Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/06/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Presidente
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 27.06.2024 iscritta al n. 206/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
28.11.2024
d a
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvio Paroli Parte_1
e Diego Piali domiciliatario giusta delega in atti
OGGETTO:
RICORRENTE APPELLANTE
retribuzione c o n t r o
in persona del l.r.p.t.;
Controparte_1
; Parte_2
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Parte_3
Tomaselli del foro di Brescia, domiciliatario giusta delega in atti
RESISTENTI APPELLATI
In punto: appello a sentenza n. 619 del 2023 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Dei resistenti appellati:
Come da memoria
Fatto e diritto
Con la sentenza n. 619 del 28.12.2023, il Tribunale di Brescia
ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da di Parte_1
annullamento del licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro società Il Tribunale ha, Parte_4
inoltre, rigettato la domanda proposta da di condanna Parte_1
di società Parte_4 Parte_2
e in solido tra loro al pagamento della
[...] Parte_3
somma di euro 23.482,04, o della maggiore o minore somma di giustizia, a titolo di differenze retributive. Il primo giudice ha ritenuto, infatti, che il ricorrente non avesse dimostrato i fatti posti a fondamento della domanda, e cioè di avere svolto ore di lavoro straordinario per eseguire mansioni di mungitura e cura del bestiame in favore della datrice di lavoro società agricola Parte_4
. In primo luogo, doveva ritenersi che il ricorrente avesse
[...]
svolto esclusivamente mansioni di mungitura di bovini sani,
coadiuvato dai datori di lavoro, non avendo i testi confermato quanto - 3 -
sostenuto dal lavoratore e contestato dai convenuti, e cioè che egli si occupasse da solo della mungitura e che svolgesse anche attività
ulteriori. Ciò non poteva che ripercuotersi sulla fondatezza dell'allegazione del ricorrente relativamente alle ore di lavoro prestate in azienda, visto che una tale quantità di ore era riferita all'assunto di avere svolto variegati compiti che invece non erano stati provati in giudizio. In ogni caso, il ricorrente non aveva neppure provato il dedotto orario di lavoro, con turni che prevedevano 5 ore di lavoro e 6
di riposo, emergendo anzi dalle dichiarazioni dei testimoni come l'attività del ricorrente fosse articolata in 2 turni, da 3 ore ciascuno,
corrispondenti alle attività di mungitura dei bovini sani. Non
deponevano in senso contrario le dichiarazioni della figlia del ricorrente, sentita come teste, in quanto in contrasto con quelle di tutti gli altri testi ed anche con la stessa prospettazione del GH. Infine,
secondo il giudice a quo, non avevano trovato conferma neppure le allegazioni del ricorrente circa l'assenza di giorni di riposo settimanali e l'omessa fruizione di ferie e permessi, avendo anzi i testi escussi affermato come la domenica tutte le attività, compresa la mungitura, venissero svolte da e e Pt_3 Parte_2
risultando documentalmente dimostrata la concessione al lavoratore di alcuni giorni di ferie nel 2015.
Con ricorso depositato il 27.6.2024, ha proposto appello
, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui Parte_1
aveva rigettato la domanda di condanna dei convenuti al pagamento di euro 23.482,04, o comunque della diversa somma di giustizia, a - 4 -
titolo di differenze retributive.
Con memoria del 18.11.2024, si sono costituiti società
agricola e Parte_4 Parte_2 [...]
chiedendo il rigetto del gravame. Pt_3
***
All'odierna udienza, la causa è stata discussa oralmente dalle parti e, all'esito della camera di consiglio, decisa con lettura del dispositivo di sentenza.
***
Occorre per prima cosa precisare che non costituisce oggetto del presente appello il capo della sentenza con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda, svolta dal ricorrente in via principale condizionata, relativa all'impugnazione del licenziamento,
con la conseguenza che la sentenza deve ritenersi passata in giudicato
in parte qua. Deve comunque darsi atto che il lavoratore aveva impugnato il licenziamento anche in altro giudizio proposto con rito c.d. , giudizio nell'ambito del quale questa Corte ha CP_2
confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità
del licenziamento perché ritorsivo.
***
Con l'appello, ha censurato la sentenza nella Parte_1
parte in cui ha ritenuto non dimostrati i presupposti per il riconoscimento del diritto al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario. In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza perché fondata unicamente sulle dichiarazioni rese dai testi - 5 -
indicati dai convenuti, tutti legati ad essi da qualche interesse e/o parentela, o comunque frequentatori solo sporadici dell'azienda agricola ed, in quanto tali, non a diretta conoscenza dei fatti. Al
contrario, il Tribunale non aveva considerato né la deposizione della teste , né le dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro dal Tes_1
legale rappresentante dell'azienda e riportate nel verbale ispettivo in atti, elementi che, letti congiuntamente, deponevano per un orario di
10 ore di lavoro giornaliere. Detto questo, secondo l'appellante sarebbe altresì priva di pregio la considerazione del Tribunale
secondo la quale, non risultando provata la diversificazione delle mansioni svolte, ciò dovesse anche necessariamente tradursi in mancanza di prova delle ore di lavoro svolte.
I convenuti si sono costituiti eccependo l'inammissibilità
dell'appello in quanto limitato alla pedissequa trascrizione di punti della sentenza, senza indicazione di effettive e puntuali censure rispetto ad essi. Nel merito, i convenuti hanno chiesto il rigetto del gravame, posto che il si era sempre occupato soltanto della Pt_1
mungitura delle vacche sane e che il suo orario era sempre stato articolato su due turni da 3 ore circa. In particolare, gli appellati hanno osservato come il lavoratore, con il gravame, non avesse neppure indicato in cosa consistessero le altre presunte mansioni oltre allo svolgimento della mungitura. In ogni caso, il non aveva Pt_1
assolto l'onere di specifica allegazione e prova rigorosa dei presupposti del diritto al compenso per lavoro straordinario. Quanto
al verbale ispettivo invocato dall'appellante, allo stesso non poteva - 6 -
certo attribuirsi un valore di vero e proprio accertamento, addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava.
Venendo, poi, ai testi, gli stessi erano tutti disinteressati ed attendibili,
ad eccezione della figlia del ricorrente , la quale, oltre ad Tes_1
essere legata alla parte da vincolo di parentela, aveva reso dichiarazioni in contrasto con quelle di tutti gli altri soggetti escussi.
Peraltro, la teste aveva comunque confermato come il padre Pt_1
svolgesse esclusivamente mansioni di mungitura. Di conseguenza,
poiché tutti i testi avevano confermato che le vacche in lattazione erano circa 180/190 e l'appellante non aveva contestato che per effettuare la mungitura delle medesime fossero necessarie al massimo
3 ore, era evidente come la versione del lavoratore non fosse logicamente compatibile con la tipologia di attività esercitata. Infine,
gli appellati hanno contestato la nullità per indeterminatezza della pretesa creditoria del ricorrente ed eccepito, ai sensi dell'art. 2948
c.c., la prescrizione dei crediti antecedenti al quinto anno dalla cessazione del rapporto.
***
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità
del gravame sollevata dagli appellati ai sensi dell'art. 434 c.p.c..
L'art. 434 c.p.c., specificamente dettato per le cause di lavoro e di previdenza, dispone che “l'appello deve essere motivato, e per
ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo
chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado
che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei - 7 -
fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge
denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La norma non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione, impongono al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente,
sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono. Le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte.
