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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/09/2025, n. 3099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3099 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 467/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 467/2017 promossa da
[...]
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio degli Avv.ti. Valluzzi Lucia e Laviola
Riccardo, giusta procura in atti;
attore
Contro
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. D'ANTONA Emilio, giusta procura in atti;
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12/02/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 15 I.1. – Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'
[...]
– premettendo che nel periodo 21-29/10/2014 la Parte_2 società fornitrice aveva erogato energia elettrica in Controparte_2 maniera discontinua ed al di sotto dei parametri convenuti, senza adottare i necessari accorgimenti per la risoluzione del problema fino alla sostituzione dei cavi avvenuta soltanto in data 29/10/2014, incorrendo così in inadempimento del contratto stipulato tra le parti in data 02/10/2003 – conveniva la medesima, dinanzi il Tribunale di Bari, per ivi sentirla condannare al pagamento, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di euro 34.415,07 (di cui euro 5.927,87 per danno patrimoniale per riparazione macchinari;
euro 14.000,00 per lucro cessante per mancato guadagno;
euro 2.550,00 per danno patrimoniale emergente per dazione 300 litri di olio;
euro 10.000,00 per danno extrapatrimoniale da perdita immagine commerciale), ovvero nella diversa misura, anche maggiore, da accertarsi in corso di causa, oltre gli interessi legali sulle somme rivalutate dal dovuto al soddisfo;
le spese e compensi di lite e il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
I.2. – Costituendosi in giudizio la società impugnava Controparte_1
e contestava ogni deduzione e richiesta di parte attrice e chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda attorea, e, in via subordinata, l'accoglimento delle avverse richieste nei limiti di quanto provato nel corso del giudizio, nonché
l'accertamento del concorso colposo della società attrice nella determinazione dell'evento, con conseguente riduzione del risarcimento dovuto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In particolare, la società convenuta, pur non contestato la verificazione di cali di tensione nei giorni 22-28/10/2014, ha tuttavia evidenziato che essi erano sempre rimasti all'interno della soglia contrattuale 360-440 V (trattasi di fornitura trifase da 69 kW di Potenza contrattuale), per effetto della tolleranza del 10% sulla tensione trifasica prevista al n. 4) delle condizioni particolari del contratto inter partes.
I.3. – Istruito il giudizio attraverso le prove documentali prodotte dalle parti e per mezzo di C.T.U. redatta dall'Ing. , e deposita in data Persona_1
pagina 2 di 15 26/07/2019, ed esperito un vano tentativo di conciliazione, anche attraverso la formulazione di una proposta transattiva giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. non condivisa da entrambe le parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
I.4. – Infine, la causa giungeva all'udienza del 12/02/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale erano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
II. – La domanda avanzata dalla società attrice è meritevole di accoglimento, per quanto di seguito precisato.
Dall'incontroversa sussistenza del rapporto di somministrazione e della sua piena efficacia al momento del verificarsi della denunciata discontinuità di erogazione delle energia elettrica, si ricava che l'analisi della rilevanza giuridica della fattispecie, sussumibile nell'ambito dello statuto normativo delineato dagli artt. 1218, 1228 e 1559 c.c., attiene principalmente alla prova liberatoria in ordine all'esclusione di qualsivoglia profilo di responsabilità imputabile alla società convenuta.
Ricondurre la controversia ad un'ipotesi di responsabilità da inadempimento contrattuale significa invero mutuare il relativo riparto dell'onere probatorio.
Ora, con orientamento costante, la Suprema Corte afferma che, nell'ambito di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione continuata di energia elettrica, incombe sull'ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno, l'onere di provare che l'interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione previste nella specifica clausola contrattuale di esonero (forza maggiore, lavori di manutenzione, esigenze di servizio, cause accidentali, scioperi) espressamente sottoscritta dall'utente all'atto della stipula del negozio
(cfr. al riguardo Cass. 5144/1997); e che deve ritenersi inesistente, in capo al danneggiato, un obbligo legale o contrattuale (neppure in relazione alla clausola di buona fede) per l'adozione di misure idonee a neutralizzare il disservizio, restando tale contegno omissivo privo di rilievo causale ai fini dell'art. 1227 c.c., comma 1, posto che nella causazione del danno presenta carattere assorbente il pagina 3 di 15 mancato adempimento, da parte del soggetto erogatore, dell'obbligo contrattuale di dare comunicazione agli utenti della programmata interruzione dell'energia elettrica (cfr. Cass. 12148/2016; Cass. 25750/2018, Cass. 3797/2019).
Tali principi, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento all'ipotesi di interruzione della fornitura di energia elettrica, possono trovare applicazione, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di specie, ove a integrare l'inadempimento imputato alla società venditrice/distributrice è la denunciata discontinuità della fornitura dell'energia elettrica, erogata, nel periodo preso in considerazione, al di sotto dei parametri convenuti, fonte del danno di cui viene chiesto in questa sede il ristoro.
Sul punto, l'attore ha adeguatamente assolto all'onus probandi allo stesso riferibile.
Invero, incontroversi risultano essere – attesa l'intervenuta conclusione tra le parti del contratto di fornitura di energia elettrica – gli episodi verificatisi nel periodo 21-29/10/2014, consistiti in cali di tensione nella somministrazione dell'energia elettrica, integranti l'inesatto adempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte dalla società somministrante contestato dall'odierna attrice.
Al riguardo, la convenuta si è invero limitata a
contro
-dedurre che le variazioni di tensione, pure registrate, sarebbero state contenute nei limiti di tolleranza del 10% negozialmente previsti (punti 3 e 4 contratto di fornitura), come ricavabile dalle verifiche effettuate dai tecnici incaricati in occasione dei controlli eseguiti nelle date del 21, 22 e 24/10/2014, giusta documentazione prodotta in atti.
Nondimeno, l'indagine peritale disposta nel presente giudizio, dopo aver preliminarmente chiarito che “per quanto riguarda l'ampiezza della tensione di alimentazione sia la normativa tecnica CEI EN 50160 che il contatto di fornitura fissano a 400 V la tensione tra le fasi di un sistema trifase in bassa tensione a quattro conduttori e quindi a 230 V la tensione tra fase e neutro, inoltre la stessa normativa e il contratto stabiliscono che le variazioni di ampiezza non devono eccedere il ± 10 %”, ha tuttavia posto in dubbio l'attendibilità dimostrativa degli pagina 4 di 15 unici dati forniti dalla società convenuta, evidenziandone l'inettitudine esplicativa rispetto all'osservanza dei limiti (+/- 10%) previsti dalla normativa di settore e dal contratto, stante la “incertezza di misura del voltmetro che in questo caso si estende per valori inferiori a 360 V”, non essendo stata fornita – come sottolineato dal C.T.U. – l'indicazione di tali valori di incertezza, pure richiesti.
Ora, atteso che le uniche misurazioni sono state eseguite in occasione dei citati interventi e che l'incompletezza dei dati forniti stigmatizzata dal C.T.U. – alle cui considerazioni non sono state specificamente contrapposte, in parte qua, convincenti
contro
-deduzioni di carattere tecnico – mina in radice, secondo la condivisa valutazione del perito, l'attitudine dimostrativa della documentazione posta a fondamento dell'impostazione difensiva della società convenuta, può senz'altro ritenersi che, a fronte dell'allegazione, da parte dell'attrice, dell'altrui inesatto adempimento (consistito nei cali di tensione nell'erogazione di energia elettrica, rispetto ai limiti convenuti, nel periodo di riferimento, variazioni di tensione peraltro neanche contestate, nella loro materialità, dalla società fornitrice), la controparte non abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
La convenuta non ha infatti dimostrato che 1) i denunciati cali di tensione non si sono verificati o, comunque, si sono verificati soltanto in occasione delle misurazioni eseguite dai tecnici incaricati;
2) l'entità delle variazioni di tensione era comunque avvenuta nel rispetto dei limiti normativamente e pattiziamente previsti.
A fronte di ciò, privo di rilievo, al fine di escludere la responsabilità ex contractu della convenuta, è il fatto che il C.T.U., in ragione della dedotta mancanza di registrazioni, della modifica degli impianti e del tempo trascorso dai fatti di causa, non abbia potuto accertare le cause dei cali di tensione.
Al riguardo, giova infatti richiamare i noti criteri distributivi dell'onere della prova in caso di responsabilità contrattuale, con riferimento al nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e l'evento lesivo.
Invero, come è noto, nello schema contrattuale l'evento lesivo è già predefinito dal “risultato” programmato alla cui realizzazione è finalizzata pagina 5 di 15 l'obbligazione avente ad oggetto l'esecuzione della prestazione strumentale al raggiungimento di detto risultato.
Da ciò consegue che, ove il risultato sia compiutamente identificabile ex ante (ciò si verifica nel risultato di "dare" o di "facere" correlato ad un'attività materiale), l'evento lesivo (correttamente inteso quale lesione dell'interesse del creditore e cioè, mancata realizzazione del risultato) si determina automaticamente, in conseguenza dell'inadempimento.
Ciò è quanto avviene nel caso di specie, in cui trova applicazione il noto principio affermato da Cass. Sez. U, n. 13533 del 30/10/2001, secondo cui il creditore-danneggiato può agire per il risarcimento del danno limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore (in quanto condotta causalmente idonea a determinare l'evento lesivo), allocando il rischio della causa ignota (ossia di un accertamento che non sia in grado di riconoscere, nella condotta contrattualmente dovuta, in quanto "più probabile che non", un fattore causale – esclusivo o concorrente – dell'evento pregiudizievole) sul debitore, su cui grava l'onere di provare di aver esattamente adempiuto e/o l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa creditoria.
L'onere di fornire la prova liberatoria per andare esente da responsabilità in relazione all'anomalia verificatisi gravava dunque sulla società convenuta;
l'ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno, avrebbe dovuto provare che tale anomalia, lamentata dal somministrato, era dipesa dal fatto del terzo, da forza maggiore o da cause accidentali.
Con riferimento alla figura del trasportatore professionale, la Suprema Corte ha peraltro affermato che, per integrare l'esimente del caso fortuito, non occorre solo che un evento appaia improbabile, ma che sia anche imprevedibile con valutazione da effettuarsi, con la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., e assolutamente inevitabile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle misure idonee ad elidere o attenuare il rischio (Cass. n. 1935/2003).
È dunque indubbio che incombeva sul distributore l'obbligo di dimostrare che l'evento all'origine della discontinuità nel servizio di erogazione dell'energia pagina 6 di 15 elettrica dipendeva da una causa non imputabile (Cass. n. 12921 del
03/12/1991).
Come anticipato, a norma dell'art. 1218 c.c., spetta infatti al debitore dimostrare di non aver potuto tempestivamente adempiere la prestazione dovuta per cause a lui non imputabili, con l'avvertenza che “per vincere tale presunzione
a suo carico egli non può limitarsi a eccepire la semplice difficoltà della prestazione o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frappostisi all'esatto adempimento”
(Cass. civ. n. 16211/2002); inoltre, il debitore deve dimostrare che l'inadempimento non è dipeso da oggettiva inidoneità dei mezzi da lui predisposti per l'adempimento (Cass. n. 4989 del 27/09/1979).
Applicando questi principi al caso di specie, gravava dunque sulla società convenuta fornire la prova della causa esterna alternativa, imprevedibile ed inevitabile, ovvero che l'inadempimento è avvenuto per una causa sopravvenuta di impossibilità della prestazione ex art. 1218 c.c..
Prova che, nel caso in esame, non è stata fornita.
Il fallimento del relativo onere probatorio non può allora che ridondare in danno della società fornitrice.
A ciò si aggiunga che la circostanza per cui, in data 29/10/2014, la convenuta ha pacificamente provveduto a potenziare il tratto di linea in bassa tensione a servizio dell'utenza dell'attrice converge nell'escludere la sussistenza di una siffatta causa esterna imprevedibile idonea ad esonerare da responsabilità la società fornitrice, comprovando anzi l'oggettiva inidoneità dei preesistenti mezzi da quest'ultima predisposti per l'adempimento, atteso che, come condivisibilmente sottolineato dall'ausiliario giudiziale, “la linea bt era appena adeguata alle potenze che già forniva, quindi, (…) è evidente che la sezione del cavo in bassa tensione di alimentazione è stata appena sufficiente sino alla fine della precedente campagna olearia”.
Ciò detto, per quanto riguarda il distinto piano della causalità giuridica, si ritiene che la società attrice abbia, altresì, dimostrato gli effetti negativi pagina 7 di 15 discendenti dall'incontestato verificarsi dei cali di tensione sub specie di danno emergente.
In particolare, dagli accertamenti eseguiti dal C.T.U. e dall'analisi della documentazione in atti emerge il nesso di causalità tra i danni lamentati dall'attrice e i fenomeni di riduzione della tensione efficace nel sistema di alimentazione come descritti in citazione.
Del resto, la contestazione di parte convenuta è da ritenersi, sul punto, del tutto generica, non essendo specificamente contestata l'esistenza di siffatti danni, ma soltanto il concorso della società attrice nella produzione e/o nell'aggravamento delle conseguenze pregiudizievoli discendenti dalla discontinuità nell'erogazione dell'energia elettrica.
