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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE Rel.
Giuliana Melandri CONSIGLIERA
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 311/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Rivara per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Cinzia Lolli, Pietro Capurso e
Lilia Bonicioli per procura generale alle liti del 22.3.2024, a rogito notaio di UM (Roma) Persona_1
APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 4.3.2025
Per l'appellato: come da note depositate l'11.2.2025
FATTI DI CAUSA
ha proposto opposizione, davanti al Parte_1 Parte_1
Tribunale di Genova, ad avviso di addebito con il quale le CP_1
era stato richiesto il pagamento di euro 12.800,44 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti;
ha eccepito la prescrizione del credito ed ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Costituendosi in giudizio, l ha contestato il fondamento CP_1
dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 976/2023, pubblicata il 5.4.2024, il Tribunale ha respinto l'opposizione.
Propone appello la sig.ra ; l' eccepisce la tardività Parte_1 CP_1
dell'appello e resiste nel merito.
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio dell'11.3.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è tardivo.
Ai sensi dell'art. 327 c.p.c. l'appello non può essere proposto dopo che siano decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata;
ai sensi dell'art. 3 L. 742/1969 la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si
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applica alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 c.p.c. (ora artt. 409 e 442 c.p.c.), cioè alle controversie in materia di lavoro e di previdenza obbligatoria, come questa.
La sentenza appellata è stata pubblicata il 5.4.2024 e il ricorso in appello è stato depositato solo il 5.11.2024, quando erano ormai decorsi oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello; le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., dichiara l'inammissibilità dell'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.3.2025
IL PRESIDENTE est.
Federico Grillo Pasquarelli
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