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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/05/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 312/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 18 marzo 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( p iva ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Lorenzo DI ANTONIO del foro di Teramo ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
p iva rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio COLANTONI CP_1 P.IVA_2
del foro di Teramo ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 109/24 dell'8 febbraio
2024 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Teramo ha accolto l'opposizione che la ditta ha proposto al decreto n. CP_1
1296/18 con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di Parte_1
(di seguito, e per brevità, ), della somma complessiva di € 6.681,60 (essendo compresa Parte_1
l'IVA) a saldo dei lavori aventi ad oggetto la realizzazione dell'impianto termoidraulico all'interno di un più ampio complesso condominiale sito nel Comune di Tortoreto in V.le Sirena.
1 La principale argomentazione svolta dalla società opposta ha riguardato l'assenza di prova della pretesa creditoria azionata in via monitoria in quanto l'importo già corrisposto, tenuto conto del ritardo nell'esecuzione dei lavori e dei vizi riscontrati, deve ritenersi di per sé congruo.
1.2. La ditta ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione proponendo, in definitiva, una lettura Pt_1
dei fatti diametralmente opposta e così insistendo per la conferma della sussistenza del credito.
1.3. La decisione del primo giudice, preceduta da un'istruttoria caratterizzata dall'espletamento prima di una CTU e successivamente dall'escussione del direttore dei lavori (su cui meglio si dirà nel prosieguo), si è fondata sulle seguenti argomentazioni:
- vi è stata una ricostruzione delle fasi salienti della fattispecie e quindi è stato evidenziato che i lavori eseguiti sono stati originariamente stimati in un computo metrico;
- successivamente, le parti hanno previsto l'applicazione dalla somma concordata della detrazione di alcune voci e così è stato per l'acquisto dei materiali (a cui ha provveduto direttamente l'opponente)
e per l'applicazione di uno sconto nell'ordine del 10%;
- attenendosi alle risultanze della prova orale, è stato riconosciuto un ritardo nell'esecuzione dei lavori con conseguente applicazione di una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno;
- allo stesso tempo, sono stati accertati i seguenti vizi nell'esecuzione delle opere e segnatamente “la sistemazione sanitari non idoneamente installati;
la rottura rivestimento del bagno app. lato mare per montaggio scaldasalviette;
la manomissione comignolo sopra disimpegno appartamenti lato mare con conseguenti infiltrazioni;
il collegamento dello scarico di condensa bucando discendente
(app. lato mare); la sostituzione mattonelle rotte durante l'esecuzione dei lavori;
la tinteggiatura app. piano sotto;
la pulizia cantiere e trasporto a discarica materiale generico;
la pulizia cantiere e trasporto a discarica materiale di risulta montaggio impianto termico” (cfr pag. 3 della sentenza);
- a fronte del quadro così tratteggiato, la ditta , gravata dell'onere della prova, non ha Parte_1
dimostrato il tempestivo completamento dei lavori, la mancata previsione della clausola penale per il ritardo, l'assenza di vizi nelle opere eseguite;
- muovendo allora da queste premesse e tenendo conto della spesa necessaria per la loro eliminazione, dell'acconto corrisposto e dell'ulteriore somma versata a mezzo assegno circolare nella fase stragiudiziale della lite, non può ritenersi provata la sussistenza del credito;
1.4. La sentenza del giudice teramano è stata tempestivamente impugnata da mediante Parte_1
l'articolazione di due motivi.
2 La prima ed invero articolata doglianza (sulla quale si tornerà più analiticamente nel prosieguo) ha investito più direttamente l'errata applicazione dei principi, di ordine generale, in tema di riparto dell'onere della prova in situazioni analoghe a quella che ci occupa.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato (ma quale conseguenza dell'esito della lite ed in applicazione del principio della soccombenza) la condanna disposta a suo carico delle spese di lite.
La parte appellata ha resistito all'impugnazione proposta concludendo per l'integrale conferma della decisione gravata in particolare evidenziando l'assenza di contestazioni sulla stima dei lavori operata dal direttore ed all'esito della verifica effettuata presso il cantiere alla data del 5 dicembre 2017.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è fondato e di conseguenza deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito meglio illustrate.
3.1. Il primo, ed invero anche unico sostanziale motivo articolato dalla ditta ha riguardato Parte_1
l'essenza (come peraltro accaduto anche in primo grado) della controversia ovvero l'assolvimento dell'onere della prova.
Secondo la prospettazione dell'appellante il vulnus della decisione impugnata deve individuarsi in tre aspetti: a) impossibilità per il creditore di fornire la dimostrazione di fatti negativi (sull'assenza di un termine per l'ultimazione dei lavori, sulla previsione di una clausola penale da ritardo, sull'assenza di vizi); b) l'errata valutazione del compendio probatorio nella sua interezza;
c) la rilevanza attribuita alla deposizione dell'ing. direttore dei lavori peraltro richiesta con la terza memoria ex art Tes_1
183 comma VI cpc;
La disamina del motivo rende indispensabile procedere ad una sintetica ricostruzione della cornice in diritto ed in fatto al cui interno la controversia che ci occupa deve essere inquadrata.
3.1.1. Su versante in diritto, è d'uopo rilevare che l'opposizione al decreto ingiuntivo presenta come noto una struttura latu sensu impugnatoria ma solo in virtù del collegamento con il provvedimento già adottato in fase monitoria.
3 Per il resto, dunque, essa instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr Cass Civ Sez III, 14.3.2013 n. 6550).
Da ultimo, a comporre definitivamente il contrasto interpretativo, le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito che “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr Cass Civ, S.U., 13.1.2022 n. 927)
La giurisprudenza, come noto, ha poi anche delimitato il perimetro dell'onere probatorio nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione prevedendo, a carico del creditore che agisce, come in questo caso, per l'adempimento, la prova della fonte della propria pretesa ed il relativo termine di scadenza, facendo gravare sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, anche nell'ipotesi in cui egli si avvalga dell'eccezione di inadempimento (cfr Cass Civ S.U, 30.10.2001 n.
13533).
Questa regola trova applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui in definitiva la sola inversione dell'onere dell'iniziativa processuale, non produce alcun mutamento delle posizioni sostanziali delle parti.
3.1.2.In punto di fatto, invece, merita osservare quanto segue.
Gli aspetti incontroversi della vicenda, in quanto non contestati o comunque documentalmente dimostrati posso essere così sintetizzati:
- Tra le parti è stato concluso in forma verbale un contratto di appalto;
- I lavori sono stati ultimati e quindi il cantiere è stato riconsegnato alla ditta committente CP_1
[... in data 29 giugno 2017;
- Nella fase stragiudiziale della lite, la medesima ditta ha corrisposto alla controparte i seguenti importi (in entrambi i casi già comprensivi dell'IVA) di € 7.000,00 e (con un assegno circolare del 20 dicembre 2017) di € 6.681,60;
- L'applicazione sull'ammontare complessivo dei lavori di uno sconto nella misura del 10%;
4 All'interno del quadro così tratteggiato, devono essere inserite le ulteriori risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio e segnatamente:
-in data 7 novembre 2016 (certamente prima dell'esecuzione dei lavori) la ditta appaltatrice ha redatto un computo metrico dei lavori per l'ammontare complessivo di € 19.405,00 (sorte capitale di €
16.144,50 maggiorata dell'iva);
- il 1 luglio 2017 ovvero immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori, la ha compilato un Pt_1
certificato di contabilità dei lavori;
il documento risulta suddiviso in due parti;
nella prima, sono stati inseriti i lavori concordati per € 9.110,00 con sconto del 10%; nella seconda, invece, quelli extra oltre al costo di alcuni materiali (essenzialmente trattasi di rubinetti ) per un importo di € 10.461,00 così da conseguire un totale di 19.571,00 (già compreso di IVA) a cui la stessa appaltatrice ha detratto l'acconto (il primo ) di € 7.000 quantificando di conseguenza il proprio credito nell'ordine di €
12.571,00;
- la direzione lavori ha provveduto a redigere una relazione in cui è stata indicata la data di ultimazione lavori (21 aprile 2017), l'applicazione della penale da ritardo, le varie decurtazioni applicate rispetto all'iniziale computo metrico del novembre 2016 sia per lo sconto che anche per dei macchinari per €
7.800,00; la presenza di vizi;
l'esito di un sopralluogo con contestazioni sollevate dalla controparte;
la stima, al netto di quanto sopra esposto dei lavori peraltro meglio esplicitata nell'ulteriore nota del
7 novembre 2017;
- il 31 luglio 2017, ha inoltrato non solo alla , ma anche ad altre ditte operanti CP_1 Parte_1
nel cantiere una nota di formale contestazione in ordine a danni arrecati ed a difetti e/o vizi dei lavori eseguiti;
- a partire da quel momento è iniziato un intenso carteggio epistolare tra i rispettivi legali delle parti
(cfr le note allegate alle rispettive memorie ex art 183 comma VI n. 2) cpc); tra tale materiale, vanno segnalate, perché rilevanti ai fini della decisione, le note del 28 novembre 2017 e del 4 gennaio 2018 con cui ha contestato la ricostruzione fornita dalla controparte per negare, fatto salvo Parte_1
l'importo oggetto del già citato assegno circolare, espressamente accettato a deconto del maggior importo dovuto, l'esistenza di un credito nella misura riportata nella contabilità finale;
- in questo scenario va poi collocata la CTU le cui risultanze invero non hanno costituito profilo di particolare contestazione;
l'esperto, per quanto di interesse, ha da un lato provveduto alla stima dei lavori eseguiti dalla ditta stimandoli nell'importo di € 18.147,20 oltre IVA, dall'altro ha Parte_1
preso atto che eventuali vizi sono stati eliminati e quindi non è stato possibile verificarne la presenza;
- dopo la CTU, il primo giudice ha ammesso l'escussione del teste direttore dei Testimone_2
lavori il quale ha risposto affermativamente a tutti i capitoli di prova articolati così confermando, in estrema sintesi, la rappresentazione della CP_1
5 3.2.1.L'insieme delle considerazioni svolte consente di superare il percorso argomentativo del primo giudice ritenendo di conseguenza la fondatezza in punto di an debeatur della pretesa creditoria in quanto:
- la ha certamente provato la sussistenza della causa petendi (ovvero del contratto Controparte_2
di appalto concluso verbalmente con la controparte) della domanda allegando, al contempo, anche l'altrui inadempimento (costituito dal mancato pagamento a saldo dei lavori);
- la posizione difensiva di deve essere inquadrata all'interno dello schema tipico CP_1 dell'eccezione di inadempimento sia per quanto concerne la sussistenza di vizi che per ciò che concerne il ritardo nel completamento dei lavori;
- non osta a tale opzione interpretativa il fatto che il giudice di prime cure si sia limitato a ritenere, a fronte della prospettazione dell'opponente, gravata dell'onere della prova la;
Parte_1
- una siffatta soluzione risulta peraltro confermata in ambito giurisprudenziale essendo oramai pacifico che con l'eccezione di inadempimento si verifica un'ulteriore inversione dell'onere probatorio e pertanto torna a carico del creditore (e quindi del soggetto non eccipiente) la dimostrazione di aver correttamente adempiuto la prestazione naturalmente con il limite (da intendere alla stregua di una clausola di salvaguardia sistematica) della buona fede;
- inoltre, collocandosi all'interno di tale prospettiva non si verifica alcuna violazione del principio che vieta la prova dei fatti negativi perché il brocardo che sintetizza tale regola (negativa non sunt servanda) non trova alcun riscontro codicistico e perché i principi della distribuzione della prova essendo posti a presidio del corretto svolgimento del processo non possono essere altrimenti derogati;
Tanto considerato, occorre procedere ad una trattazione separata delle questioni riguardanti i vizi ed il ritardo.
3.2.2.Con riguardo ai primi, è sufficiente osservare che la nota di contestazione (prodotta da CP_1
[... in allegato alla prima memoria ex art 183 comma VI cpc) del 31 luglio 2017 è stata rivolta a tutte le ditte, ivi compresa naturalmente , che hanno lavorato nel cantiere. Parte_1
Una tale circostanza rende, al di là del tenore della deposizione testimoniale (sulla quale meglio si dirà), del tutto contraria a buona fede e sprovvista di adeguato riscontro la tesi sostenuta dall'odierna appellata.
Peraltro, non è neppure superfluo evidenziare che sul tema dei vizi il CTU si è così espresso “In ordine ai vizi lamentati da parte attrice, riportati nella contabilità Relazione sul conto finale) della
6 direzione lavori, si precisa che gli stessi sono stati per lo più emendati e quindi oggi non riscontrabili, ad eccezione del collegamento dello scarico di condensa al discendente.
Il costo per l'eliminazione di detto vizio è stimato pari a € 50,00”.
Dunque, l'unica prova acquisita della sussistenza il modico importo di € 50.
3.2.3. Per quanto concerne, il ritardo, invece, vanno condivise le censure sollevare dall'appellante sull'inammissibilità della prova testimoniale perché tardivamente proposta con la terza memoria ex art. 183 comma VI cpc (cfr pag 16 dell'atto di appello).
Come noto, nell'assetto del processo delineato prima della riforma del 2022, la finalità della terza memoria era unicamente quella di articolare mezzi di prova (peraltro pacificamente anche di matrice documentale) contraria al fine di controdedurre alle argomentazioni avversarie.
Nel caso di specie, anche soltanto alla luce delle asserzioni sviluppate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (sull'insussistenza della pretesa creditoria), ben avrebbe CP_1
potuto (e dovuto) formulare la richiesta di prova orale nell'ambito della seconda memoria all'uopo espressamente deputata.
Invece, non solo non vi ha provveduto, ma addirittura non ha neanche depositato tale memoria.
A nulla vale, ai fini di un diverso inquadramento dei fatti, sostenere che l'esigenza di articolare la richiesta di prova testimoniale è derivata dalle produzioni depositate dalla controparte.
Scendendo nel dettaglio, infatti, nel momento in cui si è costituita in giudizio ha Parte_1
depositato la contabilità finale dei lavori così integrando il panorama probatorio di un ulteriore elemento a supporto delle proprie ragioni.
E' vero che con la seconda memoria la medesima parte ha depositato ulteriore materiale documentale, tuttavia tale scelta processuale non esonerava qualora lo avesse ritenuto, di articolare CP_1
ulteriori istanze istruttorie.
Tuttavia, già anche in sede di comparsa di costituzione ha così dedotto “detti lavori Parte_1
venivano commissionati solo oralmente ad , che ne ha correttamente comunicato il costo, Parte_1 la convenuta contesta l'apodittica ragione propugnata dalla controparte secondo cui, sulla base di quanto previsto dal fantomatico contratto sottoscritto in data 19.12.2016 (inesistente e comunque non sottoscritto da ) l'importo a saldo delle prestazioni effettuate ammonterebbe a soli Parte_1
€.7.146,40. Invero, per dette, già documentate prestazioni (cfr.doc.7), elencate nel conteggio finale oggi versato in atti (doc.8), già a conoscenza di la convenuta, al netto di quanto CP_1 riconosciutole come acconto (€.7.000,00), evidenziava un residuo di €.12.571,00 oltre IVA. Quindi, pur con l'incameramento dell'assegno di €.7.146,40, versato solo a seguito della formale diffida trasmessa dalla scrivente (doc.3), pur se ex adverso arbitrariamente segnato come 'saldo' nella nota
7 a firma dell'Avv. Fabrizio Colantoni, è tutt'oggi creditrice insoddisfatta per €.6.681,70 Parte_1 iva inclusa” (cfr pagg 4-5).
Quand'anche si volesse opinare in senso contrario e quindi ritenere ammissibile la deposizion dell'ing. resta l'ulteriore dato decisivo che l'unico capitolo sul ritardo (il n. 5) risulta così Tes_1 formulato “Vero che le parti concordavano la riconsegna del cantiere al 21.04.2017”.
Ora, a fronte di un accordo meramente verbale l'assenza di ulteriori indispensabili elementi fattuali per ritenere l'indicazione di un termine, alla deposizione non può attribuirsi alcuna valenza decisiva.
Inoltre, e nell'otica di operare una valutazione di conformità a buona fede dell'eccezione sollevata sul punto, vi è che l'unico documento prodotto da sul ritardo risulta la citata nota del 31 CP_1
luglio 2017 a firma del dott. in cui si è fatto cenno ad un generico ritardo rispetto Testimone_3 all'ultimazione dei lavori.
Nella corrispondenza intercorsa tra le parti è emerso che la questione è stata sollevata per la prima dopo la ricezione della diffida ad adempiere del 22 novembre 2017.
In ultimo, poi, non vi è dubbio alcuno, anche sulla contestazione formulata da alla Parte_1
ricostruzione operata dalla controparte sia nella comparsa di costituzione che nei successivi scritti difensivi.
Sulla scorta, pertanto, delle considerazioni sin qui svolte va riconosciuta la fondatezza della pretesa creditoria avanzata da . Parte_1
4. Resta, a questo punto, da affrontare l'ulteriore profilo del quantum debeatur.
A tale riguardo, anche perché non oggetto di specifica contestazione, va assunta a riferimento la
CTU espletata in corso di causa che ha quantificato, al netto dell'IVA, l'ammontare dei lavori eseguiti dalla in € 18.147,20. Pt_1
Orbene, a tale somma devono detrarsi i seguenti importi: a) il primo acconto di € 7.000,00
(pacificamente corrisposto per ammissione concorde delle parti); b) l'ulteriore acconto di € 7.146,40
(con l'assegno prodotto in atti ed anch'esso, come peraltro il precedente, già comprensivo di IVA); la somma di € 50,00 per l'eliminazione dell'unico vizio riscontrato dall'esperto.
In definitiva quindi, alla a saldo del lavori oggetto del contratto di appalto del Controparte_2 dicembre 2016, spetta la somma di € 3.951,10 oltre IVA ed interessi ex d.lvo 231/02 dalla scadenza della fattura n. 11 del 19 febbraio 2018 al soddisfo.
5.1. L'esito del giudizio è destinato a riverberare conseguenze anche sul regime delle spese di lite del primo grado che devono seguire la soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
8
Considerato che
, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
- valore e natura della pratica;
- importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 2.127,00 (valore della controversia da Parte_1
€ 1.101 ad € 5.200,00) per compensi professionali attenendosi ai valori medi eccetto per la fase decisoria in cui vanno applicati i valori minimi di liquidazione oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5.2.Analogamente, seguono la soccombenza, per essere liquidate come da dispositivo, le spese del presente grado che liquida in € 1.923,00 per spese (attenendosi al decisum) ed in € 1.923,00per compensi professionali (valore della controversia da € 1.101 ad € 5.200 fase di trattazione ed istruttoria esclusa ed applicazione dei valori medi).
5. Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico delle parti in egual misura.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza non definitiva n. 109/24 del Tribunale di Teramo così decide nel contraddittorio delle parti:
a) accoglie l'appello e per l'effetto condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
e della somma di € € 3.951,10 oltre IVA ed interessi ex d.lvo 231/02 Pt_1 Parte_1
dalla scadenza della fattura n. 11 del 19 febbraio 2018 al soddisfo;
b) condanna alla rifusione in favore di di e delle spese CP_1 Parte_1 Pt_1 Parte_1 di lite del primo grado che liquida in € 2.127,00 per compensi professionali oltre al 15% calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) condanna alla rifusione in favore di di e delle spese CP_1 Parte_1 Pt_1 Parte_1 di lite del presente grado che liquida in € 147,00 per spese ed in € 1.923,00 compensi
9 professionali oltre al 15% calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
d) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in egual misura.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 1 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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