Eccezione, quest'ultima, che, in quanto riferibile al piano della produzione del danno (art. 1227, co. 2, c.c.), costituisce, come è noto, eccezione in senso stretto (Cass., n. 534/2011), tempestivamente sollevata dalla convenuta con segnato riguardo al solo profilo della omessa predisposizione, da parte dell'attrice, di “gruppi di continuità, regolatori di tensione od altre apparecchiature utili a evitare gli inconvenienti lamentati” (cfr. la comparsa di costituzione depositata il
06/04/2017).
Ne deriva la tardività delle contestazioni riferibili alla dedotta “presenza di azioni maldestre da parte del cliente (continui ripristini delle protezioni salva motore”) (per utilizzare le parole del C.T. di parte convenuta in deduzioni sulla relazione di C.T.U. fatte proprie dalla difesa della società fornitrice soltanto in corso di causa), ricollegate alla conclusione a cui è pervenuto l'ausiliario giudiziale, ad avviso del quale “i danni riportati ai motori e all'interruttore sono stati causati dal continuo reinserimento delle macchine operatrici a seguito dell'intervento dei dispositivi di protezione sia in fase di diagnosi sia allo scopo di non interrompere il processo produttivo”.
A ciò si aggiunga che anche tale considerazione non vale ad escludere la sussistenza di un danno risarcibile, atteso che, per un verso, conferma la predisposizione di dispositivi di protezione delle apparecchiature (la cui omessa dotazione era specificamente contestata dalla convenuta) e che, per altro verso, è
pagina 8 di 15 lo stesso C.T.U. a sottolineare di non avere, in base alle evidenze disponibili, “la possibilità di affermare se i tentativi di reinserimento delle apparecchiature siano stati un'iniziativa dell'attore o dei tecnici o, molto più Controparte_1 probabilmente, di entrambi nel tentativo di risolvere con pochi mezzi il problema”, attestando, nello stesso tempo, che, ai fini della risoluzione del problema, era
“stato necessario sostituire la linea”, avvalorando così, la assorbente derivazione eziologica del pregiudizio dalle lamentate (e impreviste) variazioni di tensione nell'erogazione dell'energia elettrica addebitabili, in definitiva, alla sfera d'attività della società fornitrice (stante la rilevata inadeguatezza della preesistente linea bt posta a servizio dell'utenza del cliente).
Per quanto riguarda, invece, la scelta di noleggiare un gruppo elettrogeno – pure riconosciuta dal C.T.U. come percorribile opzione a disposizione dell'attore per ridurre i danni – si ritiene che, trattandosi di alternativa che non avrebbe garantito l'immediata risoluzione del problema (è lo stesso C.T.U. a stimare in 24 ore i tempi di consegna del gruppo elettrogeno) e che gli inconvenienti verificatisi si erano sostanziati in imprevisti sbalzi di tensione o comunque nella inopinata erogazione dell'energia elettrica in misura inferiore rispetto ai limiti convenuti (in difetto di elementi che, come sottolineato dall'ausiliario giudiziale, facessero dubitare della qualità del servizio elettrico sino ad allora fornito), sia da escludere l'imputabilità dei danni a profili di negligenza dell'attrice “giacché il limite di esigibilità del comportamento previsto dall'art. 1227, 2° co. è costituito dall'ordinaria e non dalla straordinaria diligenza, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici”: Cass., 2422/2004; cfr. anche Cass. n. 6735/2005 e Cass. n.
27298/2013).
Analoghe conclusioni valgono per la (omessa) predisposizione di stabilizzatori di tensione o simili interventi, per i quali lo stesso ausiliario giudiziale ha evidenziato i “costi molto elevati (…) non giustificati per il tipo di attività”.
pagina 9 di 15 Può dunque concludersi, secondo il criterio della evidenza probabilistica a cui si ispira la causalità civilistica, che l'evento dannoso, nella pluralità delle componenti pregiudizievoli dannose, è da porsi in collegamento causale con la condotta lesiva della società di distribuzione, che non può ritenersi avere assolto, nel presente giudizio, all'onere incombente a suo carico di fornire la necessaria prova liberatoria.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni, va innanzitutto riconosciuto il danno emergente concretizzatosi nel costo delle necessarie riparazioni delle componenti danneggiate dei macchinari e dell'acquisto di materiale, attestato dalla documentazione versata in atti dall'attrice, comprovante l'esborso, da parte dell'attrice, della somma complessiva di euro 5.927,87 (doc.
6-7-8 prod. attrice).
L'attrice ha poi dimostrato – anche attraverso la produzione delle relative quietanze liberatorie, rilasciate dai destinatari delle elargizioni, aventi valore di dichiarazione proveniente da terzi (rispetto ai soggetti in contesa) che, in quanto tale, è liberamente valutabile dal giudice (doc. 9-10-11) – di aver corrisposto la somma complessiva di euro 2.550, oltre che trecento liti di olio per la spesa complessiva di euro 1.620, quale rimborso dovuto ad alcuni clienti che avevano consegnato quantitativi di olive destinate alla molitura, marciti in seguito allo stoccaggio prolungato a causa dei problemi elettrici ai macchinari dell'oleificio.
Per quanto invece riguarda il danno da lucro cessante, si ritiene che sia insufficiente la documentazione prodotta dall'attrice.
Il risarcimento del danno da lucro cessante non può invero essere riconosciuto automaticamente, ma esige la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi da cui desumente l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.
La Corte di cassazione è intervenuta in materia di risarcimento del danno, con particolare riferimento alla componente del lucro cessante, vale a dire del mancato guadagno patito dal soggetto che subisce il danno, chiarendo che serve una prova rigorosa, in quanto il giudice deve procedere alla liquidazione di tale pagina 10 di 15 voce di danno sulla base di una valutazione probabilistica e non in termini di mera possibilità (Cass., n. 5616 dell'08/03/2018).
Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro non potendo il giudice fare applicazione dell'art. 1226 c.c.. Quest'ultima norma infatti riguarda l'ipotesi che il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che non ricorre quanto la vittima continua a produrre reddito e quindi può dimostrare quanto quest'ultimo è diminuito (Cass 21988/2019; Cass.
11361/2014).
Alla luce della C.T.U. espletata può quindi al più ritenersi che l'attrice abbia fornito la prova dell'an debeatur, ma ciò che non ha provato è il quantum debeatur – oggetto di contestazione – quindi l'effettiva contrazione dei guadagni.
Le dichiarazioni dei redditi degli anni 2011, 2012 e 2013 prodotte, antecedenti al verificarsi del sinistro, già di per sé evidenziano redditi non omogenei e pertanto non consentono di individuare un dato certo.
Inoltre, fermo restando che il lucro cessante va calcolato non in misura pari ai mancati ricavi, bensì sulla base dei mancati redditi dell'azienda (dato derivante dalla sottrazione dei costi dai ricavi), mancano agli atti, oltre alla dichiarazione dell'anno 2014 (nel quale si è verificato il sinistro), anche le dichiarazioni relative agli anni successivi, per cui non è dato conoscere il trend successivo.
Questi elementi non forniscono dati inequivoci e chiari in merito ad una prognosi;
l'esame è quindi consentito solo su dati insufficienti, come evidenziato dallo stesso C.T.U., che, a fronte della stigmatizzata penuria della documentazione disponibile, ha valutato la stima – pure effettuata – del tutto “grossolana”.
Ne consegue l'assenza di prova in ordine a tale voce di danno patrimoniale.
Quanto all'allegato danno all'immagine lamentato dalla società attrice, lo stesso è rimasto soltanto labialmente affermato.
Può richiamarsi, sul punto, la sentenza n. 20643/2016 nella quale la
Suprema Corte, riconosciuta la configurabilità, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, del risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della pagina 11 di 15 lesione – compatibile con l'assenza di fisicità del titolare – di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, ha ribadito che il pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè “in re ipsa”, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (e, si osserva, nella fattispecie in esame nella pronuncia da ultimo citata la Corte di Cassazione ha ritenuto che desumere l'esistenza di un danno dalla considerazione che un operatore di mercato “mira a costruirsi una immagine ben riconoscibile” costituisce motivazione tautologica e di per sé priva di indicazioni dalle quali inferire, anche in via presuntiva, un discredito sociale subito dalla società). Invero, come chiarito da Cass., n. 1931/2017, può semmai ammettersi che “non già il danno, ma la sua prova sia per così dire in re ipsa, e cioè — più precisamente — goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (articoli
2727- 2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la «perdita», deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato”.
Sul punto, per le modalità con cui è stata formulata dalla parte attrice, la richiesta di liquidazione dei danni di natura non patrimoniale si mostra generica ed insufficiente per un suo accoglimento;
peraltro, si deve puntualizzare che il disservizio registrato ha avuto una durata temporale limitata (e la mancata evasione degli ordini commissionati, da cui deriverebbe la lamentata compromissione dell'immagine commerciale della società, avrebbe riguardato uno sparuto numero di clienti). Pertanto, la richiesta attorea di € 10.000,00 non è adeguata al caso concreto e si mostra spropositata oltre che non provata, soprattutto con riferimento all'asserita lesione alla propria immagine nei rapporti commerciali (apparendo peraltro del tutto generica la prova testimoniale articolata al riguarda); ne consegue che viene respinta.
Sicché, considerando unitariamente le plurime voci, il danno patrimoniale cd. “conseguenza” derivante dall'inadempimento del contratto di pagina 12 di 15 somministrazione può essere determinato, conformemente alla misura ragionevolmente determinata dal C.T.U., in complessivi euro 9.467,87.
Va poi aggiunto che, nei debiti di valore, nel cui ambito va senz'altro ricompresa la posta risarcitoria de qua, “se la liquidazione viene effettuata per equivalente, ossia con riferimento al valore del bene perduto all'epoca del fatto, deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta sino alla decisione definitiva (danno emergente) ed il giudice può, nell'ambito dei poteri equitativi, liquidare il danno con riferimento alla data della decisione, comprendendovi anche la rivalutazione. Alla somma così determinata deve aggiungersi il risarcimento del danno da ritardo per la mancata disponibilità della somma "de qua" durante il tempo trascorso dall'evento lesivo alla liquidazione giudiziale;
la dimostrazione di tale danno (lucro cessante) può essere fornita con ogni mezzo, anche presuntivo.
Se il criterio prescelto per la liquidazione del danno da lucro cessante è quello degli interessi, di natura compensativa, questi vanno computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto somma si incrementa nominalmente, per effetto dell'indice di valutazione prescelto. Il giudice del merito può, inoltre, inglobare in un'unica voce i differenti elementi della liquidazione, ma, in tal caso, è tenuto ad esplicitare che la somma liquidata
è comprensiva del danno da lucro cessante” (cfr. Cass. n. 608 del 17/01/2003).
Inoltre, la Cassazione ha precisato che la cosiddetta (impropriamente)
"rivalutazione delle somme" attiene in realtà alla mera liquidazione del danno del quale s'è domandato il risarcimento alla stregua dei valori monetari attuali al momento della sentenza, onde l'operazione aritmetica di adeguamento di un'espressione monetaria (riferita all'epoca della produzione del danno) ad un'altra (riferita all'epoca della liquidazione), affinché entrambe esprimano un identico valore, è doverosamente compiuta dal giudice anche in difetto di esplicita richiesta (Cass. 1298/1997; si veda anche, Cass., nn. 4430/1981 e 6686/1988, le quali hanno affermato che “nei debiti di valore la rivalutazione, stante la sua funzione di reintegrazione patrimoniale, realizza il petitum originario e può essere liquidata d'ufficio anche in appello”).
pagina 13 di 15 Ai fini della decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione secondo gli indici Istat – i primi da computarsi sulla somma annualmente rivaluta, secondo quanto stabilito da Cass. S.U. n.1712/1995 - deve prendersi come dies a quo di riferimento la data del 29/10/2014, ossia quella coincidente con la risoluzione della riscontrata problematica di erogazione dell'energia elettrica accertata dal
C.T.U. e, presumibilmente, quella in cui i descritti danni si sono consolidati nella consistenza accertata in sede di indagine tecnica.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda merita accoglimento per quanto di ragione e la va condannata al Controparte_1 risarcimento del danno, in favore dell'attrice, in misura pari ad euro 9.467,87, oltre agli interessi legali, sulla somma annualmente rivalutata, con decorrenza dal
29/10/2014 fino alla data del deposito della presente sentenza.
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (in applicazione del criterio del decisum) e dell'attività processuale espletata, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione stante il carattere documentale della causa (fase di studio della controversia: € 919; fase introduttiva del giudizio: € 777; fase istruttoria e/o trattazione: € 840; fase decisionale € 1701).
Vanno altresì rimborsate a parte attrice le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (per la somma di euro 317,20), attestate dalla fattura emessa dal C.T.P. (doc. 16 prod. attrice).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda avanzata dall'attrice, per quanto di ragione e, per l'effetto, CONDANNA la convenuta a pagare alla ricorrente a titolo di risarcimento dei danni, la somma complessiva di euro 9.467,87, oltre agli interessi legali, sulla pagina 14 di 15 somma annualmente rivalutata, con decorrenza dal 29/10/2014 fino alla data del deposito della presente sentenza, e da tale data fino al soddisfo;
2) CONDANNA la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano, in euro 545 per esborsi, in euro
317,20 per spese di C.T.P. e, in euro 4.237,00 per compensi difensivi, oltre I.V.A.
C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
3) Pone definitivamente a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata, con obbligo di refusione all'attrice di quanto eventualmente dalla stessa versata a tale titolo.
Bari, 1 settembre 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 467/2017 promossa da
[...]
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio degli Avv.ti. Valluzzi Lucia e Laviola
Riccardo, giusta procura in atti;
attore
Contro
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. D'ANTONA Emilio, giusta procura in atti;
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12/02/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 15 I.1. – Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'
[...]
– premettendo che nel periodo 21-29/10/2014 la Parte_2 società fornitrice aveva erogato energia elettrica in Controparte_2 maniera discontinua ed al di sotto dei parametri convenuti, senza adottare i necessari accorgimenti per la risoluzione del problema fino alla sostituzione dei cavi avvenuta soltanto in data 29/10/2014, incorrendo così in inadempimento del contratto stipulato tra le parti in data 02/10/2003 – conveniva la medesima, dinanzi il Tribunale di Bari, per ivi sentirla condannare al pagamento, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di euro 34.415,07 (di cui euro 5.927,87 per danno patrimoniale per riparazione macchinari;
euro 14.000,00 per lucro cessante per mancato guadagno;
euro 2.550,00 per danno patrimoniale emergente per dazione 300 litri di olio;
euro 10.000,00 per danno extrapatrimoniale da perdita immagine commerciale), ovvero nella diversa misura, anche maggiore, da accertarsi in corso di causa, oltre gli interessi legali sulle somme rivalutate dal dovuto al soddisfo;
le spese e compensi di lite e il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
I.2. – Costituendosi in giudizio la società impugnava Controparte_1
e contestava ogni deduzione e richiesta di parte attrice e chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda attorea, e, in via subordinata, l'accoglimento delle avverse richieste nei limiti di quanto provato nel corso del giudizio, nonché
l'accertamento del concorso colposo della società attrice nella determinazione dell'evento, con conseguente riduzione del risarcimento dovuto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In particolare, la società convenuta, pur non contestato la verificazione di cali di tensione nei giorni 22-28/10/2014, ha tuttavia evidenziato che essi erano sempre rimasti all'interno della soglia contrattuale 360-440 V (trattasi di fornitura trifase da 69 kW di Potenza contrattuale), per effetto della tolleranza del 10% sulla tensione trifasica prevista al n. 4) delle condizioni particolari del contratto inter partes.
I.3. – Istruito il giudizio attraverso le prove documentali prodotte dalle parti e per mezzo di C.T.U. redatta dall'Ing. , e deposita in data Persona_1
pagina 2 di 15 26/07/2019, ed esperito un vano tentativo di conciliazione, anche attraverso la formulazione di una proposta transattiva giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. non condivisa da entrambe le parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
I.4. – Infine, la causa giungeva all'udienza del 12/02/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale erano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
II. – La domanda avanzata dalla società attrice è meritevole di accoglimento, per quanto di seguito precisato.
Dall'incontroversa sussistenza del rapporto di somministrazione e della sua piena efficacia al momento del verificarsi della denunciata discontinuità di erogazione delle energia elettrica, si ricava che l'analisi della rilevanza giuridica della fattispecie, sussumibile nell'ambito dello statuto normativo delineato dagli artt. 1218, 1228 e 1559 c.c., attiene principalmente alla prova liberatoria in ordine all'esclusione di qualsivoglia profilo di responsabilità imputabile alla società convenuta.
Ricondurre la controversia ad un'ipotesi di responsabilità da inadempimento contrattuale significa invero mutuare il relativo riparto dell'onere probatorio.
Ora, con orientamento costante, la Suprema Corte afferma che, nell'ambito di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione continuata di energia elettrica, incombe sull'ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno, l'onere di provare che l'interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione previste nella specifica clausola contrattuale di esonero (forza maggiore, lavori di manutenzione, esigenze di servizio, cause accidentali, scioperi) espressamente sottoscritta dall'utente all'atto della stipula del negozio
(cfr. al riguardo Cass. 5144/1997); e che deve ritenersi inesistente, in capo al danneggiato, un obbligo legale o contrattuale (neppure in relazione alla clausola di buona fede) per l'adozione di misure idonee a neutralizzare il disservizio, restando tale contegno omissivo privo di rilievo causale ai fini dell'art. 1227 c.c., comma 1, posto che nella causazione del danno presenta carattere assorbente il pagina 3 di 15 mancato adempimento, da parte del soggetto erogatore, dell'obbligo contrattuale di dare comunicazione agli utenti della programmata interruzione dell'energia elettrica (cfr. Cass. 12148/2016; Cass. 25750/2018, Cass. 3797/2019).
Tali principi, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento all'ipotesi di interruzione della fornitura di energia elettrica, possono trovare applicazione, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di specie, ove a integrare l'inadempimento imputato alla società venditrice/distributrice è la denunciata discontinuità della fornitura dell'energia elettrica, erogata, nel periodo preso in considerazione, al di sotto dei parametri convenuti, fonte del danno di cui viene chiesto in questa sede il ristoro.
Sul punto, l'attore ha adeguatamente assolto all'onus probandi allo stesso riferibile.
Invero, incontroversi risultano essere – attesa l'intervenuta conclusione tra le parti del contratto di fornitura di energia elettrica – gli episodi verificatisi nel periodo 21-29/10/2014, consistiti in cali di tensione nella somministrazione dell'energia elettrica, integranti l'inesatto adempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte dalla società somministrante contestato dall'odierna attrice.
Al riguardo, la convenuta si è invero limitata a
contro
-dedurre che le variazioni di tensione, pure registrate, sarebbero state contenute nei limiti di tolleranza del 10% negozialmente previsti (punti 3 e 4 contratto di fornitura), come ricavabile dalle verifiche effettuate dai tecnici incaricati in occasione dei controlli eseguiti nelle date del 21, 22 e 24/10/2014, giusta documentazione prodotta in atti.
Nondimeno, l'indagine peritale disposta nel presente giudizio, dopo aver preliminarmente chiarito che “per quanto riguarda l'ampiezza della tensione di alimentazione sia la normativa tecnica CEI EN 50160 che il contatto di fornitura fissano a 400 V la tensione tra le fasi di un sistema trifase in bassa tensione a quattro conduttori e quindi a 230 V la tensione tra fase e neutro, inoltre la stessa normativa e il contratto stabiliscono che le variazioni di ampiezza non devono eccedere il ± 10 %”, ha tuttavia posto in dubbio l'attendibilità dimostrativa degli pagina 4 di 15 unici dati forniti dalla società convenuta, evidenziandone l'inettitudine esplicativa rispetto all'osservanza dei limiti (+/- 10%) previsti dalla normativa di settore e dal contratto, stante la “incertezza di misura del voltmetro che in questo caso si estende per valori inferiori a 360 V”, non essendo stata fornita – come sottolineato dal C.T.U. – l'indicazione di tali valori di incertezza, pure richiesti.
Ora, atteso che le uniche misurazioni sono state eseguite in occasione dei citati interventi e che l'incompletezza dei dati forniti stigmatizzata dal C.T.U. – alle cui considerazioni non sono state specificamente contrapposte, in parte qua, convincenti
contro
-deduzioni di carattere tecnico – mina in radice, secondo la condivisa valutazione del perito, l'attitudine dimostrativa della documentazione posta a fondamento dell'impostazione difensiva della società convenuta, può senz'altro ritenersi che, a fronte dell'allegazione, da parte dell'attrice, dell'altrui inesatto adempimento (consistito nei cali di tensione nell'erogazione di energia elettrica, rispetto ai limiti convenuti, nel periodo di riferimento, variazioni di tensione peraltro neanche contestate, nella loro materialità, dalla società fornitrice), la controparte non abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
La convenuta non ha infatti dimostrato che 1) i denunciati cali di tensione non si sono verificati o, comunque, si sono verificati soltanto in occasione delle misurazioni eseguite dai tecnici incaricati;
2) l'entità delle variazioni di tensione era comunque avvenuta nel rispetto dei limiti normativamente e pattiziamente previsti.
A fronte di ciò, privo di rilievo, al fine di escludere la responsabilità ex contractu della convenuta, è il fatto che il C.T.U., in ragione della dedotta mancanza di registrazioni, della modifica degli impianti e del tempo trascorso dai fatti di causa, non abbia potuto accertare le cause dei cali di tensione.
Al riguardo, giova infatti richiamare i noti criteri distributivi dell'onere della prova in caso di responsabilità contrattuale, con riferimento al nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e l'evento lesivo.
Invero, come è noto, nello schema contrattuale l'evento lesivo è già predefinito dal “risultato” programmato alla cui realizzazione è finalizzata pagina 5 di 15 l'obbligazione avente ad oggetto l'esecuzione della prestazione strumentale al raggiungimento di detto risultato.
Da ciò consegue che, ove il risultato sia compiutamente identificabile ex ante (ciò si verifica nel risultato di "dare" o di "facere" correlato ad un'attività materiale), l'evento lesivo (correttamente inteso quale lesione dell'interesse del creditore e cioè, mancata realizzazione del risultato) si determina automaticamente, in conseguenza dell'inadempimento.
Ciò è quanto avviene nel caso di specie, in cui trova applicazione il noto principio affermato da Cass. Sez. U, n. 13533 del 30/10/2001, secondo cui il creditore-danneggiato può agire per il risarcimento del danno limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore (in quanto condotta causalmente idonea a determinare l'evento lesivo), allocando il rischio della causa ignota (ossia di un accertamento che non sia in grado di riconoscere, nella condotta contrattualmente dovuta, in quanto "più probabile che non", un fattore causale – esclusivo o concorrente – dell'evento pregiudizievole) sul debitore, su cui grava l'onere di provare di aver esattamente adempiuto e/o l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa creditoria.
L'onere di fornire la prova liberatoria per andare esente da responsabilità in relazione all'anomalia verificatisi gravava dunque sulla società convenuta;
l'ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno, avrebbe dovuto provare che tale anomalia, lamentata dal somministrato, era dipesa dal fatto del terzo, da forza maggiore o da cause accidentali.
Con riferimento alla figura del trasportatore professionale, la Suprema Corte ha peraltro affermato che, per integrare l'esimente del caso fortuito, non occorre solo che un evento appaia improbabile, ma che sia anche imprevedibile con valutazione da effettuarsi, con la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., e assolutamente inevitabile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle misure idonee ad elidere o attenuare il rischio (Cass. n. 1935/2003).
È dunque indubbio che incombeva sul distributore l'obbligo di dimostrare che l'evento all'origine della discontinuità nel servizio di erogazione dell'energia pagina 6 di 15 elettrica dipendeva da una causa non imputabile (Cass. n. 12921 del
03/12/1991).
Come anticipato, a norma dell'art. 1218 c.c., spetta infatti al debitore dimostrare di non aver potuto tempestivamente adempiere la prestazione dovuta per cause a lui non imputabili, con l'avvertenza che “per vincere tale presunzione
a suo carico egli non può limitarsi a eccepire la semplice difficoltà della prestazione o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frappostisi all'esatto adempimento”
(Cass. civ. n. 16211/2002); inoltre, il debitore deve dimostrare che l'inadempimento non è dipeso da oggettiva inidoneità dei mezzi da lui predisposti per l'adempimento (Cass. n. 4989 del 27/09/1979).
Applicando questi principi al caso di specie, gravava dunque sulla società convenuta fornire la prova della causa esterna alternativa, imprevedibile ed inevitabile, ovvero che l'inadempimento è avvenuto per una causa sopravvenuta di impossibilità della prestazione ex art. 1218 c.c..
Prova che, nel caso in esame, non è stata fornita.
Il fallimento del relativo onere probatorio non può allora che ridondare in danno della società fornitrice.
A ciò si aggiunga che la circostanza per cui, in data 29/10/2014, la convenuta ha pacificamente provveduto a potenziare il tratto di linea in bassa tensione a servizio dell'utenza dell'attrice converge nell'escludere la sussistenza di una siffatta causa esterna imprevedibile idonea ad esonerare da responsabilità la società fornitrice, comprovando anzi l'oggettiva inidoneità dei preesistenti mezzi da quest'ultima predisposti per l'adempimento, atteso che, come condivisibilmente sottolineato dall'ausiliario giudiziale, “la linea bt era appena adeguata alle potenze che già forniva, quindi, (…) è evidente che la sezione del cavo in bassa tensione di alimentazione è stata appena sufficiente sino alla fine della precedente campagna olearia”.
Ciò detto, per quanto riguarda il distinto piano della causalità giuridica, si ritiene che la società attrice abbia, altresì, dimostrato gli effetti negativi pagina 7 di 15 discendenti dall'incontestato verificarsi dei cali di tensione sub specie di danno emergente.
In particolare, dagli accertamenti eseguiti dal C.T.U. e dall'analisi della documentazione in atti emerge il nesso di causalità tra i danni lamentati dall'attrice e i fenomeni di riduzione della tensione efficace nel sistema di alimentazione come descritti in citazione.
Del resto, la contestazione di parte convenuta è da ritenersi, sul punto, del tutto generica, non essendo specificamente contestata l'esistenza di siffatti danni, ma soltanto il concorso della società attrice nella produzione e/o nell'aggravamento delle conseguenze pregiudizievoli discendenti dalla discontinuità nell'erogazione dell'energia elettrica.
Eccezione, quest'ultima, che, in quanto riferibile al piano della produzione del danno (art. 1227, co. 2, c.c.), costituisce, come è noto, eccezione in senso stretto (Cass., n. 534/2011), tempestivamente sollevata dalla convenuta con segnato riguardo al solo profilo della omessa predisposizione, da parte dell'attrice, di “gruppi di continuità, regolatori di tensione od altre apparecchiature utili a evitare gli inconvenienti lamentati” (cfr. la comparsa di costituzione depositata il
06/04/2017).
Ne deriva la tardività delle contestazioni riferibili alla dedotta “presenza di azioni maldestre da parte del cliente (continui ripristini delle protezioni salva motore”) (per utilizzare le parole del C.T. di parte convenuta in deduzioni sulla relazione di C.T.U. fatte proprie dalla difesa della società fornitrice soltanto in corso di causa), ricollegate alla conclusione a cui è pervenuto l'ausiliario giudiziale, ad avviso del quale “i danni riportati ai motori e all'interruttore sono stati causati dal continuo reinserimento delle macchine operatrici a seguito dell'intervento dei dispositivi di protezione sia in fase di diagnosi sia allo scopo di non interrompere il processo produttivo”.
A ciò si aggiunga che anche tale considerazione non vale ad escludere la sussistenza di un danno risarcibile, atteso che, per un verso, conferma la predisposizione di dispositivi di protezione delle apparecchiature (la cui omessa dotazione era specificamente contestata dalla convenuta) e che, per altro verso, è
pagina 8 di 15 lo stesso C.T.U. a sottolineare di non avere, in base alle evidenze disponibili, “la possibilità di affermare se i tentativi di reinserimento delle apparecchiature siano stati un'iniziativa dell'attore o dei tecnici o, molto più Controparte_1 probabilmente, di entrambi nel tentativo di risolvere con pochi mezzi il problema”, attestando, nello stesso tempo, che, ai fini della risoluzione del problema, era
“stato necessario sostituire la linea”, avvalorando così, la assorbente derivazione eziologica del pregiudizio dalle lamentate (e impreviste) variazioni di tensione nell'erogazione dell'energia elettrica addebitabili, in definitiva, alla sfera d'attività della società fornitrice (stante la rilevata inadeguatezza della preesistente linea bt posta a servizio dell'utenza del cliente).
Per quanto riguarda, invece, la scelta di noleggiare un gruppo elettrogeno – pure riconosciuta dal C.T.U. come percorribile opzione a disposizione dell'attore per ridurre i danni – si ritiene che, trattandosi di alternativa che non avrebbe garantito l'immediata risoluzione del problema (è lo stesso C.T.U. a stimare in 24 ore i tempi di consegna del gruppo elettrogeno) e che gli inconvenienti verificatisi si erano sostanziati in imprevisti sbalzi di tensione o comunque nella inopinata erogazione dell'energia elettrica in misura inferiore rispetto ai limiti convenuti (in difetto di elementi che, come sottolineato dall'ausiliario giudiziale, facessero dubitare della qualità del servizio elettrico sino ad allora fornito), sia da escludere l'imputabilità dei danni a profili di negligenza dell'attrice “giacché il limite di esigibilità del comportamento previsto dall'art. 1227, 2° co. è costituito dall'ordinaria e non dalla straordinaria diligenza, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici”: Cass., 2422/2004; cfr. anche Cass. n. 6735/2005 e Cass. n.
27298/2013).
Analoghe conclusioni valgono per la (omessa) predisposizione di stabilizzatori di tensione o simili interventi, per i quali lo stesso ausiliario giudiziale ha evidenziato i “costi molto elevati (…) non giustificati per il tipo di attività”.
pagina 9 di 15 Può dunque concludersi, secondo il criterio della evidenza probabilistica a cui si ispira la causalità civilistica, che l'evento dannoso, nella pluralità delle componenti pregiudizievoli dannose, è da porsi in collegamento causale con la condotta lesiva della società di distribuzione, che non può ritenersi avere assolto, nel presente giudizio, all'onere incombente a suo carico di fornire la necessaria prova liberatoria.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni, va innanzitutto riconosciuto il danno emergente concretizzatosi nel costo delle necessarie riparazioni delle componenti danneggiate dei macchinari e dell'acquisto di materiale, attestato dalla documentazione versata in atti dall'attrice, comprovante l'esborso, da parte dell'attrice, della somma complessiva di euro 5.927,87 (doc.
6-7-8 prod. attrice).
L'attrice ha poi dimostrato – anche attraverso la produzione delle relative quietanze liberatorie, rilasciate dai destinatari delle elargizioni, aventi valore di dichiarazione proveniente da terzi (rispetto ai soggetti in contesa) che, in quanto tale, è liberamente valutabile dal giudice (doc. 9-10-11) – di aver corrisposto la somma complessiva di euro 2.550, oltre che trecento liti di olio per la spesa complessiva di euro 1.620, quale rimborso dovuto ad alcuni clienti che avevano consegnato quantitativi di olive destinate alla molitura, marciti in seguito allo stoccaggio prolungato a causa dei problemi elettrici ai macchinari dell'oleificio.
Per quanto invece riguarda il danno da lucro cessante, si ritiene che sia insufficiente la documentazione prodotta dall'attrice.
Il risarcimento del danno da lucro cessante non può invero essere riconosciuto automaticamente, ma esige la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi da cui desumente l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.
La Corte di cassazione è intervenuta in materia di risarcimento del danno, con particolare riferimento alla componente del lucro cessante, vale a dire del mancato guadagno patito dal soggetto che subisce il danno, chiarendo che serve una prova rigorosa, in quanto il giudice deve procedere alla liquidazione di tale pagina 10 di 15 voce di danno sulla base di una valutazione probabilistica e non in termini di mera possibilità (Cass., n. 5616 dell'08/03/2018).
Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro non potendo il giudice fare applicazione dell'art. 1226 c.c.. Quest'ultima norma infatti riguarda l'ipotesi che il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che non ricorre quanto la vittima continua a produrre reddito e quindi può dimostrare quanto quest'ultimo è diminuito (Cass 21988/2019; Cass.
11361/2014).
Alla luce della C.T.U. espletata può quindi al più ritenersi che l'attrice abbia fornito la prova dell'an debeatur, ma ciò che non ha provato è il quantum debeatur – oggetto di contestazione – quindi l'effettiva contrazione dei guadagni.
Le dichiarazioni dei redditi degli anni 2011, 2012 e 2013 prodotte, antecedenti al verificarsi del sinistro, già di per sé evidenziano redditi non omogenei e pertanto non consentono di individuare un dato certo.
Inoltre, fermo restando che il lucro cessante va calcolato non in misura pari ai mancati ricavi, bensì sulla base dei mancati redditi dell'azienda (dato derivante dalla sottrazione dei costi dai ricavi), mancano agli atti, oltre alla dichiarazione dell'anno 2014 (nel quale si è verificato il sinistro), anche le dichiarazioni relative agli anni successivi, per cui non è dato conoscere il trend successivo.
Questi elementi non forniscono dati inequivoci e chiari in merito ad una prognosi;
l'esame è quindi consentito solo su dati insufficienti, come evidenziato dallo stesso C.T.U., che, a fronte della stigmatizzata penuria della documentazione disponibile, ha valutato la stima – pure effettuata – del tutto “grossolana”.
Ne consegue l'assenza di prova in ordine a tale voce di danno patrimoniale.
Quanto all'allegato danno all'immagine lamentato dalla società attrice, lo stesso è rimasto soltanto labialmente affermato.
Può richiamarsi, sul punto, la sentenza n. 20643/2016 nella quale la
Suprema Corte, riconosciuta la configurabilità, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, del risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della pagina 11 di 15 lesione – compatibile con l'assenza di fisicità del titolare – di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, ha ribadito che il pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè “in re ipsa”, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (e, si osserva, nella fattispecie in esame nella pronuncia da ultimo citata la Corte di Cassazione ha ritenuto che desumere l'esistenza di un danno dalla considerazione che un operatore di mercato “mira a costruirsi una immagine ben riconoscibile” costituisce motivazione tautologica e di per sé priva di indicazioni dalle quali inferire, anche in via presuntiva, un discredito sociale subito dalla società). Invero, come chiarito da Cass., n. 1931/2017, può semmai ammettersi che “non già il danno, ma la sua prova sia per così dire in re ipsa, e cioè — più precisamente — goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (articoli
2727- 2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la «perdita», deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato”.
Sul punto, per le modalità con cui è stata formulata dalla parte attrice, la richiesta di liquidazione dei danni di natura non patrimoniale si mostra generica ed insufficiente per un suo accoglimento;
peraltro, si deve puntualizzare che il disservizio registrato ha avuto una durata temporale limitata (e la mancata evasione degli ordini commissionati, da cui deriverebbe la lamentata compromissione dell'immagine commerciale della società, avrebbe riguardato uno sparuto numero di clienti). Pertanto, la richiesta attorea di € 10.000,00 non è adeguata al caso concreto e si mostra spropositata oltre che non provata, soprattutto con riferimento all'asserita lesione alla propria immagine nei rapporti commerciali (apparendo peraltro del tutto generica la prova testimoniale articolata al riguarda); ne consegue che viene respinta.
Sicché, considerando unitariamente le plurime voci, il danno patrimoniale cd. “conseguenza” derivante dall'inadempimento del contratto di pagina 12 di 15 somministrazione può essere determinato, conformemente alla misura ragionevolmente determinata dal C.T.U., in complessivi euro 9.467,87.
Va poi aggiunto che, nei debiti di valore, nel cui ambito va senz'altro ricompresa la posta risarcitoria de qua, “se la liquidazione viene effettuata per equivalente, ossia con riferimento al valore del bene perduto all'epoca del fatto, deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta sino alla decisione definitiva (danno emergente) ed il giudice può, nell'ambito dei poteri equitativi, liquidare il danno con riferimento alla data della decisione, comprendendovi anche la rivalutazione. Alla somma così determinata deve aggiungersi il risarcimento del danno da ritardo per la mancata disponibilità della somma "de qua" durante il tempo trascorso dall'evento lesivo alla liquidazione giudiziale;
la dimostrazione di tale danno (lucro cessante) può essere fornita con ogni mezzo, anche presuntivo.
Se il criterio prescelto per la liquidazione del danno da lucro cessante è quello degli interessi, di natura compensativa, questi vanno computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto somma si incrementa nominalmente, per effetto dell'indice di valutazione prescelto. Il giudice del merito può, inoltre, inglobare in un'unica voce i differenti elementi della liquidazione, ma, in tal caso, è tenuto ad esplicitare che la somma liquidata
è comprensiva del danno da lucro cessante” (cfr. Cass. n. 608 del 17/01/2003).
Inoltre, la Cassazione ha precisato che la cosiddetta (impropriamente)
"rivalutazione delle somme" attiene in realtà alla mera liquidazione del danno del quale s'è domandato il risarcimento alla stregua dei valori monetari attuali al momento della sentenza, onde l'operazione aritmetica di adeguamento di un'espressione monetaria (riferita all'epoca della produzione del danno) ad un'altra (riferita all'epoca della liquidazione), affinché entrambe esprimano un identico valore, è doverosamente compiuta dal giudice anche in difetto di esplicita richiesta (Cass. 1298/1997; si veda anche, Cass., nn. 4430/1981 e 6686/1988, le quali hanno affermato che “nei debiti di valore la rivalutazione, stante la sua funzione di reintegrazione patrimoniale, realizza il petitum originario e può essere liquidata d'ufficio anche in appello”).
pagina 13 di 15 Ai fini della decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione secondo gli indici Istat – i primi da computarsi sulla somma annualmente rivaluta, secondo quanto stabilito da Cass. S.U. n.1712/1995 - deve prendersi come dies a quo di riferimento la data del 29/10/2014, ossia quella coincidente con la risoluzione della riscontrata problematica di erogazione dell'energia elettrica accertata dal
C.T.U. e, presumibilmente, quella in cui i descritti danni si sono consolidati nella consistenza accertata in sede di indagine tecnica.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda merita accoglimento per quanto di ragione e la va condannata al Controparte_1 risarcimento del danno, in favore dell'attrice, in misura pari ad euro 9.467,87, oltre agli interessi legali, sulla somma annualmente rivalutata, con decorrenza dal
29/10/2014 fino alla data del deposito della presente sentenza.
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (in applicazione del criterio del decisum) e dell'attività processuale espletata, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione stante il carattere documentale della causa (fase di studio della controversia: € 919; fase introduttiva del giudizio: € 777; fase istruttoria e/o trattazione: € 840; fase decisionale € 1701).
Vanno altresì rimborsate a parte attrice le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (per la somma di euro 317,20), attestate dalla fattura emessa dal C.T.P. (doc. 16 prod. attrice).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda avanzata dall'attrice, per quanto di ragione e, per l'effetto, CONDANNA la convenuta a pagare alla ricorrente a titolo di risarcimento dei danni, la somma complessiva di euro 9.467,87, oltre agli interessi legali, sulla pagina 14 di 15 somma annualmente rivalutata, con decorrenza dal 29/10/2014 fino alla data del deposito della presente sentenza, e da tale data fino al soddisfo;
2) CONDANNA la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano, in euro 545 per esborsi, in euro
317,20 per spese di C.T.P. e, in euro 4.237,00 per compensi difensivi, oltre I.V.A.
C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
3) Pone definitivamente a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata, con obbligo di refusione all'attrice di quanto eventualmente dalla stessa versata a tale titolo.
Bari, 1 settembre 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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