Versione
16 febbraio 1963
16 febbraio 1963
Art. 52.
La Regione ha facolta' di emettere prestiti interni da essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.
La Regione ha facolta' di emettere prestiti interni da essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 10/04/2014, n. 88Provvedimento: SENTENZA N. 88 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, IU TESAURO, LO Maria NAPOLITANO, IU FRIGO, LE RI, LO SI, OR AN, LD RO, AR AR, IO TA, AR RI LI, Giancarlo CORAGGIO, IA AMATO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 2 e 3, 10, commi 3, 4 e 5, 11 e 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e …Leggi di più...
- legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012·
- bilancio e contabilità pubblica·
- ricorsi della regione friuli-venezia giulia e della provincia di trento·
- insussistenza·
- non fondatezza della questione.·
- misure per la sostenibilità del debito pubblico·
- disciplina dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali·
- illegittimità costituzionale in parte qua .·
- decreto statale contemplato nella legge 243/12·
- finanza pubblica·
- contabilità nazionale e degli enti pubblici·
- asserita violazione del principio di leale collaborazione·
- non fondatezza delle questioni.·
- esclusione·
- non necessarietà di un particolare coinvolgimento delle autonomie