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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/10/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 190/2025
La Corte di Appello di Genova, in persona del dr. Marcello Bruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato iscritta al R.G. n. 190/2025 vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AO LI CI, come da mandato in atti, ammesso al patrocinio a spese dello
Stato con provvedimento n. 1074/2022 del 25/05/2022 ricorrente
e
(C.F.: ), in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1
carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Genova, presso i cui uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane 2, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: Controparte_2
), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici, siti in Genova,
Viale Brigate Partigiane 2, è elettivamente domiciliata resistenti
e con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte ricorrente : Parte_1
“In conclusione, si insiste affinché venga dichiarata • in via preliminare la cessazione della materia del contendere;
• in subordine si insiste a che venga accertate e dichiarata l'illegittimità del decreto di revoca, con conseguente riammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per il periodo in cui il processo era pendente, ovvero, • in ulteriore subordine, che la revoca venga dichiarata con efficacia ex nunc, dal momento della scadenza del termine per la comunicazione e/o dell'accertamento del superamento dei limiti reddituali. Si ribadisce, in ogni caso, la richiesta di riconoscimento della rimborsabilità delle spese del presente ricorso, in quanto procedura derivata e accidentale connessa al processo in cui il beneficio era stato richiesto”;
per le parti resistenti e Controparte_1 [...]
: Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita: - in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e, per l'effetto, disporne Controparte_2
l'estromissione dal presente giudizio;
- nel merito, rigettare l'avverso ricorso, in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa. In ogni caso, vinte le spese e gli onorari di giudizio”;
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Sig. veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Parte_1
provvedimento n. 1074/2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, nella causa R.G. n. 536/2022 dinanzi alla Corte d'Appello di Genova riguardante l'impugnazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di Genova condannava il Sig.
al rilascio dell'abitazione di cui era comproprietario. Pt_1
Successivamente, con decreto della Corte di Appello di Genova in data 12/02/2025 veniva disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato già concessagli, in considerazione di informazioni provenienti dall' Controparte_2
dalle quali si evidenziava il superamento dei limiti reddituali del Sig. Parte_1
relativamente all'anno 2023.
La Corte di Appello fissava poi udienza per sentire le parti in ordine ad una eventuale nuova valutazione dell'istanza di liquidazione dei compensi all'Avv. Ceci e di un'eventuale modifica del provvedimento assunto in data 8.09.2023 con cui si era liquidato in favore di detto avvocato il compenso di euro 3.934,50, oltre spese generali ed accessori di legge.
In esito all'udienza del 20.03.2025 la Corte rilevava che la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione.
L'opponente deduceva di non avere comunicato le variazioni dei limiti di reddito verificatesi nell'anno 2023 poiché, alla data di scadenza dell'obbligo di comunicare la variazione del reddito, fissata al 23/06/2024, il processo si era già estinto in data
19/4/2023 per mancata riassunzione nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.
Infatti, il processo si estingue se non viene riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, che in tale procedura si era verificata il 19 gennaio 2023, a seguito di morte di una parte.
Rilevava inoltre che, pur considerando l'obbligo di dichiarare le variazioni dei limiti di reddito e, in particolare, l'obbligo di dichiarare l'eredità della madre per poter continuare a beneficiare del gratuito patrocinio, la revoca aveva efficacia ex nunc. L'opponente pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso e la revoca del decreto impugnato.
Si costituivano il e l Controparte_1 Controparte_2
di , opponendosi all'avversario appello e chiedendone il rigetto.
[...] CP_2
Preliminarmente, evidenziavano che: nel giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di
Genova R.G. n. 536/2022, il difensore del Sig. , Avv. Paola Elisa Ceci, otteneva Pt_1
il provvedimento di liquidazione del suo compenso pari ad euro 3.934,50 in data
8/9/2023; a seguito di una comunicazione dell' , in data 12/2/2025 Controparte_2
la Corte d'Appello revocava il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio del
Sig. per superamento dei limiti di reddito nell'anno 2023; la revoca del Pt_1
beneficio del gratuito patrocinio non inficiava il decreto di pagamento del difensore.
Eccepiva il difetto di legittimazione passiva in capo all' , poiché Controparte_2
in caso di revoca l'unico legittimato passivo è il . Controparte_1
Evidenziava che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha carattere provvisorio e che compete al magistrato procedente la verifica definitiva della sussistenza e della permanenza delle condizioni reddituali previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 115/2002, con facoltà di revoca ai sensi dell'art. 136 del T.U. Spese Giustizia, avente efficacia ex tunc e non ex nunc, come sostenuto da controparte.
Rilevava altresì l'assenza di limiti temporali per i controlli sulla permanenza delle condizioni economiche previste per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello
Stato.
Conclusivamente, osservava che il provvedimento di revoca era pienamente legittimo, avendo il Sig. superato i limiti reddituali indicati dalla legge nell'anno 2023, Pt_1
circostanza che non veniva contestata dal ricorrente.
Interveniva in causa il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Genova.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo all'
[...]
: infatti, il ricorrente ha proposto opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 CP_2
avverso il decreto con cui la Corte di Appello di Genova ha revocato ai sensi dell'art
136 TU spese giustizia il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato precedentemente emesso nell'ambito del procedimento RG n. 536/2022.
Ora, in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, unico legittimato passivo è il (in quanto titolare del rapporto Controparte_1
debitorio oggetto del procedimento) e non anche l' , che ha Controparte_2
unicamente il compito di trasmettere la dovuta informativa reddituale (cfr. Cass.
12.5.2022, n. 15219; Cass. 21.05.2020 n. 9384).
Così, si è affermato che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'opposizione al decreto di revoca ex art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 non deve essere notificata alla ma al , soggetto passivo Controparte_2 Controparte_1
del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio;
tuttavia, l'evocazione in giudizio della non comporta l'inammissibilità della opposizione, Controparte_2
dovendo il tribunale ordinare la chiamata in causa dell'effettivo legittimato ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, trattandosi di rimedio apprestato per evitare che la complessità della macchina organizzativa dello Stato e la difficoltà per la parte di individuare il giusto legittimato possano tradursi in un ostacolo nell'accesso alla giustizia” (Cass. n. 15219 del 2022).
Venendo al merito della questione, si osserva che l'ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato è effettuata dal magistrato che procede, atteso che l'ammissione disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è effettuata solo in via anticipata e provvisoria ai sensi dell'articolo 126, comma 1 d.p.r. 115/20021.
Ai fini della definitiva ammissione al beneficio il giudice procedente deve verificare la sussistenza ab origine e la permanenza, durante tutti gli anni di causa, delle condizioni di cui all'art. 76 T.U. Spese Giustizia. Ai sensi dell'art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002, infatti, “con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” e “se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione”.
L'art. 127, comma 4 d.P.R. 115/2002 dispone che “La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza”.
Nel caso di specie, con provvedimento del 12.02.2025 è stata disposta la revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via Parte_1
provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova nell'ambito della procedura R.G. n. 536/2022 poiché, come segnalato dall' , il sig. Controparte_2
nell'anno 2023 (anno in cui il giudizio a quo era ancora in corso) ha superato Pt_1
i limiti di reddito indicati dalla legge per poter usufruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Tale circostanza non è contestata dal . Pt_1
Ora, pur essendo aumentato il reddito del sig. per l'anno 2023 e non avendolo Pt_1
egli dichiarato entro il giugno 2024, va notato che la revoca ha efficacia ex nunc, ai sensi dell'articolo 136, comma 3 d.p.r. n. 115/2002: la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali indicato nel provvedimento del magistrato.
Conseguentemente tutta l'attività processuale svolta anteriormente all'anno 2023 non potrà che considerarsi coperta dal patrocinio a spese dello Stato.
E' vero che residua un brevissimo periodo di tempo in cui il processo, nell'anno 2023, era ancora in essere e cioè dal 19/1/2023 al 19/4/2023, ma poichè dagli atti risulta che l'interruzione è avvenuta a causa del decesso di una parte, alcuna attività processuale
è stata svolta dal 19/1/2023, data dell'interruzione della causa.
Infatti, il processo si è estinto il 19 aprile 2023 per mancata riassunzione nel termine di cui all'art. 305 cpc a seguito di interruzione che si era verificata, come detto, il 19 gennaio 2023.
Del resto, la Corte di Appello di Genova, provvedendo all'esito dell'udienza fissata per sentire le parti in ordine ad una nuova valutazione dell'istanza di liquidazione dei compensi all'Avv. Ceci e ad un'eventuale modifica del provvedimento assunto in data
8.09.2023 con cui aveva liquidato in favore di detto avvocato il compenso di euro
3.934,50, oltre spese generali ed accessori di legge, sottolineava che “nel caso di specie la revoca del beneficio del non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento CP_3
del difensore emesso prima della revoca del provvedimento stesso di ammissione, per cui deve dichiararsi non luogo a provvedere al riguardo”.
Alcun pregiudizio risente quindi il sig. dalla revoca del provvedimento di Pt_1
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sicchè deve ritenersi che lo stesso difetti di interesse a proporre il ricorso.
Alla luce dei motivi sopra esposti l'istanza deve essere dichiarata inammissibile.
Le peculiarità della vicenda consentono di dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
dichiara inammissibile l'opposizione proposta contro il;
Controparte_1
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Genova, 6/10/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno