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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/04/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 12353/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente relatore dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12353 /2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TURCHET LUIGI, elettivamente Parte_1 domiciliato in VIALE SASSARI 13 47042 CESENATICO presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA, domiciliati presso RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 28/09/2023, la ricorrente, cittadina del MAROCCO nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino del 30/12/2021, notificato il 29/08/2023 con il quale la competente Autorità amministrativa disponeva la revoca del permesso di soggiorno ex art. 10 D.L. vo 30/2007.
La competente autorità amministrativa ha revocato la carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione Europea ritenendo accertata la mancanza di convivenza tra i coniugi nonché data la condizione di divorziata della donna. Tali requisiti sarebbero stati essenziali ex artt. 11, 12 e 14 D.L. vo 30/2007 per il mantenimento del diritto di soggiorno nel territorio nazionale.
Il difensore della ricorrente ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia
Pagina 1 esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nell'atto introduttivo si legge, in fatto, che il progetto di vita della ricorrente era quello di vivere in Italia con il marito, già cittadino naturalizzato italiano. Trasferitasi in Italia, veniva segregata dal marito e della famiglia, il quale le requisiva i documenti e la costringeva alle più “retrive” tradizioni. I due ritornavano quindi in Marocco, ove il marito, prima di ritornare in Italia, il divorzio. Giunto in Italia, il marito, comunicava all'ufficio immigrazione che la moglie se ne era andata senza lasciare recapito. La ricorrente, da ultimo, svolge il lavoro di badante regolarmente ed ha una discreta continuità reddituale e lavorativa. Nell'atto introduttivo si legge che la
Questura non abbia espletato le opportune ricerche per comunicare alla ricorrente l'avvio del procedimento di revoca impedendole, pertanto, di spiegare la propria situazione e richiedere altro permesso di soggiorno. La ricorrente, si fa presente, è perfettamente integrata nel territorio nazionale, lavorando con continuità per cui un eventuale ritorno forzato in Marocco rappresenterebbe una violazione del suo diritto alla vita provata e familiare.
Con decreto del 29/09/2023 il Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare della ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il non si è costituito in giudizio e per conseguenza ne è stata dichiarata la Controparte_1 contumacia.
All'udienza del 10 aprile 2024, dinnanzi al giudice designato, la ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
D: Da quanto tempo vive in Italia?
R: Sono qua dal 2019, dal febbraio 2019
D: Per quale ragione si è trasferita in Italia dal Marocco?
R: Ero arrivata in Italia nel 2019 per raggiungere il mio ex marito, con il quale mi ero sposata nel 2018. Nel dicembre 2018 avevamo fatto la festa di matrimonio in Marocco, poi lui era tornato in Italia;
dopo due mesi sono arrivata in Italia con i suoi genitori.
D: Dove vivevate lei e suo marito?
R: Vivevo in provincia di con mio marito, i suoi fratelli, i suoi genitori e sua nonna, a Lingotto, in una CP_1 casa del comune
D: Dopo il matrimonio cosa è successo?
R: Sono rimasta con mio marito e la sua famiglia chiusa per un anno in casa. D: Per quale ragione?
R: mio marito non voleva che uscissi ed io dovevo fare la “serva” ai suoi genitori. Siamo rimasti insieme per un anno e quando ho ottenuto il permesso di soggiorno dalla Prefettura i parenti di mio marito mi hanno preso il documento. Poi siamo andati in Marocco, dove siamo rimasti per 15 giorni. In seguito, mio marito è rientrato in
Italia ed io sono rimasta in Marocco, poi i suoi mi hanno portato dai miei genitori, dicendo che sarebbero tornati a
Pagina 2 prendermi ma non sono più tornati. Successivamente il padre di mio marito ha chiamato mio padre dicendo che il figlio non voleva più stare con me per via del fatto che avevo preso il cellulare;
poi perché io non faccio la preghiera;
ancora perché non mi alzo alle 6 a preparare la colazione. Io non volevo divorziare perché nel mio Paese si parla male delle persone che divorziano. Ma la madre di mio marito non voleva che suo figlio stesse più con me. Allora ho acconsentito al divorzio.
Tuttavia, mio marito si rifiutava di restituirmi i documenti e teneva con sé il mio passaporto. Ho fatto una denuncia ai Carabinieri per questo motivo. Mio marito si è quindi rivolto al Tribunale, in Marocco, per ottenere il divorzio, facendo una delega al cugino.
In seguito, è tornato in Italia.
Io mi son dovuta rivolgere ai carabinieri per avere il mio permesso di soggiorno ed il passaporto e alla fine ci sono riuscita.
Ci siamo divorziati nel 2020.
D: dove abita ora?
R: A Funo di Argelato, con la famiglia presso la quale faccio la badante, si chiamano Miniani.
D: Quante ore lavora al giorno?
R: 10 ore al giorno
D: Quanto guadagna al mese?
R: Circa 1.300 euro
D: Da quanto tempo lavora con quella famiglia?
R: Da gennaio scorso. Prima lavoravo a Bentivoglio presso un'altra famiglia
D: Da quanto tempo lavora come badante?
R: Da quando ho fatto il divorzio, nel 2020, ho sempre lavorato in regola.
D: Cosa fa nel tempo libero?
R: Ho un fidanzato marocchino che abita a Milano. Ci vediamo nel fine settimana. Ho anche amiche in zona che vedo quando ho le pause di riposo dal lavoro.
D: Chi è rimasto in Marocco dei suoi familiari?
R: I miei genitori, due sorelle e un fratello. Qui in Italia ho un fratello, che vive a Milano e lavora lì.
D: Vede ogni tanto suo fratello in Italia?
R: Sì, ogni tanto lo vedo.
D: È ancora in contatto con il suo ex marito?
R: No, assolutamente, è una storia chiusa. Sono rimasta molto male perché mi hanno tenuto un anno “in galera”, obbligandomi a fare da serva (dovevo cucinare, fare le pulizie, lavare i piatti).
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 18 giugno 2024 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il giudice, con decreto
Pagina 3 datato 18 aprile 2024, ha ritenuto di dover revocare la fissazione dell'udienza di discussione data la mancata notifica a controparte del ricorso e del decreto di fissazione. Con detto provvedimento il giudice ha fissato una nuova udienza di discussione al 18/09/2024.
In data 18/09/2024, il giudice, ha confermato il decreto cautelare emesso in data 29.9.2023, concesso termine sino al 15.10.2024 per il deposito di ulteriori documenti (estratto conto previdenziale;
certificati giudiziali) e ha fissato udienza collegiale al 21/01/2025.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
****
Tanto premesso, sulla domanda proposta da parte ricorrente circa il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 6, decimo comma, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286.
Ebbene, nel caso di specie, dal tenore delle argomentazioni in sede di ricorso nonché dagli elementi portati all'attenzione del Collegio emerge che parte ricorrente abbia inteso allegare i fatti costitutivi del diritto soggettivo alla protezione speciale. Nella specie il ricorrente lamenta che l'eventuale allontanamento dal territorio italiano cagionerebbe un danno grave e irreparabile al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Nell'atto introduttivo si precisa, inoltre, che
« è perfettamente integrata nel contesto sociale italiano, lavora stabilmente ed il suo ritorno forzati Parte_1 in Marocco appare del tutto ingiustificato ed abnorme», portando a sostegno di tale assunto la continuità lavorativa e reddituale della ricorrente.
La domanda di parte ricorrente deve essere qualificata, quindi, come volta all'accertamento dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto della ricorrente al protezione speciale ex art. 19
D.L.vo 286/1998. Il potere del giudice di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti è stato di recente ribadito dalla Cassazione purché la causa petendi rimanga identica (v. ex multis Ord. Cass. Sez. III 10402/2024). Nel caso in esame, invero, possono essere interpretati gli elementi in sede di ricorso e successive memorie come posti a fondamento di una domanda volta all'accertamento del diritto della ricorrente alla protezione speciale.
****
Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d. Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni
Pagina 4 sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della
Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani (cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria,
l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche delle condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del
Pagina 5 “radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono
a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, la revoca del permesso di soggiorno si basa sostanzialmente sulla base del fatto che non sussiste l'effettività del vincolo all'unità familiare venendo quindi meno le condizioni necessarie per il rilascio di un permesso di soggiorno cui agli artt. 11, 12 e 14 D.L. vo
30/2007.
Ebbene, la ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il forte legame con il territorio e il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.
Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che la medesima, di anni 26, si è allontanata dal paese di provenienza nel 2019 per raggiungere il marito, già naturalizzato italiano;
è giunta in Italia nel 2019. L'istante ha quindi vissuto inizialmente a Lingotto, quindi a Funo di Argelato.
Attualmente è ospite del datore di lavoro, ove svolge l'attività di badante con contratto a tempo indeterminato (cfr. contratto di lavoro).
Dalla documentazione in atti si rileva infine come la ricorrente abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa: nel 2020 € 410,00; nel 2021 € 4.102,00, nel 2022 €
15.138,00 di cui € 594,00 a titolo di contribuzione figurativa NASpI;
nel 2023 € 8.670,00; nel
2024, sino a giugno € 7.544,00 a cui devono aggiungersi le buste paga dei mesi successivi che ammontano a circa € 1.200,00 (cfr. buste paga;
estratto conto previdenziale).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, la ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Come emerso in sede di udienza la ricorrente ha infatti una relazione con un connazionale e ha instaurato una serie di amicizie (cfr. verbale di udienza).
Pagina 6 È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. Il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
Si è già dato atto del percorso di integrazione attuato dalla richiedete. È vero che la soglia di radicamento dal medesimo raggiunta non ha assunto ancora una valenza significativa, ma di contro occorre contemperare nel giudizio anche la situazione del Paese di provenienza, che ha lasciato ormai sei anni fa.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Nel caso di specie non emerge alcun elemento che induca ad assumere che l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Il ricorrente difatti non ha a suo carico né precedenti né pendenze penali, come si rileva dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti in atti.
La ravvista presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitanéo sradicamento dal territorio italiano dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente del suo diritto fondamentale alla vita privata e familiare, così delineato dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, và rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione antecedente al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso l'art. 7,
Pagina 7 secondo comma, della novella legislativa, preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicchè non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese, attesa mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE alla ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
Nulla sulle spese.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 3.4.25
Il Presidente rel est.
Dott. Luca Minniti
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente relatore dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12353 /2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TURCHET LUIGI, elettivamente Parte_1 domiciliato in VIALE SASSARI 13 47042 CESENATICO presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA, domiciliati presso RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 28/09/2023, la ricorrente, cittadina del MAROCCO nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino del 30/12/2021, notificato il 29/08/2023 con il quale la competente Autorità amministrativa disponeva la revoca del permesso di soggiorno ex art. 10 D.L. vo 30/2007.
La competente autorità amministrativa ha revocato la carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione Europea ritenendo accertata la mancanza di convivenza tra i coniugi nonché data la condizione di divorziata della donna. Tali requisiti sarebbero stati essenziali ex artt. 11, 12 e 14 D.L. vo 30/2007 per il mantenimento del diritto di soggiorno nel territorio nazionale.
Il difensore della ricorrente ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia
Pagina 1 esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nell'atto introduttivo si legge, in fatto, che il progetto di vita della ricorrente era quello di vivere in Italia con il marito, già cittadino naturalizzato italiano. Trasferitasi in Italia, veniva segregata dal marito e della famiglia, il quale le requisiva i documenti e la costringeva alle più “retrive” tradizioni. I due ritornavano quindi in Marocco, ove il marito, prima di ritornare in Italia, il divorzio. Giunto in Italia, il marito, comunicava all'ufficio immigrazione che la moglie se ne era andata senza lasciare recapito. La ricorrente, da ultimo, svolge il lavoro di badante regolarmente ed ha una discreta continuità reddituale e lavorativa. Nell'atto introduttivo si legge che la
Questura non abbia espletato le opportune ricerche per comunicare alla ricorrente l'avvio del procedimento di revoca impedendole, pertanto, di spiegare la propria situazione e richiedere altro permesso di soggiorno. La ricorrente, si fa presente, è perfettamente integrata nel territorio nazionale, lavorando con continuità per cui un eventuale ritorno forzato in Marocco rappresenterebbe una violazione del suo diritto alla vita provata e familiare.
Con decreto del 29/09/2023 il Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare della ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il non si è costituito in giudizio e per conseguenza ne è stata dichiarata la Controparte_1 contumacia.
All'udienza del 10 aprile 2024, dinnanzi al giudice designato, la ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
D: Da quanto tempo vive in Italia?
R: Sono qua dal 2019, dal febbraio 2019
D: Per quale ragione si è trasferita in Italia dal Marocco?
R: Ero arrivata in Italia nel 2019 per raggiungere il mio ex marito, con il quale mi ero sposata nel 2018. Nel dicembre 2018 avevamo fatto la festa di matrimonio in Marocco, poi lui era tornato in Italia;
dopo due mesi sono arrivata in Italia con i suoi genitori.
D: Dove vivevate lei e suo marito?
R: Vivevo in provincia di con mio marito, i suoi fratelli, i suoi genitori e sua nonna, a Lingotto, in una CP_1 casa del comune
D: Dopo il matrimonio cosa è successo?
R: Sono rimasta con mio marito e la sua famiglia chiusa per un anno in casa. D: Per quale ragione?
R: mio marito non voleva che uscissi ed io dovevo fare la “serva” ai suoi genitori. Siamo rimasti insieme per un anno e quando ho ottenuto il permesso di soggiorno dalla Prefettura i parenti di mio marito mi hanno preso il documento. Poi siamo andati in Marocco, dove siamo rimasti per 15 giorni. In seguito, mio marito è rientrato in
Italia ed io sono rimasta in Marocco, poi i suoi mi hanno portato dai miei genitori, dicendo che sarebbero tornati a
Pagina 2 prendermi ma non sono più tornati. Successivamente il padre di mio marito ha chiamato mio padre dicendo che il figlio non voleva più stare con me per via del fatto che avevo preso il cellulare;
poi perché io non faccio la preghiera;
ancora perché non mi alzo alle 6 a preparare la colazione. Io non volevo divorziare perché nel mio Paese si parla male delle persone che divorziano. Ma la madre di mio marito non voleva che suo figlio stesse più con me. Allora ho acconsentito al divorzio.
Tuttavia, mio marito si rifiutava di restituirmi i documenti e teneva con sé il mio passaporto. Ho fatto una denuncia ai Carabinieri per questo motivo. Mio marito si è quindi rivolto al Tribunale, in Marocco, per ottenere il divorzio, facendo una delega al cugino.
In seguito, è tornato in Italia.
Io mi son dovuta rivolgere ai carabinieri per avere il mio permesso di soggiorno ed il passaporto e alla fine ci sono riuscita.
Ci siamo divorziati nel 2020.
D: dove abita ora?
R: A Funo di Argelato, con la famiglia presso la quale faccio la badante, si chiamano Miniani.
D: Quante ore lavora al giorno?
R: 10 ore al giorno
D: Quanto guadagna al mese?
R: Circa 1.300 euro
D: Da quanto tempo lavora con quella famiglia?
R: Da gennaio scorso. Prima lavoravo a Bentivoglio presso un'altra famiglia
D: Da quanto tempo lavora come badante?
R: Da quando ho fatto il divorzio, nel 2020, ho sempre lavorato in regola.
D: Cosa fa nel tempo libero?
R: Ho un fidanzato marocchino che abita a Milano. Ci vediamo nel fine settimana. Ho anche amiche in zona che vedo quando ho le pause di riposo dal lavoro.
D: Chi è rimasto in Marocco dei suoi familiari?
R: I miei genitori, due sorelle e un fratello. Qui in Italia ho un fratello, che vive a Milano e lavora lì.
D: Vede ogni tanto suo fratello in Italia?
R: Sì, ogni tanto lo vedo.
D: È ancora in contatto con il suo ex marito?
R: No, assolutamente, è una storia chiusa. Sono rimasta molto male perché mi hanno tenuto un anno “in galera”, obbligandomi a fare da serva (dovevo cucinare, fare le pulizie, lavare i piatti).
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 18 giugno 2024 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il giudice, con decreto
Pagina 3 datato 18 aprile 2024, ha ritenuto di dover revocare la fissazione dell'udienza di discussione data la mancata notifica a controparte del ricorso e del decreto di fissazione. Con detto provvedimento il giudice ha fissato una nuova udienza di discussione al 18/09/2024.
In data 18/09/2024, il giudice, ha confermato il decreto cautelare emesso in data 29.9.2023, concesso termine sino al 15.10.2024 per il deposito di ulteriori documenti (estratto conto previdenziale;
certificati giudiziali) e ha fissato udienza collegiale al 21/01/2025.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
****
Tanto premesso, sulla domanda proposta da parte ricorrente circa il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 6, decimo comma, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286.
Ebbene, nel caso di specie, dal tenore delle argomentazioni in sede di ricorso nonché dagli elementi portati all'attenzione del Collegio emerge che parte ricorrente abbia inteso allegare i fatti costitutivi del diritto soggettivo alla protezione speciale. Nella specie il ricorrente lamenta che l'eventuale allontanamento dal territorio italiano cagionerebbe un danno grave e irreparabile al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Nell'atto introduttivo si precisa, inoltre, che
« è perfettamente integrata nel contesto sociale italiano, lavora stabilmente ed il suo ritorno forzati Parte_1 in Marocco appare del tutto ingiustificato ed abnorme», portando a sostegno di tale assunto la continuità lavorativa e reddituale della ricorrente.
La domanda di parte ricorrente deve essere qualificata, quindi, come volta all'accertamento dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto della ricorrente al protezione speciale ex art. 19
D.L.vo 286/1998. Il potere del giudice di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti è stato di recente ribadito dalla Cassazione purché la causa petendi rimanga identica (v. ex multis Ord. Cass. Sez. III 10402/2024). Nel caso in esame, invero, possono essere interpretati gli elementi in sede di ricorso e successive memorie come posti a fondamento di una domanda volta all'accertamento del diritto della ricorrente alla protezione speciale.
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Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d. Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni
Pagina 4 sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della
Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani (cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria,
l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche delle condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del
Pagina 5 “radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono
a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, la revoca del permesso di soggiorno si basa sostanzialmente sulla base del fatto che non sussiste l'effettività del vincolo all'unità familiare venendo quindi meno le condizioni necessarie per il rilascio di un permesso di soggiorno cui agli artt. 11, 12 e 14 D.L. vo
30/2007.
Ebbene, la ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il forte legame con il territorio e il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.
Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che la medesima, di anni 26, si è allontanata dal paese di provenienza nel 2019 per raggiungere il marito, già naturalizzato italiano;
è giunta in Italia nel 2019. L'istante ha quindi vissuto inizialmente a Lingotto, quindi a Funo di Argelato.
Attualmente è ospite del datore di lavoro, ove svolge l'attività di badante con contratto a tempo indeterminato (cfr. contratto di lavoro).
Dalla documentazione in atti si rileva infine come la ricorrente abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa: nel 2020 € 410,00; nel 2021 € 4.102,00, nel 2022 €
15.138,00 di cui € 594,00 a titolo di contribuzione figurativa NASpI;
nel 2023 € 8.670,00; nel
2024, sino a giugno € 7.544,00 a cui devono aggiungersi le buste paga dei mesi successivi che ammontano a circa € 1.200,00 (cfr. buste paga;
estratto conto previdenziale).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, la ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Come emerso in sede di udienza la ricorrente ha infatti una relazione con un connazionale e ha instaurato una serie di amicizie (cfr. verbale di udienza).
Pagina 6 È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. Il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
Si è già dato atto del percorso di integrazione attuato dalla richiedete. È vero che la soglia di radicamento dal medesimo raggiunta non ha assunto ancora una valenza significativa, ma di contro occorre contemperare nel giudizio anche la situazione del Paese di provenienza, che ha lasciato ormai sei anni fa.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Nel caso di specie non emerge alcun elemento che induca ad assumere che l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Il ricorrente difatti non ha a suo carico né precedenti né pendenze penali, come si rileva dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti in atti.
La ravvista presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitanéo sradicamento dal territorio italiano dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente del suo diritto fondamentale alla vita privata e familiare, così delineato dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, và rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione antecedente al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso l'art. 7,
Pagina 7 secondo comma, della novella legislativa, preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicchè non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese, attesa mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE alla ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
Nulla sulle spese.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 3.4.25
Il Presidente rel est.
Dott. Luca Minniti
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