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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3568 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 848/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 848/2025; promossa da:
elettivamente domiciliato in VIA PAOLO SACCHI, 28 BIS TORINO Parte_1 presso lo studio dell'avv. IBBA STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in CORSO RE UMBERTO, 56 TORINO presso lo CP_1 studio dell'avv. ROVIELLO DONATELLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da memoria congiunta depositata il 27/06/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3304/2023 del 25/07/2023 il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 09/01/2025 chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1 di cui alla citata sentenza di divorzio. Con atto depositato il 14/03/2025, il ricorrente depositava istanza di provvedimenti urgenti e indifferibili nell'interesse del minore.
Il Giudice emetteva decreto ex art. 473 bis.15 c.p.c. e disponeva in parziale modifica della sentenza di divorzio.
Si costituiva . CP_1
All'udienza del 03/04/2025 le parti chiedevano conferma del provvedimento emesso ex art. 473 bis.15 c.p.c. Il Giudice, quindi, provvedeva in conformità.
La ricorrente depositava memoria difensiva.
All'udienza del 10/06/2025 le parti chiedevano breve rinvio per rassegnare conclusioni congiunte. Il
Giudice rinviava a successiva udienza disponendo che la stessa si svolgesse mediante trattazione scritta.
Le parti depositavano, nei termini assegnati, memoria di precisazione delle conclusioni congiunte.
La causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte, anche per il tramite dei Servizi sociali territorialmente competenti. Per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c., non sussistendo contrasto tra i genitori.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c.,
In modifica delle condizioni previste dalla sentenza n. 3304/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata il 25.07.2023, di scioglimento del matrimonio civile:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore d entrambi i genitori, con Persona_1 residenza anagrafica e dimora abituale presso il padre in Torino, Via Ceresole n. 7.
DISPONE che la madre possa incontrare il figlio in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona competenti in relazione al nuovo domicilio del minore, alla presenza di personale educativo, a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri e l'accertamento delle proprie condizioni personali, nonché per intrattenere con il figlio una frequentazione regolare;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo e del minore da parte dei competenti
Servizi sociali e di N.P.I. / Psicologia dell'Età evolutiva e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno al minore, per il superamento delle conflittualità esistenti, per un recupero dei rapporti tra la madre e il figlio minore, per vigilare sulla condizione abitativa della madre, con monitoraggio periodico in ordine alle condizioni psico-fisiche della stessa e del minore, nonché relativamente alla relazione di con le figure genitoriali. Per_1
AUTORIZZA gli operatori dei Servizi territoriali a procedere a un ampliamento e a una rimodulazione progressiva delle modalità di incontro a condizione che la sig.ra Parte_2
continui a collaborare con gli operatori per la fissazione degli incontri nonché per la CP_1 verifica e l'accertamento delle sue condizioni personali.
DISPONE la revoca definitiva del contributo al mantenimento del minore corrisposto dal Sig. alla Sig.ra . Pt_1 CP_1
PRENDE ATTO che l'assegno unico continua a essere percepito per intero dal Sig. in Pt_1 ragione della collocazione del medesimo presso di sé.
DISPONE che ciascun genitore contribuisca al mantenimento ordinario del figlio in forma diretta allorquando lo stesso si trovi presso di sé, con obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, secondo Protocollo di intesa del Tribunale di Torino.
DISPONE che ciascun genitore contribuisca al costo del servizio di mensa scolastica usufruita dal figlio (a partire dall'anno scolastico 2025/2026) nella misura del 50% ciascuno.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 848/2025; promossa da:
elettivamente domiciliato in VIA PAOLO SACCHI, 28 BIS TORINO Parte_1 presso lo studio dell'avv. IBBA STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in CORSO RE UMBERTO, 56 TORINO presso lo CP_1 studio dell'avv. ROVIELLO DONATELLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da memoria congiunta depositata il 27/06/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3304/2023 del 25/07/2023 il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 09/01/2025 chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1 di cui alla citata sentenza di divorzio. Con atto depositato il 14/03/2025, il ricorrente depositava istanza di provvedimenti urgenti e indifferibili nell'interesse del minore.
Il Giudice emetteva decreto ex art. 473 bis.15 c.p.c. e disponeva in parziale modifica della sentenza di divorzio.
Si costituiva . CP_1
All'udienza del 03/04/2025 le parti chiedevano conferma del provvedimento emesso ex art. 473 bis.15 c.p.c. Il Giudice, quindi, provvedeva in conformità.
La ricorrente depositava memoria difensiva.
All'udienza del 10/06/2025 le parti chiedevano breve rinvio per rassegnare conclusioni congiunte. Il
Giudice rinviava a successiva udienza disponendo che la stessa si svolgesse mediante trattazione scritta.
Le parti depositavano, nei termini assegnati, memoria di precisazione delle conclusioni congiunte.
La causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte, anche per il tramite dei Servizi sociali territorialmente competenti. Per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c., non sussistendo contrasto tra i genitori.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c.,
In modifica delle condizioni previste dalla sentenza n. 3304/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata il 25.07.2023, di scioglimento del matrimonio civile:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore d entrambi i genitori, con Persona_1 residenza anagrafica e dimora abituale presso il padre in Torino, Via Ceresole n. 7.
DISPONE che la madre possa incontrare il figlio in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona competenti in relazione al nuovo domicilio del minore, alla presenza di personale educativo, a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri e l'accertamento delle proprie condizioni personali, nonché per intrattenere con il figlio una frequentazione regolare;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo e del minore da parte dei competenti
Servizi sociali e di N.P.I. / Psicologia dell'Età evolutiva e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno al minore, per il superamento delle conflittualità esistenti, per un recupero dei rapporti tra la madre e il figlio minore, per vigilare sulla condizione abitativa della madre, con monitoraggio periodico in ordine alle condizioni psico-fisiche della stessa e del minore, nonché relativamente alla relazione di con le figure genitoriali. Per_1
AUTORIZZA gli operatori dei Servizi territoriali a procedere a un ampliamento e a una rimodulazione progressiva delle modalità di incontro a condizione che la sig.ra Parte_2
continui a collaborare con gli operatori per la fissazione degli incontri nonché per la CP_1 verifica e l'accertamento delle sue condizioni personali.
DISPONE la revoca definitiva del contributo al mantenimento del minore corrisposto dal Sig. alla Sig.ra . Pt_1 CP_1
PRENDE ATTO che l'assegno unico continua a essere percepito per intero dal Sig. in Pt_1 ragione della collocazione del medesimo presso di sé.
DISPONE che ciascun genitore contribuisca al mantenimento ordinario del figlio in forma diretta allorquando lo stesso si trovi presso di sé, con obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, secondo Protocollo di intesa del Tribunale di Torino.
DISPONE che ciascun genitore contribuisca al costo del servizio di mensa scolastica usufruita dal figlio (a partire dall'anno scolastico 2025/2026) nella misura del 50% ciascuno.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento