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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 7997/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni all'udienza del 9.1.2025, ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Anderlucci Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, piazza Cola di
Rienzo 85
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, via Filomusi Controparte_1
Guelfi 20
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 27.2.2024 e ritualmente notificato premesso di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1
dal 19.5.2022 - con mansioni di pasticcere, inquadrato nel Controparte_1
V livello del CCNL Turismo Pubblici esercizi, con orario dalle 7 alle 15 per sei giorni a settimana con giorno di riposo variabile - fino al 27.9.2022
- data delle sue dimissioni rassegnate senza preavviso - dedotto di non aver percepito le competenze di fine rapporto ed il TFR, come del resto la relativa busta paga, conveniva in giudizio la società (ex) datrice di lavoro per ivi sentirla condannare al pagamento, in suo favore, dell'ammontare di
€ 1740,51 (euro millesettecentoquaranta/51) per differenze sulla retribuzione ordinaria, ratei di 13^ e 14^ mensilità, ferie residue, permessi ex festività residui, e TFR (così specificate: € 2.696,66 di cui € 1293,61 per retribuzione ordinaria, € 121,86 per ratei di 13^ , € 2121,86 per ratei di
14^, € 487,63 ferie residue, € 90,72 per permessi ex festività residui ed €
580,98 per TFR, detratto l'importo di € 956,15 a titolo di preavviso non riconosciuto al datore di lavoro).
Concludeva pertanto chiedendo al Tribunale “…accerti e dichiari che
[...]
P.VA , con sede in Roma, via Filomusi Guelfi n. 20 CP_1 P.IVA_1
cap 00173, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.
[...]
(C.F. ), residente in [...]alla Controparte_2 C.F._1
via Arpino n. 35 cap 00172. non ha adempiuto regolarmente ai propri obblighi nei confronti del ricorrente in virtù del rapporto di lavoro subordinato tra questi intercorso e regolarizzato dal 19.5.22 al 27.09.22 così come previsto nel CCNL Turismo e
Pubblici Esercizi e inquadrabile, nello specifico, nel V livello del detto CCNL e
2 conseguentemente condanni P.VA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, via Filomusi Guelfi n. 20 cap 00173, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. (C.F. Controparte_2
), residente in [...] cap 00172 .a C.F._1
corrispondere al ricorrente la somma di euro 1740,51 (euro millesettecentoquaranta/51) per differenze sulla retribuzione ordinaria, ratei di 13^ e
14^ mensilità, ferie residue, permessi ex festività residui, e TFR (di cui € 580,98 per
TFR) o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, liquidando la somma, se del caso, anche in via equitativa, oltre al danno per svalutazione monetaria e agli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi…”
La società convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace.
La causa era istruita documentalmente, non avendo risposto la convenuta all'interpello ritualmente deferitogli per l'odierna udienza: all'esito della discussione, era dunque decisa mediante pubblica lettura della presente sentenza.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il ricorrente, dimessosi in data 27.9.2022 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso), deduce di non aver ricevuto le competenze di fine rapporto ed il TFR, così come la relativa busta paga, e fonda la propria richiesta di differenze retributive sulle buste paga (doc. 1) e sulle previsioni del CCNL di settore
(doc. 2), proponendo un conteggio - allegato al testo del ricorso - delle
3 spettanze per le singole voci indicate in premessa specificando le relative spettanze per ognuna di esse secondo un calcolo dettagliato.
Quanto in primo luogo alle differenze retributive per lavoro ordinario (e, in generale, alla retribuzione), deve osservarsi che la prova del pagamento della retribuzione può essere data solo attraverso una documentazione che attesti effettivamente l'avvenuto pagamento, cosa nella specie non avvenuta stante la scelta della contumacia da parte della società convenuta.
Il conteggio proposto dal ricorrente sul punto, non contestato ed elaborato con corretti criteri di calcolo sulla scorta di quanto riscontrabile dalle tabelle allegate al CCNL, ben può essere condiviso dal Tribunale.
Parimenti corretti appaiono i conteggi proposti dal ricorrente relativi alle voci di tredicesima ratei, quattordicesima ratei, ferie, permessi e festività nonché TFR, tutti istituti contrattuali riconoscibili al lavoratore sulla scorta del CCNL prodotto e del suo concreto inquadramento;
anche in ordine a dette voci possono condividersi i calcoli effettuati dal ricorrente, formulati sulla scorta di criteri verificabili e immuni da vizi.
A ciò si aggiunga che la mancata risposta all'interpello - disposto con ordinanza ritualmente notificata - da parte del legale rappresentante della società resistente, unitamente al corredo probatorio documentale in atti, consente di ritenere, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., sostanzialmente ammesse tutte le circostanze allegate in ricorso dacché dedotte con sufficiente precisione.
4 Sulla scorta delle esposte considerazioni al ricorrente spetta il complessivo ammontare di € 1.740,51 di cui € 1.293,61 per retribuzione ordinaria, €
121,86 per ratei di 13^, € 121,86 per ratei di 14^, € 487,63 per ferie residue, € 90,72 per permessi ex festività residui ed € 580,98 per TFR, già detratto dal totale l'importo di € 956,15 a titolo di preavviso non riconosciuto al datore di lavoro da parte del ricorrente.
La società convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento dell'ammontare suddetto, maggiorato di rivalutazione e interessi dalle singole date di maturazione dei crediti al soddisfo, in favore del ricorrente.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo e da distrarsi, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
- condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento, per Controparte_1
i titoli di cui in premessa, dell'ammontare di € 1.740,51, oltre rivalutazione e interessi dalle singole date di maturazione dei crediti al soddisfo, in favore del ricorrente;
- condanna la in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle Controparte_1
spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.550,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, in favore del ricorrente e da distrarsi.
Roma, 9.1.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni all'udienza del 9.1.2025, ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Anderlucci Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, piazza Cola di
Rienzo 85
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, via Filomusi Controparte_1
Guelfi 20
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 27.2.2024 e ritualmente notificato premesso di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1
dal 19.5.2022 - con mansioni di pasticcere, inquadrato nel Controparte_1
V livello del CCNL Turismo Pubblici esercizi, con orario dalle 7 alle 15 per sei giorni a settimana con giorno di riposo variabile - fino al 27.9.2022
- data delle sue dimissioni rassegnate senza preavviso - dedotto di non aver percepito le competenze di fine rapporto ed il TFR, come del resto la relativa busta paga, conveniva in giudizio la società (ex) datrice di lavoro per ivi sentirla condannare al pagamento, in suo favore, dell'ammontare di
€ 1740,51 (euro millesettecentoquaranta/51) per differenze sulla retribuzione ordinaria, ratei di 13^ e 14^ mensilità, ferie residue, permessi ex festività residui, e TFR (così specificate: € 2.696,66 di cui € 1293,61 per retribuzione ordinaria, € 121,86 per ratei di 13^ , € 2121,86 per ratei di
14^, € 487,63 ferie residue, € 90,72 per permessi ex festività residui ed €
580,98 per TFR, detratto l'importo di € 956,15 a titolo di preavviso non riconosciuto al datore di lavoro).
Concludeva pertanto chiedendo al Tribunale “…accerti e dichiari che
[...]
P.VA , con sede in Roma, via Filomusi Guelfi n. 20 CP_1 P.IVA_1
cap 00173, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.
[...]
(C.F. ), residente in [...]alla Controparte_2 C.F._1
via Arpino n. 35 cap 00172. non ha adempiuto regolarmente ai propri obblighi nei confronti del ricorrente in virtù del rapporto di lavoro subordinato tra questi intercorso e regolarizzato dal 19.5.22 al 27.09.22 così come previsto nel CCNL Turismo e
Pubblici Esercizi e inquadrabile, nello specifico, nel V livello del detto CCNL e
2 conseguentemente condanni P.VA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, via Filomusi Guelfi n. 20 cap 00173, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. (C.F. Controparte_2
), residente in [...] cap 00172 .a C.F._1
corrispondere al ricorrente la somma di euro 1740,51 (euro millesettecentoquaranta/51) per differenze sulla retribuzione ordinaria, ratei di 13^ e
14^ mensilità, ferie residue, permessi ex festività residui, e TFR (di cui € 580,98 per
TFR) o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, liquidando la somma, se del caso, anche in via equitativa, oltre al danno per svalutazione monetaria e agli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi…”
La società convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace.
La causa era istruita documentalmente, non avendo risposto la convenuta all'interpello ritualmente deferitogli per l'odierna udienza: all'esito della discussione, era dunque decisa mediante pubblica lettura della presente sentenza.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il ricorrente, dimessosi in data 27.9.2022 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso), deduce di non aver ricevuto le competenze di fine rapporto ed il TFR, così come la relativa busta paga, e fonda la propria richiesta di differenze retributive sulle buste paga (doc. 1) e sulle previsioni del CCNL di settore
(doc. 2), proponendo un conteggio - allegato al testo del ricorso - delle
3 spettanze per le singole voci indicate in premessa specificando le relative spettanze per ognuna di esse secondo un calcolo dettagliato.
Quanto in primo luogo alle differenze retributive per lavoro ordinario (e, in generale, alla retribuzione), deve osservarsi che la prova del pagamento della retribuzione può essere data solo attraverso una documentazione che attesti effettivamente l'avvenuto pagamento, cosa nella specie non avvenuta stante la scelta della contumacia da parte della società convenuta.
Il conteggio proposto dal ricorrente sul punto, non contestato ed elaborato con corretti criteri di calcolo sulla scorta di quanto riscontrabile dalle tabelle allegate al CCNL, ben può essere condiviso dal Tribunale.
Parimenti corretti appaiono i conteggi proposti dal ricorrente relativi alle voci di tredicesima ratei, quattordicesima ratei, ferie, permessi e festività nonché TFR, tutti istituti contrattuali riconoscibili al lavoratore sulla scorta del CCNL prodotto e del suo concreto inquadramento;
anche in ordine a dette voci possono condividersi i calcoli effettuati dal ricorrente, formulati sulla scorta di criteri verificabili e immuni da vizi.
A ciò si aggiunga che la mancata risposta all'interpello - disposto con ordinanza ritualmente notificata - da parte del legale rappresentante della società resistente, unitamente al corredo probatorio documentale in atti, consente di ritenere, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., sostanzialmente ammesse tutte le circostanze allegate in ricorso dacché dedotte con sufficiente precisione.
4 Sulla scorta delle esposte considerazioni al ricorrente spetta il complessivo ammontare di € 1.740,51 di cui € 1.293,61 per retribuzione ordinaria, €
121,86 per ratei di 13^, € 121,86 per ratei di 14^, € 487,63 per ferie residue, € 90,72 per permessi ex festività residui ed € 580,98 per TFR, già detratto dal totale l'importo di € 956,15 a titolo di preavviso non riconosciuto al datore di lavoro da parte del ricorrente.
La società convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento dell'ammontare suddetto, maggiorato di rivalutazione e interessi dalle singole date di maturazione dei crediti al soddisfo, in favore del ricorrente.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo e da distrarsi, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
- condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento, per Controparte_1
i titoli di cui in premessa, dell'ammontare di € 1.740,51, oltre rivalutazione e interessi dalle singole date di maturazione dei crediti al soddisfo, in favore del ricorrente;
- condanna la in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle Controparte_1
spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.550,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, in favore del ricorrente e da distrarsi.
Roma, 9.1.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
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