CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione civile, riunita in camera di consiglio e così composta: dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente dott.ssa Adele Foresta Consigliere
dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1542.2023 RGAC, vertente:
TRA
, nata il [...] a San Pietro a [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via F. Nicotera 86, presso lo studio legale associato
Borello-Larussa, e , nato il [...] a [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in San Pietro a AI, via P. Mascagni presso lo studio legale dell'avv.
Vito Grasso, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pietro Borello e Vito
Grasso;
Appellanti
E
in persona del procuratore speciale con sede legale Controparte_1 CP_2 in Reggio Emilia, via Emilia San Pietro n. 4 ( ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, P.IVA_1
Corso Mazzini n. 4, presso lo studio professionale dell'avv. Vittorio Chiriano, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Gigliola Iotti e Umberto Pierpaoli, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellato
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Catanzaro, contrariis rejectis e per le suesposte ragioni:
A) RIFORMARE la sentenza impugnata n. 666/2023, resa nel procedimento n. 948/2020 R.G., per tutte le motivazioni svolte nel corpo dell'atto, emessa, inter partes, dal Tribunale di Lamezia
Terme, e, per l'effetto,
B) RIGETTARE la domanda proposta dalla e per Parte_3
l'effetto: C) DICHIARARE efficace il contratto di compravendita insorto tra i sigg. , Parte_1
e con tutte le conseguenze di legge, per tutte le deduzioni Parte_2 Controparte_3 di cui al corpo dell'atto;
D) in ogni caso procedere alla riforma del capo relativo alle spese del giudizio di primo grado erroneamente liquidate a favore di parte attrice e, da considerarsi comunque, eccessive.
E) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio d'appello”.
Con note di udienza dell'11 settembre 2025: “(…) si riporta al contenuto dell'atto e ai motivi di appello e insiste nel loro accoglimento”.
Per gli appellati: “Voglia la Corte di Appello di Catanzaro,
In via principale:
Rigettare siccome infondato in fatto e in diritto l'appello proposto da Parte_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 666/2023 in data 28 Parte_1 agosto 2023, con integrale conferma della sentenza stessa.
In via subordinata:
Dichiarare la simulazione relativa del contratto di compravendita immobiliare intervenuto in data 2.3.2004 tra i Sig.ri e risultante Parte_2 Parte_1 Controparte_3 dall'atto pubblico redatto dal notaio Dott. in data 2.3.2004, rep. n. 62379, racc. n. Persona_1
15882, in quanto dissimulante un atto a titolo gratuito e dichiarare l'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di con sede legale in Reggio Emilia, Via Controparte_1
Emilia S. Pietro, n. 4;
In via ulteriormente subordinata:
Dichiarare l'inefficacia nei confronti di con sede legale in Reggio Controparte_1
Emilia, Via Emilia S. Pietro, n. 4 dell'atto a titolo oneroso di compravendita immobiliare intervenuto in data 2.3.2004 tra i Sig.ri e risultante Parte_2 Parte_1 Controparte_3 dall'atto pubblico redatto dal notaio Dott. in data 2.3.2004, rep. n. 62379, racc. n. Persona_1
15882, ai sensi dell'art. 2901 c.c. In ogni caso, con vittoria di spese”;
Con note di udienza del 3 settembre 2025: “In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_2 Parte_1
Tribunale di Lamezia Terme n. 666/2023 in data 28 agosto 2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 331
c.p.c.;
In via principale:
Rigettare siccome infondato in fatto e in diritto l'appello proposto da Parte_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 666/2023 in data 28 Parte_1 agosto 2023, con integrale conferma della sentenza stessa.
In via subordinata: Dichiarare la simulazione relativa del contratto di compravendita immobiliare intervenuto in data 2.3.2004 tra i Sig.ri e risultante Parte_2 Parte_1 Controparte_3 dall'atto pubblico redatto dal notaio Dott. in data 2.3.2004, rep. n. 62379, racc. n. Persona_1
15882, in quanto dissimulante un atto a titolo gratuito e dichiarare l'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di con sede legale in Reggio Emilia, Via Controparte_1
Emilia S. Pietro, n. 4;
In via ulteriormente subordinata:
Dichiarare l'inefficacia nei confronti di con sede legale in Reggio Controparte_1
Emilia, Via Emilia S. Pietro, n. 4 dell'atto a titolo oneroso di compravendita immobiliare intervenuto in data 2.3.2004 tra i Sig.ri e risultante Parte_2 Parte_1 Controparte_3 dall'atto pubblico redatto dal notaio Dott. in data 2.3.2004, rep. n. 62379, racc. n. Persona_1
15882, ai sensi dell'art. 2901 c.c. In ogni caso, con vittoria di spese”.
FATTO E DIRITTO
1. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato il Controparte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_2 Parte_1
e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_3 adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: nel merito in via principale: dichiarare la simulazione assoluta e la nullità ed inefficacia del contratto di compravendita immobiliare intervenuto in data 2.3.2004 tra i sig.ri e Parte_2 Parte_1 Controparte_3 risultante dall'atto pubblico redatto dal notaio dott. in data 2.3.2004, rep. n. 62379, Persona_1 racc. n. 15882; nel merito in via subordinata: dichiarare la simulazione relativa del contratto di compravendita immobiliare intervenuto in data 2.3.2004 tra i sig.ri Parte_2 Pt_1
e risultante dall'atto pubblico redatto dal notaio Dott. in
[...] Controparte_3 Persona_1 data 2.3.2004, rep. n. 62379, racc. n. 15882, in quanto dissimulante un atto a titolo gratuito e dichiarare l'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di Credito Emiliano s.p.a…; nel merito in via ulteriormente subordinata: dichiarare l'inefficacia nei confronti di Controparte_4 tto a titolo oneroso di compravendita immobiliare intervenuto in data 2.3.2004 tra i
[...] sig.ri e risultante dall'atto pubblico redatto Parte_2 Parte_1 Controparte_3 dal notaio Dott. in data 2.3.2004, rep. n. 62379, racc. n. 15882, ai sensi dell'art. Persona_1
2901 c.c.. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno della domanda la difesa della parte attrice deduceva: che la
[...] aveva intrattenuto con un rapporto di lavoro subordinato Controparte_5 Parte_2 durato fino al 15.10.2003; che l'interruzione del rapporto di lavoro era avvenuta per le dimissioni rassegnate dal lavoratore, quindi per sua scelta, motivata dagli accertamenti ispettivi del servizio “auditing” della banca, all'epoca in corso, relativi a gravi anomalie commesse dal Pt_2 nell'esercizio delle sue mansioni e a danno di per i quali era in corso la sospensione Pt_4 cautelare dal servizio del dipendente;
che le gravi negligenze di avevano Parte_2 determinato un danno patrimoniale per l'istituto di credito pari ad euro 630.880,97, importo che la banca era stata costretta, quale datrice di lavoro, a risarcire ai propri clienti;
che le dimissioni del erano avvenute in violazione del patto specifico di prolungamento del preavviso perfezionato Pt_2 tra gli interessati il 18.3.2002, con la conseguenza che, a fronte dell'inadempimento, Parte_2 era stato condannato dal Tribunale di Lamezia Terme al pagamento della somma di euro
[...]
13.542,81; che, con sentenza del 21.5.2008, il Tribunale Penale di Lamezia Terme aveva applicato a la pena ex art. 444 c.p.p. e seguenti per i reati scaturenti dalle illegittime Parte_2 operazioni poste in essere ai danni di e lo aveva condannato a pagare alla banca attrice la Pt_4 somma di euro 1.200,00, oltre accessori di legge, a titolo di rimborso delle spese di lite;
che, il
20.1.2009, il Tribunale di Reggio Emilia aveva accolto la domanda di di opposizione Pt_4 all'esecuzione e aveva condannato al pagamento della somma di euro Parte_2
4.819,50 per spese processuali;
che, complessivamente, l'istituto di credito ricorrente vantava, nei confronti di un credito di euro 644.423,78 per fatti risalenti all'ottobre Parte_2
2003, ed un credito di euro 6.471,90 a titolo di refusione delle spese processuali sostenute dalla banca nei confronti del convenuto, il tutto per un importo complessivo di euro 650.895,68; che, nel mese di marzo 2004, aveva posto in essere quello che, nella forma, sembrava Parte_2 un contratto di compravendita immobiliare, con il quale aveva alienato al fratello Controparte_3 unitamente alla moglie, (proprietaria del 50% dell'immobile) l'unico bene Parte_1 immobile di sua proprietà; che tale atto configurava l'intento chiaro del venditore/debitore di sottrarre alla garanzia patrimoniale di l'unico cespite immobiliare sul quale la banca Pt_4 avrebbe potuto fare valere in via coattiva ed esecutiva le sue pretese creditorie;
che il contratto in questione era all'evidenza simulato visto che non aveva mai cessato di essere Parte_2 il proprietario del cespite non essendo stato pagato il corrispettivo della vendita dal fratello acquirente ed essendo rimasto il bene nella completa disponibilità degli alienanti;
che, in ogni caso, il contratto di compravendita era affetto da simulazione parziale quanto al corrispettivo convenuto il quale non era mai stato versato dall'apparente compratore, con la conseguenza che l'operazione configurava un negozio a titolo gratuito posto in essere in frode ai creditori e, quindi, inefficace ex art. 2901 c.c.; che il contratto in oggetto era comunque revocabile anche laddove non fosse considerato simulato, ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto atto di disposizione del patrimonio con il quale il debitore aveva arrecato pregiudizio alle ragioni della banca;
che vani erano risultati i tentativi di risoluzione bonaria della vertenza essendosi reso così necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti della banca attrice. Sulla base di tali deduzioni l'istituto di credito attore concludeva come sopra.
Resistevano in giudizio con separate comparse di risposta di identico contenuto
[...]
e i quali, nel merito, deducevano che le prove Parte_2 Parte_1 Controparte_3 addotte dalla controparte non erano idonee a sorreggere le domande di simulazione assoluta e/o relativa o quella di revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c.. Chiedevano, pertanto, che venisse accertata la mancanza della simulazione assoluta e/o relativa dell'atto di compravendita in contestazione e comunque anche dei presupposti dell'azione revocatoria, e quindi la reiezione di tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto, con liquidazione a loro favore delle spese di lite.
La controversia veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e attraverso la prova orale assentita (interrogatorio formale di non tenutosi per la mancata Parte_2 comparizione dell'interrogando, ed escussione di alcuni testi di parte attrice).
La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato anche dall'emergenza Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2023 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.”.
Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 666/2023, pubblicata il 28 agosto 2023 ha così statuito “1) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara la Controparte_1 simulazione assoluta e la conseguente mancanza di effetti del contratto di compravendita per atto pubblico redatto dal notaio Dott. in data 2.3.2004, rep. n. 62379, racc. n. 15882 Persona_1 registrato a Lamezia Terme il 2.3.2004, al n. 270, con il quale e Parte_2 Parte_1 hanno trasferito a la piena proprietà dell'immobile sito in San Pietro a
[...] Controparte_3
AI (CZ), via Almirante, distinto al Catasto Urbano del predetto Comune al foglio di mappa 11, particelle 1437 sub 2, 1437 sub 3, 1437 sub 4; 2) autorizza la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari esonerando espressamente il Conservatore ed ogni altro competente Ufficio da qualsivoglia responsabilità in merito;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 526,68 per esborsi ed in euro 14.103,00 per compensi di avocato, oltre IVA, CrA e rimborso spese generali come per legge”.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e Parte_5 Parte_2
contestano la ricostruzione dei fatti svolta dal Tribunale che non consentirebbe la dichiarazione
[...] di simulazione assoluta del contratto in oggetto. In particolare, gli appellanti hanno dedotto: a) “erronea valutazione dei fatti posti a fondamento della domanda attorea – erronea e falsa applicazione dell'art. 1414 c.c.”; b) “erronea e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c.- assoluta mancanza di prova della simulazione contrattuale”; c)
“erronea e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.”; d) “erronea valutazione dei fatti e delle prove, anche documentali a sostegno della tesi dei sigg. e;
e) “violazione e falsa Pt_2 Pt_1 applicazione dell'art. 91 cpc errata valutazione e necessaria riforma del capo relativo alla condanna alle spese di lite erroneamente liquidate in primo grado a favore di parte attrice – violazione e falsa applicazione dell'art. 115 e 116 cpc difetto di motivazione”; f) “violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc - difetto di motivazione”, concludendo come in epigrafe riportato.
Nel giudizio di appello si è costituita deducendo l'infondatezza Controparte_1 dell'appello e formulando le seguenti conclusioni: “In via principale:
Rigettare siccome infondato in fatto e in diritto l'appello proposto da Parte_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 666/2023 in data 28 Parte_1 agosto 2023, con integrale conferma della sentenza stessa. In via subordinata:
Dichiarare la simulazione relativa del contratto di compravendita immobiliare intervenuto in data 2.3.2004 tra i Sig.ri e risultante Parte_2 Parte_1 Controparte_3 dall'atto pubblico redatto dal notaio Dott. in data 2.3.2004, rep. n. 62379, racc. n. Persona_1
15882, in quanto dissimulante un atto a titolo gratuito e dichiarare l'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di con sede legale in Reggio Emilia, Via Controparte_1
Emilia S. Pietro, n. 4;
In via ulteriormente subordinata: Dichiarare l'inefficacia nei confronti di Controparte_1
con sede legale in Reggio Emilia, Via Emilia S. Pietro, n. 4 dell'atto a titolo oneroso di
[...] compravendita immobiliare intervenuto in data 2.3.2004 tra i Sig.ri Parte_2 Pt_1
e risultante dall'atto pubblico redatto dal notaio Dott. in
[...] Controparte_3 Persona_1 data 2.3.2004, rep. n. 62379, racc. n. 15882, ai sensi dell'art. 2901 c.c.”.
Il Consigliere istruttore, con ordinanza dell'11 dicembre 2024, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , parte nel primo grado di giudizio e, come tale, Controparte_3 litisconsorte nel grado di appello, entro il termine perentorio del 10.1.2025, rinviando la causa all'udienza dell'8.5.2025.
A tale udienza, il Consigliere Istruttore, rilevato che l'appellante non ha provveduto ad integrare il contraddittorio nel termine perentorio a tal fine fissato con ordinanza dell'11.12.2025, provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., ha rinviato la causa all'udienza dell'11.9.2025 - poi differita d'ufficio al
18.9.2025 con decreto presidenziale del 13.6.2025 di riassegnazione della causa - per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine perentorio sino al 30.6.2025 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
successivo termine perentorio sino al 21.7.2025 per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriore successivo termine perentorio sino al 2.09.2025 per il deposito delle note di replica.
Le parti nei termini perentori assegnati hanno depositato le note autorizzate come da fascicolo telematico. Il difensore di parte appellata ha integrato le conclusioni chiedendo preliminarmente di
“dichiarare inammissibile l'appello proposto da e Parte_2 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 666/2023 in data 28 agosto 2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 c.p.c.”.
All'udienza del 18 settembre 2025 - sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte - depositate dalle parti note di conclusioni, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. Il giudizio di appello è inammissibile ex art. 331, comma 2 c.p.c..
Risulta invero che gli appellanti hanno lasciato decorrere il termine assegnato nell'ordinanza senza provvedere alla disposta integrazione del contraddittorio e senza fornire giustificazione al riguardo.
Occorre, preliminarmente, dare conto che l'art. 331 c.p.c. prevede che “se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione» e stabilisce che
«l'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine per l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ha natura perentoria e non potendo essere prorogato né rinnovato, neppure sull'accordo delle parti, l'inosservanza del suddetto termine ultimo comporta l'inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. civ. n. 26401 del 2009).
In particolare, l'integrazione del contraddittorio disposta iussu iudicis per ragioni di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. - come nel caso di specie (cfr. Cass. civ., Sez.
Unite, Ord., 17/09/2021, n. 25163, secondo cui “l'azione di simulazione ( assoluta o relativa) dà luogo al litisconsorzio necessario fra tutti i partecipanti all'accordo simulatorio, giacché
l'accertamento da svolgere comporta il mutamento della situazione giuridica unica e necessariamente comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la fattispecie apparente, nei confronti dei quali la sentenza che accerta la simulazione è destinata a spiegare i suoi effetti (cfr. secondo un orientamento oggi consolidato Cass. n. 22054-04, Cass. n. 8957-14, Cass. n. 13145-17)”)
- comporta la necessità che l'atto integrativo venga notificato all'interessato nel termine perentorio fissato dal giudice, ovvero, qualora quest'ultimo abbia omesso tale indicazione, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 5628 del 2014). Dato il parallelismo delle disposizioni codicistiche e l'identità della ratio, tale principio è applicabile anche quando l'ordine di integrazione del contraddittorio sia dato nel giudizio di appello
(d'altronde, la formula “ordina l'integrazione del contraddittorio” compare sia nell'art. 102 c.p.c., sia nell'art. 331 c.p.c.).
Con riguardo al caso di specie, malgrado l'ordine di integrazione del contraddittorio da parte della Corte di Appello con l'ordinanza dell'11.12.2024, gli appellanti non hanno provveduto a depositare idonea documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti , litisconsorte necessario, incorrendo, pertanto, nella sanzione di Controparte_3 inammissibilità dell'impugnazione di cui all'art. 331 c.p.c..
3. La natura meramente processuale della decisione, ostativa all'esame del merito, giustifica una declaratoria di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Sussistono, peraltro, tenuto conto della pronuncia di inammissibilità, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Lamezia Terme n. 666/2023, pubblicata il 28 agosto 2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 29.10.2025
Il Consigliere estensore Presidente dott.ssa Alessandra Petrolo dott.ssa Anna Maria Raschellà
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione civile, riunita in camera di consiglio e così composta: dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente dott.ssa Adele Foresta Consigliere
dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1542.2023 RGAC, vertente:
TRA
, nata il [...] a San Pietro a [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via F. Nicotera 86, presso lo studio legale associato
Borello-Larussa, e , nato il [...] a [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in San Pietro a AI, via P. Mascagni presso lo studio legale dell'avv.
Vito Grasso, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pietro Borello e Vito
Grasso;
Appellanti
E
in persona del procuratore speciale con sede legale Controparte_1 CP_2 in Reggio Emilia, via Emilia San Pietro n. 4 ( ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, P.IVA_1
Corso Mazzini n. 4, presso lo studio professionale dell'avv. Vittorio Chiriano, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Gigliola Iotti e Umberto Pierpaoli, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellato
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Catanzaro, contrariis rejectis e per le suesposte ragioni:
A) RIFORMARE la sentenza impugnata n. 666/2023, resa nel procedimento n. 948/2020 R.G., per tutte le motivazioni svolte nel corpo dell'atto, emessa, inter partes, dal Tribunale di Lamezia
Terme, e, per l'effetto,
B) RIGETTARE la domanda proposta dalla e per Parte_3
l'effetto: C) DICHIARARE efficace il contratto di compravendita insorto tra i sigg. , Parte_1
e con tutte le conseguenze di legge, per tutte le deduzioni Parte_2 Controparte_3 di cui al corpo dell'atto;
D) in ogni caso procedere alla riforma del capo relativo alle spese del giudizio di primo grado erroneamente liquidate a favore di parte attrice e, da considerarsi comunque, eccessive.
E) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio d'appello”.
Con note di udienza dell'11 settembre 2025: “(…) si riporta al contenuto dell'atto e ai motivi di appello e insiste nel loro accoglimento”.
Per gli appellati: “Voglia la Corte di Appello di Catanzaro,
In via principale:
Rigettare siccome infondato in fatto e in diritto l'appello proposto da Parte_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 666/2023 in data 28 Parte_1 agosto 2023, con integrale conferma della sentenza stessa.
In via subordinata:
Dichiarare la simulazione relativa del contratto di compravendita immobiliare intervenuto in data 2.3.2004 tra i Sig.ri e risultante Parte_2 Parte_1 Controparte_3 dall'atto pubblico redatto dal notaio Dott. in data 2.3.2004, rep. n. 62379, racc. n. Persona_1
15882, in quanto dissimulante un atto a titolo gratuito e dichiarare l'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di con sede legale in Reggio Emilia, Via Controparte_1
Emilia S. Pietro, n. 4;
In via ulteriormente subordinata:
Dichiarare l'inefficacia nei confronti di con sede legale in Reggio Controparte_1
Emilia, Via Emilia S. Pietro, n. 4 dell'atto a titolo oneroso di compravendita immobiliare intervenuto in data 2.3.2004 tra i Sig.ri e risultante Parte_2 Parte_1 Controparte_3 dall'atto pubblico redatto dal notaio Dott. in data 2.3.2004, rep. n. 62379, racc. n. Persona_1
15882, ai sensi dell'art. 2901 c.c. In ogni caso, con vittoria di spese”;
Con note di udienza del 3 settembre 2025: “In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_2 Parte_1
Tribunale di Lamezia Terme n. 666/2023 in data 28 agosto 2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 331
c.p.c.;
In via principale:
Rigettare siccome infondato in fatto e in diritto l'appello proposto da Parte_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 666/2023 in data 28 Parte_1 agosto 2023, con integrale conferma della sentenza stessa.
In via subordinata: Dichiarare la simulazione relativa del contratto di compravendita immobiliare intervenuto in data 2.3.2004 tra i Sig.ri e risultante Parte_2 Parte_1 Controparte_3 dall'atto pubblico redatto dal notaio Dott. in data 2.3.2004, rep. n. 62379, racc. n. Persona_1
15882, in quanto dissimulante un atto a titolo gratuito e dichiarare l'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di con sede legale in Reggio Emilia, Via Controparte_1
Emilia S. Pietro, n. 4;
In via ulteriormente subordinata:
Dichiarare l'inefficacia nei confronti di con sede legale in Reggio Controparte_1
Emilia, Via Emilia S. Pietro, n. 4 dell'atto a titolo oneroso di compravendita immobiliare intervenuto in data 2.3.2004 tra i Sig.ri e risultante Parte_2 Parte_1 Controparte_3 dall'atto pubblico redatto dal notaio Dott. in data 2.3.2004, rep. n. 62379, racc. n. Persona_1
15882, ai sensi dell'art. 2901 c.c. In ogni caso, con vittoria di spese”.
FATTO E DIRITTO
1. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato il Controparte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_2 Parte_1
e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_3 adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: nel merito in via principale: dichiarare la simulazione assoluta e la nullità ed inefficacia del contratto di compravendita immobiliare intervenuto in data 2.3.2004 tra i sig.ri e Parte_2 Parte_1 Controparte_3 risultante dall'atto pubblico redatto dal notaio dott. in data 2.3.2004, rep. n. 62379, Persona_1 racc. n. 15882; nel merito in via subordinata: dichiarare la simulazione relativa del contratto di compravendita immobiliare intervenuto in data 2.3.2004 tra i sig.ri Parte_2 Pt_1
e risultante dall'atto pubblico redatto dal notaio Dott. in
[...] Controparte_3 Persona_1 data 2.3.2004, rep. n. 62379, racc. n. 15882, in quanto dissimulante un atto a titolo gratuito e dichiarare l'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di Credito Emiliano s.p.a…; nel merito in via ulteriormente subordinata: dichiarare l'inefficacia nei confronti di Controparte_4 tto a titolo oneroso di compravendita immobiliare intervenuto in data 2.3.2004 tra i
[...] sig.ri e risultante dall'atto pubblico redatto Parte_2 Parte_1 Controparte_3 dal notaio Dott. in data 2.3.2004, rep. n. 62379, racc. n. 15882, ai sensi dell'art. Persona_1
2901 c.c.. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno della domanda la difesa della parte attrice deduceva: che la
[...] aveva intrattenuto con un rapporto di lavoro subordinato Controparte_5 Parte_2 durato fino al 15.10.2003; che l'interruzione del rapporto di lavoro era avvenuta per le dimissioni rassegnate dal lavoratore, quindi per sua scelta, motivata dagli accertamenti ispettivi del servizio “auditing” della banca, all'epoca in corso, relativi a gravi anomalie commesse dal Pt_2 nell'esercizio delle sue mansioni e a danno di per i quali era in corso la sospensione Pt_4 cautelare dal servizio del dipendente;
che le gravi negligenze di avevano Parte_2 determinato un danno patrimoniale per l'istituto di credito pari ad euro 630.880,97, importo che la banca era stata costretta, quale datrice di lavoro, a risarcire ai propri clienti;
che le dimissioni del erano avvenute in violazione del patto specifico di prolungamento del preavviso perfezionato Pt_2 tra gli interessati il 18.3.2002, con la conseguenza che, a fronte dell'inadempimento, Parte_2 era stato condannato dal Tribunale di Lamezia Terme al pagamento della somma di euro
[...]
13.542,81; che, con sentenza del 21.5.2008, il Tribunale Penale di Lamezia Terme aveva applicato a la pena ex art. 444 c.p.p. e seguenti per i reati scaturenti dalle illegittime Parte_2 operazioni poste in essere ai danni di e lo aveva condannato a pagare alla banca attrice la Pt_4 somma di euro 1.200,00, oltre accessori di legge, a titolo di rimborso delle spese di lite;
che, il
20.1.2009, il Tribunale di Reggio Emilia aveva accolto la domanda di di opposizione Pt_4 all'esecuzione e aveva condannato al pagamento della somma di euro Parte_2
4.819,50 per spese processuali;
che, complessivamente, l'istituto di credito ricorrente vantava, nei confronti di un credito di euro 644.423,78 per fatti risalenti all'ottobre Parte_2
2003, ed un credito di euro 6.471,90 a titolo di refusione delle spese processuali sostenute dalla banca nei confronti del convenuto, il tutto per un importo complessivo di euro 650.895,68; che, nel mese di marzo 2004, aveva posto in essere quello che, nella forma, sembrava Parte_2 un contratto di compravendita immobiliare, con il quale aveva alienato al fratello Controparte_3 unitamente alla moglie, (proprietaria del 50% dell'immobile) l'unico bene Parte_1 immobile di sua proprietà; che tale atto configurava l'intento chiaro del venditore/debitore di sottrarre alla garanzia patrimoniale di l'unico cespite immobiliare sul quale la banca Pt_4 avrebbe potuto fare valere in via coattiva ed esecutiva le sue pretese creditorie;
che il contratto in questione era all'evidenza simulato visto che non aveva mai cessato di essere Parte_2 il proprietario del cespite non essendo stato pagato il corrispettivo della vendita dal fratello acquirente ed essendo rimasto il bene nella completa disponibilità degli alienanti;
che, in ogni caso, il contratto di compravendita era affetto da simulazione parziale quanto al corrispettivo convenuto il quale non era mai stato versato dall'apparente compratore, con la conseguenza che l'operazione configurava un negozio a titolo gratuito posto in essere in frode ai creditori e, quindi, inefficace ex art. 2901 c.c.; che il contratto in oggetto era comunque revocabile anche laddove non fosse considerato simulato, ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto atto di disposizione del patrimonio con il quale il debitore aveva arrecato pregiudizio alle ragioni della banca;
che vani erano risultati i tentativi di risoluzione bonaria della vertenza essendosi reso così necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti della banca attrice. Sulla base di tali deduzioni l'istituto di credito attore concludeva come sopra.
Resistevano in giudizio con separate comparse di risposta di identico contenuto
[...]
e i quali, nel merito, deducevano che le prove Parte_2 Parte_1 Controparte_3 addotte dalla controparte non erano idonee a sorreggere le domande di simulazione assoluta e/o relativa o quella di revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c.. Chiedevano, pertanto, che venisse accertata la mancanza della simulazione assoluta e/o relativa dell'atto di compravendita in contestazione e comunque anche dei presupposti dell'azione revocatoria, e quindi la reiezione di tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto, con liquidazione a loro favore delle spese di lite.
La controversia veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e attraverso la prova orale assentita (interrogatorio formale di non tenutosi per la mancata Parte_2 comparizione dell'interrogando, ed escussione di alcuni testi di parte attrice).
La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato anche dall'emergenza Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2023 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.”.
Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 666/2023, pubblicata il 28 agosto 2023 ha così statuito “1) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara la Controparte_1 simulazione assoluta e la conseguente mancanza di effetti del contratto di compravendita per atto pubblico redatto dal notaio Dott. in data 2.3.2004, rep. n. 62379, racc. n. 15882 Persona_1 registrato a Lamezia Terme il 2.3.2004, al n. 270, con il quale e Parte_2 Parte_1 hanno trasferito a la piena proprietà dell'immobile sito in San Pietro a
[...] Controparte_3
AI (CZ), via Almirante, distinto al Catasto Urbano del predetto Comune al foglio di mappa 11, particelle 1437 sub 2, 1437 sub 3, 1437 sub 4; 2) autorizza la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari esonerando espressamente il Conservatore ed ogni altro competente Ufficio da qualsivoglia responsabilità in merito;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 526,68 per esborsi ed in euro 14.103,00 per compensi di avocato, oltre IVA, CrA e rimborso spese generali come per legge”.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e Parte_5 Parte_2
contestano la ricostruzione dei fatti svolta dal Tribunale che non consentirebbe la dichiarazione
[...] di simulazione assoluta del contratto in oggetto. In particolare, gli appellanti hanno dedotto: a) “erronea valutazione dei fatti posti a fondamento della domanda attorea – erronea e falsa applicazione dell'art. 1414 c.c.”; b) “erronea e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c.- assoluta mancanza di prova della simulazione contrattuale”; c)
“erronea e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.”; d) “erronea valutazione dei fatti e delle prove, anche documentali a sostegno della tesi dei sigg. e;
e) “violazione e falsa Pt_2 Pt_1 applicazione dell'art. 91 cpc errata valutazione e necessaria riforma del capo relativo alla condanna alle spese di lite erroneamente liquidate in primo grado a favore di parte attrice – violazione e falsa applicazione dell'art. 115 e 116 cpc difetto di motivazione”; f) “violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc - difetto di motivazione”, concludendo come in epigrafe riportato.
Nel giudizio di appello si è costituita deducendo l'infondatezza Controparte_1 dell'appello e formulando le seguenti conclusioni: “In via principale:
Rigettare siccome infondato in fatto e in diritto l'appello proposto da Parte_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 666/2023 in data 28 Parte_1 agosto 2023, con integrale conferma della sentenza stessa. In via subordinata:
Dichiarare la simulazione relativa del contratto di compravendita immobiliare intervenuto in data 2.3.2004 tra i Sig.ri e risultante Parte_2 Parte_1 Controparte_3 dall'atto pubblico redatto dal notaio Dott. in data 2.3.2004, rep. n. 62379, racc. n. Persona_1
15882, in quanto dissimulante un atto a titolo gratuito e dichiarare l'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di con sede legale in Reggio Emilia, Via Controparte_1
Emilia S. Pietro, n. 4;
In via ulteriormente subordinata: Dichiarare l'inefficacia nei confronti di Controparte_1
con sede legale in Reggio Emilia, Via Emilia S. Pietro, n. 4 dell'atto a titolo oneroso di
[...] compravendita immobiliare intervenuto in data 2.3.2004 tra i Sig.ri Parte_2 Pt_1
e risultante dall'atto pubblico redatto dal notaio Dott. in
[...] Controparte_3 Persona_1 data 2.3.2004, rep. n. 62379, racc. n. 15882, ai sensi dell'art. 2901 c.c.”.
