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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 08/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2835/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data
27.09.2023
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. NUNIN SILVIA Parte_1
attore
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. DANUSSI MARIA CP
convenuto
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
l'avv. BONATO MAURO terza chiamata
avente ad oggetto: lesione personale.
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del
19.12.2024:
Conclusioni dell'attore:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi esposti:
NEL MERITO:
- accertare la responsabilità dell'odierno convenuto nella causazione delle lesioni subite dal sig. e per l'effetto condannare il sig. al risarcimento di Parte_1 CP tutti i danni patiti dall'attore, nessuno escluso, patrimoniali e non patrimoniali (danno morale, esistenziale, dà vita di relazione) provocati dai fatti per cui è causa, che si quantificano nella somma complessiva di € 140.337,25 ovvero in quella diversa maggiore
1 o minore, che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, o che parrà di giustizia o sarà ritenuta di equità dal Giudicante, anche all'esito di espletanda C.T.U. medico legale, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex lege, dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- con vittoria di spese (anche di eventuale CTU), onorari e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, cpa ed IVA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi le istanze istruttorie formulate nella seconda Memoria ex art. 171 ter, primo comma, 2) c.p.c. dd.20.05.2024.”
Conclusioni del convenuto:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
Nel Merito:
- accertata la responsabilità e il nesso di causa per i fatti indicati in narrativa del presente atto nella causazione delle lesioni e dei danni subiti dal sig. , nel caso venga Parte_1
ritenuta fondata e provata la domanda attorea, dichiarare che , in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., deve tenere indenne e per l'effetto manlevare il sig. da ogni esborso (per danni patrimoniali e non patrimoniali ivi CP
compreso il danno morale, il danno esistenziale e quello da perdita di vita di relazione)
e conseguentemente condannare al pagamento in favore del sig. Controparte_2
della somma pari a quella che il sig. sarà tenuto a pagare Parte_1 CP in favore dell'attore.
Con vittoria di spese competenze ed onorari.
In Via Istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie formulate nella memoria dd. 21 maggio 2024 (ex. art.
171 ter, primo comma, 2) c.p.c.).”
Conclusioni della terza chiamata:
“Respinta ogni contraria istanza ed eccezione, premesse le più opportune declaratorie di rito e di merito, salva ogni altra azione e ragione: in via principale: rigettarsi ogni domanda proposta da parte attrice, in quanto infondata, in fatto e in diritto, e in ogni caso non provata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
rigettarsi comunque le domande tutte rivolte nei confronti della terza chiamata assicurazione in quanto infondate e non provate e comunque accertarsi e dichiararsi che la polizza non opera nel caso di specie.
2 in subordine: denegatamente, ridursi la domanda avversaria a quanto di diritto e ragione tenuto conto delle eccezioni e difese esposte in narrativa dalla convenuta;
accertarsi e dichiararsi l'esclusiva o concorrente responsabilità dell'attore nell'occorso sinistro, stabilendo la quota di colpa, riducendo il dovuto di conseguenza;
dichiararsi che risponderà nel solo caso in cui siano provati i fatti costitutivi di Controparte_2
operatività della polizza e ricorrano i presupposti previsti dal contratto assicurativo stipulato e comunque nei limiti del massimale, delle franchigie, scoperti, limiti e di quant'altro pattuito, rigettandosi, in difetto, le domande avversarie;
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle prove documentali e delle istanze istruttorie avversarie per i motivi dedotti nella seconda e terza memoria ex art.171 ter
c.p.c. e si chiede ammettersi le istanze istruttorie formulate dall'esponente a prova contraria indiretta nella terza memoria ex art.171 ter c.p.c;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, anche di spese generali al
15%, IVA e CPA.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con atto di citazione notificato in data 27.09.2023, ritualmente notificato, il sig. Pt_1
agiva, innanzi al Tribunale di Udine, nei confronti del padre, sig. ,
[...] CP
imprenditore agricolo titolare dell'omonima impresa individuale sita in Castions di Strada
(UD), per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, riportati a seguito di un infortunio occorsogli la mattina del 10.12.2021 nell'azienda agricola del convenuto.
In particolare, l'attore dichiarava di svolgere, occasionalmente e a titolo gratuito, prestazioni lavorative non subordinate a favore del padre, coadiuvandolo nell'attività dell'impresa agricola: egli aveva riportato l'infortunio per cui è causa proprio durante l'abbattimento di un gelso secco. Nello specifico, padre e figlio, una volta tagliato parzialmente il tronco, avevano imbragato e fissato l'albero al trattore guidato da CP
, allo scopo di dirigerne, tramite trazione, la caduta controllata verso il trattore.
[...]
Mentre l'attore si stava allontanando dall'albero, il convenuto aveva iniziato a tirare, ma il tronco aveva ceduto alla base ed era caduto nella direzione opposta a quella voluta, rovinando al suolo sulla schiena di : quest'ultimo, rimasto schiacciato dal Parte_1
peso del tronco, era stato prontamente soccorso dal convenuto e trasportato in ospedale, ove gli furono diagnosticate varie fratture delle vertebre lombari, la lussazione della spalla destra e varie contusioni.
3 Il sig. si è costituito regolarmente in giudizio, non contestando la dinamica CP
del sinistro e la sua responsabilità per i danni derivati in danno al figlio, ma, invocando la propria copertura assicurativa, chiedeva e otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa di formulando nei confronti della Compagnia assicurativa domanda Controparte_2
di manleva da ogni esborso in ipotesi di accertata responsabilità e condanna al risarcimento dei danni in favore del figlio. si costituiva regolarmente in giudizio, contestando le pretese attore Controparte_2 ed eccependo altresì l'inoperatività della polizza sottoscritta dal convenuto rispetto al sinistro de quo, poiché destinata ai dipendenti dell'impresa agricola.
II) Le parti depositavano le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.; la prima udienza dd. 11.06.2024 veniva differita al 23.07.2024, a seguito della prospettazione, da parte del giudice, delle questioni di diritto ritenute maggiormente problematiche ed aleatorie.
All'udienza dd. 23.07.2024, il giudice riteneva opportuno rimettere immediatamente la causa in decisione per l'emissione di una sentenza parziale inerente la questione relativa all'applicabilità o meno, al sinistro, della copertura assicurativa;
veniva, quindi, fissata l'udienza del 19.12.2024, con concessione dei termini intermedi per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Infine, all'udienza del 19.12.2024, le parti si sono riportate al contenuto dei propri scritti e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
III) L'infortunio narrato dall'attore a fondamento della propria pretesa risarcitoria, avvenuto in data 10.12.2021 presso l'azienda agricola del padre a seguito della caduta di un albero di gelso durante le manovre per il suo abbattimento, non può che ritenersi pacifico, in quanto mai specificamente contestato, né nell'an né nel quando né nel quomodo, dal convenuto, in assenza – a quanto consta – di altri testimoni dell'evento.
Occorre piuttosto domandarsi se di tale accadimento debba rispondere, a che titolo ed eventualmente in che misura il convenuto, sig. . CP
Al riguardo, la difesa attorea si è limitata ad invocare, a fondamento della responsabilità del convenuto, l'art. 2043 c.c., individuando un nesso causale tra la condotta colposa del sig. – il quale, alla guida del trattore, aveva iniziato imprudentemente a CP trainare l'albero imbragato dal figlio senza attendere che l'attore se ne fosse allontanato e senza accertarsi che egli fosse a debita distanza di sicurezza – e l'infortunio riportato dal sig. : conseguentemente, l'attore riportava un politrauma da Parte_1
4 schiacciamento a regione lombare, spalla destra e ginocchia e postumi conseguenti, come da documentazione sanitaria in atti, confermativa della dinamica del sinistro.
Come già anticipato, il convenuto, sul quale incombeva l'onere di fornire la prova contraria liberatoria, non ha mai contestato ma anzi ha confermato la dinamica del sinistro come descritta dalla controparte, assumendosi l'esclusiva responsabilità, per colpa, dell'incidente occorso in danno del figlio.
A questo punto, dunque, reputa il Tribunale opportuno valutare sin d'ora – prima di rimettere la causa sul ruolo per la liquidazione dei danni imputabili alla condotta negligente ed imprudente del sig. – la domanda di manleva formulata dal CP
convenuto nei riguardi della terza chiamata in causa, la compagnia assicurativa
[...]
CP_2
Al riguardo, parte attrice e parte convenuta invocano entrambe l'operatività, nel caso di specie, della polizza assicurativa di Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro
(RCO), stipulata dal sig. per i danni subiti dai prestatori di lavoro della CP
sua azienda agricola (contratto di assicurazione n. 05009022156375 sub doc. 5 conv.).
Sennonché, a pag. 11/151 del contratto di assicurazione, paragrafo Definizioni Specifiche della Sezione RCO si specifica che per “prestatori di lavoro” devono Parte_2 intendersi “Le persone fisiche di cui l' si avvale nel rispetto delle norme di Parte_3
legge e nell'esercizio dell'attività assicurata e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, con esclusione dei lavoratori autonomi”.
Ebbene, questo giudice ritiene che l'attore, sig. , non possa rientrare nella Parte_1
anzidetta nozione.
Infatti, egli, per sua stessa ammissione, si limitava a svolgere qualche prestazione lavorativa presso l'azienda del padre in via occasionale (non più di dieci giorni all'anno), senza alcun corrispettivo e senza alcun vincolo di subordinazione, ma piuttosto per spirito di collaborazione ed aiuto.
Viceversa, i prestatori di lavoro per le cui lesioni opera la garanzia assicurativa contratta dal sig. sono quelli di cui l'imprenditore sia chiamato a rispondere ai sensi CP_3 dell'art. 2049 del codice civile: deve trattarsi, dunque, di lavoratori legati all'assicurato da un vincolo giuridico (sia esso, indifferentemente, a titolo gratuito o oneroso) almeno di preposizione o di vera e propria subordinazione (significativo, al riguardo, il richiamo all'art. 2049 c.c. e non invece all'art. 1228 c.c., che si riferisce alla diversa figura dell'
“ausiliario” del debitore).
5 Ora, pacifico – in quanto riconosciuto da entrambi i sigg. – che tra attore e CP
convenuto non vi fosse alcun rapporto di subordinazione, va altresì esclusa, nella fattispecie in esame, la sussistenza non solo di un rapporto di mera “preposizione” tra padre e figlio (ricorrendo essa, come noto, quando per volontà di un soggetto, detto committente, un altro, detto commesso, esplichi un'attività per suo conto: C. n.
28852/2021; C. 12283/2016) ma anche, a ben vedere, di un qualsivoglia vincolo giuridico in senso proprio tra le parti in relazione all'attività che le stesse stavano svolgendo insieme la mattina del 10.12.2021 presso l'azienda agricola del convenuto.
Va ricordato, infatti, che, ai fini della individuazione della giuridicità o meno di un qualsiasi vincolo tra soggetti, l'elemento discriminante consiste nella presenza o meno di un interesse ulteriore, rispetto alla mera cortesia, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., in capo al soggetto che offre la prestazione “a titolo gratuito”: la mera assenza di un compenso, quando non accompagnata – come nel caso di specie – dalla deduzione e dalla prova di un ulteriore specifico interesse, apprezzabile economicamente, in capo al prestatore (nelle specie, il figlio sig. ), costituisce sintomo decisivo Parte_1 dell'assenza di una vera e propria obbligazione, in senso tecnico-giuridico, tra i soggetti coinvolti nel rapporto fattuale originato dallo svolgimento, a mero titolo di cortesia ed aiuto morale, di un'attività da parte dell'uno ed in favore dell'altro, come risulta essere accaduto nel caso di specie tra padre e figlio.
A tal proposito la Cassazione Civile, Sezione lavoro, ha espressamente affermato, quale principio generale, che “non può esservi prestazione lavorativa in senso proprio al di fuori di un rapporto giuridico obbligatorio, sia esso alla base di lavoro subordinato, oppure autonomo, societario o di collaborazione all'impresa familiare, del quale costituisca esecuzione” (C. n. 15588/2022).
Tale ricostruzione non può che essere avvalorata, nel caso di specie, da ulteriori indici presuntivi quali il rapporto di parentela tra le parti ed altresì il fatto che l'attore, all'epoca del sinistro, era dal 2006 un dipendente pubblico assunto a tempo indeterminato dalla
Regione FVG come impiegato tecnico agronomo con mansioni di agente fitosanitario
(doc. 2 att.).
Ciò detto, resta da verificare se possa trovare applicazione, nel caso di specie, la copertura assicurativa di cui alla polizza RC (Responsabilità Civile verso Terzi) . Parte_2
Ebbene, l'art. 15 della polizza RC , pur operante all'epoca dei fatti per Parte_2
cui è causa in quanto sottoscritta dal convenuto, esclude espressamente, dalla nozione di terzi, non solo “a) il coniuge, i discendenti e gli ascendenti dell'assicurato, nonché ogni
6 altro parente o affine o persona con lui convivente” ma anche “c) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l' , subiscano il danno Parte_3 in conseguenza della loro partecipazione all'attività assicurata” (quindi, si deve ritenere, anche coloro che prestano attività a titolo di cortesia ed aiuto morale): la fattispecie in esame esula, pertanto, dalla sfera applicativa della garanzia RC.
Infine, neppure il sig. avrebbe potuto validamente invocare l'operatività CP
della clausola speciale RAI Infortuni Subiti da Fornitori, Clienti e Terzi Collaboratori, quale garanzia Facoltativa ricompresa nella Assicurazione RC in Parte_2
base alla quale:
“A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 15 – Persone non considerate Terzi, ove la presente garanzia facoltativa sia richiamata nel modello di polizza sottoscritto dal
Contraente e sia stato corrisposto il relativo premio – sono considerati Terzi limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del codice penale, i titolari ed i prestatori di lavoro di imprese fornitrici e clienti che in via occasionale possono partecipare ad operazioni complementari all'attività oggetto dell'assicurazione.
La garanzia è operante sempreché i danni siano conseguenti a fatti commessi dall' o da un suo prestatore di lavoro del cui operato debba rispondere a Parte_3 norma dell'art. 2049 del codice civile.
Alla condizione di seguito precisata, l'assicurazione comprende altresì le lesioni subite da Terzi addetti a lavori stagionali, durante il loro svolgimento, e da coloro che prestano la loro opera a titolo gratuito o di cortesia, purché i danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata ed ascrivibili all'Assicurato; la garanzia opera limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del codice penale (escluse le malattie professionali).
Tale ulteriore estensione di garanzia è valida esclusivamente se è operante la RC verso i prestatori di lavoro (RCO), ed è regolata dalle stesse norme e prestata nei limiti degli stessi massimali, restando inteso che quello per sinistro rappresenta il limite di garanzia anche in caso di evento interessante contemporaneamente la presente garanzia e la
RCO”.
Il terzo capoverso della disposizione non contiene alcun riferimento alla deroga all'art. 15 (richiamata, invece, nell'incipit del primo capoverso) e tiene separati, con l'uso della congiunzione “e”, i “Terzi” (escludendo, dunque, dalla categoria i soggetti di cui all'art. 15 poc'anzi richiamato), addetti a lavori stagionali, da “coloro che prestano la loro opera
7 a titolo gratuito o di cortesia”: in questa definizione, dunque, parrebbero poter rientrare anche i familiari dell'imprenditore (esclusi invece dalla polizza RC) che, occasionalmente, a titolo di mera cortesia ed aiuto morale e dunque al di fuori di qualunque rapporto di lavoro in senso tecnico-giuridico, lo coadiuvino in alcune attività utili all'impresa agricola.
In ogni caso, tuttavia, a prescindere – dunque – da tale dilemma interpretativo, nella polizza sottoscritta dal sig. non risultava richiamata la garanzia facoltativa CP
in esame (c.d. RAI) né il convenuto ha dedotto e provato di averne mai pagato il relativo premio.
