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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 14/10/25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.356 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Branco Domenico Luigi, con Parte_1 cui elettivamente domicilia in Napoli, via Scarlatti n.150
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t..
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/2/25, la ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.6427/24 del 7/10/24 del Tribunale di Avellino, con cui era stata rigettata la sua domanda, volta ad ottenere la condanna del convenuto CP_1 all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo di euro 500,00, per l'anno scolastico 2022/2023.
L'appellante ha censurato la decisione per avere erroneamente individuato il momento in cui veniva ad esistenza il diritto vantato e quindi il momento in cui lo stesso poteva essere esercitato, mentre eventuali sopravvenienze dovevano valutarsi alla data della decisione. Il diritto all'accredito, invero, come poteva evincersi dalla sentenza della Suprema Corte n.29961/23, pronunciatasi anche in punto di decorrenza della prescrizione quinquennale, era stato individuato, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.124/1999, nella data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, nella data in cui il sistema telematico consentiva, anno per anno, la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
nel caso concreto, considerato che il contratto di supplenza per l'anno scolastico 2022/23 era stato stipulato il 29/9/22 e che, ex art. 5, comma 3, DPCM 2016, la registrazione in piattaforma poteva essere effettuata entro il 30 ottobre di ciascun anno, tale diritto si era perfezionato al più tardi il 30 ottobre 2022.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accolta la domanda formulata con il ricorso originario, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Parte appellata, a cui è stato ritualmente notificato l'atto di appello, è rimasta contumace nel presente grado di giudizio.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di parte appellante, all'esito dell'udienza la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto in quanto fondato alla luce dei condivisi principi espressi dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Lav., 27.10.2023 n.29961), intervenuta successivamente alla Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022.
Si premette che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi Controparte_2 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa C- 450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
E' quindi intervenuta la Suprema Corte con la recente sentenza n.29961/23, che ha fissato i seguenti principi: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Nel solco del recente arresto della Suprema Corte, deve, dunque, ritenersi “…muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Ne consegue che la carta docenti può essere riconosciuta senz'altro se la supplenza, in ragione della quale il beneficio viene invocato, si protragga fino al termine delle attività didattiche nel significato evincibile dalla disposizione di legge sopra scrutinata.
Circostanza questa riscontrabile nella fattispecie in esame, in relazione al contratto di supplenza stipulato per posti disponibili entro il 31 dicembre e, quindi, nel caso di specie, dal 29.9.2022 al 30.06.2023, condizione che giustifica l'attribuzione del beneficio ad inizio anno, potendo essere parificato il lavoro del supplente a quello dell'ordinario.
Va, infine, rilevato che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico dei lavoratori (per i periodi corrispondenti all'assunzione a tempo determinato) a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto
“tramite” l'assegnazione materiale della Carta docenti, sicchè solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art.1, comma 121, L. n.107 cit.)
Si tratta, in sostanza, come evidenziato dalla Suprema Corte, di un beneficio a destinazione vincolata e, d'altro canto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Orbene, ritornando alla fattispecie concreta, risulta fondato il motivo di censura avverso la sentenza di primo grado che, dopo avere richiamato i principi espressi dalla Suprema Corte, non ne ha fatto corretta applicazione, avendo rigettato la domanda sull'erroneo presupposto che, all'epoca del deposito del ricorso di prime cure (aprile 2023), poiché l'anno scolastico non era ancora terminato, il diritto al bonus non era ancora sorto, mentre, come si è visto (cfr in particolare il punto 4 della sentenza del Giudice di legittimità), il diritto sorge all'inizio dell'anno scolastico ed era sicuramente esistente al momento della decisione della causa.
La rilevanza di eventuali situazioni sopravvenute, a cui fa riferimento la decisione in questa sede impugnata, quali l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, circostanza che non risulta si sia verificata nel caso concreto, o anche l'eventuale attribuzione del beneficio, la cui allegazione e prova competeva al
, andavano valutate, come giustamente evidenziato da parte CP_3 appellante, solo al momento della decisione della causa, ove effettivamente verificatesi.
Ne discende che l'appello, in adesione ai principi espressi dalla Suprema Corte, va accolto, per cui, in riforma della sentenza impugnata, va riconosciuta all'impugnante la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, alle condizioni di cui al dpcm 28.11.2016, per l'anno scolastico 2022/23, con conseguente emissione del buono elettronico dell'importo di euro 500,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza per metà e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed alle attività svolte, mentre per l'altra metà si compensano considerato il recente e risolutivo intervento della Suprema Corte successivo al deposito del ricorso di prime cure.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto della odierna appellante alla fruizione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, alle condizioni di cui al dpcm 28.11.2016, per l'anno scolastico 2022/23, con conseguente condanna del CP_3 all'assegnazione del relativo buono elettronico di euro 500,00, oltre al pagamento degli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
Condanna il al pagamento delle spese del grado che liquida per CP_3 metà in euro 250,00 per ciascun grado, oltre iva, cpa e spese come per legge, con distrazione. Compensa l'altra metà.
Napoli 14/10/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 14/10/25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.356 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Branco Domenico Luigi, con Parte_1 cui elettivamente domicilia in Napoli, via Scarlatti n.150
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t..
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/2/25, la ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.6427/24 del 7/10/24 del Tribunale di Avellino, con cui era stata rigettata la sua domanda, volta ad ottenere la condanna del convenuto CP_1 all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo di euro 500,00, per l'anno scolastico 2022/2023.
L'appellante ha censurato la decisione per avere erroneamente individuato il momento in cui veniva ad esistenza il diritto vantato e quindi il momento in cui lo stesso poteva essere esercitato, mentre eventuali sopravvenienze dovevano valutarsi alla data della decisione. Il diritto all'accredito, invero, come poteva evincersi dalla sentenza della Suprema Corte n.29961/23, pronunciatasi anche in punto di decorrenza della prescrizione quinquennale, era stato individuato, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.124/1999, nella data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, nella data in cui il sistema telematico consentiva, anno per anno, la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
nel caso concreto, considerato che il contratto di supplenza per l'anno scolastico 2022/23 era stato stipulato il 29/9/22 e che, ex art. 5, comma 3, DPCM 2016, la registrazione in piattaforma poteva essere effettuata entro il 30 ottobre di ciascun anno, tale diritto si era perfezionato al più tardi il 30 ottobre 2022.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accolta la domanda formulata con il ricorso originario, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Parte appellata, a cui è stato ritualmente notificato l'atto di appello, è rimasta contumace nel presente grado di giudizio.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di parte appellante, all'esito dell'udienza la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto in quanto fondato alla luce dei condivisi principi espressi dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Lav., 27.10.2023 n.29961), intervenuta successivamente alla Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022.
Si premette che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi Controparte_2 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa C- 450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
E' quindi intervenuta la Suprema Corte con la recente sentenza n.29961/23, che ha fissato i seguenti principi: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Nel solco del recente arresto della Suprema Corte, deve, dunque, ritenersi “…muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Ne consegue che la carta docenti può essere riconosciuta senz'altro se la supplenza, in ragione della quale il beneficio viene invocato, si protragga fino al termine delle attività didattiche nel significato evincibile dalla disposizione di legge sopra scrutinata.
Circostanza questa riscontrabile nella fattispecie in esame, in relazione al contratto di supplenza stipulato per posti disponibili entro il 31 dicembre e, quindi, nel caso di specie, dal 29.9.2022 al 30.06.2023, condizione che giustifica l'attribuzione del beneficio ad inizio anno, potendo essere parificato il lavoro del supplente a quello dell'ordinario.
Va, infine, rilevato che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico dei lavoratori (per i periodi corrispondenti all'assunzione a tempo determinato) a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto
“tramite” l'assegnazione materiale della Carta docenti, sicchè solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art.1, comma 121, L. n.107 cit.)
Si tratta, in sostanza, come evidenziato dalla Suprema Corte, di un beneficio a destinazione vincolata e, d'altro canto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Orbene, ritornando alla fattispecie concreta, risulta fondato il motivo di censura avverso la sentenza di primo grado che, dopo avere richiamato i principi espressi dalla Suprema Corte, non ne ha fatto corretta applicazione, avendo rigettato la domanda sull'erroneo presupposto che, all'epoca del deposito del ricorso di prime cure (aprile 2023), poiché l'anno scolastico non era ancora terminato, il diritto al bonus non era ancora sorto, mentre, come si è visto (cfr in particolare il punto 4 della sentenza del Giudice di legittimità), il diritto sorge all'inizio dell'anno scolastico ed era sicuramente esistente al momento della decisione della causa.
La rilevanza di eventuali situazioni sopravvenute, a cui fa riferimento la decisione in questa sede impugnata, quali l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, circostanza che non risulta si sia verificata nel caso concreto, o anche l'eventuale attribuzione del beneficio, la cui allegazione e prova competeva al
, andavano valutate, come giustamente evidenziato da parte CP_3 appellante, solo al momento della decisione della causa, ove effettivamente verificatesi.
Ne discende che l'appello, in adesione ai principi espressi dalla Suprema Corte, va accolto, per cui, in riforma della sentenza impugnata, va riconosciuta all'impugnante la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, alle condizioni di cui al dpcm 28.11.2016, per l'anno scolastico 2022/23, con conseguente emissione del buono elettronico dell'importo di euro 500,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza per metà e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed alle attività svolte, mentre per l'altra metà si compensano considerato il recente e risolutivo intervento della Suprema Corte successivo al deposito del ricorso di prime cure.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto della odierna appellante alla fruizione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, alle condizioni di cui al dpcm 28.11.2016, per l'anno scolastico 2022/23, con conseguente condanna del CP_3 all'assegnazione del relativo buono elettronico di euro 500,00, oltre al pagamento degli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
Condanna il al pagamento delle spese del grado che liquida per CP_3 metà in euro 250,00 per ciascun grado, oltre iva, cpa e spese come per legge, con distrazione. Compensa l'altra metà.
Napoli 14/10/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente