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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/10/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 605/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. DO SE presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. RL RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 605/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALETTI Parte_1 C.F._1
ILARIA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUALONE CP_1 C.F._2
LL
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: modifica di regolamentazione ed esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso per la revisione delle condizioni di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ex art. 473 bis.29 c.p.c., la signora ha chiesto la modifica del decreto del Tribunale di Parte_1
Velletri del 9.11.2022. Il signor regolarmente costituitosi in giudizio, si è opposto alle domande di controparte CP_1 precisando le proprie conclusioni.
All'udienza di comparizione personale del 15.10.2025, il Giudice relatore, dopo avere ampiamente sentito entrambe le parti sui fatti di causa, ha formulato una proposta conciliativa;
le parti sono addivenute quindi a un accordo nei seguenti termini: “conferma del decreto n. 7633/2022 del
Tribunale di Velletri quanto ad affido, collocazione e assegno di mantenimento a carico del padre per il minore. Quanto alle visite paterne, il padre vedrà il minore come segue: conferma dei pomeriggi infra-settimanali del martedì e del venerdì dalle ore 16.00 alle ore 21,00, con la precisazione che ove la scuola sia chiusa o il minore sia assente da scuola per motivi di salute, il padre - o, in alternativa, ove il padre avesse impegni lavorativi, il nonno paterno - preleveranno il minore dalla abitazione materna alle ore 8.30. Weekend alternati dal venerdì quando il padre preleverà il minore fino alla domenica sera alle ore 21.00, quando lo riaccompagnerà dalla madre.
Conferma del decreto n. 7633/2022 del Tribunale di Velletri quanto alle festività, con la precisazione che il criterio dell'alternanza verrà applicato anche per le giornate del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
1 novembre e 8 dicembre, ove non vi siano impedimenti lavorativi del signor da comunicare CP_1 almeno 48 ore prima via whatapp. Quanto alle ferie estive, il padre starà con il minore 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, mentre la madre starà con il minore 15 giorni consecutivi nei mesi di agosto – settembre;
le parti si impegnano a comunicare i periodi di ferie entro il 30 marzo di ogni anno;
il padre si impegna a collaborare con la madre qualora la stessa dovesse svolgere attività lavorativa nel mese di agosto, vedendo il minore come previsto nel periodo ordinario. Spese compensate”.
Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, né con norme imperative, il
Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA le condizioni pattuite dalle parti a modifica del decreto del 9.11.2022; spese compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 15/10/2025.
Il giudice estensore Il presidente
RL RU DO SE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. DO SE presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. RL RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 605/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALETTI Parte_1 C.F._1
ILARIA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUALONE CP_1 C.F._2
LL
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: modifica di regolamentazione ed esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso per la revisione delle condizioni di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ex art. 473 bis.29 c.p.c., la signora ha chiesto la modifica del decreto del Tribunale di Parte_1
Velletri del 9.11.2022. Il signor regolarmente costituitosi in giudizio, si è opposto alle domande di controparte CP_1 precisando le proprie conclusioni.
All'udienza di comparizione personale del 15.10.2025, il Giudice relatore, dopo avere ampiamente sentito entrambe le parti sui fatti di causa, ha formulato una proposta conciliativa;
le parti sono addivenute quindi a un accordo nei seguenti termini: “conferma del decreto n. 7633/2022 del
Tribunale di Velletri quanto ad affido, collocazione e assegno di mantenimento a carico del padre per il minore. Quanto alle visite paterne, il padre vedrà il minore come segue: conferma dei pomeriggi infra-settimanali del martedì e del venerdì dalle ore 16.00 alle ore 21,00, con la precisazione che ove la scuola sia chiusa o il minore sia assente da scuola per motivi di salute, il padre - o, in alternativa, ove il padre avesse impegni lavorativi, il nonno paterno - preleveranno il minore dalla abitazione materna alle ore 8.30. Weekend alternati dal venerdì quando il padre preleverà il minore fino alla domenica sera alle ore 21.00, quando lo riaccompagnerà dalla madre.
Conferma del decreto n. 7633/2022 del Tribunale di Velletri quanto alle festività, con la precisazione che il criterio dell'alternanza verrà applicato anche per le giornate del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
1 novembre e 8 dicembre, ove non vi siano impedimenti lavorativi del signor da comunicare CP_1 almeno 48 ore prima via whatapp. Quanto alle ferie estive, il padre starà con il minore 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, mentre la madre starà con il minore 15 giorni consecutivi nei mesi di agosto – settembre;
le parti si impegnano a comunicare i periodi di ferie entro il 30 marzo di ogni anno;
il padre si impegna a collaborare con la madre qualora la stessa dovesse svolgere attività lavorativa nel mese di agosto, vedendo il minore come previsto nel periodo ordinario. Spese compensate”.
Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, né con norme imperative, il
Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA le condizioni pattuite dalle parti a modifica del decreto del 9.11.2022; spese compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 15/10/2025.
Il giudice estensore Il presidente
RL RU DO SE