Ordinanza cautelare 17 febbraio 2021
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00883/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00138/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2021, proposto dalla
Farmacia Miniati Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Borda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di IG e IS LD, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Orietta Occhiolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera Giunta Comunale n 194 del 19.11.2020 avente ad oggetto approvazione revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di IG e IS in LD costituita da n. 7 sedi farmaceutiche, cosi come descritte e rappresentate negli allegati parte integrante del presente provvedimento, dando atto che nella nuova pianta organica è istituita, sulla base del criterio demografico, una nuova sede farmaceutica evidenziata in planimetria con il colore rosa ed il numero 7;
- della rideterminazione della zonizzazione e della numerazione delle sedi farmaceutiche esistenti a seguito della fusione dei comuni di IG LD e di IS in Val d’Arno e che di conseguenza la sede unica dell’ex comune di IS in val d’Arno assume la denominazione “sede” n. 6 del Comune di IG e IS in LD;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di IG e IS LD;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. EL FA e udita la difesa di parte resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. La Farmacia Miniati s.n.c., con sede in IG e IS LD, impugna la deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 19.11.2020 con la quale l’Amministrazione ha approvato la revisione della pianta organica delle farmacie portando le sedi complessive da sei a sette.
Il procedimento trae origine dalla delibera di Giunta n. 163 del 15.10.2020, con cui il Comune ha formalmente avviato l’iter di revisione della pianta organica, richiamando l’obbligo – previsto dall’art. 2, comma 2, L. 475/1968, come modificata dal D.L. 1/2012 – di procedere alla revisione entro il mese di dicembre degli anni pari.
L’iniziativa comunale si fondava sull’accertamento della risalenza dell’ultima revisione (al 2011-2012, cioè a periodo anteriore alla fusione dei Comuni di IG LD e IS in Val d’Arno, avvenuta nel 2014 con L.R. Toscana n. 31/2013). Nel corso dell’istruttoria, l’ente ha rilevato la necessità di istituire una ulteriore sede farmaceutica.
Sulla base di tali dati, e previo ottenimento dei pareri favorevoli dell’Azienda USL Toscana Centro (22.10.2020) e dell’Ordine dei Farmacisti di Firenze (11.11.2020), la Giunta ha quindi adottato la delibera n. 194/2020, con cui ha approvato la nuova pianta organica costituita da sette sedi farmaceutiche, rideterminando la numerazione conseguente alla fusione comunale e individuando una nuova sede n. 7, evidenziata in colore rosa in una planimetria allegata, sulla base dei criteri demografici e di una nuova zonizzazione del territorio.
Il provvedimento è stato immediatamente trasmesso alle farmacie e alla Regione Toscana, la quale – con successivo decreto dirigenziale n. 89 dell’8.1.2021 – ha dichiarato la sede n. 7 di nuova istituzione e l’ha offerta in prelazione al Comune.
2. Avverso la delibera comunale, quindi, l’interessata ha notificato ricorso (il 4.01.2021), ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con il quale lamenta in un unico motivo eccesso di potere instando altresì per il rilascio di misure cautelari.
Per resistere al gravame si è costituito il Comune di IG e IS LD (il 9.02.2021) che eccepisce altresì inammissibilità del ricorso.
Questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 90/2021.
Alla udienza pubblica del 8 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è infondato.
4. In ragione degli esiti nel merito della vicenda, il Collegio ritiene di poter prescindere dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune in ragione della mancata impugnazione del decreto n. 89/2021 con cui il competente dirigente regionale, ai sensi della LRT n. 16/2000 (recante Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica ) ha dichiarato l’attivazione della sede farmaceutica, offrendola in prelazione al Comune ai sensi dell’art. 9 della L. n. 475/1968.
5. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta eccesso di potere per carenza di motivazione, in ordine all’interesse pubblico, straripamento di potere-violazione di legge.
Secondo la Farmacia Miniati, l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente esplicitato l’interesse pubblico concreto sotteso alla revisione della pianta organica e all’istituzione della nuova sede farmaceutica n. 7, limitandosi a enunciazioni generiche e non correlate a un’effettiva analisi del territorio e delle esigenze del servizio.
La ricorrente lamenta inoltre che la scelta localizzativa risulterebbe priva di criteri determinati e verificabili, essendo stato individuato un ambito territoriale estremamente vasto e indifferenziato, tale da non consentire di comprendere le ragioni della collocazione prevista né il rispetto dei parametri normativi (artt. 1 e 2 L. 475/1968; art. 11 D.L. 1/2012).
Viene poi lamentata la riproposizione, con motivazioni sostanzialmente identiche, della medesima zonizzazione già oggetto di annullamento da parte del TAR Toscana con sentenza n. 1619/2013, nonostante l’assenza di mutamenti oggettivi – demografici e territoriali – rispetto a tale precedente.
La delibera sarebbe pertanto affetta da insufficienza e contraddittorietà motivazionale, oltre che da difetto di istruttoria, non emergendo elementi idonei a giustificare l’istituzione di una nuova sede né la scelta del relativo perimetro, risultando lesivo dell’affidamento e della posizione giuridica della ricorrente, titolare dell’unica farmacia preesistente nel territorio dell’ex Comune di IS.
Il motivo non merita condivisione.
Ai fini della revisione della pianta organica delle farmacie, il legislatore statale prevede una procedura scandita e criteri vincolati.
La disciplina delle sedi farmaceutiche trova il suo fondamento principale nella legge 2 aprile 1968, n. 475, che all’art. 1 stabilisce il parametro demografico per l’istituzione delle farmacie (una farmacia ogni 3.300 abitanti, con apertura di una ulteriore sede quando l’eccedenza supera il 50% del parametro) e prevede l’obbligo della distanza minima di 200 metri fra esercizi, anche in caso di trasferimento all’interno della stessa sede territoriale.
L’art. 2 affida ai Comuni, sentiti l’Azienda sanitaria e l’Ordine dei farmacisti, la competenza a identificare e ridefinire le zone farmaceutiche al fine di garantire un’equa distribuzione sul territorio, una maggiore accessibilità al servizio, nonché l’adeguata copertura anche delle aree scarsamente abitate; la stessa norma impone altresì una revisione biennale della pianta organica sulla base dei dati ISTAT aggiornati della popolazione residente.
Il quadro normativo è stato significativamente modificato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, che – tramite l’art. 11 – ha rafforzato il principio di capillarità del servizio farmaceutico, rideterminato e confermato i criteri demografici, introdotto nuove tipologie di sedi (art. 1-bis: stazioni, aeroporti, centri commerciali), ma soprattutto ha confermato che il Comune è l’ente titolare della pianificazione delle zone farmaceutiche, chiamato a bilanciare una pluralità di fattori: densità abitativa, viabilità, accessibilità, esigenze della popolazione, sicurezza e funzionalità dei luoghi, oltre al rispetto delle distanze minime e dell’equa distribuzione degli esercizi sul territorio.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza “ in seguito all'entrata in vigore D.L. n. 1 del 2012 lo strumento pianificatorio delle farmacie (in passato denominato pianta organica) non è più configurato come atto complesso che si perfezioni con il provvedimento di un ente sovracomunale (la Regione ovvero la Provincia, o altro, a seconda delle legislazioni regionali), bensì come un atto di esclusiva competenza del Comune e per esso della giunta, e ciò sia nella prima applicazione del predetto decreto che nelle successive revisioni periodiche ” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. III, 26/04/2024, n. 918).
È stato altresì affermato che “ la nuova disciplina relativa alla pianta organica delle farmacie apprezza l'equa distribuzione delle farmacie sul territorio con riferimento non al bacino di utenza, ma alla più ampia copertura possibile del territorio comunale; conseguentemente, il bacino di utenza di una sede può essere anche di dimensioni più ridotte rispetto alle altre, atteso che la finalità della nuova disciplina è quella di assicurare una più capillare presenza ed equa distribuzione di farmacie sul territorio, nonché di garantire l'accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate” (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. V, 11/09/2023, n. 2718).
La decisione di localizzare una nuova farmacia deve essere sorretta da una adeguata istruttoria che consideri le effettive necessità della collettività connesse a complessivi profili di fruizione del servizio e quindi non deve tenere in considerazione solo i parametri demografici legati alla distribuzione della popolazione residente, al suo incremento o decremento o ai suoi spostamenti.
La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che i criteri presi in considerazione dalla norma concorrono in modo sistemico a determinare la decisione riallocativa del Comune.
“ L'art. 2, c. 1, L. n. 475/1968, […] non reca un vincolo al Comune, nell'esercizio della sua potestà localizzativa, di ubicare la sede di nuova istituzione nelle zone periferiche del territorio comunale, dettando quale criterio primario quello incentrato sull'esigenza di "assicurare un'equa distribuzione sul territorio". Invero, "nel nuovo assetto ordinamentale il legislatore ha privilegiato l'esigenza di garantire l'accessibilità degli utenti al servizio distributivo dei farmaci senza però che ciò debba tradursi in una regola cogente secondo la quale occorra procedere all'allocazione delle nuove sedi di farmacia in zone disabitate o del tutto sprovviste (di farmacie), né può significare che deve essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già esistenti, essendo, invece, fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma l'eventualità che le nuove zone istituite dai Comuni o dalle Regioni incidano sul bacino d'utenza di una o più sedi preesistenti; la riforma, in altri termini, vuole realizzare l'obiettivo di assicurare un'equa distribuzione sul territorio e, solo in via aggiuntiva, introduce il criterio che occorre tener altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate " (Cons. Stato, Sez. III, 25/09/2023, n. 8500).
Il criterio demografico quindi non è l’unico o il prevalente in senso assoluto e non derogabile che il Comune deve utilizzare nel definire la pianificazione delle sedi farmaceutiche.
La giurisprudenza ha anche stigmatizzato il carattere recessivo degli interessi commerciali degli operatori economici che gestiscono le sedi farmaceutiche rispetto agli altri interessi pubblici connessi all’accesso ed alla fruibilità del servizio per la collettività. “ L'interesse commerciale dei farmacisti già insediati - destinato ad essere sacrificato per effetto dell'applicazione di una disposizione che, come quella di cui all'art. 1, comma 2, L. n. 475 del 1968, persegue una chiara finalità di stimolo della concorrenza, promuovendo l'incremento degli esercizi farmaceutici mediante un meno stringente parametro demografico - deve essere preso in considerazione dall'Amministrazione ai fini del compimento di una scelta equilibrata e ragionevole, fermo restando però che, secondo i principi generalmente applicati laddove venga in rilievo l'esercizio di un potere di matrice discrezionale, l'interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell'interesse pubblico. Lo sviamento di clientela per effetto di una maggiore concorrenza non costituisce elemento idoneo ad impedire l'apertura di una nuova sede farmaceutica, la quale non può essere localizzata, necessariamente, in una zona periferica, lontana il più possibile dalla sede della farmacia "storica" del paese, al fine di ridurre al massimo lo sviamento di clientela ” (Cons. Stato, Sez. III, 19/09/2019, n. 6237).
In sintesi, secondo la normativa vigente, l’apertura di una nuova farmacia, lo spostamento della sede o la modifica della perimetrazione territoriale richiedono: (i) il rispetto del parametro demografico; (ii) il rispetto della distanza minima tra esercizi; (iii) la valutazione degli elementi di accessibilità, sicurezza, distribuzione uniforme e bisogni del territorio; (iv) l’acquisizione (non vincolante) dei pareri di USL e Ordine dei Farmacisti.
La deliberazione di Giunta n. 194 del 19.11.2020 fonda l’istituzione della nuova sede farmaceutica n. 7 innanzitutto sul criterio demografico, previsto dagli artt. 1 e 2 della legge n. 475/1968. Sulla base delle rilevazioni ISTAT, la popolazione residente nel Comune di IG e IS LD risulta pari a 23.434 abitanti (dato assunto nella parte motiva della delibera). Applicando il parametro normativo di 1 farmacia ogni 3.300 abitanti, il rapporto demografico consente – e anzi impone – l’istituzione di 7 sedi farmaceutiche (23.434 / 3.300 = 7,10), a fronte delle 6 sedi già esistenti, rendendo pertanto obbligatoria, e non discrezionale, l’attivazione della procedura di revisione e la creazione di un nuovo presidio sul territorio. Tale necessità era già maturata, secondo l’Amministrazione, sin dal 2012 nel territorio dell’ex Comune di IS, dove risultava presente un’unica sede, nonostante la popolazione fosse già allora prossima alla soglia rilevante ai fini dell’istituzione di una nuova farmacia.
Accanto al parametro numerico, la delibera valorizza ulteriori criteri qualitativi di pianificazione territoriale, rilevanti ai sensi dell’art. 2 L. 475/1968. In particolare, l’Amministrazione indica:
- la distribuzione della popolazione attuale e potenzialmente insediabile, considerando le aree periferiche dell’ex Comune di IS e le zone collinari più distanti dai presidi esistenti;
- la rete viaria e i flussi di traffico, sottolineando che la nuova zona individuata è attraversata dalla SR 69, principale arteria di collegamento del LD e via di accesso all’autostrada;
- la disponibilità di parcheggi nelle aree considerate idonee;
- l’esigenza di assicurare l’accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in località distanti dalle farmacie esistenti, come La Massa, Il Poggiolino, Poggio alla Croce, e ai numerosi lavoratori e utenti della zona industriale dei Lagaccioni;
- l’obiettivo di garantire un’equa distribuzione territoriale delle sedi, adeguata all’assetto derivante dalla fusione dei due comuni e conforme al principio del diritto alla salute, richiamato come finalità generale dell’atto pianificatorio.
La delibera precisa altresì che le valutazioni effettuate hanno ottenuto i pareri favorevoli dell’Azienda USL Toscana Centro e dell’Ordine dei Farmacisti, a conferma della coerenza della nuova zonizzazione con i criteri funzionali di servizio e con il bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti.
Alla luce di tale ricostruzione le doglianze incentrate sulla dedotta carenza di motivazione non possono essere condivise.
La deliberazione n. 194/2020 reca, infatti, una puntuale ricostruzione del quadro normativo applicabile e dà atto dell’avvenuto espletamento della revisione biennale della pianta organica ai sensi dell’art. 2, comma 2, L. 475/1968, come novellato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, che impone ai Comuni di rideterminare il numero delle sedi farmaceutiche entro il mese di dicembre degli anni pari, sulla base delle rilevazioni ISTAT della popolazione residente.
La Giunta ha accertato, con motivazione non irragionevole né apodittica, che la popolazione del Comune risultante dalla fusione ammontava a 23.434 abitanti, valore che – rapportato al quorum legale di 3.300 abitanti per farmacia – imponeva l’istituzione di una settima sede, essendo integrato il requisito demografico di legge (23.434 / 3.300 = 7,10).
Trattandosi di atto vincolato quanto alla determinazione numerica, non residua, sul punto, alcuno spazio di discrezionalità, né la legge richiede una motivazione ulteriore rispetto alla mera applicazione della formula demografica: il Comune non poteva legittimamente omettere l’istituzione di una nuova sede, né ritardarne l’inserimento in pianta organica.
Anche le doglianze relative alla scelta dell’area di insediamento della nuova sede non colgono nel segno. L’art. 2 della L. 475/1968 richiede che il Comune, sentiti l’Azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti, individui le zone di collocazione delle farmacie in modo da “assicurare un’equa distribuzione sul territorio” e da garantire “l’accessibilità del servizio anche in aree scarsamente abitate”. La delibera impugnata dà espressamente atto: dell’acquisizione dei pareri favorevoli sia dell’Azienda USL Toscana Centro (22.10.2020) sia dell’Ordine dei Farmacisti (11.11.2020); dell’avvenuta valutazione dei parametri topografici e funzionali, quali: la presenza della SR 69, principale asse viario del LD; l’esigenza di servire i nuclei abitati periferici (La Massa, Poggiolino, Poggio alla Croce); l’esistenza di aree di sosta idonee; la necessità di garantire l’accesso anche ai lavoratori dell’area industriale dei Lagaccioni.
La censura secondo cui la nuova sede sarebbe “limitrofa” a quella della ricorrente, con conseguente pregiudizio economico, non trova riscontro nella normativa né nella giurisprudenza.
Il rapporto farmacie/abitanti è volto a garantire la copertura del servizio sul territorio, non a preservare quote di mercato o rendite di posizione in capo ai singoli titolari (Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2019, n. 6237).
La legge mira alla concorrenza e alla prossimità del servizio, non all’invarianza dei bacini commerciali. Inoltre, la distanza minima di 200 metri risulta rispettata e non è oggetto di contestazione.
Il fatto che una nuova sede incida fisiologicamente sugli equilibri di mercato non integra vizio dell’atto, essendo tale effetto insito nel disegno del legislatore del 2012, che ha ampliato l’offerta per garantire prossimità, concorrenza e tutela dell’utenza
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “ nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione, non potendo il Giudice Amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall’Amministrazione comunale. Alla realizzazione dell’equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l’area del merito amministrativo ” (Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo 2023, n. 3329; conforme Cons Stato, sez. III, 7 maggio 2025, n. 3872).
La natura pianificatoria e programmatoria del provvedimento di cui si controverte induce ad una prima conclusione in ordine all’onere motivazionale connesso all’adozione dei relativi provvedimenti. “ In sede di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche non incombe sull'Amministrazione l'obbligo di motivare sulle osservazioni presentate spontaneamente dai privati nel corso del procedimento, in quanto trattasi di procedimento diretto alla emanazione di un atto generale di pianificazione, e come tale sottratto alla disciplina degli art. 7 ss. L. n. 241/1990 in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 13 della L. n. 241/1990, che esclude l'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo in caso di attività amministrative dirette all'emanazione di atti di pianificazione, tra i quali rientrano anche i piani delle farmacie ” (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 24/04/2023, n. 373).
Sempre secondo la giurisprudenza, l’Amministrazione nell’operare una scelta equilibrata e ragionevole, deve tenere in considerazione anche l’interesse commerciale dei farmacisti che persegue una finalità di stimolo alla concorrenza, fermo restando che l’interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell’interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 8 giugno 2021, n. 4374).
In ogni caso i criteri ispiratori della scelta operata dall’Amministrazione nella localizzazione delle farmacie e nella redazione della pianta organica vanno ricercati negli atti del procedimento complessivamente inteso in base ai quali è possibile verificare se detti criteri siano legittimi, congrui e ragionevoli e se il provvedimento sia coerente con essi (cfr. Cons. Stato sez. III, 7 agosto 2019, n. 5617).
Nel caso di specie, la perimetrazione della nuova sede – lungi dall’essere indeterminata – risulta descritta minuziosamente nella delibera e nella planimetria allegata, e mostra di tenere conto sia dell’esigenza di favorire l’accessibilità nelle aree più distanti sia dell’obiettivo di riequilibrio fra l’ex Comune di IS (con un’unica sede) e il restante territorio.
Pertanto, le censure sulla mancanza di interesse pubblico e sulla genericità motivazionale risultano infondate, poiché la determinazione si basa su un obbligo normativo inderogabile imposto dall’art. 2 L. 475/1968 e non su una scelta discrezionale dell’Amministrazione.
Non è fondata neppure l’affermazione secondo cui la zonizzazione coinciderebbe con quella già annullata dal TAR nel 2013.
Nel raffronto tra l’impianto motivazionale della deliberazione n. 194/2020 e quello della precedente delibera n. 17/2012 - oggetto di annullamento con sentenza TAR Toscana n. 1619/2013 - emerge con chiarezza come l’Amministrazione abbia fatto applicazione, nel 2020, di un corpus istruttorio e motivazionale significativamente più ampio, articolato e aderente ai parametri normativi.
La sentenza del 2013 aveva rilevato, infatti, che la delibera del 2012 si fondava su una zonizzazione priva di qualsiasi esplicitazione dei criteri impiegati, non essendo possibile comprendere “quali siano i parametri che possano aver indotto l’Amministrazione (…) a procedere alla delimitazione della zona” in assenza di ogni riferimento a densità abitativa, conformazione territoriale, viabilità o altri elementi oggettivi richiesti dalla disciplina del servizio farmaceutico. In tale occasione, il TAR aveva rilevato una sostanziale carenza istruttoria, confermata anche dai pareri allora acquisiti, che non avevano trovato riscontro nella motivazione del provvedimento.
Alla luce di tali elementi, risulta evidente che la nuova perimetrazione non riproduce né per estensione né per logica quella oggetto dell’annullamento del 2013. La descrizione dei confini nella delibera del 2020, come emerge dagli atti, insiste su un’area intercomunale “a cavallo” tra gli ex territori di IG e IS, ricomprendendo zone prima non considerate, e non coincide con quella individuata dalla delibera n. 17/2012, limitata all’ambito dell’ex Comune di IS.
La zonizzazione del 2012 consisteva in un’elencazione di località e assi viari privi di qualsivoglia giustificazione tecnica, quella del 2020 costituisce il risultato di una ponderazione complessiva e coerente di parametri demografici, territoriali, insediativi e viabilistici, conformi ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento richiamati dalla giurisprudenza. Ne deriva che l’atto impugnato del 2020 si colloca su un piano motivazionale qualitativamente superiore e pienamente conforme ai criteri normativi e ai rilievi formulati in passato dalla stessa giurisprudenza amministrativa.
La ricorrente, infine, deduce, senza peraltro provarlo, che la popolazione sarebbe diminuita rispetto al 2013 e che, pertanto, non vi sarebbero i presupposti per istituire una nuova sede.
L’ordinamento richiede che la revisione sia effettuata sulla popolazione del Comune risultante dalla fusione, e non sulle popolazioni dei due ex Comuni considerati separatamente. La fusione – avvenuta ex lege dal 1.1.2014 – ha modificato l’unità di riferimento per il calcolo demografico, sicché eventuali dati pre‑fusione non hanno alcuna rilevanza ai fini dell’applicazione del parametro dell’art. 1 L. 475/1968.
La delibera impugnata si è correttamente fondata sui dati ISTAT 2020, unici legalmente rilevanti ai sensi dell’art. 2, comma 2, L. 475/1968, che – come esposto – impongono l’istituzione della settima sede.
Alla luce di quanto precede, quindi, il motivo di ricorso è infondato.
6. Il ricorso nel suo complesso è infondato e deve quindi essere respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti del Comune e sono liquidate come da dispositivo; nulla sulle spese nei confronti della Regione Toscana, non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla corresponsione delle spese di lite in favore del Comune di IG e IS LD, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre spese e oneri accessori di legge; nulla spese nei confronti della Regione Toscana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Katiuscia Papi, Consigliere
EL FA, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| EL FA | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO