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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/05/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1877/2024
Udienza del 22/05/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1877/2024 promossa
DA
(C.F. , nella qualità Parte_1 CodiceFiscale_1 di legale rappresentante della Parte_2
(C.F.
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Vaiti
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE / OPPOSTO -
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 1877/2024
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 11/07/2024, , Parte_1 nella sua qualità di liquidatore e legale rappresentante della
[...]
, ha convenuto in giudizio Parte_2
l' al fine di impugnare le seguenti ordinanze-ingiunzione: CP_1
i) Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002052821 relativa ad atto di accertamento n. .2200.25/11/2019.0260788 del 25/11/2019 CP_1 riferito all'anno 2017 (recante il prot. n.
.2200.30/05/2024.0157757, notificata in data 14/06/2024 con CP_1 racc. a/r. n. AGE 39825458381-5);
ii) Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002111562 relativa ad atto di accertamento n. .2200.22/01/2020.0015281 del 22/01/2020 CP_1 riferito all'anno 2018 (recante il prot. n.
.2200.30/05/2024.0157757, notificata in data 14/06/2024 con CP_1 racc. a/r n. AGE 39825458382-6).
1.1. Con tali ordinanze-ingiunzione è stato ordinato al ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...]
il pagamento, Parte_2 rispettivamente, delle somme di € 6.004,50 e di € 14.114,46 a titolo di sanzioni amministrative irrogate per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali [Art. 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma
6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art.
23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85] dovute per gli anni
2017 e 2018.
1.2. A supporto dell'opposizione il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
Pagina 2 di 8 R.G. LAV. N. 1877/2024
I) esecuzione della notifica presso la residenza del ricorrente anziché presso l'indirizzo di PEC della società
[...]
; Parte_2
II (A)) omessa notifica degli atti di accertamento e conseguente invalidità derivata delle ordinanze-ingiunzione;
II (B)) omessa notifica degli atti di accertamento e conseguente invalidità derivata delle ordinanze-ingiunzione – violazione dell'art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981;
III) mancanza di prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
1.3. Il ricorrente ha quindi concluso per l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione opposte.
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il Tribunale CP_1 voglia, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere il ricorso avverso in quanto inammissibile e/o improponibile, nonché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni in epigrafe, con conseguente conferma e dichiarazione di esecutorietà delle ordinanze opposte.
3. Risulta fondato, in via assorbente, il motivo sub II (B) formulato nel ricorso che, pertanto, deve essere accolto.
4. Come è noto, l'art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981 stabilisce che «se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni …».
4.1. Tale termine è stato costantemente interpretato dalla
Suprema Corte come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (ex multis: Cass. n. 9456 del 2004 e, da ultimo, Cass. n. 4345 del 2024).
4.2. In tema di illeciti depenalizzati, la Suprema Corte ha infine ribadito che «il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti
Pagina 3 di 8 R.G. LAV. N. 1877/2024
dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4,
d.lgs. n. 8 del 2016, l' deve notificare al responsabile la violazione CP_1 amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma
6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. nr. 8 del 2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività CP_1 istruttoria» (Cass. n. 8075/2025).
4.3. La Suprema Corte ha, poi, più volte chiarito che «in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione;
compete, poi, al giudice di merito - cui è consentito di esaminare tutti gli atti relativi all'accertamento e di richiedere che l'autorità specifichi quali accertamenti, indispensabili ai fini delle indagini sopra indicate, abbia eseguito e quale ne sia stata la durata - determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, in modo da individuare il dies a quo di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità, comunque, che tali
Pagina 4 di 8 R.G. LAV. N. 1877/2024
indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo;
il relativo giudizio, conseguendo a un apprezzamento di fatto, è sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione» (Cass. n.
2363/2005).
5. Nel caso di specie (che verte in tema di illecito amministrativo commesso dopo la depenalizzazione parziale), l' ha documentato CP_1 che l'accertamento della violazione (doc. n. 2 allegato alla memoria di costituzione) relativa all'omesso versamento dei contributi per l'anno
2017 è stato notificato al ricorrente in data 07/01/2020 (ovvero 10 giorni dopo il deposito del plico raccomandato presso l'ufficio postale
- tenuto conto che il giorno di scadenza è festivo - avvenuto il
27/12/2019: si veda l'avviso di ricevimento - doc. n.
2.2 allegato alla memoria difensiva).
Occorre, dunque, verificare se tale atto possa ritenersi tempestivo e rispettoso del termine decadenziale di 90 giorni fissato dalla legge
(art. 14 cit.).
Orbene, la violazione degli omessi versamenti dei contributi per l'anno 2017 riguarda i mesi di agosto (08/2017), settembre
(09/2017), ottobre (10/2017) e novembre (11/2017), come si evince dallo stesso avviso di accertamento (doc. n. 2 allegato alla memoria di costituzione).
Dall'avviso di accertamento stesso si evince, poi, che le contribuzioni omesse erano state ricavate dalle comunicazioni obbligatorie dei dati retributivi effettuate mensilmente dal datore di lavoro (c.d. flusso ). Pt_3
L' ha poi prodotto copia delle stesse denunce contributive CP_1 trasmesse dalla Società datrice di lavoro, dalle quali si evince che esse sono state effettuate tempestivamente, ovvero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza (doc. n. 6 allegato alla memoria di costituzione - file .zip).
Così, la denuncia relativa al mese di novembre 2017 (11/2017),
Pagina 5 di 8 R.G. LAV. N. 1877/2024
ovvero quella più recente, è stata effettuata in data 20/12/2017.
Lo stesso ha, d'altronde, specificato, nell'avviso di CP_1 accertamento recante il protocollo .2200.25/11/2019.0260788 CP_1
(doc. n. 2 allegato alla memoria difensiva di costituzione), che la violazione era emersa “da una verifica nei nostri archivi”, ammettendo così che i dati erano già in suo possesso (essendo pacificamente ricavabili dai flussi mensili e che l'accertamento delle Pt_3 violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria (per casi analoghi, si vedano Cass. n. 8075/2025 cit. e n. 7641/2025).
Tenuto conto, quindi, della data di comunicazione del flusso
Uniemens del mese di novembre 2017 (20/12/2017) e del fatto che i contributi si sarebbero dovuti versare entro il 16 dicembre 2017, sono decorsi oltre due anni fino al momento della notificazione dell'accertamento della violazione (perfezionatasi il 07/01/2020), termine manifestamente superiore ai 90 giorni fissati dalla legge ove si consideri - come già sopra rilevato - che l' non aveva necessità CP_1 di svolgere alcuna attività istruttoria, essendo in possesso (sin dal
20/12/2017) di tutti i dati necessari per un rapido e tempestivo accertamento della violazione (ovvero l'omesso versamento dei contributi).
6. Le conclusioni appena rassegnate non mutano neppure con riferimento all'annualità 2018.
In tal caso, l'accertamento della violazione (doc. n. 3 allegato alla memoria di costituzione dell' ) era stato notificato al ricorrente in CP_1 data 15/02/2020 (data di ritiro del plico raccomandato in Ufficio postale: si veda l'avviso di ricevimento - doc. n.
3.1 allegato alla memoria di costituzione dell' ). CP_1
I contributi omessi riguardano quelli da dicembre 2017 (12/2017, da versarsi entro il 16/01/2018) ad agosto 2018 (08/2018, da versarsi entro il 16/09/2018).
Anche per tale annualità le denunce contributive (Uniemens) erano state presentate tempestivamente dal datore di lavoro ovvero entro
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il mese successivo a quello di riferimento (doc. n. 6 allegato alla memoria difensiva dell' ). In particolare, la denuncia relativa al CP_1 mese di agosto 2018 (quella più recente) è stata presentata in data
26/09/2018.
Lo stesso accertamento della violazione per tale annualità
(protocollo n. .2200.22/01/2020.0015281) dà ancora una volta CP_1 atto che la violazione era emersa “da una verifica nei nostri archivi”
(doc. n. 3 allegato alla memoria di costituzione dell' ) ovvero dai CP_1 flussi Uniemens comunicati mensilmente dal datore di lavoro
(espressamente richiamati nell'accertamento).
Il tempo trascorso tra la data di più recente comunicazione del flusso Uniemens (26/09/2018) e quello di notificazione dell'accertamento della violazione (15/02/2020), pari ad oltre un anno e quattro mesi, non appare, ancora una volta, giustificato, essendo i dati necessari per accertare la violazione nella disponibilità dell'Istituto previdenziale sin dalle comunicazioni Uniemens effettuate dal datore di lavoro (ovvero sin dal 26/09/2018).
Anche in questo caso, pertanto, è evidente la violazione del termine di decadenza dal potere sanzionatorio di 90 giorni stabilito dalla legge.
7. Le ordinanze-ingiunzione opposte devono essere, in conclusione, entrambe annullate, essendo l' decaduto dal potere sanzionatorio CP_1 in ragione della violazione del termine di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla:
i) l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002052821 relativa ad atto di accertamento n. .2200.25/11/2019.0260788 del CP_1
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25/11/2019 riferito all'anno 2017 (Protocollo n.:
.2200.30/05/2024.0157736), emessa dall' a carico CP_1 CP_1 di parte ricorrente;
ii) l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002111562 relativa ad atto di accertamento n. .2200.22/01/2020.0015281 del CP_1
22/01/2020 riferito all'anno 2018 (Protocollo n.:
.2200.30/05/2024.0157757), emessa dall' a carico CP_1 CP_1 di parte ricorrente;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che si CP_1 liquidano nella somma di € 3.500,00 per soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.
n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Vincenzo Vaiti.
Così deciso in Catanzaro, in data 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 22/05/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1877/2024 promossa
DA
(C.F. , nella qualità Parte_1 CodiceFiscale_1 di legale rappresentante della Parte_2
(C.F.
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Vaiti
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE / OPPOSTO -
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 1877/2024
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 11/07/2024, , Parte_1 nella sua qualità di liquidatore e legale rappresentante della
[...]
, ha convenuto in giudizio Parte_2
l' al fine di impugnare le seguenti ordinanze-ingiunzione: CP_1
i) Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002052821 relativa ad atto di accertamento n. .2200.25/11/2019.0260788 del 25/11/2019 CP_1 riferito all'anno 2017 (recante il prot. n.
.2200.30/05/2024.0157757, notificata in data 14/06/2024 con CP_1 racc. a/r. n. AGE 39825458381-5);
ii) Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002111562 relativa ad atto di accertamento n. .2200.22/01/2020.0015281 del 22/01/2020 CP_1 riferito all'anno 2018 (recante il prot. n.
.2200.30/05/2024.0157757, notificata in data 14/06/2024 con CP_1 racc. a/r n. AGE 39825458382-6).
1.1. Con tali ordinanze-ingiunzione è stato ordinato al ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...]
il pagamento, Parte_2 rispettivamente, delle somme di € 6.004,50 e di € 14.114,46 a titolo di sanzioni amministrative irrogate per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali [Art. 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma
6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art.
23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85] dovute per gli anni
2017 e 2018.
1.2. A supporto dell'opposizione il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
Pagina 2 di 8 R.G. LAV. N. 1877/2024
I) esecuzione della notifica presso la residenza del ricorrente anziché presso l'indirizzo di PEC della società
[...]
; Parte_2
II (A)) omessa notifica degli atti di accertamento e conseguente invalidità derivata delle ordinanze-ingiunzione;
II (B)) omessa notifica degli atti di accertamento e conseguente invalidità derivata delle ordinanze-ingiunzione – violazione dell'art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981;
III) mancanza di prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
1.3. Il ricorrente ha quindi concluso per l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione opposte.
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il Tribunale CP_1 voglia, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere il ricorso avverso in quanto inammissibile e/o improponibile, nonché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni in epigrafe, con conseguente conferma e dichiarazione di esecutorietà delle ordinanze opposte.
3. Risulta fondato, in via assorbente, il motivo sub II (B) formulato nel ricorso che, pertanto, deve essere accolto.
4. Come è noto, l'art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981 stabilisce che «se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni …».
4.1. Tale termine è stato costantemente interpretato dalla
Suprema Corte come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (ex multis: Cass. n. 9456 del 2004 e, da ultimo, Cass. n. 4345 del 2024).
4.2. In tema di illeciti depenalizzati, la Suprema Corte ha infine ribadito che «il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti
Pagina 3 di 8 R.G. LAV. N. 1877/2024
dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4,
d.lgs. n. 8 del 2016, l' deve notificare al responsabile la violazione CP_1 amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma
6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. nr. 8 del 2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività CP_1 istruttoria» (Cass. n. 8075/2025).
4.3. La Suprema Corte ha, poi, più volte chiarito che «in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione;
compete, poi, al giudice di merito - cui è consentito di esaminare tutti gli atti relativi all'accertamento e di richiedere che l'autorità specifichi quali accertamenti, indispensabili ai fini delle indagini sopra indicate, abbia eseguito e quale ne sia stata la durata - determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, in modo da individuare il dies a quo di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità, comunque, che tali
Pagina 4 di 8 R.G. LAV. N. 1877/2024
indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo;
il relativo giudizio, conseguendo a un apprezzamento di fatto, è sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione» (Cass. n.
2363/2005).
5. Nel caso di specie (che verte in tema di illecito amministrativo commesso dopo la depenalizzazione parziale), l' ha documentato CP_1 che l'accertamento della violazione (doc. n. 2 allegato alla memoria di costituzione) relativa all'omesso versamento dei contributi per l'anno
2017 è stato notificato al ricorrente in data 07/01/2020 (ovvero 10 giorni dopo il deposito del plico raccomandato presso l'ufficio postale
- tenuto conto che il giorno di scadenza è festivo - avvenuto il
27/12/2019: si veda l'avviso di ricevimento - doc. n.
2.2 allegato alla memoria difensiva).
Occorre, dunque, verificare se tale atto possa ritenersi tempestivo e rispettoso del termine decadenziale di 90 giorni fissato dalla legge
(art. 14 cit.).
Orbene, la violazione degli omessi versamenti dei contributi per l'anno 2017 riguarda i mesi di agosto (08/2017), settembre
(09/2017), ottobre (10/2017) e novembre (11/2017), come si evince dallo stesso avviso di accertamento (doc. n. 2 allegato alla memoria di costituzione).
Dall'avviso di accertamento stesso si evince, poi, che le contribuzioni omesse erano state ricavate dalle comunicazioni obbligatorie dei dati retributivi effettuate mensilmente dal datore di lavoro (c.d. flusso ). Pt_3
L' ha poi prodotto copia delle stesse denunce contributive CP_1 trasmesse dalla Società datrice di lavoro, dalle quali si evince che esse sono state effettuate tempestivamente, ovvero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza (doc. n. 6 allegato alla memoria di costituzione - file .zip).
Così, la denuncia relativa al mese di novembre 2017 (11/2017),
Pagina 5 di 8 R.G. LAV. N. 1877/2024
ovvero quella più recente, è stata effettuata in data 20/12/2017.
Lo stesso ha, d'altronde, specificato, nell'avviso di CP_1 accertamento recante il protocollo .2200.25/11/2019.0260788 CP_1
(doc. n. 2 allegato alla memoria difensiva di costituzione), che la violazione era emersa “da una verifica nei nostri archivi”, ammettendo così che i dati erano già in suo possesso (essendo pacificamente ricavabili dai flussi mensili e che l'accertamento delle Pt_3 violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria (per casi analoghi, si vedano Cass. n. 8075/2025 cit. e n. 7641/2025).
