Articolo 52 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 51Articolo 53
Versione
16 febbraio 1963
Art. 52.
La Regione ha facolta' di emettere prestiti interni da essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1963
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