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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 268/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 10:25 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 74/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area RL - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica NI ZA - 97059050795
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 242410 BONIFICA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, impugnava il preavviso di “fermo amministrativo” n. T.ES. 382056 del 28/03/2022 per 182,00 euro e il preavviso di “fermo amministrativo” n. 406988 per 513,00 euro, tutti azionati da Area RL ed aventi quale Ente impositore il Consorzio di Bonifica NI-ZA.
Contestava l'illegittimità della procedura di fermo sulla vettura indispensabile per il lavoro di essa ricorrente.
Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti nonché l'intervenuta prescrizione del credito vantato per l'inutile decorso dei termini di legge.
Si costituiva in giudizio Area RL ed eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini fissati per la notifica
Nel caso di specie non era stato osservato il termine di sessanta giorni poiché il preavviso n. 406988
(doc. 17160877) impugnato era stato notificato in data 19/06/2023 mentre il ricorso-reclamo era stato spedito in data 05/10/2023.
Contestava poi tutte le altre eccezioni sollevate con il ricorso e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
All'udienza del giorno 28 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare ed assorbente di ogni altra questione e/o eccezione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso: dall'esame della documentazione prodotta dalla parte resistente –avviso di ricevimento della comunicazione di fermo amministrativo- risulta che la comunicazione preventiva di fermo è stata notificata alla ricorrente, in data 19 giugno 2023 a mani della stessa.
Il ricorso, pertanto, notificato alla parte convenuta soltanto in data 5 ottobre 2023 è evidentemente intempestivo e, in quanto tale, inammissibile, giacché notificato oltre il termine di rito di sessanta giorni.
- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Seconda, in composizione monocratica,dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Area RL, liquidate in complessivi euro 349,00, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge,con distrazione a favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catanzaro il 28 gennaio 2025
Il Giudice monocratico
IN TT.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 10:25 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 74/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area RL - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica NI ZA - 97059050795
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 242410 BONIFICA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, impugnava il preavviso di “fermo amministrativo” n. T.ES. 382056 del 28/03/2022 per 182,00 euro e il preavviso di “fermo amministrativo” n. 406988 per 513,00 euro, tutti azionati da Area RL ed aventi quale Ente impositore il Consorzio di Bonifica NI-ZA.
Contestava l'illegittimità della procedura di fermo sulla vettura indispensabile per il lavoro di essa ricorrente.
Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti nonché l'intervenuta prescrizione del credito vantato per l'inutile decorso dei termini di legge.
Si costituiva in giudizio Area RL ed eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini fissati per la notifica
Nel caso di specie non era stato osservato il termine di sessanta giorni poiché il preavviso n. 406988
(doc. 17160877) impugnato era stato notificato in data 19/06/2023 mentre il ricorso-reclamo era stato spedito in data 05/10/2023.
Contestava poi tutte le altre eccezioni sollevate con il ricorso e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
All'udienza del giorno 28 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare ed assorbente di ogni altra questione e/o eccezione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso: dall'esame della documentazione prodotta dalla parte resistente –avviso di ricevimento della comunicazione di fermo amministrativo- risulta che la comunicazione preventiva di fermo è stata notificata alla ricorrente, in data 19 giugno 2023 a mani della stessa.
Il ricorso, pertanto, notificato alla parte convenuta soltanto in data 5 ottobre 2023 è evidentemente intempestivo e, in quanto tale, inammissibile, giacché notificato oltre il termine di rito di sessanta giorni.
- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Seconda, in composizione monocratica,dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Area RL, liquidate in complessivi euro 349,00, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge,con distrazione a favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catanzaro il 28 gennaio 2025
Il Giudice monocratico
IN TT.