Tenuto conto, quindi, della data di comunicazione del flusso
Uniemens del mese di novembre 2017 (20/12/2017) e del fatto che i contributi si sarebbero dovuti versare entro il 16 dicembre 2017, sono decorsi oltre due anni fino al momento della notificazione dell'accertamento della violazione (perfezionatasi il 07/01/2020), termine manifestamente superiore ai 90 giorni fissati dalla legge ove si consideri - come già sopra rilevato - che l' non aveva necessità CP_1 di svolgere alcuna attività istruttoria, essendo in possesso (sin dal
20/12/2017) di tutti i dati necessari per un rapido e tempestivo accertamento della violazione (ovvero l'omesso versamento dei contributi).
6. Le conclusioni appena rassegnate non mutano neppure con riferimento all'annualità 2018.
In tal caso, l'accertamento della violazione (doc. n. 3 allegato alla memoria di costituzione dell' ) era stato notificato al ricorrente in CP_1 data 15/02/2020 (data di ritiro del plico raccomandato in Ufficio postale: si veda l'avviso di ricevimento - doc. n.
3.1 allegato alla memoria di costituzione dell' ). CP_1
I contributi omessi riguardano quelli da dicembre 2017 (12/2017, da versarsi entro il 16/01/2018) ad agosto 2018 (08/2018, da versarsi entro il 16/09/2018).
Anche per tale annualità le denunce contributive (Uniemens) erano state presentate tempestivamente dal datore di lavoro ovvero entro
Pagina 6 di 8 R.G. LAV. N. 1877/2024
il mese successivo a quello di riferimento (doc. n. 6 allegato alla memoria difensiva dell' ). In particolare, la denuncia relativa al CP_1 mese di agosto 2018 (quella più recente) è stata presentata in data
26/09/2018.
Lo stesso accertamento della violazione per tale annualità
(protocollo n. .2200.22/01/2020.0015281) dà ancora una volta CP_1 atto che la violazione era emersa “da una verifica nei nostri archivi”
(doc. n. 3 allegato alla memoria di costituzione dell' ) ovvero dai CP_1 flussi Uniemens comunicati mensilmente dal datore di lavoro
(espressamente richiamati nell'accertamento).
Il tempo trascorso tra la data di più recente comunicazione del flusso Uniemens (26/09/2018) e quello di notificazione dell'accertamento della violazione (15/02/2020), pari ad oltre un anno e quattro mesi, non appare, ancora una volta, giustificato, essendo i dati necessari per accertare la violazione nella disponibilità dell'Istituto previdenziale sin dalle comunicazioni Uniemens effettuate dal datore di lavoro (ovvero sin dal 26/09/2018).
Anche in questo caso, pertanto, è evidente la violazione del termine di decadenza dal potere sanzionatorio di 90 giorni stabilito dalla legge.
7. Le ordinanze-ingiunzione opposte devono essere, in conclusione, entrambe annullate, essendo l' decaduto dal potere sanzionatorio CP_1 in ragione della violazione del termine di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla:
i) l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002052821 relativa ad atto di accertamento n. .2200.25/11/2019.0260788 del CP_1
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25/11/2019 riferito all'anno 2017 (Protocollo n.:
.2200.30/05/2024.0157736), emessa dall' a carico CP_1 CP_1 di parte ricorrente;
ii) l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002111562 relativa ad atto di accertamento n. .2200.22/01/2020.0015281 del CP_1
22/01/2020 riferito all'anno 2018 (Protocollo n.:
.2200.30/05/2024.0157757), emessa dall' a carico CP_1 CP_1 di parte ricorrente;
- condanna l al pagamento delle spese di lite che si CP_1 liquidano nella somma di € 3.500,00 per soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.
n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Vincenzo Vaiti.
Così deciso in Catanzaro, in data 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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