Il Consigliere istruttore, con ordinanza dell'11 dicembre 2024, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , parte nel primo grado di giudizio e, come tale, Controparte_3 litisconsorte nel grado di appello, entro il termine perentorio del 10.1.2025, rinviando la causa all'udienza dell'8.5.2025.
A tale udienza, il Consigliere Istruttore, rilevato che l'appellante non ha provveduto ad integrare il contraddittorio nel termine perentorio a tal fine fissato con ordinanza dell'11.12.2025, provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., ha rinviato la causa all'udienza dell'11.9.2025 - poi differita d'ufficio al
18.9.2025 con decreto presidenziale del 13.6.2025 di riassegnazione della causa - per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine perentorio sino al 30.6.2025 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
successivo termine perentorio sino al 21.7.2025 per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriore successivo termine perentorio sino al 2.09.2025 per il deposito delle note di replica.
Le parti nei termini perentori assegnati hanno depositato le note autorizzate come da fascicolo telematico. Il difensore di parte appellata ha integrato le conclusioni chiedendo preliminarmente di
“dichiarare inammissibile l'appello proposto da e Parte_2 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 666/2023 in data 28 agosto 2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 c.p.c.”.
All'udienza del 18 settembre 2025 - sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte - depositate dalle parti note di conclusioni, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. Il giudizio di appello è inammissibile ex art. 331, comma 2 c.p.c..
Risulta invero che gli appellanti hanno lasciato decorrere il termine assegnato nell'ordinanza senza provvedere alla disposta integrazione del contraddittorio e senza fornire giustificazione al riguardo.
Occorre, preliminarmente, dare conto che l'art. 331 c.p.c. prevede che “se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione» e stabilisce che
«l'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine per l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ha natura perentoria e non potendo essere prorogato né rinnovato, neppure sull'accordo delle parti, l'inosservanza del suddetto termine ultimo comporta l'inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. civ. n. 26401 del 2009).
In particolare, l'integrazione del contraddittorio disposta iussu iudicis per ragioni di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. - come nel caso di specie (cfr. Cass. civ., Sez.
Unite, Ord., 17/09/2021, n. 25163, secondo cui “l'azione di simulazione ( assoluta o relativa) dà luogo al litisconsorzio necessario fra tutti i partecipanti all'accordo simulatorio, giacché
l'accertamento da svolgere comporta il mutamento della situazione giuridica unica e necessariamente comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la fattispecie apparente, nei confronti dei quali la sentenza che accerta la simulazione è destinata a spiegare i suoi effetti (cfr. secondo un orientamento oggi consolidato Cass. n. 22054-04, Cass. n. 8957-14, Cass. n. 13145-17)”)
- comporta la necessità che l'atto integrativo venga notificato all'interessato nel termine perentorio fissato dal giudice, ovvero, qualora quest'ultimo abbia omesso tale indicazione, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 5628 del 2014). Dato il parallelismo delle disposizioni codicistiche e l'identità della ratio, tale principio è applicabile anche quando l'ordine di integrazione del contraddittorio sia dato nel giudizio di appello
(d'altronde, la formula “ordina l'integrazione del contraddittorio” compare sia nell'art. 102 c.p.c., sia nell'art. 331 c.p.c.).
Con riguardo al caso di specie, malgrado l'ordine di integrazione del contraddittorio da parte della Corte di Appello con l'ordinanza dell'11.12.2024, gli appellanti non hanno provveduto a depositare idonea documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti , litisconsorte necessario, incorrendo, pertanto, nella sanzione di Controparte_3 inammissibilità dell'impugnazione di cui all'art. 331 c.p.c..
3. La natura meramente processuale della decisione, ostativa all'esame del merito, giustifica una declaratoria di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Sussistono, peraltro, tenuto conto della pronuncia di inammissibilità, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Lamezia Terme n. 666/2023, pubblicata il 28 agosto 2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 29.10.2025
Il Consigliere estensore Presidente dott.ssa Alessandra Petrolo dott.ssa Anna Maria Raschellà