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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/09/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO – SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 468/23 R.G. (con riunita la n. 502/23 vertente tra e ), entrambe aventi ad oggetto Parte_1 Parte_2 responsabilita' risolutorio/risarcitoria contrattuale, riservata per la decisione all' udienza del 16/5/25 ex art. 190 cpc, vertente tra:
e , rappresentati e difesi dall' avv. Antonella D' Eri per Parte_3 Parte_1 mandato in atti
ATTORI
E
, rappresentato e difeso dall' avv. Daniele D' Onghia per mandato in atti Parte_2
CONVENUTO
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio Controparte_1 dagli avv.ti Mariachiara Brunetti e Giovanni Bottazzoli per mandato in atti
TERZA CHIAMATA
All' udienza designata le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale di causa
FATTO
Con distinti atti di citazione ritualmente notificati, i traevano in lite l' ing Parte_3 Parte_1
innanzi all' intestato Ufficio, per ivi sentir dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione Pt_2
d' opera con lo stesso intercorso, oltre che tenuto, e, di conseguenza, condannarlo, al pagamento in proprio favore dei danni patiti quale conseguenza dell' illecito contrattuale lamentato.
A sostegno causale della pretesa, sostenevano in modalita' speculari come il convenuto ebbe a riceversi da entrambi l' incaricato di elaborare progetto di fattibilita' per l' accesso al bonus facciate
90% e bonus casa al 50% (per il solo bonus facciate) sin ossequio alle previsioni del Parte_1
Decreto Rilancio, relativo agli appartamenti di proprieta' esclusiva, siti in Lizzano, via Fratelli Rosselli. Sostenevano che il professionista, senza aver compiuto alcuna verifica, provvedesse a rassicurarli della buone riuscita dell' operazione, indicando la ditta idonea alla relativa esecuzione, con cui veniva stipulato contratto d' appalto, mentre il ne assumeva la direzione dei lavori, anche provvedendo Pt_2
a curare le formalita' burocratiche necessarie, lamentando, tuttavia, che, gia' iniziate le opere, il comune competente ebbe a formulare richiesta integrativa di documenti attinenti alla pratica, a seguito della quale egli comunico' per le vie brevi che i lavori dovevano essere sospesi, pur gia' iniziati, ammettendo la propria responsabilita' del mancato completamento, e cio' presso lo studio di un collega, alla presenza di vari testimoni.
Precisato che una successiva richiesta integrativa proveniente sempre dal Comune competente rimanesse inevasa, avendo il , nel frattempo, interrotto ogni comunicazione con la committenza, Pt_2 assunta la responsabilita' esclusiva dell' accaduto al convenuto per la mancata riuscita dell' operazione, lamentato di aver subito danno da mancato completamento delle opere e perdita della possibilita' di usufruire dei bonus, secondo il progetto inizialmente ideato, oltre al danno morale, domandavano la condanna al pagamento, rispettivamente, di € 17340,11 e di € 11000,00 in proprio favore, comprensivo di danno non patrimoniale, nonche' declaratoria di non debenza del compenso gia' domandato stragiudizialmente dal convenuto, oltre accessori e vittoria di spese con distrazione.
La pretesa veniva avversata dal convenuto, il quale, nulla obiettando sull' effettiva intercorrenza del mandato professionale, nei termini e contenuti rappresentati, contrastava la pretesa “in toto”, rappresentando come entrambi gli attori, prima dell' inizio della pratica, ebbero a rassicurarlo della conformita' urbanistica degli immobili, consegnando anche i relativi documenti, compreso il permesso a costruire, ma che, tuttavia, a seguito della nota di integrazione del Comune di Lizzano, a fronte della reticenza dei committenti, ebbe a sospendere i lavori e, una volta domandato accesso agli atti, scopriva che il permesso a costruire n. 7/17 non fosse stato preceduto dalla comunicazione di inizio lavori, sostenuta come circostanza sottaciuta dagli stessi e che, secondo l' assunto, sarebbe antefatto che determinerebbe la responsabilita' in proprio degli stessi relativamente al mancato ottenimento del risultato convenuto, integrando tale omessa comunicazione una fattispecie di abusivita', cosi' come, egualmente, sarebbe inopponibile all' incaricato il contratto stipulato con la ditta appaltatrice dei lavori.
Assuntosi, in ogni caso, titolare di polizza RCT con la GN concludeva, previa Parte_4 autorizzazione per la chiamata del terzo a garanzia impropria, per il rigetto dell' infondata pretesa, gradatamente, in caso di denegato accoglimento delle altrui ragioni, per la pronuncia di manleva a carico del terzo, vinte le spese.
Si costituiva anche la terza chiamata, previa formale autorizzazione alla chiamata in causa, la quale, premettendo come non fossero chiare, allo stato, le condizioni di operativita' della polizza, pur non disconosciuta, stanti eventuali omissioni dell' obbligo informativo sul contraente incombente, contrastava a sua volta la domanda risarcitoria, riportandosi alle stesse difese impeditive svolte dal convenuto in entrambi i giudizi pendenti, di cui chiedeva la riunione, concludendo in via principale per il rigetto delle infondate domande, in via subordinata, per il caso di eventuale accoglimento, per l' accertamento delle eventuali omesse comunicazioni da parte del contraente, in chiave impeditiva o riduttiva ex artt. 1892 e 1893 c.c., ed anche per inoperativita' della polizza in ragione dell' assunzione di responsabilita' da parte del danneggiante, in ogni caso invocando l' applicazioni dei limiti di franchigia/massimali e dell' eventualmente accertando concorso colposo degli attori agli effetti delle previsioni di cui all' art. 1227 c.c., vinte le spese. Disposta la riunione dei giudizi in fase preliminare, istruita come in atti, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, concessi i termini di difesa ex art. 190 cpc. .
MOTIVI
Risulta chiaramente intelligibile alla approfondita lettura delle contrapposte difese, che l' azione promossa dai sigg.ri (con cause distinte ma successivamente riunite, stante l' esigenza di Pt_1 simultanea trattazione di cause connesse), ricada in ambito risolutorio-risarcitorio da grave inadempimento asseritamente perpetrato dall' ing. in relazione agli obblighi assunti con i Pt_2 contratti di prestazione di opera professionale pacificamente intercorso tra le parti, ascritta la “culpa” all' incaricato, “reo” di aver incautamente rassicurato i committenti sulla buona riuscita dell' operazione mirata ad ottenere il bonus “facciate” (che avrebbe consentito di recuperare il 90% del costo dei lavori) e quello “casa” (per un importo a recuperarsi pari al 50%), per poi abbandonare i lavori, interrompendo il rapporto dopo averli sospesi senza fornire alcuna giustificazione.
In tale contraria le allegazioni difensive del convenuto, che, elaborando un impianto difensivo di certa pertinenza, mira a contrastare l' azione sulla base di due causali impeditive ben precise, date esattamente dalla “culpa” ascritta agli stessi attori/committenti, che, a suo dire, l' avrebbero rassicurato, prima dell' avvio della pratica edilizia, della conformita' e regolarita' urbanistica degli immobili, laddove, diversamente, all' esito di indagini espletate in proprio, avrebbe scoperto che essi sarebbero abusivi (per mancata comunicazione dell' inizio lavori relativi al permesso a costruire rilasciato dal competente comune), e, secondo allusione che si puo' cogliere dall' esame globale dele rappresentazioni difensive, perche' la pratica non avrebbe avuto comunque buon esito, proprio in virtu' del riscontrato vizio urbanistico.
Parte attrice ha incentrato la propria strategia dimostrativa prettamente sulle dichiarazioni dei testi indicati, che, secondo il piano , avrebbero dovuto confermare le causali fattuali addotte a sostegno costitutivo della domanda, ed in particolare sulla significativa circostanza che il avrebbe Pt_2 ammesso alla presenza dei testimoni la propria responsabilita' nell' accaduto.
Evenienza che, in effetti, pare confermata dai testi escussi (vedasi verbale di ascolto dei sigg.ri e, soprattutto, del , che peraltro affermava con sicurezza che il mancato Per_1 Per_2 prosieguo delle opere fu dovuto anche alla mancanza del DURC).
Per contra, nessuna emergenza pare confermare con certezza l' assunto impeditivo convenuto nella parte in cui assume che gli attori ebbero a rassicuralo della conformita' degli immobili alle prescrizioni urbanistiche.
La posizione difensiva attrice pare, dunque, suffragata, in chiave definitoria, dalle circostanziate, dichiarazioni di informatori neutri, ovvero privi di interesse (anche mediato) in causa e, dunque, plausibilmente credibili, avuto riguardo anche alla linearita' delle deposizioni, prive, invero, di dubbi e di contraddizioni intrinseche o rilevabili all' esame comparato.
Risulta, in definitiva, acquisito che l' ing. , in seguito alle comunicazioni di richiesta integrazione Pt_2 documentale e successiva sospensione dei lavori, ebbe, se non a dichiararsi “colpevole” e quanto meno a sentirsi necessitato a denunciare il sinistro alla propria compagni assicuratrice, nella chiara finalita' di essere manlevato, in vista di una probabile azione da parte dei committenti.
A supporto della posizione difensiva attrice depone anche l' evenienza che le lettere di integrazione inviate dal comune non riguardasse accertamenti di difformita' urbanistiche, quanto oggetto del tutto diverso, come evincibile al relativo esame (prodotto in atti attorei). In tal modo, pare di scarso impatto persuasivo la tesi convenuta secondo cui egli ebbe a sospendere i lavori perche' scoperto l' abusivismo, considerato in merito che, come significato avvedutamente dalla difesa attrice, tale scoperta avvenne non solo in seguito della sospensione dei lavori, ma addirittura in corso di causa, collocandosi temporalmente la richiesta di accesso, in effetti, a periodo successivo alla citazione.
Pertanto, pur non essendo prova rigorosa della circostanza che il ebbe ad rassicurare gli attori Pt_2 della buona risuscita della pratica, assumendosene la responsabilita' (secondo dato emergente anche dal contratto stipulato con la ditta incaricata dei lavori, in cui si da atto dell' affidamento della direzione lavori proprio al ), anche considerato che la difesa convenuta non ha mai inteso smentire tale Pt_2 assunto, tutte le evenienze acquisite paiono orientare nella direzione che egli, quale esperto professionista, ebbe ad assumersi l' incarico di indagare anche sotto tale profilo (o, comunque, ne sarebbe stato obbligato in virtu' del mandato accettato), sicche', stante, la scoperta di un vizio che avrebbe determinato il mancato ottenimento delle pratiche bonus imputabile allo stesso, pare confermata la tesi di grave inadempimento a carico del professionista.
Per quanto riguarda la posizione del convenuto, gia' anticipato che egli non ha provveduto a provare la propria tesi di responsabilita' dei committenti (fatto, peraltro, di scarso impatto definitorio, ove si consideri che rientri nei compiti dell' operatore professionale, comunque, l' obbligo di adempiere al proprio incarico con la massima diligenza), sicche', vigendo il criterio di responsabilita presunta della parte inadempiente sino a prova del fortuito, non vi sono motivi validi per esonerarlo dagli obblighi nascenti dall' illecito commesso.
Invero, si connota di infondatezza, in punto di diritto, dell' eccezione di abusivita' degli immobili per mancata comunicazione della data di inizio lavori, postulata dal convenuto sulle previsioni dell' art. 15, comma 2, del DPR 380/2001 (Testo Unico dell' Edilizia), che, diversamente da quanto affermato, non solo non prevede, ai fini della validita' del permesso, l' obbligo del beneficiario di comunicare l' inizio lavori entro l' anno dal rilascio, ma non sanziona nemmeno la sua eventuale inosservanza, limitandosi a prescrivere, in effetti, che il permesso decade di diritto se i lavori non vengano iniziati entro tale lasso temporale.
In ossequio a tale previsione, peraltro, il permesso indicava gia' la data iniziale e quella finale per la realizzazione dell' opera, con l' avvertimento che l' inosservanza avrebbe comportato la decadenza, senza alcun riferimento ad un eventuale obbligo di comunicazione, la cui ipotizzata omissione, pertanto, non avrebbe comportato, comunque, alcun pregiudizio sulla validita' del permesso, in difetto anche di ogni allegazione che i termini non furono rispettati.
Caduta, pertanto, anche la tesi di abusivita' dell' immobile, vanno accolte le difese attrici anche sul punto specifico, rimanendo fatto acquisito che i lavori furono sospesi dal direttore dei lavori senza che vi fosse una valida o plausibile giustificazione, apparendo altamente verosimile, per contra, che la sospensione sia ricollegabile ad altri fattori, estranei alla presunta “scoperta” dell' abusivita' dell' immobile, probabilmente connessi ad irregolarita' burocratiche che la richiesta di integrazione inviata dal Comune di Lizzano parrebbe testimoniare, la cui mancata evasione da parte del , indurrebbe Pt_2 ad ipotizzare che tali anomalie fossero insanabili, non spiegandosi altrimenti il motivo per cui non si procedette alla integrazione atti domandata ed alla conclusione delle opere e, di seguito, all' ottenimento dei bonus. Va pertanto accolta la pregiudiziale risolutiva domandata dagli attori, stante il chiaro grave inadempimento perpetrato dal professionista, nel non aver adempiuto all' obbligo contrattualmente assunto di permettere la realizzazione dell' opera che era stato chiamato a dirigere e verificare nella incontestata qualita' di direttore dei lavori assunta in contesto convenzionale, considerato, in merito, come riconosciuto, che fu sua iniziativa sospendere le operazioni, e non certo della ditta incaricata, terzo appaltatrice, evidentemente in posizione di “nudus minister” ai comandi dell' incaricato responsabile.
Cio' comoprta l' accoglimento della pretesa attrice in ordine alla declaratoria di nulla dovere all' incaricato, in applicazione del principio “inadimplendi non est adimplendum”, che costituisce la causale inespressa postulata a sostegno del relativo petitum.
Il risarcimento domandato va computato alla stregua del principio di causalita' adeguata, avuto riguardo ai quelli espressi in tema di resonsabilita' contrattuale, che onerano la parte inadempiente di risarcire i danni immediatamente e direttamente ricollegabili all' inadempimento stesso, che a parere del magistrato vanno riconosciuti in relazione al danno emergente, pari ad € 12304,11 per la corrispondente esattamente agli importi (incontestatamente e documantalmente) Parte_3 sborsati alla ditta incaricata per la realizzazione delle opere, oltre interessi dall' esborso sino a soddisfo, in difetto di ogni pretesa avanzata in via riconvenzionale mirata ad ridurre il risarcimento in relazione all' utilizzabilita' delle opere parzialmente realizzate, aspetto evidentemente non oggetto della presente statuizione.
Nulla va riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale (quantificato equitativamente in € 5000,00), non avendo essi nemmeno dedotto quali sarebbero stati gli aspetti pregiudizievoli, solo genericamente lamentati, senza alcuna specificazione (ne' prova) dell' effettivo pregiudizio morale subito, nota l' attuale posizione ermeneutica che onera chi pretenda il danno conseguenziale all' altrui illecito a provarne i fondamenti costitutivi.
Ne' puo' sopperire a tale deficit allegativo/dimostrativo la formulazione equitativa del risarcimento, noto che l' art. 1226 c.c. preveda tale possibilita' nel solo caso in cui il danno sia di impossibile esatta quantificazione, rimanendo necessaria, comunque, la prova della sua ontologica sussistenza, qui non pervenuta.
Su tali basi, nulla va riconosciuta al a titolo risarcitorio, pur domandato per € Parte_1
11000,00, non essendo nemmeno dedotto dedotto il titolo causale in relazione alla parte domandata a titolo diverso dal danno morale, mentre per quest' ultimo valga, a diniego, quanto gia' argomentato sopra per l' altra attrice.
Rigetta, egualmente, la domanda di lite temeraria, in effetti non solo priva di ogni allegato attestante la colpa o mala fede del convenuto nel resistere in giudizio, ma oltretutto, difettante della allegazione/dimostrazione del nocumento, che integra elemento essenziale in ogni ipotesi risarcitoria compresa, quella ex art. 96 cpc.
Per quanto riguarda i rapporti tra convenuto e terza chiamata, esaminando l' istanza di manleva avanzata dal responsabile civile, gia' premesso che la GN non aveva disconosciuto l' effettiva intercorrenza della polizza RCT, oltre ai dubbi di ricevibilita' dell' eccezione di inoperativita' per ammissione di responsabilita' da parte del (rilevato che non risulta sottoscritta o quanto meno Pt_2 aderita la sequela di condizioni generali del contratto, in cui tale clausola sarebbe inserita sub art. 5, n.
2, lett. C), secondo dato ricavabile all' esame complessivo della produzione documentale della
GN, rilevato in merito che le due polizze prodotte (quella originaria e quella in rinnovazione, non contengono alcun riferimento a clausole “esterne”), rimane condivisibile l' eccezione di parte convenuta nella parte in cui afferma che l' assunzione di responsabilita' (quale condizione essenziale di operativita'), sembrerebbe riferirsi a presa di posizione di responsabilita' formale, all' estio della quale, la GN, dovrebbe sottostare e rispondere di conseguenza, che integra evenienza qui non ravvisabile, rilevato come il contraente convenuto, anche in questa sede, ha inteso contrastare recisamente l' azione risarcitoria, in effetti contegno del tutto incompatibile con una volonta' arrendevole.
In ordine alla pretesa di esclusione del risarcimento con riferimento alle previsioni di cui all' art. 1892
c.c., va rilevato, in primis, che la compagnia nulla ha allegato alcunche' in ordine al presupposto previsto nel capoverso, ovvero che non avrebbe dato il suo consenso o lo avrebbe dato a condizioni diverse, se avesse conosciuto, sulla base dell' obbligo del contraente di darne avviso, la vertenza risarcitoria gia' in corso, considerato, peraltro, che dalla scarna produzione documentale, non risulta sottoscritta (dall' assicurato) la dichiarazione di cui alla polizza in rinnovazione (all. 2 della produzione di di sussistenza di richieste di risarcimento in corso o causali di potenziale risarcimento, CP_1 sicche' non vi e prova che gli sia posta l' apposita domanda su circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, secondo prassi generalmente seguita in tema.
Cio' assorbe l' esigenza di delibare anche in ordine all' eccezione riduttiva ex art. 1893 c.c., non essendo ravvisabili, sulle medesime argomentate basi, le condizioni della diversa fattispecie.
La richiesta di manleva, pare, pertanto, accoglibile, con conseguente pronuncia di manleva a carico della compagnia da ogni conseguenza negativa derivante al convenuto per effetto della presente statuizione, ferma l' operativita' dei limiti di massimali e franchigie e della clausola di gestione della lite, che esclude l' applicazione dell' art. 1917 c.c., secondo comma.
Le spese seguono soccombenza e vanno poste a carico del convenuto a favore di entrambi gli attori secondo i criteri tariffari, mentre possono essere compensate nei rapporti tra la compagnia ed il convenuto.
PQM
Il Tribunale, come composto, definitivamente pronunciando sulle domande in atti, respinta o assorbita ogni contraria istanza d eccezione, in accoglimento delle ragioni attoree per quanto di giustizia:
1) dichiara risolto i contratti d' opera intercorrenti tra gli attori ed il convenuto, dichiarandoli improduttivi di effetti in ordine agli obblighi dallo stesso nascenti, ivi compreso quello a carico dei committenti di pagamento del corrispettivo al prestatore d' opera;
2) dichiara parte convenuta tenute a risarcire il nocumento patrimoniale subito dalla Parte_3
e, per l' effetto condanna il al pagamento in suo favore di € 12304,11, oltre accessori come da Pt_2 motivazione, rigettando la domanda rifusoria per quanto vertente su danni non patrimoniali, ed integralmente nei confronti con il , dichiarando inammissibile quella per lite Parte_1 temeraria;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell antistatario procuratore costituito degli attori, che si liquidano in € 4550,00, di cui € 550,00 per borsuali, oltre 15%, nonche' IVA
e CAP, se dovuti, come per legge, dichiarando la compensazione in relazione agli altri rapporti qui considerati;
4) condanna la GN , a manlevare il convenuto degli effetti negativi a questi Controparte_1 derivati per effetto dei capi dispositivi N. 2 e 3 che precedono, nel rispetto dei limiti di franchigia e massimali di cui alla polizza.
Cosi' deciso, Taranto, 13/9/25 il go A. TAURINO