Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 25/05/2023, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2023
N. 00332/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00039/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2023, proposto dalla Luminora Santelia 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Canonaco, PEC paolo.canonanco@avvocaticosenza.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm.,
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dalla Regione Basilicata sull’istanza del 29.7.2021, sollecitata con le diffide del 24.1.2022 e del 12.5.2022, volta ad ottenere il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006, per la realizzazione nel Comune di Sant’Arcangelo di un impianto agrivoltaico, avente la potenza complessiva di 19,981 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Luminora Santelia 1 S.r.l. con istanza del 29.7.2021 ha chiesto il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006, per la realizzazione nel Comune di Sant’Arcangelo di un impianto agrivoltaico, avente la potenza complessiva di 19,981 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale.
La Regione Basilicata prima con nota del 3.11.2021 ha chiesto alla società istante documentazione integrativa, che è stata presentata il 13.11.2021.
Poiché la Regione Basilicata non aveva ancora provveduto alla pubblicazione ex art. 27 bis, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006 sul sito internet regionale della suddetta istanza,
La Luminora Santelia 1 S.r.l.:
-con diffida del 24.1.2022 ha chiesto alla Regione Basilicata di pubblicare sul sito internet regionale della suddetta istanza e di comunicarla alle Amministrazioni interessate, ma il Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata con nota/pec prot. n. 5014 del 22.2.2022 ha precisato che l’istanza PAUR del 29.7.2021 non può essere accolta, in quanto si riferisce “ad un intervento ricompreso nell’art. 6, comma 6, D.Lg.vo n. 152/2006”, che “deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA”, e pertanto ha chiesto alla Luminora Santelia 1 S.r.l. “di conoscere se la documentazione presentata a corredo della” predetta “istanza possa essere utilizzata per il procedimento di screening ai sensi dell’art. 6, comma 6, D.Lg.vo n. 152/2006”, specificando che “la comunicazione delle determinazione che vorrà assumere codesta Società deve pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della presente, con l’avvertimento che in mancanza si procederà all’archiviazione dell’istanza di PAUR” e che, “in caso di adesione al percorso di screening, si terrà in considerazione la data dell’originaria istanza per ogni utile valutazione di competenza di quest’Ufficio e dell’Ufficio Energia, mentre i termini temporali, previsti per legge per le varie fasi procedimentali, decorreranno dall’arrivo della Vs comunicazione riguardo alla volontà di avviare un iter di screening”;
-con diffida del 12.5.2022 ha chiesto la riattivazione del procedimento, in quanto la predetta nota/pec prot. n. 5014 del 22.2.2022 era stata impugnata dall’istante con Ric. n. 171/2022, il quale era stato accolto da questo Tribunale con la Sentenza n. 329 del 3.5.2022, in quanto il TAR Basilicata con Sentenza n. 273 dell’11.4.2022 (confermata dalla IV^ Sezione del Consiglio di Stato con Sentenza n. 442 del 13.1.2023) aveva annullato con efficacia erga omnes la parte della Del. G.R. n. 35 del 21.1.2022, di carattere generale ed inscindibile, con quale era stato stabilito che, a “pena di irricevibilità dell’istanza”, “i procedimenti di VIA regionale possono essere effettuati esclusivamente per le tipologie previste dall’art. 6, comma 7, D.Lg.vo n. 152/2006”, specificando che tale disposizione “si applica anche per le istanze per le quali non si è ancora provveduto ad avviare il procedimento istruttorio ai sensi degli artt. 23 e 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006”.
Pertanto, la Luminora Santelia 1 S.r.l. con il presente ricorso, notificato il 20.1.2023 presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e depositato nella stessa giornata del 20.1.2023, ha impugnato il silenzio inadempimento, formatosi sulla suddetta istanza del 29.7.2021, sollecitata con le diffide del 24.1.2022 e del 12.5.2022, deducendo la violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990.
Nella Camera di Consiglio del 24.5.2023 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va affermata la ricevibilità del ricorso, pur tenendo conto del termine decadenziale ex art. 31, comma 2, cod. proc. amm. di 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, in quanto secondo questo Tribunale (cfr. Sentenze n. 453 del 9.6.2022, n. 345 del 22.5.2020 e n. 756 del 3.12.2020) la diffida, finalizzata alla conclusione del procedimento, può essere equiparata ad una nuova istanza.
Pertanto, poiché, nella specie, le diffide sono equivalenti ad una nuova istanza, il ricorso in epigrafe risulta tempestivo, tenuto pure conto sia del termine procedimentale ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006, sia della sospensione feriale dei termini processuali.
Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto la Regione, ai sensi dell’art. 2 L. n. 241/1990, deve concludere il procedimento di cui è causa.
Pertanto, si concede alla Regione Basilicata il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione della presente decisione (che avverrà a cura della parte ricorrente), fermo restando che è nella facoltà dell’Amministrazione assolvere all’obbligo di provvedere sancendo ex professo, sia pure in via postuma, l’esenzione del progetto da detta valutazione.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come Commissario ad acta, affinché provveda come indicato, il Dirigente preposto alla Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (con facoltà di delega), che sarà liquidato ai sensi dell’art. 2 D.M. 30.5.2002 con separato Decreto Collegiale in base all’attività svolta e tenuto conto del valore dell’impianto fotovoltaico di cui è causa e/o degli incentivi pubblici per la produzione dell’energia elettrica derivante da fonti rinnovabili.
Ravvisato che le spese di lite ed il rimborso del contributo unificato vanno poste a carico della Regione soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, tendendo conto anche della serialità dei ricorsi proposti in materia da vari ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.
Condanna la Regione Basilicata al pagamento, in favore della ricorrente Luminora Santelia 1 S.r.l. delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata.
Manda alla Segreteria di questo Tribunale di comunicare in via telematica la presente Sentenza ai difensori della parte ricorrente, al Dirigente del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, al Dirigente della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed anche, ai sensi dell’art. 2, comma 8, L. n. 241/1990, alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Basilicata della Corte dei Conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO