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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/09/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3351 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura a Parte_1 margine dell'atto di citazione in primo grado, dagli avv. Vito Palmeri e Luigi Sorrentino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torre del Greco (NA) alla via A. Brancaccio n. 52
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_1 alle liti allegata telematicamente all'atto di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Alfredo
Crescenzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Matteotti n. 46;
APPELLATA
NONCHE'
residente in [...]; CP_2
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.09.2025
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata, la in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 per sentirli condannare, in solido, al risarcimento delle lesioni patite a seguito al CP_2 sinistro verificatosi in Trecase (NA) alla via Vesuvio il giorno 26.08.2015 alle ore 14.40 circa.
Più precisamente, l'attrice deduceva che, nelle dette circostanze di tempo e luogo, si trovava a percorrere la summenzionata via quando giunta all'altezza del civico 7, mentre attraversava la strada servendosi delle strisce pedonali, veniva investita da una Fiat Punto tg. EZ298TE; in particolare, l'autovettura si ritrovava a ripartire in manovra di retromarcia da una sosta effettuata sul margine destro della strada, con direzione mare-monte; in conseguenza dell'evento, la parte attrice veniva trasportata presso il presidio ospedaliero di Boscotrecase, ove le veniva refertato “Trauma contusivo distorsivo ginocchio dx, spalla dx, caviglia dx, gomito dx, polso dx e sx. Escoriazioni multiple per il corpo” con prognosi di giorni 10 s.c. L'attrice deduceva che, a causa delle lesioni subite, non era in grado di attendere alle attività cui era dedita nell'ambito della sfera familiare e si trovava nell'impossibilità di svolgere le attività ricreative a cui era abitualmente dedita nonché quelle relative alla cura della propria persona, con notevoli ripercussioni sulle normali attività della vita quotidiana, patendo così un danno morale. deduceva che la responsabilità dell'evento dedotto in lite era da ascriversi Parte_1 esclusivamente al conducente dell'autovettura Fiat Punto, di proprietà di ed – al CP_2 tempo del sinistro- assicurato con la alla quale veniva inviata lettera di costituzione Controparte_1 in mora, ma qualsiasi tentativo di comporre bonariamente la vertenza restava priva di alcun esito.
Per tali ragioni, l'attrice chiedeva, previo accertamento della esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro di quale proprietario del veicolo investitore –, il Parte_2 risarcimento delle lesioni patite, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al soddisfo, il tutto da contenersi nel limite di competenza del giudice adito, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 la quale eccepiva preliminarmente, l'improcedibilità della domanda, per mancanza del certificato di avvenuta guarigione sia per il rifiuto della danneggiata di sottoporsi a visita medico legale;
deduceva altresì la nullità dell'atto di citazione e contestava nel merito la fondatezza della domanda, instando per il rigetto.
Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nell'escussione del teste di parte attrice e nel deposito di documentazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione e poi veniva riservata a sentenza.
Con la sentenza n. 2326/2020 il Giudice di Pace adito accoglieva parzialmente la domanda;
accertata positivamente la verificazione dell'evento dedotto in lite e il nesso di causalità tra l'evento
2 e le lesioni patite, il giudice riteneva eccessiva la valutazione del danno biologico effettuata dal consulente di parte e stimava congruo, sulla base della documentazione medica in atti valutata alla luce di nozioni di comune esperienza, riconoscere la sussistenza di un danno biologico nella misura dell'1%, da cui derivava un'inabilità totale temporanea di giorni dieci, nonché un inabilità parziale di giorni venti da calcolarsi al 50% ed un'ulteriore ITP di giorni dieci da calcolarsi al 25%.
Liquidava altresì spese mediche documentate per euro 180,00 mentre nulla veniva riconosciuto a titolo di danno morale, non essendo stata fornita alcuna prova sul punto.
Per tali ragioni, la e in solido tra loro, venivano condannati al Controparte_1 CP_2 risarcimento delle lesioni personali patite dall'istante, quantificate in complessivi euro 1.999,22, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello censurando l'errata Parte_1 valutazione delle lesioni riportate dalla stessa, in assenza della nomina di un consulente tecnico d'ufficio ed in difformità rispetto alle valutazioni di tipo tabellare afferenti alle lesioni riportate;
lamenta altresì la circostanza che il giudice di prime cure non enunciava i parametri legali di riferimento in base ai quali aveva ritenuto congrua la valutazione effettuata in sentenza.
Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente impugna la sentenza nella parte in cui il giudicante non riconosceva alcunché a titolo di danno morale poiché tale voce non era stata provata, sebbene tale componente del danno fosse stata specificamente allegata e provata dall'attrice mediante la documentazione medica e le certificazioni attestanti il protarsi della malattia.
Con il terzo motivo di impugnazione, viene censurata la sentenza nella parte in cui il giudice non liquidava le spese di CTP, sebbene la stessa venisse richiamata ai fini della decisione e tale spesa rientra tra quelle che la parte vittoriosa ha il diritto di vedersi rimborsata.
Con il quarto e ultimo motivo di gravame viene censurata l'errata liquidazione dei compensi professionali, atteso che il giudice li parametrava alla sorta capitale liquidata, rientrante nello scaglione da 1.100,01 ad euro 5.2000.
Per tali ragioni, chiede, in accoglimento dell'appello ed in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, di dichiarare il proprio diritto al risarcimento integrale dei danni riportati a seguito dell'investimento di cui è causa e di condannarsi i convenuti al pagamento della somma complessiva di euro 16.972,82, da cui dovrà detrarsi l'importo già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione patrimoniale. Chiede altresì di condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Incardinato il giudizio, si è costituita la la quale eccepisce in via preliminare, Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. e 348bis; deduce la correttezza della decisione
3 appellata e la manifesta infondatezza dei motivi di appello;
pertanto, chiede il rigetto dell'appello e, conseguentemente, la conferma della sentenza gravata, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 07.12.20, verificata la regolarità della notifica a ne veniva dichiara CP_2 la contumacia.
Acquisito il fascicolo di parte, la causa veniva rinviata all'udienza del 10.07.2024 per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza del 28.10.2024 in proseguo precisazione delle conclusioni. In tale data, ravvisata l'opportunità di ricorrere ad un consulente tecnico al fine di pronunciarsi sul gravame, il giudicante nominava quale ausiliario la dott.ssa e rinviava la causa per il conferimento incarico all'udienza del Persona_1
08.01.2025.
Accettato l'incarico, in data 17.02.25 l'ausiliario nominato dal giudice depositava l'elaborato peritale e la causa veniva rinviata all'udienza del 30.06.2025 per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; la causa veniva successivamente rinviata all'udienza del 17.09.2025 ed in tale data riservata in decisione, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc ad opera delle parti.
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza (la sentenza n. 2326/2020 è stata depositata in data 13.05.2020 e l'appello notificato in data 09.07.2020).
L'appello è anche procedibile, atteso che la causa è stata iscritta a ruolo in data 08.07.2020.
In relazione alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che
“la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende
4 dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di pace, una volta accertata la fondatezza della domanda attorea, affermava che “in ordine alla quantificazione delle lesioni personali come lamentate dall'attrice, preliminarmente si rileva che la lieve entità delle stesse come emerse dall'esame della copia del referto di PS n. 2015/39941 del
26.08.2015, rilasciato dal Presidio ospedaliero appartenente. Agli OO.RR. , come Parte_3 prodotto in atti, nonché dalla documentazione medica successiva non rilasciata da struttura pubblica, a firma del dott. come prodotta in uno ai referti di risonanza magnetica, e Per_2 dalla perizia medico-legale di parte a firma del dott. consentiva di prevenire ad una Persona_3 quantificazione senza l'ausilio di CTU, alla luce delle nozioni di comune esperienza nonché, dei riferimenti tabellari, ed anche per esigenze di economia processuale. All'uopo, devesi rilevare che il referto di PS, evidenzia unicamente dei traumi contusivo-distorsivi, alla spalla destra, ginocchio
e collo -piede destro. Nei successivi certificati medici a Firma del dott. si riscontrano Persona_4 esiti di traumi, con algia e la rimozione di presidi ortopedici, del cui uso od utilizzo, non vi è tuttavia, traccia in atti. Solo in data 02.11.2015 e dunque a distanza di circa tre mesi dall'evento, si riscontra dall'effettuata RMN, un “sottile versamento intraarticolare…”, nella spalla dx, ginocchio
e caviglia dx. Né risulta che l'attrice si sia sottoposta a ciclo di cure fisioterapiche, pure prescritte in certificati a firma del dott. Per_2
Alla luce di tanto, e tenuto conto anche della giovane età dell'attrice all'epoca del fatto (anni 24), con conseguente maggiore velocità di recupero e guarigione, non si configura un quadro clinico di particolare gravità, e pertanto appare eccessiva ed incongrua, la valutazione della sussistenza di un danno biologico nella misura percentuale del 7-8%, data dal CTP dott. nella prodotta Per_3 perizia di parte.
Dall'esame della documentazione in atti, non dubitando che l'attrice abbia utilizzato presidi ortopedici, la cui rimozione è stata poi disposta dal medico curante dott. con Persona_4 certificato del 28.09.2015, appare invece congruo, il riconoscimento della sussistenza di un danno biologico nella misura dell'1%, da cui è derivata un'inabilità totale temporanea di giorni 10 (10), inabilità che, tenuto conto della impossibilità del leso a produrre reddito va liquidata come per legge, in una diaria pari ad € 47,49 alla luce del DM 22.07.2019 al 100%, nonché in un'inabilità temporanea parziale di giorni venti (20), da calcolarsi al 50% ed ulteriore ITP di giorni dieci (10) da calcolarsi al 25%. Sono state documentate spese mediche per € 180,00”.
5 eccepisce l'erronea valutazione dell'entità delle lesioni riportate in Parte_1 conseguenza del sinistro, atteso che il giudice riteneva di non disporre consulenza medico-legale – la quale veniva ritualmente richiesta dall'attrice- ma non esplicitava in sentenza i parametri medico legali di riferimento in base ai quali aveva quantificato l'entità del danno patito dall'attrice.
Per contro la compagnia assicurativa ha evidenziato che il giudice quantificava correttamente le lesioni, analizzando tutta la documentazione allegata da parte istante, in osservanza del principio di libera valutazione delle prove di cui all'art. 116 c.p.c.
Nel corso del procedimento di appello, si ravvisava l'opportunità di disporre consulenza medico- legale e all'udienza del 09.01.2025 l'incarico veniva conferito alla dott.ssa la Persona_1 quale depositava l'elaborato peritale in data 17.02.2025.
L'ausiliario del giudice valutava la seguente documentazione allegata dall'appellante nella produzione di parte di primo grado: 1) Verbale di Pronto Soccorso n. 2015/39941 rilasciato da
Ospedali riuniti golfo vesuviano in data 26.08.15 alle ore 15.15; 2) Certificazione medica rilasciata dal dott. ortopedico, con studio professionale sito in Torre Annunziata al C.so Persona_5
Umberto I n. 208 in data 28.08.15; 3) Certificazione medica rilasciata dal dott.
[...]
ortopedico, in data 28.09.15; 4) Certificazione medica rilasciata dal dott. Per_5 [...]
ortopedico, in data 26.10.15; 5) Referto esame RMN spalla dx eseguito presso il Centro Per_5
Radiodiagnostico Gargiulo sito in Torre Annunziata alla via Gino Alfani n. 15 in data 02.11.15; 6)
Referto esame RMN ginocchio e gamba sx eseguito presso il Centro Radiodiagnostico Gargiulo sito in Torre Annunziata alla via Gino Alfani n. 15 in data 02.11.15; 7) Referto esame RMN caviglia dx eseguito presso il Centro Radiodiagnostico Gargiulo sito in Torre Annunziata alla via Gino Alfani
n. 15 in data 02.11.15; 8) Certificazione medica rilasciata dal dott. ortopedico, Persona_5 in data 09.11.15; 9) Valutazione medico legale rilasciata dal dott. con studio Persona_6 professionale sito in Boscoreale alla via L. Oliva n. 81 in data 18.01.16; 10) Fattura n. 2917/2015 di
€ 180,00 rilasciata per 3 RMN dal Centro Radiodiagnostico Gargiulo sito in Torre Annunziata alla via Gino Alfani n. 15 in data 04.11.15.
Sulla scorta della predetta documentazione, la dott.ssa affermava che la perizianda Per_1 riportava “come conseguenza della caduta un trauma contusivo distorsivo del ginocchio dx, spalla dx, caviglia dx, gomito dx, polso dx e sx. Escoriazioni multiple per il corpo. Con una prognosi di giorni dieci. Al controllo specialistico successivo per il trauma contusivo distorsivo riportato al ginocchio destro con versamento articolare, alla spalla destra e al collo piede destro con edema perimalleolare viene praticata artrocentesi evacuativa del ginocchio che da origine a circa 30cc di liquido ematico. Viene prescritta ginocchiera armata e cavigliera destra con divieto di carico e tutore spalla a destra. (…) Gli esami strumentali praticati su indicazione specialistica per la persistenza di una sintomatologia algico disfunzionale evidenziano:
6 spalla dx: sottile versamento liquido intrarticolare con lesione del tendine sottoscapolare. ginocchio e gamba sx: sottile versamento liquido intrarticolare. Lesione a carico del corno posteriore del menisco mediale. Segni di distrazione del LCA. caviglia dx: sottile versamento liquido intrarticolare con parziale lesione del legamento peroneo astragalico posteriore.
Obiettivamente si riscontrano esiti dolorosi e disfunzionali a carico dei distretti interessati dal trauma. (…) Dal danno secondo i comuni indirizzi si presuppone sia conseguita un'inabilità temporanea totale al 100% di gg. 10 un'inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 20, un'inabilità temporanea parziale al 25% di gg. 20.”
Tenuto conto, pertanto, degli orientamenti espressi in dottrina e con previsioni contenute nei più noti schemi tabellari predisposti in letteratura scientifica si riconosce un danno biologico complessivo del 4 %.”
Ebbene, il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. in quanto supportate dalla documentazione medica in atti e sorrette da argomentazioni logiche e lineari e dalla specifica competenza tecnica del consulente d'ufficio.
Ciò posto, nella specie, quindi, trattandosi di lesioni cd. micropermanenti vanno applicati i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139, co. 1°, lett. b), del D.L.vo n. 209/2005 e dall'ultimo Decreto del
Ministero dello sviluppo economico di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona sulla base dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d.lgs 209/2005, aggiornati dal dal D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025.ripartiti come di seguito illustrato, per un soggetto di anni 24 al momento del sinistro.
Pertanto, il danno biologico patito da (valutato alla luce dell'età del Parte_4 danneggiato al momento del sinistro –) deve essere quantificato come segue: Danno biologico permanente al 4%: € 4.659,99; Invalidità temporanea totale (10 giorni) € 561,80; Invalidità temporanea parziale al 50% (20 giorni) € 561,80; Invalidità temporanea parziale al 25% (20 giorni) € 280,90; Totale danno biologico temporaneo € 1.404,50.
Ne discende un definitivo importo risarcitorio a titolo di danno biologico permanente e transitorio di euro 6.064,49.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la decisione del giudice di pace nella parte in cui non riconosceva la componente morale del danno non patrimoniale poiché non provata;
evidenzia di aver puntualmente adempiuto all'onere probatorio, allegando la Parte_1 circostanza che in conseguenza delle lesioni subite, la stessa non poteva attendere alle attività cui era dedita nell'ambito della sfera familiare e si trovava nell'impossibilità di svolgere le attività ricreative a cui era abitualmente dedita, nonché quelle relative alla cura della propria persona. In particolare, il giudice di Prime Cure avrebbe dovuto evincere elementi di prova in ordine alla
7 sofferenza patita dall'appellante dall'esame delle certificazioni mediche attestanti il protarsi della malattia ed il ricorso a presidi ortopedici.
La eccepisce che il giudice correttamente non riconosceva il danno morale, in Controparte_1 mancanza di un accertamento autonomo e separato della suddetta voce di danno.
Il motivo di gravame è fondato e a va accolto.
Secondo il più recente insegnamento della Corte di cassazione (fra le tante, cfr., Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Dunque, secondo recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (cfr. altresì Cass. 25164/2020, §
4.1.), l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
di conseguenza, se per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei
"fatti" in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Né tale allegazione può ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali in quanto a tal fine non è sufficiente l'adozione di ampie formule definitorie o
"etichette" ma è necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte dell'attore danneggiato.
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, nella fattispecie può riconoscersi il danno morale in favore dell'attrice la quale fin dall'atto introduttivo della lite ha allegato di essersi trovata nell'impossibilità di svolgere le attività creative cui era abitualmente dedita (palestra, footing..) nonché quelle di cura della sua persona, con notevoli ripercussioni sulle normali attività quotidiane e correlata sofferenza interiore.
Ebbene alla luce di tali allegazioni, tenuto conto della giovane età dell'odierna appellante al momento del sinistro (di anni 24), delle modalità dello stesso (la veniva investita Parte_1 mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali) e dell'entità delle lesioni riportate come innanzi evidenziate, il danno in oggetto può senz'altro ritenersi presuntivamente provato e può liquidarsi in via equitativa in euro 1.200,00 (pari a circa il 20% di euro 6.064,49).
Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del danno in oggetto, si evidenzia che la Suprema Corte ha statuito che: Al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde usi n maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, il
8 danno morale laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima cfr 13382/2025).
Ne discende un definitivo importo risarcitorio a titolo di danno biologico permanente e transitorio di euro 7.264,49 (euro 6.064,49 + euro 1.200,00 per danno morale), oltre quello patrimoniale di euro
180,00 riconosciuto in primo grado.
Il complessivo importo risarcitorio ammonta dunque ad euro 7.444,49.
Da tale importo va detratto l'importo di €. 1.992,22, versato in adempimento della sentenza di prime cure, che rivalutato all'attualità dalla data del pagamento (maggio 2020) ammonta ad euro
2.372,73.
Come chiarito da giurisprudenza costante della Suprema Corte “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (cfr Cassazione civile sez. III, 07/08/2023,
n.23927).
Dunque nella fattispecie i convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore dell'appellante del residuo importo di euro 5.071,76, oltre interessi compensativi computati al saggio legale e calcolati c1) sull'intero capitale, previamente devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (b), rivalutata anno per anno, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva. Tale importo deve poi essere maggiorato, convertendosi in debito di valuta, degli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.
Con il terzo motivo di impugnazione, viene contestata la decisione ove il giudice nulla statuiva in merito alla richiesta di liquidazione della non tenendo in considerazione che era stata Pt_5 depositata in primo grado la relazione medica legale di parte a firma del dott. così Persona_6 come la parcella del professionista redatta per l'elaborato, documentazione che veniva altresì richiamata dal giudice.
Il motivo di impugnazione non è fondato.
Giova osservare che “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto,
9 sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art.
92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n.
6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965)” (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n.
26729 del 15/10/2024).
Tuttavia, nel caso di specie, parte appellante non ha versato in atti le fatture relative alle spese sopportate per l'espletamento della CTP e pertanto, non ha adempiuto al preciso onere di allegazione posto in suo capo all'attrice. Pertanto, nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
Con il quarto motivo di impugnazione viene censurata la liquidazione delle spese giudiziali da parte del giudice di pace, il quale parametrava le spese alla sorta capitale, rientrante nello scaglione da euro 1.000,01 ad euro 5.200,00.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento dell'appello con conseguente rideterminazione ai sensi del capo relativo alle spese di lite. Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Ogni ulteriore questione rimane assorbita.
In punto di spese di lite, trova, infatti, applicazione nella fattispecie il principio in base al quale "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valuta-zione della soccombenza opera, ai fi-ni della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza ab-bia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione" (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Tenuto conto dell'accoglimento dell'appello per quanto di ragione, e dell'esito complessivo della lite, le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 valori medi in primo grado e minimi in appello, salvo che per la fase istruttoria, considerata la differenza di quantum debeatur) con attribuzione al difensore antistatario.
Dall'importo liquidato a titolo di spese di lite va detratto quello già versato a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado.
10 Le spese delle ctu medico legale si pongono in via definitiva a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
2326/20 del Giudice di Pace di Torre Annunziata;
b) accerta che il complessivo danno patrimoniale e non riportato da ammonta Parte_1 ad euro 7.444,49 e per l'effetto condanna la in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., e in solido tra loro al pagamento in favore di CP_4 Parte_1 del residuo importo di euro 5.071,76, oltre gli interessi, computati come in parte motiva;
[...]
c) conferma per il resto la sentenza;
e) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., e al Controparte_3 CP_2 pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite che per il primo grado del giudizio, si liquidano in euro 2.090,00 per competenze ed euro 281,98 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.a, e per il secondo grado di giudizio, si liquidano in complessivi euro 3.380,00 per compensi, euro 174,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.a., con attribuzione al difensore antistatario.
Pone le spese di ctu in via definitiva a carico delle parti appellate in solido tra loro.
Torre Annunziata, 23.09.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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