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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/12/2024, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3506/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. SPEDALE Parte_1
SALVATORE);
E
nata a [...] il [...] (Avv. SPEDALE Controparte_1
SALVATORE );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note depositate in sostituzione dell'udienza del 6.12.2024 - celebrata con modalità cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 6.12.2024.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso 2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 6.06.2023;
• la separazione consensuale è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 2850/2023 dei 9-13.06.2023, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, con il quale hanno chiesto:
“- accertare e dichiarare che le parti rinunciano ad ogni reciproca richiesta economica a titolo di assegno divorzile, dichiarando di non avere nient'altro a pretendere l'una verso l'altra, dal punto di vista patrimoniale e non, ritenendosi così pienamente soddisfatte, con rinuncia parimenti a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio e ad ogni eventualmente reciproca pretesa e/o diritti intercorsi durante la separazione;
- per l'effetto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai predetti coniugi iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Palermo, Anno 2017, atto n. 63 – P. II, S. A – Vol.
2656, con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile dell'emananda decisione per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio;
- emettere le statuizioni più opportune che si dovessero rendere necessarie”.
3. Le superiori richieste non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
- 2 - c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 23/06/2017, da , nato a Parte_1
PALERMO il 12/05/1984 e da nata a [...] il Controparte_1
03/02/1991, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
63, P. II, S. A, dell'anno 2017, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3506/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. SPEDALE Parte_1
SALVATORE);
E
nata a [...] il [...] (Avv. SPEDALE Controparte_1
SALVATORE );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note depositate in sostituzione dell'udienza del 6.12.2024 - celebrata con modalità cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 6.12.2024.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso 2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 6.06.2023;
• la separazione consensuale è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 2850/2023 dei 9-13.06.2023, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, con il quale hanno chiesto:
“- accertare e dichiarare che le parti rinunciano ad ogni reciproca richiesta economica a titolo di assegno divorzile, dichiarando di non avere nient'altro a pretendere l'una verso l'altra, dal punto di vista patrimoniale e non, ritenendosi così pienamente soddisfatte, con rinuncia parimenti a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio e ad ogni eventualmente reciproca pretesa e/o diritti intercorsi durante la separazione;
- per l'effetto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai predetti coniugi iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Palermo, Anno 2017, atto n. 63 – P. II, S. A – Vol.
2656, con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile dell'emananda decisione per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio;
- emettere le statuizioni più opportune che si dovessero rendere necessarie”.
3. Le superiori richieste non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
- 2 - c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 23/06/2017, da , nato a Parte_1
PALERMO il 12/05/1984 e da nata a [...] il Controparte_1
03/02/1991, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
63, P. II, S. A, dell'anno 2017, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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