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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 25/09/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1892/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1892 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023; promossa da:
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1
Tiziana Giarrusso;
(parte attrice/opponente)
contro
:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dagli Controparte_1 avv.ti Antonio Schiavone e Giulia Galati;
(parte opposta) nonché
contro
: in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Controparte_2 dall'avv. Gaetano Biocca;
(parte convenuta)
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 351/2023, emesso, dall'intestato Tribunale, in data 03/08/2023, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 1252/2023;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore-opponente ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1 Controparte_2
• da un lato, proponendo formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui in oggetto – richiesto ed ottenuto da quale creditore cessionario da Controparte_1 Controparte_2
(incorporante il gruppo al cui interno era stata assorbita la ), CP_3 Controparte_4 per ottenere il pagamento del credito fondato sul contratto di “prestito finanziario” n. 004/133970, da lui stipulato con quest'ultimo istituto di credito – deducendo, quali motivi di opposizione:
1. l'improcedibilità della domanda, stante il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
2. la mancata prova scritta del credito, stante l'insufficienza, a tali fini, della sola certificazione ex art. 50 T.U.B.;
3. la nullità del contratto, stante la mancata consegna del piano di ammortamento;
• dall'altro lato, deducendo l'illegittimità delle clausole del (diverso) contratto di conto corrente n. 2680 (asseritamente collegato al contratto di finanziamento azionato in sede monitoria), da lui stipulato con la stessa e, in particolare, delle clausole Controparte_4 che prevedono: la capitalizzazione trimestrale anatocistica degli interessi;
le commissioni di massimo scoperto trimestrali;
la clausola uso piazza.
L'attore opponente ha, quindi, concluso chiedendo:
• la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
• la condanna delle società opposta e convenuta al pagamento della somma complessivamente pari ad € 46.232,21 (richiesta a titolo di restituzione degli interessi anatocistici da lui corrisposti in favore dell'allora e da quest'ultima Controparte_4 illegittimamente percepiti), previa declaratoria di nullità parziale del contratto di conto corrente in questione, stante la nullità delle relative clausole sopra menzionate.
Si sono costituite in giudizio la parte opposta, e la parte convenuta, Controparte_1 [...] contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate. Controparte_2
La parte opposta in particolare, ha eccepito, per un verso, l'infondatezza, nel Controparte_1 merito, delle eccezioni aventi ad oggetto la domanda monitoria e, per altro verso, l'inconferenza, rispetto alla domanda monitoria stessa, delle restanti doglianze relative al contratto di conto corrente, chiedendo, quindi, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta.
La parte convenuta invece, ha preliminarmente eccepito il giudicato Controparte_2 sceso sulle doglianze e sulle domande aventi ad oggetto il contratto di conto corrente n. 2680, sulle quali si sarebbe già pronunciato – con sentenza emessa in data 23/11/2017 – l'intestato Tribunale, nell'ambito di altro giudizio, iscritto al R.G. n. 633/2013 e vertente tra e Parte_1 nonché l'infondatezza, in ogni caso, nel merito, delle Controparte_5 restanti doglianze, concludendo, quindi, per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione o, comunque, per il rigetto, nel merito, di tutte le domande spiegate dall'odierno opponente. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., assegnato il termine per l'espletamento della procedura di mediazione e rilevata – da parte del G.O.P., dott. Michele
Dentale – l'omessa istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_2 da parte dell'attore-opponente, sulla cui formale estromissione il G.O.P. riservava ogni provvedimento, la causa è stata, quindi, istruita esclusivamente mediante l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti e, fatte precisare le conclusioni mediante scambio di note scritte, la stessa è stata, da ultimo, trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza cartolare del 28 maggio 2025.
***
L'opposizione e le restanti domande proposte da non sono fondate e, pertanto, Parte_1 devono essere rigettate.
Sulla chiamata diretta in causa di Controparte_2
Preliminarmente, si rileva la nullità della chiamata diretta del terzo, Controparte_2 da parte dell'odierno attore-opponente, non avendo egli chieso, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, nemmeno in via subordinata, l'autorizzazione alla chiamata in causa di tale soggetto e non potendosi ritenere in alcun modo sanata tale nullità, in virtù della mera costituzione in giudizio della stessa parte, secondo il noto e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato anche in corso di causa (v., in tal senso, ex multis: Cass. civ. n. 6503/2024).
Ne deriva che, con riferimento a non può che essere dichiarata Controparte_2 estromissione della parte stessa, con assorbimento di tutte le domande afferenti al rapporto di conto corrente n. 2680, atteso che l'unico contraddittore, relativamente a tali domande, sarebbe, appunto, il solo istituto di credito (non essendo stato nemmeno allegato, Controparte_2 dall'odierno opponente-attore, che anche il credito derivante da tale diverso rapporto sia stato oggetto di cessione ad , e fermo restando che, in ogni caso, in caso di cessione del credito, la CP_1 cessionaria è notoriamente priva di legittimazione passiva con riferimento alla domanda avente ad oggetto le pretese restitutorie del debitore ceduto).
Né, del resto, le doglianze afferenti al contratto di conto corrente n. 2680 possono incidere in alcun modo sul diverso contratto di mutuo azionato in sede monitoria (di talché le stesse non devono essere analizzate nemmeno a tali diversi fini), non essendo in alcun modo ravvisabile, nel caso di specie, un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo (“prestito finanziario”) e contratto di conto corrente
(che sussisterebbe, invece, ad esempio, qualora il mutuo fosse stato concesso per ripianare uno scoperto di conto corrente, ciò che, tuttavia, non emerge in alcun modo dalla documentazione in atti), dovendosi quindi ritenere, più semplicemente, che il mutuo veniva concretamente erogato sul conto corrente in questione (come risultante, del resto, dalla documentazione in atti) e che in ciò si esaurisca il collegamneto tra i due negozi.
Sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto.
Entrando nel merito, più propriamente, dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, si osserva, invece, quanto segue.
1.
Deve ritenersi, in primo luogo, superato il primo motivo di opposizione, stante il regolare espletamento (benché con l'esito negativo derivante dalla mancata adesione da parte dell'opponente) della procedura di mediazione.
2.
È, invece, del tutto infondato il secondo motivo di opposizione, atteso che il credito azionato in via monitoria trova la propria fonte, nell'an e nel quantum, non solo nella certificazione di cui all'art. 50
T.U.B., ma anche nel contratto di finanziamento (in atti) – le cui clausole, peraltro, è appena il caso di aggiungere, non devono essere esaminate, in questa sede, dalla scrivente, nemmeno dal punto di vista della loro possibile abusività ai sensi della disciplina consumeristica, atteso che l'odierno opponente risulta aver stipulato il contratto di finanziamento in questione in qualità non già di consumatore, bensì di titolare di ditta individuale, non risultando, quindi, che lo stesso abbia agito per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta –, da cui risulta l'obbligazione, assunta dall'odierno opponente, di restituzione della somma mutuata, pari ad
€ 55.000,00.
3.
Del pari infondato è, infine, anche il terzo motivo di opposizione, atteso che (com'è noto;
v., in tal senso, nella giurisprudenza di merito: Trib. Mantova n. 133 del 13/02/2024) il piano di ammortamento non costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo (la cui mancata consegna potrebbe, quindi, determinarne la nullità, benché parziale), laddove in esso siano riportati – come concretamente avvenuto nel caso di specie – tutti i parametri idonei a consentire la determinazione periodica dei costi (nel caso di specie, viene in considerazione un ammortamento alla francese, da restituire in n.
120 rate costanti, al tasso di interesse fisso pari al 6,45% (TAN) e al 6,645% (TAE); cfr. contratto di
“prestito finanziario” del 24/05/2010, in atti).
Ne deriva, quindi, alla luce di tutto quanto osservato, l'integrale rigetto dell'opposizione proposta.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 26.001,00 a € 52.000,00, individuato avuto riguardo all'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto), con riferimento a tutte le fasi, ad esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione (in concreto non espletata).
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'odierno attore-opponente, dell'art. 96, co. 3, c.p.c. in favore di ciascuna delle controparti, trattandosi di sanzione la cui concreta applicazione è rimessa al giudice, anche d'ufficio, il quale può comminarla in tutti i casi in cui sussista, quantomeno, una colpa grave della parte che agisce o che resiste in giudizio (così, da ultimo:
Cass. civ. n. 6205/2025), colpa grave da ravvisarsi, nel caso di specie, nella possibilità, per l'odierno attore-opponente, di avvedersi agevolmente dell'infondatezza delle proprie domande.
