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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 8913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8913 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa UE FO quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc) letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 11164/'25 del ruolo generale
T R A
rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Carmela Parte_1
HE e CO OB, presso il cui studio in in Napoli alla via
Emilio Scaglione n. 342, elett.te domicilia
E
, in persona del leg. rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. A. Lamberti, presso il cui studio in Airola alla Piazza Annunziata nr.2., elett.te domicilia
E
, in persona del leg. rapp.te p.t., Controparte_2 rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. A. Di Stefano, domiciliato come in atti
NONCHE' Controparte_3 rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. C: con il quale domicilia CP_4 presso la sede territoriale in Napoli alla via Nuova Poggioreale angolo via S. Lazzaro snc
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 6.5.2025, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 012 2025 90000025 52 000, dell'importo complessivo di euro 26.978,44, con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 012 2022 00048602 47 000 e 012 2023 00062651 36 000 ed agli avvisi di addebito nn. 312 2021 00011410 63 000, 312 2021 00011411 64 000, 312 2021 00011412 65 000, 312 2021 00011415 68 000, 312 2022 00006329 80 000, 312 2022 00017510 08 000, 312 2022 00024082 70 000, 312 2023 00007034 24 000. Lamentava l'omessa notifica degli atti presupposti e la carenza di motivazione dell'atto. Eccepiva la decadenza ex art 25 e la prescrizione delle poste di cui agli avvisi di addebito nn 312 2021 00011411 64 000, 312 2021 00011412 65 000, 312 2021 00011415 68 000, 312 2022 00006329 80 000. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “ b) accertare e dichiarare la legittimità dell'opposizione;- nel merito, in via principale: b) accertare e dichiarare l'illegittimità, arbitrarietà, vessatorietà ed inammissibilità della pretesa creditoria vantata dall' CP_5
e dagli enti impositori per tutti i motivi esposti nel presente ricorso;
c) accertare e dichiarare l'inesistenza della presunta pretesa creditoria;
d) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione della presunta pretesa creditoria;
e per l'effetto: e) annullare l'intimazione di pagamento n. 012 2025 90000025 52 000 e gli avvisi di addebito e/o cartelle di pagamento ivi contenuti, essendo gli stessi nulli ed inefficaci;
f) condannare, in ogni caso, le convenute al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre Iva e cpa in favore del sottoscritto procuratore antistatario. in via subordinata g) accertare come dovute le eventuali minor somme”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva , che Controparte_1 eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e deduceva la rituale notifica delle cartelle esattoriali nn. 0122020004860247000 e 01220230006265136000. Si costituiva che deduceva la rituale notifica delle cartelle esattoriali. Si costituiva l' , CP_3 CP_2 che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire. Deduceva che con riferimento alle poste di cui agli avvisi di addebito era stata presentata istanza di dilazione.
Il ricorso va respinto.
Parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti e la carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Ad avviso della Suprema Corte (cfr Cass. Civ. 8112/2006), "il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni). Alla stregua di tale criterio l'opposizione con cui il soggetto, deduca la violazione delle norme sulla notificazione del titolo deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi".
Ciò posto, considerato che l'intimazione in oggetto è stata notificata in data 2.4.2025 mentre il ricorso in oggetto è stato depositato solo in data 6.5.2025, oltre la scadenza del termine di 20 gg, deve dichiararsi l'inammissibilità della proposta opposizione.
Parte ricorrente eccepisce inoltre la prescrizione dei crediti azionati con gli avvisi di addebito nn. 312 2021 00011411 64 000, 312 2021 00011412 65 000, 312 2021 00011415 68 000, 312 2022 00006329 80 000. I titoli in oggetto sono relativi alla contribuzione IVS relativa alle annualità 2019 e 2020. Dalla documentazione agli atti risulta: che gli avvisi n. 312 2021 00011411 64 000 e 312 2021 00011412 65 000 sono stati notificato a mezzo pec il 19.11.2021; l'avviso 312 2021 00011415 68 000 è stata notificata in data 20.11.2021, l'avviso n. 312 2022 00006329 80 000 è stata notificata il 17.7.2022. Posto che l'intimazione di pagamento in oggetto è stata notificata in data 2.4.2025 non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione a decorrere dalla data di notifica degli avvisi di addebito.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. FO, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese CP_2 di giudizio, che liquida in euro 1.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 29.11.2025
Il Giudice dr UE FO