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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2024, n. 5890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5890 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6378 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 , vertente:
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marta ANTONIOLI per procura in atti
RICORRENTE
E
CP
rappresentata e difesa dall'Avv. Mara POMPEI per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio 1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/02/2023, ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di pronunciare, alle condizioni di cui in atti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 9/07/2016 con da cui aveva avuto il figlio CP
(nato il [...] ) e da cui si era separato in virtù di decreto di omologa del Tribunale Per_1 di Roma in data 17/3/2022.
La ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle CP diverse condizioni indicate in atti.
All'udienza presidenziale è stato vanamente esperito il tentativo di conciliazione e sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza in data 29/8/2023,
a cui si rimanda.
All'udienza innanzi al GI del 16.1.2024, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sul solo “status”.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 17/3/2022.
Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto dalle parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e la persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa all'udienza del
16/1/2024.
Spese alla sentenza definitiva.
2
P.Q.M.
non definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 9/7/2016 in
PIETRAMONTECORVINO, da e trascritto Parte_1 CP nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune (atto n. 3, Parte 2, Serie A, Anno
2016);
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
3) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza emessa all'udienza del
16/1/2024;
4) spese alla sentenza definitiva.
Roma, 3/4/2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6378 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 , vertente:
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marta ANTONIOLI per procura in atti
RICORRENTE
E
CP
rappresentata e difesa dall'Avv. Mara POMPEI per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio 1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/02/2023, ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di pronunciare, alle condizioni di cui in atti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 9/07/2016 con da cui aveva avuto il figlio CP
(nato il [...] ) e da cui si era separato in virtù di decreto di omologa del Tribunale Per_1 di Roma in data 17/3/2022.
La ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle CP diverse condizioni indicate in atti.
All'udienza presidenziale è stato vanamente esperito il tentativo di conciliazione e sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza in data 29/8/2023,
a cui si rimanda.
All'udienza innanzi al GI del 16.1.2024, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sul solo “status”.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 17/3/2022.
Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto dalle parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e la persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa all'udienza del
16/1/2024.
Spese alla sentenza definitiva.
2
P.Q.M.
non definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 9/7/2016 in
PIETRAMONTECORVINO, da e trascritto Parte_1 CP nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune (atto n. 3, Parte 2, Serie A, Anno
2016);
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
3) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza emessa all'udienza del
16/1/2024;
4) spese alla sentenza definitiva.
Roma, 3/4/2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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