Circa il quantum, si ritiene congruo liquidare tale somma rapportandola alle spese di lite del presente giudizio, nella misura equitativamente determinata (e per lo più simbolica) del 10% delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1892 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la nullità della chiamata in causa diretta del terzo, , Controparte_2 per l'effetto, ne dichiara l'estromissione dal presente giudizio;
• Rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo in oggetto che, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo;
• Condanna al pagamento, in favore delle controparti, delle spese di lite Parte_1 dalle stesse sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.906,00 ciascuna, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
• Condanna al pagamento, in favore delle controparti, dell'ulteriore Parte_1 somma pari ad € 290,60 ciascuna, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 23/09/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1892 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023; promossa da:
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1
Tiziana Giarrusso;
(parte attrice/opponente)
contro
:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dagli Controparte_1 avv.ti Antonio Schiavone e Giulia Galati;
(parte opposta) nonché
contro
: in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Controparte_2 dall'avv. Gaetano Biocca;
(parte convenuta)
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 351/2023, emesso, dall'intestato Tribunale, in data 03/08/2023, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 1252/2023;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore-opponente ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1 Controparte_2
• da un lato, proponendo formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui in oggetto – richiesto ed ottenuto da quale creditore cessionario da Controparte_1 Controparte_2
(incorporante il gruppo al cui interno era stata assorbita la ), CP_3 Controparte_4 per ottenere il pagamento del credito fondato sul contratto di “prestito finanziario” n. 004/133970, da lui stipulato con quest'ultimo istituto di credito – deducendo, quali motivi di opposizione:
1. l'improcedibilità della domanda, stante il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
2. la mancata prova scritta del credito, stante l'insufficienza, a tali fini, della sola certificazione ex art. 50 T.U.B.;
3. la nullità del contratto, stante la mancata consegna del piano di ammortamento;
• dall'altro lato, deducendo l'illegittimità delle clausole del (diverso) contratto di conto corrente n. 2680 (asseritamente collegato al contratto di finanziamento azionato in sede monitoria), da lui stipulato con la stessa e, in particolare, delle clausole Controparte_4 che prevedono: la capitalizzazione trimestrale anatocistica degli interessi;
le commissioni di massimo scoperto trimestrali;
la clausola uso piazza.
L'attore opponente ha, quindi, concluso chiedendo:
• la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
• la condanna delle società opposta e convenuta al pagamento della somma complessivamente pari ad € 46.232,21 (richiesta a titolo di restituzione degli interessi anatocistici da lui corrisposti in favore dell'allora e da quest'ultima Controparte_4 illegittimamente percepiti), previa declaratoria di nullità parziale del contratto di conto corrente in questione, stante la nullità delle relative clausole sopra menzionate.
Si sono costituite in giudizio la parte opposta, e la parte convenuta, Controparte_1 [...] contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate. Controparte_2
La parte opposta in particolare, ha eccepito, per un verso, l'infondatezza, nel Controparte_1 merito, delle eccezioni aventi ad oggetto la domanda monitoria e, per altro verso, l'inconferenza, rispetto alla domanda monitoria stessa, delle restanti doglianze relative al contratto di conto corrente, chiedendo, quindi, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta.
La parte convenuta invece, ha preliminarmente eccepito il giudicato Controparte_2 sceso sulle doglianze e sulle domande aventi ad oggetto il contratto di conto corrente n. 2680, sulle quali si sarebbe già pronunciato – con sentenza emessa in data 23/11/2017 – l'intestato Tribunale, nell'ambito di altro giudizio, iscritto al R.G. n. 633/2013 e vertente tra e Parte_1 nonché l'infondatezza, in ogni caso, nel merito, delle Controparte_5 restanti doglianze, concludendo, quindi, per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione o, comunque, per il rigetto, nel merito, di tutte le domande spiegate dall'odierno opponente. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., assegnato il termine per l'espletamento della procedura di mediazione e rilevata – da parte del G.O.P., dott. Michele
Dentale – l'omessa istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_2 da parte dell'attore-opponente, sulla cui formale estromissione il G.O.P. riservava ogni provvedimento, la causa è stata, quindi, istruita esclusivamente mediante l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti e, fatte precisare le conclusioni mediante scambio di note scritte, la stessa è stata, da ultimo, trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza cartolare del 28 maggio 2025.
***
L'opposizione e le restanti domande proposte da non sono fondate e, pertanto, Parte_1 devono essere rigettate.
Sulla chiamata diretta in causa di Controparte_2
Preliminarmente, si rileva la nullità della chiamata diretta del terzo, Controparte_2 da parte dell'odierno attore-opponente, non avendo egli chieso, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, nemmeno in via subordinata, l'autorizzazione alla chiamata in causa di tale soggetto e non potendosi ritenere in alcun modo sanata tale nullità, in virtù della mera costituzione in giudizio della stessa parte, secondo il noto e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato anche in corso di causa (v., in tal senso, ex multis: Cass. civ. n. 6503/2024).
Ne deriva che, con riferimento a non può che essere dichiarata Controparte_2 estromissione della parte stessa, con assorbimento di tutte le domande afferenti al rapporto di conto corrente n. 2680, atteso che l'unico contraddittore, relativamente a tali domande, sarebbe, appunto, il solo istituto di credito (non essendo stato nemmeno allegato, Controparte_2 dall'odierno opponente-attore, che anche il credito derivante da tale diverso rapporto sia stato oggetto di cessione ad , e fermo restando che, in ogni caso, in caso di cessione del credito, la CP_1 cessionaria è notoriamente priva di legittimazione passiva con riferimento alla domanda avente ad oggetto le pretese restitutorie del debitore ceduto).
Né, del resto, le doglianze afferenti al contratto di conto corrente n. 2680 possono incidere in alcun modo sul diverso contratto di mutuo azionato in sede monitoria (di talché le stesse non devono essere analizzate nemmeno a tali diversi fini), non essendo in alcun modo ravvisabile, nel caso di specie, un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo (“prestito finanziario”) e contratto di conto corrente
(che sussisterebbe, invece, ad esempio, qualora il mutuo fosse stato concesso per ripianare uno scoperto di conto corrente, ciò che, tuttavia, non emerge in alcun modo dalla documentazione in atti), dovendosi quindi ritenere, più semplicemente, che il mutuo veniva concretamente erogato sul conto corrente in questione (come risultante, del resto, dalla documentazione in atti) e che in ciò si esaurisca il collegamneto tra i due negozi.
Sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto.
Entrando nel merito, più propriamente, dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, si osserva, invece, quanto segue.
1.
Deve ritenersi, in primo luogo, superato il primo motivo di opposizione, stante il regolare espletamento (benché con l'esito negativo derivante dalla mancata adesione da parte dell'opponente) della procedura di mediazione.
2.
È, invece, del tutto infondato il secondo motivo di opposizione, atteso che il credito azionato in via monitoria trova la propria fonte, nell'an e nel quantum, non solo nella certificazione di cui all'art. 50
T.U.B., ma anche nel contratto di finanziamento (in atti) – le cui clausole, peraltro, è appena il caso di aggiungere, non devono essere esaminate, in questa sede, dalla scrivente, nemmeno dal punto di vista della loro possibile abusività ai sensi della disciplina consumeristica, atteso che l'odierno opponente risulta aver stipulato il contratto di finanziamento in questione in qualità non già di consumatore, bensì di titolare di ditta individuale, non risultando, quindi, che lo stesso abbia agito per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta –, da cui risulta l'obbligazione, assunta dall'odierno opponente, di restituzione della somma mutuata, pari ad
€ 55.000,00.
3.
Del pari infondato è, infine, anche il terzo motivo di opposizione, atteso che (com'è noto;
v., in tal senso, nella giurisprudenza di merito: Trib. Mantova n. 133 del 13/02/2024) il piano di ammortamento non costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo (la cui mancata consegna potrebbe, quindi, determinarne la nullità, benché parziale), laddove in esso siano riportati – come concretamente avvenuto nel caso di specie – tutti i parametri idonei a consentire la determinazione periodica dei costi (nel caso di specie, viene in considerazione un ammortamento alla francese, da restituire in n.
120 rate costanti, al tasso di interesse fisso pari al 6,45% (TAN) e al 6,645% (TAE); cfr. contratto di
“prestito finanziario” del 24/05/2010, in atti).
Ne deriva, quindi, alla luce di tutto quanto osservato, l'integrale rigetto dell'opposizione proposta.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 26.001,00 a € 52.000,00, individuato avuto riguardo all'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto), con riferimento a tutte le fasi, ad esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione (in concreto non espletata).
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'odierno attore-opponente, dell'art. 96, co. 3, c.p.c. in favore di ciascuna delle controparti, trattandosi di sanzione la cui concreta applicazione è rimessa al giudice, anche d'ufficio, il quale può comminarla in tutti i casi in cui sussista, quantomeno, una colpa grave della parte che agisce o che resiste in giudizio (così, da ultimo:
Cass. civ. n. 6205/2025), colpa grave da ravvisarsi, nel caso di specie, nella possibilità, per l'odierno attore-opponente, di avvedersi agevolmente dell'infondatezza delle proprie domande.
Circa il quantum, si ritiene congruo liquidare tale somma rapportandola alle spese di lite del presente giudizio, nella misura equitativamente determinata (e per lo più simbolica) del 10% delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1892 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la nullità della chiamata in causa diretta del terzo, , Controparte_2 per l'effetto, ne dichiara l'estromissione dal presente giudizio;
• Rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo in oggetto che, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo;
• Condanna al pagamento, in favore delle controparti, delle spese di lite Parte_1 dalle stesse sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.906,00 ciascuna, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
• Condanna al pagamento, in favore delle controparti, dell'ulteriore Parte_1 somma pari ad € 290,60 ciascuna, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 23/09/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo