TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/11/2025, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2123/2025 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIACOBELLI DONATO, in virtù di Parte_1 mandato in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
INTIMANTE OPPOSTO
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. SERIO GIUSEPPE, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Via Michele Perla n.24 MARTINA FRANCA.
INTIMATO OPPONENTE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida del 20.03.2025, a firma del sottoscritto procuratore regolarmente notificato, il sig. , conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Taranto la Tamata srl, in persona del suo l.r.p.t., al fine di: convalidare l'intimato sfratto per morosità nei confronti del conduttore corrente in RT NC (TA), alla Via Antonio CP_1
Rosmini n. 46, in persona dell'amministratore Sig. , in relazione all'entità immobiliare, sita in CP_2
1 RT NC, alla Via dello Stadio n 39, piano terra, individuato nel NCEU600,00 (seicento/00), del detto
Comune al foglio di mappa 133, particella n. 92, sub 5, categoria C1 di classe 3 rendita euro 719,06; condannare ( ), all'immediato rilascio del già menzionato immobile libero da CP_1 P.IVA_1 persone e cose, fissando il termine per l'esecuzione ex art. 56, L. 392/78; accertato il grave inadempimento contrattuale del conduttore, dichiarare risolto il contratto di locazione in questione;
emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, a carico della in favore del Sig. per il complessivo CP_1 Parte_1 importo di € 2.224,00, quanto a sorte capitale, oltre i successivi canoni a scadere fino al rilascio dell'immobile, con aggiunta di eventuale ed ulteriore aumento periodico ISTAT, interessi legali da applicare ad ogni singolo debito (che compone la somma complessiva suddetta), a decorrere dalla relativa scadenza, oltre alle maturande spese legali ed ai compensi professionali, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato distrattario;
in subordine e per il caso di opposizione, ordinarsi ex art. 665 c.p.c. e, comunque, in via provvisoriamente esecutiva, il rilascio dell'immobile de quo, provvedendo, nel prosieguo, con sentenza clausolata e sempre con condanna al pagamento dei compensi professionali del presente giudizio con distrazione.
Si costituiva parte intimata opponendosi poiché nelle more del giudizio, la Tamata S.r.l., al fine di non vedersi convalidare lo sfratto, in data 03.05.2025 versava con bonifico istantaneo al locatore la somma di Euro
3.232,00 data dalla somma di cui allo sfratto (€ 2.224,00) oltre al canone di aprile 2025 (€ 1.008,00), privo delle spese e competenze legali, chiedendo in via preliminare: rigettare la richiesta di convalida dello sfratto e la richiesta di concessione di ordinanza di rilascio, sussistendo gravi motivi ex art. 665 c.p.c. alla luce delle ragioni esposte nella superiore narrativa;
Dichiarare comunque il non grave inadempimento costituito dal ritardo nel pagamento;
pronunciare ordinanza ex art. 426 c.p.c. e disporre la prosecuzione del giudizio con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza di prima comparizione, con ordinanza del 05.05.2025 il Tribunale di Taranto disponeva il mutamento del rito ex art 426 c.p.c. e concedeva alle parti il termine di 15 gg per proporre l'istanza di mediazione obbligatoria, fissando l'udienza del 30.10.2025. Nei termini stabiliti, il sig. Parte_1 formulava istanza di mediazione e nessuno compariva per la in data 10.06.2025 e pertanto veniva CP_1 redatto verbale negativo.
Istruita la causa documentalmente veniva dunque rinviata per la discussione, autorizzando le parti al deposito di note scritte conclusionali sino a dieci giorni prima dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte intimante è risultata fondata, e pertanto va accolta con ogni conseguenza di legge.
2 Dall'istruttoria del giudizio è emerso che al momento della notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, la società Tamata S.r.l. risultava debitrice della somma complessiva di € 2.224,00, corrispondente ai canoni di locazione dovuti per i mesi di dicembre 2024, gennaio, febbraio e marzo 2025, detratti alcuni acconti parziali versati nel periodo (in data 27.01.2025 € 198,00; in data 29.01.2025 € 310,00; in data 06.02.2025 €
500,00; in data 10.02.2025 € 400,00; in data 24.02.2025 € 400,00).
Risulta, inoltre, che la medesima società provvedeva in data 3 maggio 2025 (due giorni prima dell'udienza per la convalida) al pagamento della somma di cui allo sfratto, oltre al canone relativo al mese di aprile 2025.
Successivamente, la società Tamata S.r.l., non versava alcun ulteriore importo al sig. non partecipava Pt_1 alla procedura di mediazione esperita, rimanendo moroso da maggio 2025.
Ad oggi risultano pertanto insolute le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2025, per un importo complessivo di € 7.056,00 (pari a € 1.008,00 per ciascun mese)
Orbene, l'omesso pagamento del canone, per i periodi dedotti e non contestati, costituisce inadempimento contrattuale dell'obbligazione primaria ed essenziale del rapporto locatizio, in nessun caso, il conduttore è legittimato ad interrompere la corresponsione dei canoni di locazione giacché discendente, normativamente, dall'art. 1455 c.c.
A riguardo, nel valutare la gravità dell'inadempimento, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 1455 c.c. si applica alla risoluzione dei contratti di locazione commerciale. Questo articolo stabilisce che il giudice deve valutare se l'inadempimento sia tale da giustificare la risoluzione del contratto, tenendo conto della sua “non scarsa importanza” e dell'interesse della parte non inadempiente. A differenza della normativa specifica per le locazioni abitative, che prevede criteri rigidi per definire l'inadempimento (art. 5 della Legge n. 392/1978), nel caso delle locazioni commerciali spetta al giudice valutare la gravità dell'inadempimento in modo discrezionale.
Un altro aspetto centrale è la rilevanza del comportamento del conduttore successivo alla proposizione della domanda di risoluzione. La Corte ha ribadito che, nei contratti di locazione, il pagamento tardivo dei canoni non annulla automaticamente gli effetti dell'inadempimento precedente. Anche se la conduttrice ha pagato i canoni prima dell'udienza, la Cassazione ha confermato che tale adempimento tardivo non impedisce al giudice di valutare la gravità dell'inadempimento già verificatosi.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi integrato un grave inadempimento ex art. 1453 c.c., tale da giustificare la risoluzione del contratto di locazione e la conseguente convalida dello sfratto ai sensi dell'art. 657 c.p.c..
3 Consegue il rigetto della opposizione e la condanna della intimata al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti per il complessivo importo di € 7.056,00, quanto a sorte capitale sino al mese di novembre 2025, oltre i successivi canoni a scadere fino al rilascio dell'immobile, gli interessi legali da applicare ad ogni singolo debito (che compone la somma complessiva suddetta), a decorrere dalla relativa scadenza sino al rilascio dell'immobile
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti della Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, così dispone: Controparte_1
1) Accertato il grave inadempimento contrattuale del conduttore, dichiara risolto il contratto di locazione,
e per l'effetto rigetta l'opposizione;
2) Convalida lo sfratto per morosità nei confronti del conduttore ( ), corrente CP_1 P.IVA_1 in RT NC (TA), alla Via Antonio Rosmini n. 46, in persona dell'amministratore Sig. CP_2
in relazione all'unità immobiliare, sita in RT NC, alla Via dello Stadio n 39, piano
[...] terra, individuato nel NCEU del detto Comune al foglio di mappa 133, particella n. 92, sub 5, categoria C1 di classe 3 rendita euro 719,06;
3) Condanna al rilascio dell'immobile sito in RT NC, alla Via dello Stadio n 39, CP_1 piano terra, libero da persone e cose, entro il 29.12.2025;
4) Condanna ( ) al pagamento in favore del Sig. per il CP_1 P.IVA_1 Parte_1 complessivo importo di € 7.056,00, quanto a sorte capitale sino al mese di novembre 2025, oltre i successivi canoni a scadere fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi legali da applicare ad ogni singolo debito (che compone la somma complessiva suddetta), a decorrere dalla relativa scadenza;
5) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_1
e competenze di lite che si liquidano in complessivi € 4.123,50, di cui € 1.028,00 per compensi ed
€ 71,50 per spese del giudizio di convalida, € 150,00 per compensi ed € 197,00 per spese di mediazione, € 2.552,00 per compenso ed € 125,00 per spese del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge con distrazione in favore dell'avvocato.
Taranto, 28/11/2025
4 il G.O.P.
Dott.ssa Rosa I. Caponio
5
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2123/2025 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIACOBELLI DONATO, in virtù di Parte_1 mandato in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
INTIMANTE OPPOSTO
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. SERIO GIUSEPPE, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Via Michele Perla n.24 MARTINA FRANCA.
INTIMATO OPPONENTE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida del 20.03.2025, a firma del sottoscritto procuratore regolarmente notificato, il sig. , conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Taranto la Tamata srl, in persona del suo l.r.p.t., al fine di: convalidare l'intimato sfratto per morosità nei confronti del conduttore corrente in RT NC (TA), alla Via Antonio CP_1
Rosmini n. 46, in persona dell'amministratore Sig. , in relazione all'entità immobiliare, sita in CP_2
1 RT NC, alla Via dello Stadio n 39, piano terra, individuato nel NCEU600,00 (seicento/00), del detto
Comune al foglio di mappa 133, particella n. 92, sub 5, categoria C1 di classe 3 rendita euro 719,06; condannare ( ), all'immediato rilascio del già menzionato immobile libero da CP_1 P.IVA_1 persone e cose, fissando il termine per l'esecuzione ex art. 56, L. 392/78; accertato il grave inadempimento contrattuale del conduttore, dichiarare risolto il contratto di locazione in questione;
emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, a carico della in favore del Sig. per il complessivo CP_1 Parte_1 importo di € 2.224,00, quanto a sorte capitale, oltre i successivi canoni a scadere fino al rilascio dell'immobile, con aggiunta di eventuale ed ulteriore aumento periodico ISTAT, interessi legali da applicare ad ogni singolo debito (che compone la somma complessiva suddetta), a decorrere dalla relativa scadenza, oltre alle maturande spese legali ed ai compensi professionali, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato distrattario;
in subordine e per il caso di opposizione, ordinarsi ex art. 665 c.p.c. e, comunque, in via provvisoriamente esecutiva, il rilascio dell'immobile de quo, provvedendo, nel prosieguo, con sentenza clausolata e sempre con condanna al pagamento dei compensi professionali del presente giudizio con distrazione.
Si costituiva parte intimata opponendosi poiché nelle more del giudizio, la Tamata S.r.l., al fine di non vedersi convalidare lo sfratto, in data 03.05.2025 versava con bonifico istantaneo al locatore la somma di Euro
3.232,00 data dalla somma di cui allo sfratto (€ 2.224,00) oltre al canone di aprile 2025 (€ 1.008,00), privo delle spese e competenze legali, chiedendo in via preliminare: rigettare la richiesta di convalida dello sfratto e la richiesta di concessione di ordinanza di rilascio, sussistendo gravi motivi ex art. 665 c.p.c. alla luce delle ragioni esposte nella superiore narrativa;
Dichiarare comunque il non grave inadempimento costituito dal ritardo nel pagamento;
pronunciare ordinanza ex art. 426 c.p.c. e disporre la prosecuzione del giudizio con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza di prima comparizione, con ordinanza del 05.05.2025 il Tribunale di Taranto disponeva il mutamento del rito ex art 426 c.p.c. e concedeva alle parti il termine di 15 gg per proporre l'istanza di mediazione obbligatoria, fissando l'udienza del 30.10.2025. Nei termini stabiliti, il sig. Parte_1 formulava istanza di mediazione e nessuno compariva per la in data 10.06.2025 e pertanto veniva CP_1 redatto verbale negativo.
Istruita la causa documentalmente veniva dunque rinviata per la discussione, autorizzando le parti al deposito di note scritte conclusionali sino a dieci giorni prima dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte intimante è risultata fondata, e pertanto va accolta con ogni conseguenza di legge.
2 Dall'istruttoria del giudizio è emerso che al momento della notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, la società Tamata S.r.l. risultava debitrice della somma complessiva di € 2.224,00, corrispondente ai canoni di locazione dovuti per i mesi di dicembre 2024, gennaio, febbraio e marzo 2025, detratti alcuni acconti parziali versati nel periodo (in data 27.01.2025 € 198,00; in data 29.01.2025 € 310,00; in data 06.02.2025 €
500,00; in data 10.02.2025 € 400,00; in data 24.02.2025 € 400,00).
