processuale sono state risolte con sentenza parziale n. 141/2020 con cui il giudice precedentemente titolare del fascicolo ha ritenuto che il caso di specie fosse regolato dal rito speciale ex art. 702 bis c.p.c. (disponendo, quindi, con separata ordinanza, il mutamento del rito), che l'opposizione a decreto ingiuntivo non fosse tardiva, come invece sostenuto da parte opposta e che fosse altresì infondata l'eccezione afferente al presunto difetto di legittimazione processuale dell'opposto, costituito a mezzo dell'amministratore dott.ssa CP_2
La causa, che è proseguita seguendo un rito “ibrido”, in quanto mutata nel rito da ordinario a sommario
“speciale” ma che ha visto, poi, la concessione di termini ex art. 183 c.p.c., è pervenuta infine alla scrivente giudice ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c..
***
Nonostante la decisione assunta con sentenza parziale n. 141/2020 (che ha statuito l'applicabilità, al caso di specie, del rito sommario anziché del rito ordinario di cognizione, senza tuttavia specificare se la causa fosse o meno di competenza collegiale e, anzi, decidendo con sentenza monocratica) deve chiarirsi quanto di seguito.
Il ricorso era stato introdotto con atto di citazione ma il giudice precedentemente titolare del fascicolo ha ritenuto che dovesse essere introdotto con ricorso ex art. 702 bis provvedendo, quindi, al mutamento del rito con separata ordinanza.
Orbene, va sottolineato che l'avvocato, per ottenere la liquidazione dei propri compensi può agire o con ricorso per decreto ingiuntivo o con la speciale procedura disciplinata dagli artt. 28,29,30 L. 794/1942, oggi regolata dal rito sommario di cognizione (artt. 702 bis e ss c.p.c.) e quindi dagli artt. 3 e 14 D. Lgs.
150/2011. Detto ultimo procedimento, che trova applicazione anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, riguarda, però, secondo la lettera della legge, i compensi legali dovuti per prestazioni giudiziali civili, rimanendone invece esclusi i procedimenti penali e amministrativi salvo, in questi ultimi casi, che non si tratti di prestazioni che si pongano “in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare pagina 2 di 5 esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale” ( Cass. n.
3744/ 2006 e Cass. n. 13847/2007).
Resta, invece, esclusa dal c.d. rito speciale, l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura (strumentale o complementare rispetto al giudizio civile), quella svolta nel processo penale
(anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali, per le quali si potrà continuare a seguire le forme ordinarie ex art. 163 e ss. c.p.c..
Stante il già intervenuto mutamento del rito, le considerazioni sopra svolte saranno valide solo ai fini della competenza della decisione che spetterà, quindi, al giudice in composizione monocratica, trattandosi dunque, nel caso di specie, (afferendo la domanda ad onorari relativi a un giudizio amministrativo) di un ordinario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (stante il mutamento del rito operato dal giudice precedentemente titolare del fascicolo).
***
Va, poi, evidenziato che parte opponente, nelle note d'udienza del 16.10.2025, ha rappresentato che l'avv. sarebbe deceduto e che il giudizio si sarebbe dovuto interrompere. CP_1
Al riguardo, deve rappresentarsi l'inidoneità dell'evento (potenzialmente) interruttivo a produrre i suoi effetti in mancanza di formale dichiarazione del procuratore della parte, a nulla rilevando l'eventuale conoscenza del decesso acquisita "aliunde" dall'ingiunto (Cass. n. 15785/2008).
Infatti, come rilevato dai giudici di legittimità, “la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante” (Cass. n. 20964/2018).
Non avendo il procuratore dell'Avv. dichiarato la morte dello stesso, non rileva, quindi, che CP_1 il opponente ne sia venuto, comunque, a conoscenza, non verificandosi, pertanto, alcun Pt_1 fenomeno interruttivo del giudizio.
***
pagina 3 di 5 Ciò chiarito e venendo, pertanto, al merito della vicenda, deve evidenziarsi che parte opponente ha eccepito la prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 sostenendo di aver provveduto al pagamento degli onorari dell'avvocato e che questi non avrebbe interrotto la prescrizione negli oltre 12 anni intercorsi tra l'esecuzione della prestazione nei giudizi avanti al Tar Molise e al Consiglio di Stato e la richiesta di pagamento.
A fronte di tale eccezione, parte opposta ha sostenuto che la prescrizione presuntiva non opererebbe nel caso di contratto concluso per iscritto, e che, nell'ipotesi di contratti con la P.A., il conferimento del mandato alle liti sarebbe sufficiente ad integrare il requisito della forma scritta.
Al riguardo, deve effettivamente condividersi la tesi rappresentata da parte opposta.
I giudici di legittimità, infatti, hanno sostenuto che “in tema di contratti della Pubblica amministrazione, il conferimento della procura ad litem da parte del Sindaco è sufficiente a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam nel contratto di patrocinio con il poiché, non Pt_1 essendo necessaria la previa delibera della Giunta comunale, che è atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna, l'accordo contrattuale scritto si perfeziona con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale e la sottoscrizione dell'atto difensivo da parte del professionista” (Cass. n.
1571/2024).
Ne deriva che il conferimento del mandato (che, normalmente, nei rapporti tra privati, costituisce solo negozio unilaterale) da parte del sindaco p.t. all'avv. per rappresentare il comune nei giudizi CP_1 avanti al Tar Molise e presso il Consiglio di Stato è sufficiente ad integrare il requisito della forma scritta del contratto tra l'Ente e il professionista.
Esistendo, pertanto, un contratto in forma scritta, non trova applicazione la disciplina delle prescrizioni presuntive, considerato che “le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza, non operano per il credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta, mentre riprendono la loro ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale” (Cass. n. 10379/2018).
Opera, pertanto, nel caso di specie, la prescrizione ordinaria decennale che, quindi, al momento della notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il 20.6.2019), non era certamente decorsa, considerato che, come pure riconosciuto da parte opponente, l'avv. , una volta concluso il giudizio avanti al CP_1
Consiglio di Stato, aveva provveduto ad interrompere la decorrenza dei termini di prescrizione con la raccomandata A/R del 4 luglio 2008 e, successivamente, con PEC del 2.3.2017.
Il diritto dell'avv. non è, quindi, certamente prescritto. CP_1
pagina 4 di 5 Manca, poi, la prova dell'avvenuto pagamento degli onorari dell'avvocato da parte del
[...]
(considerato che solo laddove, effettivamente operasse la prescrizione presuntiva, il Parte_1 debitore potrebbe limitarsi alla mera affermazione di aver pagato, essendo tenuto a provare solo il decorso del termine previsto dalla legge, spettando, invece, al creditore l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, potendo fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta, secondo quanto stabilito da Cass. n. 17071/2021), sicchè alcun fatto modificativo, estintivo o interruttivo della pretesa si è verificato nel caso di specie.
***
Sostiene, infine il opponente che le somme richieste nel ricorso monitorio sarebbero superiori Pt_1
a quelle contenute nella richiesta sottoposta al parere di congruità del COA di Roma.
Orbene, va evidenziato che nel ricorso per decreto ingiuntivo, parte opposta ha “aggiunto” alle somme riconosciute dal COA le spese generali, l'IVA, le spese vive, la CPA e i diritti di procuratore che, pure, sono riconosciuti nel DM 127/2004 e che, basandosi su tariffe obbligatorie, non sono sottoposte a parere di congruità.
Si tratta, quindi, di voci di spesa dovute o perché costituenti applicazione di norme tributarie e previdenziali, o perché costituenti spese vive, o in quanto non soggette a parere di congruità trattandosi di tariffe obbligatorie.
L'opposizione deve, quindi, rigettarsi con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, stante il rigetto dell'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata da parte opposta, possono compensarsi per metà, restando l'ulteriore metà a carico di parte opponente in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così decide:
- rigetta l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 191/2019 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- compensa tra le parti ½ delle spese di lite del presente giudizio;
- condanna il a pagare al resistente opposto il restante ½ delle spese di lite Parte_1 che si liquidano in € 2.538,50 (già in misura di ½), oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge.
Isernia, 27.11.2025 Il Giudice - Dott.ssa Simona Di Paolo pagina 5 di 5
IL TRIBUNALE DI SPOLETO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice dott.ssa Simona Di Paolo, relativamente al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. iscritto al ruolo generale n. 810/2019, promosso da
in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
GI EO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Venafro (IS), via Nicandro Iosso n. 3
RICORRENTE contro avv. , rappresentato dall'amministratore di sostegno dott.ssa CP_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Onorato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
sito in Isernia, via Pansini n. 9. CP_1
RESISTENTE
ha pronunciato, la seguente
ORDINANZA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 191/2019 emesso in data 7.6.2019 dal tribunale di Isernia, con cui il
Comune veniva condannato a pagare, in favore dell'avv. la somma di € 10.246,96 oltre CP_1 interessi e spese del monitorio.
In particolare, il opponente ha contestato il difetto di legittimazione processuale dell'avv. Pt_1
mancando l'autorizzazione del giudice tutelare ad agire da parte dell'amministratore CP_1 dott.ssa nonché la prescrizione presuntiva ex art. 2956 comma 2 c.p.c. del credito dell'avv. CP_2
avendo quest'ultimo già ricevuto il pagamento del quantum dovuto per le prestazioni CP_1 effettuate nei giudizi davanti al TAR Molise RG 364/2004 e al Consiglio di Stato RG. 2196/2005, rilevando, altresì, una duplicazione delle voci e una richiesta, formulata nel ricorso monitorio, di gran lunga superiore a quella sottoposta al parere di congruità del COA di Roma.
pagina 1 di 5 Si è costituito in giudizio l'avv. rilevando l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, CP_1 dovendo la stessa essere introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e art. 14 D.lgs. 150/2011 e non con atto di citazione e contestando, nel merito, in fatto e in diritto, la ricostruzione offerta da parte opponente, chiedendo, quindi, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n.
191/2019.
Le questioni inerenti alla presunta tardività dell'opposizione, al rito applicabile e alla legittimazione processuale sono state risolte con sentenza parziale n. 141/2020 con cui il giudice precedentemente titolare del fascicolo ha ritenuto che il caso di specie fosse regolato dal rito speciale ex art. 702 bis c.p.c. (disponendo, quindi, con separata ordinanza, il mutamento del rito), che l'opposizione a decreto ingiuntivo non fosse tardiva, come invece sostenuto da parte opposta e che fosse altresì infondata l'eccezione afferente al presunto difetto di legittimazione processuale dell'opposto, costituito a mezzo dell'amministratore dott.ssa CP_2
La causa, che è proseguita seguendo un rito “ibrido”, in quanto mutata nel rito da ordinario a sommario
“speciale” ma che ha visto, poi, la concessione di termini ex art. 183 c.p.c., è pervenuta infine alla scrivente giudice ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c..
***
Nonostante la decisione assunta con sentenza parziale n. 141/2020 (che ha statuito l'applicabilità, al caso di specie, del rito sommario anziché del rito ordinario di cognizione, senza tuttavia specificare se la causa fosse o meno di competenza collegiale e, anzi, decidendo con sentenza monocratica) deve chiarirsi quanto di seguito.
Il ricorso era stato introdotto con atto di citazione ma il giudice precedentemente titolare del fascicolo ha ritenuto che dovesse essere introdotto con ricorso ex art. 702 bis provvedendo, quindi, al mutamento del rito con separata ordinanza.
Orbene, va sottolineato che l'avvocato, per ottenere la liquidazione dei propri compensi può agire o con ricorso per decreto ingiuntivo o con la speciale procedura disciplinata dagli artt. 28,29,30 L. 794/1942, oggi regolata dal rito sommario di cognizione (artt. 702 bis e ss c.p.c.) e quindi dagli artt. 3 e 14 D. Lgs.
150/2011. Detto ultimo procedimento, che trova applicazione anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, riguarda, però, secondo la lettera della legge, i compensi legali dovuti per prestazioni giudiziali civili, rimanendone invece esclusi i procedimenti penali e amministrativi salvo, in questi ultimi casi, che non si tratti di prestazioni che si pongano “in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare pagina 2 di 5 esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale” ( Cass. n.
3744/ 2006 e Cass. n. 13847/2007).
Resta, invece, esclusa dal c.d. rito speciale, l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura (strumentale o complementare rispetto al giudizio civile), quella svolta nel processo penale
(anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali, per le quali si potrà continuare a seguire le forme ordinarie ex art. 163 e ss. c.p.c..
Stante il già intervenuto mutamento del rito, le considerazioni sopra svolte saranno valide solo ai fini della competenza della decisione che spetterà, quindi, al giudice in composizione monocratica, trattandosi dunque, nel caso di specie, (afferendo la domanda ad onorari relativi a un giudizio amministrativo) di un ordinario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (stante il mutamento del rito operato dal giudice precedentemente titolare del fascicolo).
***
Va, poi, evidenziato che parte opponente, nelle note d'udienza del 16.10.2025, ha rappresentato che l'avv. sarebbe deceduto e che il giudizio si sarebbe dovuto interrompere. CP_1
Al riguardo, deve rappresentarsi l'inidoneità dell'evento (potenzialmente) interruttivo a produrre i suoi effetti in mancanza di formale dichiarazione del procuratore della parte, a nulla rilevando l'eventuale conoscenza del decesso acquisita "aliunde" dall'ingiunto (Cass. n. 15785/2008).
Infatti, come rilevato dai giudici di legittimità, “la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante” (Cass. n. 20964/2018).
Non avendo il procuratore dell'Avv. dichiarato la morte dello stesso, non rileva, quindi, che CP_1 il opponente ne sia venuto, comunque, a conoscenza, non verificandosi, pertanto, alcun Pt_1 fenomeno interruttivo del giudizio.
***
pagina 3 di 5 Ciò chiarito e venendo, pertanto, al merito della vicenda, deve evidenziarsi che parte opponente ha eccepito la prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 sostenendo di aver provveduto al pagamento degli onorari dell'avvocato e che questi non avrebbe interrotto la prescrizione negli oltre 12 anni intercorsi tra l'esecuzione della prestazione nei giudizi avanti al Tar Molise e al Consiglio di Stato e la richiesta di pagamento.
A fronte di tale eccezione, parte opposta ha sostenuto che la prescrizione presuntiva non opererebbe nel caso di contratto concluso per iscritto, e che, nell'ipotesi di contratti con la P.A., il conferimento del mandato alle liti sarebbe sufficiente ad integrare il requisito della forma scritta.
Al riguardo, deve effettivamente condividersi la tesi rappresentata da parte opposta.
I giudici di legittimità, infatti, hanno sostenuto che “in tema di contratti della Pubblica amministrazione, il conferimento della procura ad litem da parte del Sindaco è sufficiente a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam nel contratto di patrocinio con il poiché, non Pt_1 essendo necessaria la previa delibera della Giunta comunale, che è atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna, l'accordo contrattuale scritto si perfeziona con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale e la sottoscrizione dell'atto difensivo da parte del professionista” (Cass. n.
1571/2024).
Ne deriva che il conferimento del mandato (che, normalmente, nei rapporti tra privati, costituisce solo negozio unilaterale) da parte del sindaco p.t. all'avv. per rappresentare il comune nei giudizi CP_1 avanti al Tar Molise e presso il Consiglio di Stato è sufficiente ad integrare il requisito della forma scritta del contratto tra l'Ente e il professionista.
Esistendo, pertanto, un contratto in forma scritta, non trova applicazione la disciplina delle prescrizioni presuntive, considerato che “le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza, non operano per il credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta, mentre riprendono la loro ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale” (Cass. n. 10379/2018).
Opera, pertanto, nel caso di specie, la prescrizione ordinaria decennale che, quindi, al momento della notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il 20.6.2019), non era certamente decorsa, considerato che, come pure riconosciuto da parte opponente, l'avv. , una volta concluso il giudizio avanti al CP_1
Consiglio di Stato, aveva provveduto ad interrompere la decorrenza dei termini di prescrizione con la raccomandata A/R del 4 luglio 2008 e, successivamente, con PEC del 2.3.2017.
Il diritto dell'avv. non è, quindi, certamente prescritto. CP_1
pagina 4 di 5 Manca, poi, la prova dell'avvenuto pagamento degli onorari dell'avvocato da parte del
[...]
(considerato che solo laddove, effettivamente operasse la prescrizione presuntiva, il Parte_1 debitore potrebbe limitarsi alla mera affermazione di aver pagato, essendo tenuto a provare solo il decorso del termine previsto dalla legge, spettando, invece, al creditore l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, potendo fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta, secondo quanto stabilito da Cass. n. 17071/2021), sicchè alcun fatto modificativo, estintivo o interruttivo della pretesa si è verificato nel caso di specie.
***
Sostiene, infine il opponente che le somme richieste nel ricorso monitorio sarebbero superiori Pt_1
a quelle contenute nella richiesta sottoposta al parere di congruità del COA di Roma.
Orbene, va evidenziato che nel ricorso per decreto ingiuntivo, parte opposta ha “aggiunto” alle somme riconosciute dal COA le spese generali, l'IVA, le spese vive, la CPA e i diritti di procuratore che, pure, sono riconosciuti nel DM 127/2004 e che, basandosi su tariffe obbligatorie, non sono sottoposte a parere di congruità.
Si tratta, quindi, di voci di spesa dovute o perché costituenti applicazione di norme tributarie e previdenziali, o perché costituenti spese vive, o in quanto non soggette a parere di congruità trattandosi di tariffe obbligatorie.
L'opposizione deve, quindi, rigettarsi con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, stante il rigetto dell'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata da parte opposta, possono compensarsi per metà, restando l'ulteriore metà a carico di parte opponente in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così decide:
- rigetta l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 191/2019 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- compensa tra le parti ½ delle spese di lite del presente giudizio;
- condanna il a pagare al resistente opposto il restante ½ delle spese di lite Parte_1 che si liquidano in € 2.538,50 (già in misura di ½), oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge.
Isernia, 27.11.2025 Il Giudice - Dott.ssa Simona Di Paolo pagina 5 di 5