L'applicazione di tali principi al caso di specie va fatta tenendo conto del consolidato e condiviso indirizzo della Suprema
Corte, secondo cui il principio del giusto processo, come introdotto dal novellato art. 111, primo comma, Cost., impone di discostarsi da interpretazioni ispirate ad un formalismo rigoristico, che risulti funzionale non già alla tutela dell'interesse della parte ma piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che è quello di consentire che si pervenga ad una decisione di merito (vedi, per tutte: Cass. 1 agosto
2013, n. 18410; Cass. 18 luglio 2011, n. 15721; Cass. 11 febbraio
2009, n. 3362). - 8 -
Tanto premesso in generale e venendo all'odierno giudizio, il lavoratore ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di pagamento di differenze retributive, lamentando l'erronea valutazione delle prove raccolte. In particolare, il ha censurato Pt_1
la sentenza per avere ritenuto attendibili le deposizioni dei testi indicati dai convenuti e per non avere invece valorizzato le parole della teste e quanto dichiarato agli ispettori dallo stesso legale Pt_1
rappresentante della società agricola. Inoltre, l'appellante ha sostenuto l'impossibilità di desumere la mancanza di prova delle ore di lavoro straordinario dall'omessa dimostrazione dello svolgimento di mansioni diverse rispetto a quelle di mungitura.
Il thema appellandum è, pertanto, chiaro e ben delimitato e l'ambito del giudizio di gravame è definito in modo non equivoco,
con riguardo sia allo specifico capo della sentenza di primo grado contestato sia ai relativi passaggi argomentativi, tanto che gli appellati hanno avuto modo di svolgere appieno le proprie difese, come risulta dalla loro memoria difensiva.
Ne deriva l'insussistenza dei presupposti per la sollecitata dichiarazione di inammissibilità del gravame.
***
Venendo al merito, dalle buste paga in atti, risulta che
[...]
è stato assunto della Pt_1 Parte_5
con contratto di lavoro a tempo pieno e subordinato come
[...]
operaio specializzato mungitore di secondo livello il 15.10.1993.
La si occupava della coltivazione Parte_5 - 9 -
dei terreni di proprietà e dell'allevamento di bovini. La società non aveva altri dipendenti oltre al . Pt_1
Con verbale unico di accertamento e notificazione del
3.4.2019, l' ha accertato che la Controparte_3
società aveva omesso di annotare nel Lul le ore di lavoro straordinario effettuate da dall'aprile 2014 al novembre 2018 (doc. 6 Parte_1
appellante). L'accertamento è stato fondato sulle dichiarazioni dello stesso lavoratore, il quale aveva riferito di avere sempre svolto 8,5 ore di lavoro con turni di 5 ore e riposi di 6 ore per poi ricominciare altre
5 ore (es.: dalle 5.30 alle 10.30; dalle 15.45 alle 20.15, dalle 2.00 alle
6.00), senza giorni di ferie o riposo e con pagamento di euro 50,00
fuori busta per la domenica. L'accertamento richiama inoltre le dichiarazioni rese all'ispettore dal responsabile della società semplice,
il quale aveva riferito che il si occupava solo di mungitura, Pt_1
lavorava su turni di 10 ore, articolati in 3,5 ore di lavoro circa e 6 di pausa, saltando la quarta mungitura che veniva invece eseguita dal figlio del responsabile stesso.
Con lettera del 16.5.2019, il lavoratore è stato licenziato per cessazione dell'attività d'impresa.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento che, nell'ambito di altro giudizio promosso con rito c.d. , è stato dichiarato CP_2
nullo per ritorsività con sentenza di primo grado confermata da questa
Corte. In particolare, è stata esclusa la cessazione dell'attività
d'impresa e l'unico motivo del recesso è stato individuato nella segnalazione da parte del lavoratore della propria posizione - 10 -
all'ispettorato del lavoro.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il lavoratore ha chiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate dall'assunzione al licenziamento,
allegando di avere lavorato alla mungitura ed alla cura del bestiame
(allattamento vitelli, pulizia stalla, somministrazione mangimi,
assistenza alle vacche malate) su turnazioni che prevedevano 5 ore di lavoro e 6 di riposo (es: dalle 05:30 alle 10:30 poi dalle 15:45 alle
20:15 e quindi dalle 02 alle 07, cui seguiva dalle 14 alle 19 e via dicendo), per tutto l'anno e senza giorno di riposo.
La società ed i suoi soci si sono costituiti in primo grado chiedendo il rigetto del ricorso, affermando che il si occupava Pt_1
soltanto delle operazioni di mungitura delle vacche sane, ciascuna delle quali durava circa 3 ore, per 6 ore totali al giorno, con riposo alla domenica e con regolare fruizione delle ferie.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi.
La teste , figlia del ricorrente, ha riferito che Tes_1
all'epoca dei fatti abitava in una casa di fronte alla stalla e vedeva suo padre lavorare su turni da 10 ore che cambiavano ogni giorno continuamente: faceva 5 ore, qualche ora di pausa e poi faceva di nuovo 5 ore e poteva lavorare al mattino, al pomeriggio e alla sera.
Il teste ha dichiarato che si recava in Testimone_2
azienda 9 volte all'anno a prelevare campioni del latte. Ha riferito che il GH mungeva una mandria di 200-210 vacche 2 volte al giorno
(una mungitura ogni circa 12 ore), mettendoci 3 ore per volta, con - 11 -
riposo alla domenica.
Il teste figlio di e nipote di Testimone_3 Pt_3 Pt_2
ha dichiarato di non conoscere gli orari del ricorrente, ma di sapere che la mungitura si svolgeva in circa 3 ore per 2 volte al giorno e che il riposava di domenica. Pt_1
Il teste veterinario che si recava in azienda 1 Testimone_4
volta a settimana, ha riferito che l'orario di lavoro di era Pt_1
l'orario di mungitura degli animali, che le vacche erano 200-240 e che mungeva 2 volte al giorno mettendoci 3 ore per volta, facendo riposo di domenica.
Il teste che dal 2015 qualche volta Testimone_5
collaborava con l'azienda dando una mano con gli animali soprattutto nel week-end, ha dichiarato che al mattino cominciava la Pt_1
mungitura alle 6.00 e poi al pomeriggio verso le 16.30-17.00,
mettendoci ogni volta 3 ore;
lavorava dal lunedì al venerdì e “forse”
nel week-end era di riposo.
Infine, il teste commerciante di bestiame che si Testimone_6
recava in azienda per comprare bovini al bisogno, ha dichiarato che si occupava della mungitura, che c'erano 2 mungiture al giorno Pt_1
di circa 2 ore ciascuna, oltre ad una mungitura delle vacche in infermeria, dove però non aveva mai visto il;
gli sembrava di Pt_1
ricordare di avere visto il lavorare anche di domenica, in una Pt_1
delle 2 o 3 occasioni in cui si era recato in azienda in giorno festivo.
***
Così ricostruiti lo svolgimento del giudizio e gli elementi - 12 -
raccolti, si ritiene che l'appello sia fondato nei limiti che seguono.
La sentenza impugnata è senz'altro condivisibile laddove ha escluso che il avesse provato la mancata fruizione dei riposi Pt_1
settimanali, delle ferie e dei permessi. Ed infatti, pacifico essendo che l'onere della prova sul punto incombesse sul lavoratore, deve evidenziarsi come nessuno dei testi escussi abbia riferito con certezza che il lavorasse di domenica, avendolo anzi escluso i testi Pt_1
e Quanto, poi, a ferie e permessi, nessuno Tes_4 Pt_2 Tes_2
dei testi ne ha confermato la mancata fruizione.
Detto questo, è anche vero, come evidenziato dal Tribunale,
che la prospettazione del di avere lavorato su turnazioni che Pt_1
prevedevano 5 ore di lavoro e 6 di riposo non ha trovato conferma se non nella deposizione della figlia deposizione sulla quale, Tes_1
tuttavia, non può fondarsi l'accertamento, essendo in contrasto con quanto riferito da tutti gli altri testi escussi.
In particolare, gli altri testi escussi hanno riferito che il Pt_1
si occupava delle 2 mungiture quotidiane, ciascuna delle quali durava circa 3 ore (2 ore secondo il teste . Tes_6
Tuttavia, se l'effettuazione di 2 mungiture al giorno può darsi per acquisita, altrettanto non può dirsi per la quantificazione in 3 ore dell'impegno lavorativo del per ciascuna mungitura. Pt_1
Tale ricostruzione, infatti, porterebbe ad un totale di ore lavorate settimanalmente dal GH di 36 ore, addirittura inferiore all'orario full-time previsto dal CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti
pacificamente applicabile al rapporto, pari ai sensi dell'art. 34 del - 13 -
medesimo a “39 ore settimanali pari a 6,30 ore giornaliere” (doc. 15
appellante).
Ebbene, che il lavorasse solo 36 ore settimanali a fronte Pt_1
delle 39 previste per un full-time non solo è implausibile, ma è anche smentito dalle buste paga prodotte in atti, dalle quali risulta che dall'anno 2006 compreso in avanti sono state pagate al lavoratore una media di 13 ore di straordinario al mese, con maggiorazione al 35%.
In effetti, lo stesso responsabile della società agricola Pt_2
sentito dagli ispettori, aveva quantificato in 3 ore e mezza non in 3
ore l'impegno lavorativo del per ciascuna mungitura, per un Pt_1
totale quindi, considerando 2 mungiture al giorno, di 7 ore al giorno e
42 ore settimanali.
Come sostenuto dall'appellante, tale versione non può non essere valorizzata e dalla sua valorizzazione deriva la riforma della sentenza impugnata, che non ha dato conto del dato in questione e non l'ha considerato ai fini della ricostruzione del fatto. Ed invero, in primo luogo non è contestato che il responsabile della società agricola abbia riferito all'ispettore quanto riportato nel verbale. In secondo luogo ed in ogni caso, il verbale sul punto ha valore di piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c., trattandosi di attestazione da parte del pubblico ufficiale di quanto a lui stesso riferito dalla persona interrogata. Passando poi alla veridicità
intrinseca di quanto dichiarato, deve considerarsi come il responsabile della società agricola non avesse certamente interesse a sovrastimare la durata dell'impegno lavorativo del , rendendo così Pt_1 - 14 -
dichiarazioni a sé sfavorevoli. La quantificazione in 3 ore e mezza dell'impegno del per ogni mungitura appare poi plausibile sia Pt_1
perché proveniente da soggetto che ben conosceva l'organizzazione del lavoro in azienda (e certamente la conosceva meglio dei testi escussi in giudizio, i quali non frequentavano l'azienda quotidianamente o comunque non lavoravano all'interno di essa), sia perché del tutto in linea con il pagamento di una media di 13 ore di straordinario al mese che emerge dalle buste paga dal 2006 compreso in avanti.
Sulla base di quanto precede, deve ritenersi dimostrato che il abbia lavorato per 7 ore al giorno dal lunedì al sabato, e quindi Pt_1
per un totale di 42 ore settimanali dall'assunzione nell'ottobre 1993
alla cessazione del rapporto. Ed infatti, non risultano, né le parti le hanno allegate, modifiche nell'organizzazione del lavoro in azienda in tale arco temporale, essendo peraltro pacifico che il sia sempre Pt_1
stato fino al 2019 l'unico dipendente della società agricola.
Il lavoratore aveva quindi diritto al pagamento di 3 ore di lavoro straordinario a settimana, essendo l'orario ordinario quantificato dal CCNL applicabile in 39 ore.
Come detto, tali ore di lavoro straordinario risultano essere già
state pagate dalla datrice di lavoro per gli anni dal 2006 compreso in avanti, emergendo ciò dalle buste paga ed essendo pacifico che gli importi indicati in busta siano sempre stati corrisposti.
Non risultano, invece, pagamenti a titolo di straordinario per gli anni anteriori, per i quali quindi il lavoratore è rimasto creditore della - 15 -
datrice di lavoro della retribuzione dovuta per le ore di straordinario prestate.
Sul punto, appare infondata l'eccezione di nullità della domanda sollevata dagli appellati per la mancata quantificazione del credito vantato da parte del lavoratore. E' vero che la difesa del ricorrente ha quantificato il credito azionato solo per gli anni dal 2014
al 2018 in euro 23.482,04 (come da conteggio degli ispettori del lavoro) ed ha chiesto al giudice di quantificare il credito per il periodo anteriore e quello successivo. Tuttavia, con le allegazioni del ricorso ed i documenti prodotti (buste paga e CCNL), la parte ha fornito i dati necessari per la quantificazione. Inoltre, sono stati indicati sia le ragioni della domanda (svolgimento di ore di lavoro straordinario come da orario lavorativo indicato in ricorso), che l'oggetto della stessa (pagamento della retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestato). Deve escludersi, quindi, la nullità della domanda, che,
secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, può dichiararsi nel rito del lavoro solo in caso di mancata determinazione dell'oggetto della domanda o mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, con conseguente impossibilità per il convenuto di predisporre la propria difesa e per il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (cfr. Cass., Sez. Lav., ord. n.
19009 del 17.7.2018).
Altrettanto infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata - 16 -
dagli appellati. È pacifico, infatti, che l'azienda agricola non abbia mai avuto più di 5 dipendenti, con la conseguenza che il rapporto di lavoro non fosse assistito dalla garanzia della stabilità offerta dalla applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 nella versione anteriore alla riforma c.d. Fornero. In tali casi, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il termine prescrizionale dei crediti retributivi decorre non dalla maturazione degli stessi, ma dalla cessazione del rapporto di lavoro, stante la situazione psicologica di
metus in cui si trova il lavoratore in costanza di rapporto (Così, tra le tante, Cass., Sez. Lav., sent. n. 11793 del 6.8.2002; Cass., Sez. Lav.,
sent. n. 9839 del 6.7.2002; Cass., Sez. Lav., sent. n. 5494 del
20.6.1997). Applicando tali principi al caso di specie, è pacifico che il termine prescrizionale quinquennale non sia decorso, essendo cessato il rapporto di lavoro in data 16.5.2019 ed essendo stato depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio il 20.12.2019.
Venendo, infine, alla quantificazione del credito maturato dal lavoratore dall'assunzione all'anno 2005 compreso, la stessa può
effettuarsi equitativamente ai sensi dell'art. 432 c.p.c. come segue: 3
ore settimanali di straordinario x 47 settimane di lavoro effettivo annuali = 141 ore di lavoro straordinario annuali x 12 anni di lavoro dal 1994 compreso al 2005 compreso = 1.692 ore di straordinario complessive x una paga oraria media comprensiva di maggiorazione di euro 8,64 = euro 14.618,88 + euro 155,52 per le 18 ore di straordinario dell'anno 1993 = euro 14.774,4.
La sentenza gravata, che ha integralmente rigettato le domande - 17 -
del , va pertanto riformata, con condanna degli appellati al Pt_1
pagamento in favore dell'appellante ed in solido tra loro della somma di euro 14.774,4 quale retribuzione delle ore di lavoro straordinario effettuate dall'assunzione nel 1993 a tutto l'anno 2005 compreso,
oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
***
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta. Le stesse vanno distratte in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 619/2023 del Tribunale di Brescia,
1) condanna gli appellati in solido tra loro al pagamento in favore dell'appellante della somma lorda di euro 14.774,4, oltre accessori come da motivazione;
2) condanna gli appellati in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante, liquidate in euro 3.200,00 per compensi,
oltre accessori di legge, per il primo grado di giudizio ed in euro
2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, per l'appello, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Brescia, 28.11.2024.
Il Consigliere Est. (dott.ssa Laura Corazza)
- 18 -
La Presidente
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)