Risulta, inoltre, che la medesima società provvedeva in data 3 maggio 2025 (due giorni prima dell'udienza per la convalida) al pagamento della somma di cui allo sfratto, oltre al canone relativo al mese di aprile 2025.
Successivamente, la società Tamata S.r.l., non versava alcun ulteriore importo al sig. non partecipava Pt_1 alla procedura di mediazione esperita, rimanendo moroso da maggio 2025.
Ad oggi risultano pertanto insolute le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2025, per un importo complessivo di € 7.056,00 (pari a € 1.008,00 per ciascun mese)
Orbene, l'omesso pagamento del canone, per i periodi dedotti e non contestati, costituisce inadempimento contrattuale dell'obbligazione primaria ed essenziale del rapporto locatizio, in nessun caso, il conduttore è legittimato ad interrompere la corresponsione dei canoni di locazione giacché discendente, normativamente, dall'art. 1455 c.c.
A riguardo, nel valutare la gravità dell'inadempimento, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 1455 c.c. si applica alla risoluzione dei contratti di locazione commerciale. Questo articolo stabilisce che il giudice deve valutare se l'inadempimento sia tale da giustificare la risoluzione del contratto, tenendo conto della sua “non scarsa importanza” e dell'interesse della parte non inadempiente. A differenza della normativa specifica per le locazioni abitative, che prevede criteri rigidi per definire l'inadempimento (art. 5 della Legge n. 392/1978), nel caso delle locazioni commerciali spetta al giudice valutare la gravità dell'inadempimento in modo discrezionale.
Un altro aspetto centrale è la rilevanza del comportamento del conduttore successivo alla proposizione della domanda di risoluzione. La Corte ha ribadito che, nei contratti di locazione, il pagamento tardivo dei canoni non annulla automaticamente gli effetti dell'inadempimento precedente. Anche se la conduttrice ha pagato i canoni prima dell'udienza, la Cassazione ha confermato che tale adempimento tardivo non impedisce al giudice di valutare la gravità dell'inadempimento già verificatosi.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi integrato un grave inadempimento ex art. 1453 c.c., tale da giustificare la risoluzione del contratto di locazione e la conseguente convalida dello sfratto ai sensi dell'art. 657 c.p.c..
3 Consegue il rigetto della opposizione e la condanna della intimata al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti per il complessivo importo di € 7.056,00, quanto a sorte capitale sino al mese di novembre 2025, oltre i successivi canoni a scadere fino al rilascio dell'immobile, gli interessi legali da applicare ad ogni singolo debito (che compone la somma complessiva suddetta), a decorrere dalla relativa scadenza sino al rilascio dell'immobile
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti della Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, così dispone: Controparte_1
1) Accertato il grave inadempimento contrattuale del conduttore, dichiara risolto il contratto di locazione,
e per l'effetto rigetta l'opposizione;
2) Convalida lo sfratto per morosità nei confronti del conduttore ( ), corrente CP_1 P.IVA_1 in RT NC (TA), alla Via Antonio Rosmini n. 46, in persona dell'amministratore Sig. CP_2
in relazione all'unità immobiliare, sita in RT NC, alla Via dello Stadio n 39, piano
[...] terra, individuato nel NCEU del detto Comune al foglio di mappa 133, particella n. 92, sub 5, categoria C1 di classe 3 rendita euro 719,06;
3) Condanna al rilascio dell'immobile sito in RT NC, alla Via dello Stadio n 39, CP_1 piano terra, libero da persone e cose, entro il 29.12.2025;
4) Condanna ( ) al pagamento in favore del Sig. per il CP_1 P.IVA_1 Parte_1 complessivo importo di € 7.056,00, quanto a sorte capitale sino al mese di novembre 2025, oltre i successivi canoni a scadere fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi legali da applicare ad ogni singolo debito (che compone la somma complessiva suddetta), a decorrere dalla relativa scadenza;
5) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_1
e competenze di lite che si liquidano in complessivi € 4.123,50, di cui € 1.028,00 per compensi ed
€ 71,50 per spese del giudizio di convalida, € 150,00 per compensi ed € 197,00 per spese di mediazione, € 2.552,00 per compenso ed € 125,00 per spese del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge con distrazione in favore dell'avvocato.
Taranto, 28/11/2025
4 il G.O.P.
Dott.ssa Rosa I. Caponio
5