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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 8933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8933 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1895 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, alla piazza Ilia Peikov, n. 3, presso lo studio dell'avv. Francesco
DOMINICI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura Metropolitana dell , rappresentato e difeso dall'avv. Gu- CP_2 stavo IANDOLO in virtù di mandato generale alle liti per notaio di Per_1
Roma del 23.01.2023, n. 37590 di rep.
CONVENUTO
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria: indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/1980 – disabilità ex art. 3, comma 3, L. n.
104/1992
ESPOSIZIONE DEI FATTI
1 Con ricorso depositato il 18 gennaio 2025, ha esposto Parte_1 che ha presentato istanza di accertamento tecnico preventivo (iscritta al n.
16373/2024 RG) al fine di vedersi riconosciuti i requisiti sanitari legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l.
11.02.1980, n. 18, nonché l'attribuzione dello stato di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, dalla data della domanda amministrativa (28 luglio 2023); e che il CTU nominato in quella sede non ha ritenuto sussistente la condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 né il bisogno di assistenza continua.
La ricorrente, reputando non corrette le conclusioni cui è giunto il CTU quanto alla esclusione delle condizioni sanitarie utili ai fini della detta indenni- tà e del riconoscimento dello stato di disabilità con necessità di sostegno ele- vato o molto elevato, ha chiesto che siano accertate tali condizioni, dalla data della domanda amministrativa oppure dalla data ritenuta di giustizia.
Costituitosi in giudizio l'11 aprile 2025, l' ha eccepito che il ri- CP_1 corso è improponibile in quanto non contiene le indicazioni necessarie sull'avvenuto deposito dell'atto di dissenso, rendendo così impossibile l'accertamento del rispetto del termine perentorio di 30 giorni per il deposito del ricorso;
che inoltre è inammissibile in quanto non reca specifiche contesta- zioni alle risultanze peritali del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
che non risulta provata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento dei benefici richiesti;
e che, infine, non è ammissibile la do- manda di condanna al pagamento dei ratei di prestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata è l'eccezione di improponibilità del ricorso giacché la ricorren- te ha depositato dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU no- minato in sede di accertamento tecnico preventivo in data 20 dicembre 2024 ed ha quindi proposto il presente giudizio il 18 gennaio 2025, cioè entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c.
2 Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità per carenza di speci- fici motivi di contestazione poiché la ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni ma ha indicato specificamente quali siano i punti della relazione di CTU meritevoli di censura, dolendosi della mancata considerazio- ne di circostanza obbiettiva, come la deambulazione con aiuto di “girello- deambulatore” e l'ulteriore aggravamento riscontrato ovvero l'esigenza di uti- lizzare una carrozzina.
Nel merito, occorre osservare che il Ctu medico-legale nominato in que- sta fase, dott. , a seguito di visita e di compiuta disamina de- Persona_2
gli atti, con argomentazioni sufficientemente ampie, analitiche e prive di con- traddizioni, ha rilevato che la ricorrente è affetta dalle gravi patologie tutte nella relazione medesima indicate e descritte.
Ad avviso del CTU, tale grave complesso morboso, a decorrere dal 1° gennaio 2025, comporta l'esigenza di assistenza continua, presentando la pa- ziente “un rilevante deficit nel mantenere la stazione eretta” e conseguente- mente è incapace di deambulare autonomamente, e determina uno stato di di- sabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono dunque pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Pertanto, in accoglimento parziale del ricorso, deve riconoscersi la sussi- stenza, dal 1° gennaio 2025, dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il ri- conoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di disabilità ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992.
Le spese di lite della presente fase e di quella precedente, considerato che i requisiti sanitari de quo si sono perfezionati in epoca concomitante con il de- posito del ricorso introduttivo della presente fase, possono essere compensate in ragione dei tre quarti.
3 Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, nel loro valore minimo (si fa riferimento allo scaglione compreso tra €26.000,01 e €52.000,00, applicabile anche alle controversie di valore indeterminato o indeterminabile avuto riguardo alla domanda di accer- tamento dello stato di handicap: v Cass. 25.6.2018 n. 16671).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M. n. 55/2014), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pertanto, le spese si determinano, per l'intero, in €1.528,00 per la fase di accertamento tecnico preventivo ed in €4.637,00 per la presente fase di oppo- sizione, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge.
Quelle di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste intera- mente a carico dell . CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 18 gennaio 2025, respinta ogni altra Parte_1
richiesta, così provvede:
1. - dichiara che si trova, dal 1° gennaio 2025, nelle condi- Parte_1 zioni sanitarie previste dalla legge per conseguire l'indennità di accom- pagnamento e per il riconoscimento dello stato di disabilità ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992;
2. - condanna l' al pagamento, in favore dell'avv. Francesco CP_1
DOMINICI, procuratore antistatario, di un quarto delle spese di giudizio che liquida per l'intero in complessivi €6.165,00# per compensi, oltre
4 spese generali ed oneri di legge, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato;
3. - pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecni- CP_1
ca d'ufficio, liquidate con separato decreto;
4. - manda alla Cancelleria di dare comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 17 settembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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