Pertanto ed in conclusione, va sin d'ora rigettata la domanda di garanzia promossa dal convenuto nei riguardi della terza chiamata con conseguente Controparte_2
estinzione del giudizio con riferimento a tale soggetto e prosecuzione della causa, previa separazione dei giudizi, tra le rimanenti parti (attore) e Parte_1 CP
(convenuto) per la liquidazione dei danni richiesti dall'attore.
IV) Le spese di lite, nel rapporto tra convenuto e devono porsi a Controparte_2
carico del sig. , avendo costui infondatamente chiamato in causa la CP
compagnia assicurativa: le competenze professionali sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi (tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della sussistenza di un'unica vera questione di diritto da trattare, essendo i fatti di causa incontestati) previsti, per tutte le fasi processuali, dallo scaglione di valore della causa (da
52.001,00 ad 260.000,00 euro).
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità colposa ai sensi dell'art. 2043 c.c. del convenuto sig. per l'infortunio occorso in danno dell'attore sig. in CP Parte_1
data 10.12.2021;
2) rigetta la domanda di garanzia e manleva promossa dal convenuto CP
nei confronti della terza chiamata per i motivi di cui alla parte Controparte_2
motiva;
3) condanna il convenuto al pagamento, in favore della terza chiamata CP
delle spese di lite, liquidate in euro 7.052,00 per competenze Controparte_2
professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti;
8 4) dispone la separazione del procedimento promosso dall'attore nei Parte_1
confronti del convenuto da quello promosso da nei CP CP confronti di quest'ultimo da intendersi in questa sede Controparte_2
definitivamente concluso;
5) rimette la causa promossa dall'attore nei riguardi del convenuto in CP
istruttoria, come da separata ordinanza di pari data, per la quantificazione dei danni;
6) riserva all'esito del giudizio tra l'attore e il convenuto la decisione CP
sulle spese di lite tra tali soggetti.
Così deciso in Udine il 08/01/2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
9
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2835/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data
27.09.2023
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. NUNIN SILVIA Parte_1
attore
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. DANUSSI MARIA CP
convenuto
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
l'avv. BONATO MAURO terza chiamata
avente ad oggetto: lesione personale.
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del
19.12.2024:
Conclusioni dell'attore:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi esposti:
NEL MERITO:
- accertare la responsabilità dell'odierno convenuto nella causazione delle lesioni subite dal sig. e per l'effetto condannare il sig. al risarcimento di Parte_1 CP tutti i danni patiti dall'attore, nessuno escluso, patrimoniali e non patrimoniali (danno morale, esistenziale, dà vita di relazione) provocati dai fatti per cui è causa, che si quantificano nella somma complessiva di € 140.337,25 ovvero in quella diversa maggiore
1 o minore, che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, o che parrà di giustizia o sarà ritenuta di equità dal Giudicante, anche all'esito di espletanda C.T.U. medico legale, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex lege, dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- con vittoria di spese (anche di eventuale CTU), onorari e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, cpa ed IVA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi le istanze istruttorie formulate nella seconda Memoria ex art. 171 ter, primo comma, 2) c.p.c. dd.20.05.2024.”
Conclusioni del convenuto:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
Nel Merito:
- accertata la responsabilità e il nesso di causa per i fatti indicati in narrativa del presente atto nella causazione delle lesioni e dei danni subiti dal sig. , nel caso venga Parte_1
ritenuta fondata e provata la domanda attorea, dichiarare che , in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., deve tenere indenne e per l'effetto manlevare il sig. da ogni esborso (per danni patrimoniali e non patrimoniali ivi CP
compreso il danno morale, il danno esistenziale e quello da perdita di vita di relazione)
e conseguentemente condannare al pagamento in favore del sig. Controparte_2
della somma pari a quella che il sig. sarà tenuto a pagare Parte_1 CP in favore dell'attore.
Con vittoria di spese competenze ed onorari.
In Via Istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie formulate nella memoria dd. 21 maggio 2024 (ex. art.
171 ter, primo comma, 2) c.p.c.).”
Conclusioni della terza chiamata:
“Respinta ogni contraria istanza ed eccezione, premesse le più opportune declaratorie di rito e di merito, salva ogni altra azione e ragione: in via principale: rigettarsi ogni domanda proposta da parte attrice, in quanto infondata, in fatto e in diritto, e in ogni caso non provata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
rigettarsi comunque le domande tutte rivolte nei confronti della terza chiamata assicurazione in quanto infondate e non provate e comunque accertarsi e dichiararsi che la polizza non opera nel caso di specie.
2 in subordine: denegatamente, ridursi la domanda avversaria a quanto di diritto e ragione tenuto conto delle eccezioni e difese esposte in narrativa dalla convenuta;
accertarsi e dichiararsi l'esclusiva o concorrente responsabilità dell'attore nell'occorso sinistro, stabilendo la quota di colpa, riducendo il dovuto di conseguenza;
dichiararsi che risponderà nel solo caso in cui siano provati i fatti costitutivi di Controparte_2
operatività della polizza e ricorrano i presupposti previsti dal contratto assicurativo stipulato e comunque nei limiti del massimale, delle franchigie, scoperti, limiti e di quant'altro pattuito, rigettandosi, in difetto, le domande avversarie;
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle prove documentali e delle istanze istruttorie avversarie per i motivi dedotti nella seconda e terza memoria ex art.171 ter
c.p.c. e si chiede ammettersi le istanze istruttorie formulate dall'esponente a prova contraria indiretta nella terza memoria ex art.171 ter c.p.c;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, anche di spese generali al
15%, IVA e CPA.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con atto di citazione notificato in data 27.09.2023, ritualmente notificato, il sig. Pt_1
agiva, innanzi al Tribunale di Udine, nei confronti del padre, sig. ,
[...] CP
imprenditore agricolo titolare dell'omonima impresa individuale sita in Castions di Strada
(UD), per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, riportati a seguito di un infortunio occorsogli la mattina del 10.12.2021 nell'azienda agricola del convenuto.
In particolare, l'attore dichiarava di svolgere, occasionalmente e a titolo gratuito, prestazioni lavorative non subordinate a favore del padre, coadiuvandolo nell'attività dell'impresa agricola: egli aveva riportato l'infortunio per cui è causa proprio durante l'abbattimento di un gelso secco. Nello specifico, padre e figlio, una volta tagliato parzialmente il tronco, avevano imbragato e fissato l'albero al trattore guidato da CP
, allo scopo di dirigerne, tramite trazione, la caduta controllata verso il trattore.
[...]
Mentre l'attore si stava allontanando dall'albero, il convenuto aveva iniziato a tirare, ma il tronco aveva ceduto alla base ed era caduto nella direzione opposta a quella voluta, rovinando al suolo sulla schiena di : quest'ultimo, rimasto schiacciato dal Parte_1
peso del tronco, era stato prontamente soccorso dal convenuto e trasportato in ospedale, ove gli furono diagnosticate varie fratture delle vertebre lombari, la lussazione della spalla destra e varie contusioni.
3 Il sig. si è costituito regolarmente in giudizio, non contestando la dinamica CP
del sinistro e la sua responsabilità per i danni derivati in danno al figlio, ma, invocando la propria copertura assicurativa, chiedeva e otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa di formulando nei confronti della Compagnia assicurativa domanda Controparte_2
di manleva da ogni esborso in ipotesi di accertata responsabilità e condanna al risarcimento dei danni in favore del figlio. si costituiva regolarmente in giudizio, contestando le pretese attore Controparte_2 ed eccependo altresì l'inoperatività della polizza sottoscritta dal convenuto rispetto al sinistro de quo, poiché destinata ai dipendenti dell'impresa agricola.
II) Le parti depositavano le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.; la prima udienza dd. 11.06.2024 veniva differita al 23.07.2024, a seguito della prospettazione, da parte del giudice, delle questioni di diritto ritenute maggiormente problematiche ed aleatorie.
All'udienza dd. 23.07.2024, il giudice riteneva opportuno rimettere immediatamente la causa in decisione per l'emissione di una sentenza parziale inerente la questione relativa all'applicabilità o meno, al sinistro, della copertura assicurativa;
veniva, quindi, fissata l'udienza del 19.12.2024, con concessione dei termini intermedi per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Infine, all'udienza del 19.12.2024, le parti si sono riportate al contenuto dei propri scritti e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
III) L'infortunio narrato dall'attore a fondamento della propria pretesa risarcitoria, avvenuto in data 10.12.2021 presso l'azienda agricola del padre a seguito della caduta di un albero di gelso durante le manovre per il suo abbattimento, non può che ritenersi pacifico, in quanto mai specificamente contestato, né nell'an né nel quando né nel quomodo, dal convenuto, in assenza – a quanto consta – di altri testimoni dell'evento.
Occorre piuttosto domandarsi se di tale accadimento debba rispondere, a che titolo ed eventualmente in che misura il convenuto, sig. . CP
Al riguardo, la difesa attorea si è limitata ad invocare, a fondamento della responsabilità del convenuto, l'art. 2043 c.c., individuando un nesso causale tra la condotta colposa del sig. – il quale, alla guida del trattore, aveva iniziato imprudentemente a CP trainare l'albero imbragato dal figlio senza attendere che l'attore se ne fosse allontanato e senza accertarsi che egli fosse a debita distanza di sicurezza – e l'infortunio riportato dal sig. : conseguentemente, l'attore riportava un politrauma da Parte_1
4 schiacciamento a regione lombare, spalla destra e ginocchia e postumi conseguenti, come da documentazione sanitaria in atti, confermativa della dinamica del sinistro.
Come già anticipato, il convenuto, sul quale incombeva l'onere di fornire la prova contraria liberatoria, non ha mai contestato ma anzi ha confermato la dinamica del sinistro come descritta dalla controparte, assumendosi l'esclusiva responsabilità, per colpa, dell'incidente occorso in danno del figlio.
A questo punto, dunque, reputa il Tribunale opportuno valutare sin d'ora – prima di rimettere la causa sul ruolo per la liquidazione dei danni imputabili alla condotta negligente ed imprudente del sig. – la domanda di manleva formulata dal CP
convenuto nei riguardi della terza chiamata in causa, la compagnia assicurativa
[...]
CP_2
Al riguardo, parte attrice e parte convenuta invocano entrambe l'operatività, nel caso di specie, della polizza assicurativa di Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro
(RCO), stipulata dal sig. per i danni subiti dai prestatori di lavoro della CP
sua azienda agricola (contratto di assicurazione n. 05009022156375 sub doc. 5 conv.).
Sennonché, a pag. 11/151 del contratto di assicurazione, paragrafo Definizioni Specifiche della Sezione RCO si specifica che per “prestatori di lavoro” devono Parte_2 intendersi “Le persone fisiche di cui l' si avvale nel rispetto delle norme di Parte_3
legge e nell'esercizio dell'attività assicurata e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, con esclusione dei lavoratori autonomi”.
Ebbene, questo giudice ritiene che l'attore, sig. , non possa rientrare nella Parte_1
anzidetta nozione.
Infatti, egli, per sua stessa ammissione, si limitava a svolgere qualche prestazione lavorativa presso l'azienda del padre in via occasionale (non più di dieci giorni all'anno), senza alcun corrispettivo e senza alcun vincolo di subordinazione, ma piuttosto per spirito di collaborazione ed aiuto.
Viceversa, i prestatori di lavoro per le cui lesioni opera la garanzia assicurativa contratta dal sig. sono quelli di cui l'imprenditore sia chiamato a rispondere ai sensi CP_3 dell'art. 2049 del codice civile: deve trattarsi, dunque, di lavoratori legati all'assicurato da un vincolo giuridico (sia esso, indifferentemente, a titolo gratuito o oneroso) almeno di preposizione o di vera e propria subordinazione (significativo, al riguardo, il richiamo all'art. 2049 c.c. e non invece all'art. 1228 c.c., che si riferisce alla diversa figura dell'
“ausiliario” del debitore).
5 Ora, pacifico – in quanto riconosciuto da entrambi i sigg. – che tra attore e CP
convenuto non vi fosse alcun rapporto di subordinazione, va altresì esclusa, nella fattispecie in esame, la sussistenza non solo di un rapporto di mera “preposizione” tra padre e figlio (ricorrendo essa, come noto, quando per volontà di un soggetto, detto committente, un altro, detto commesso, esplichi un'attività per suo conto: C. n.
28852/2021; C. 12283/2016) ma anche, a ben vedere, di un qualsivoglia vincolo giuridico in senso proprio tra le parti in relazione all'attività che le stesse stavano svolgendo insieme la mattina del 10.12.2021 presso l'azienda agricola del convenuto.
Va ricordato, infatti, che, ai fini della individuazione della giuridicità o meno di un qualsiasi vincolo tra soggetti, l'elemento discriminante consiste nella presenza o meno di un interesse ulteriore, rispetto alla mera cortesia, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., in capo al soggetto che offre la prestazione “a titolo gratuito”: la mera assenza di un compenso, quando non accompagnata – come nel caso di specie – dalla deduzione e dalla prova di un ulteriore specifico interesse, apprezzabile economicamente, in capo al prestatore (nelle specie, il figlio sig. ), costituisce sintomo decisivo Parte_1 dell'assenza di una vera e propria obbligazione, in senso tecnico-giuridico, tra i soggetti coinvolti nel rapporto fattuale originato dallo svolgimento, a mero titolo di cortesia ed aiuto morale, di un'attività da parte dell'uno ed in favore dell'altro, come risulta essere accaduto nel caso di specie tra padre e figlio.
A tal proposito la Cassazione Civile, Sezione lavoro, ha espressamente affermato, quale principio generale, che “non può esservi prestazione lavorativa in senso proprio al di fuori di un rapporto giuridico obbligatorio, sia esso alla base di lavoro subordinato, oppure autonomo, societario o di collaborazione all'impresa familiare, del quale costituisca esecuzione” (C. n. 15588/2022).
Tale ricostruzione non può che essere avvalorata, nel caso di specie, da ulteriori indici presuntivi quali il rapporto di parentela tra le parti ed altresì il fatto che l'attore, all'epoca del sinistro, era dal 2006 un dipendente pubblico assunto a tempo indeterminato dalla
Regione FVG come impiegato tecnico agronomo con mansioni di agente fitosanitario
(doc. 2 att.).
Ciò detto, resta da verificare se possa trovare applicazione, nel caso di specie, la copertura assicurativa di cui alla polizza RC (Responsabilità Civile verso Terzi) . Parte_2
Ebbene, l'art. 15 della polizza RC , pur operante all'epoca dei fatti per Parte_2
cui è causa in quanto sottoscritta dal convenuto, esclude espressamente, dalla nozione di terzi, non solo “a) il coniuge, i discendenti e gli ascendenti dell'assicurato, nonché ogni
6 altro parente o affine o persona con lui convivente” ma anche “c) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l' , subiscano il danno Parte_3 in conseguenza della loro partecipazione all'attività assicurata” (quindi, si deve ritenere, anche coloro che prestano attività a titolo di cortesia ed aiuto morale): la fattispecie in esame esula, pertanto, dalla sfera applicativa della garanzia RC.
Infine, neppure il sig. avrebbe potuto validamente invocare l'operatività CP
della clausola speciale RAI Infortuni Subiti da Fornitori, Clienti e Terzi Collaboratori, quale garanzia Facoltativa ricompresa nella Assicurazione RC in Parte_2
base alla quale:
“A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 15 – Persone non considerate Terzi, ove la presente garanzia facoltativa sia richiamata nel modello di polizza sottoscritto dal
Contraente e sia stato corrisposto il relativo premio – sono considerati Terzi limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del codice penale, i titolari ed i prestatori di lavoro di imprese fornitrici e clienti che in via occasionale possono partecipare ad operazioni complementari all'attività oggetto dell'assicurazione.
La garanzia è operante sempreché i danni siano conseguenti a fatti commessi dall' o da un suo prestatore di lavoro del cui operato debba rispondere a Parte_3 norma dell'art. 2049 del codice civile.
Alla condizione di seguito precisata, l'assicurazione comprende altresì le lesioni subite da Terzi addetti a lavori stagionali, durante il loro svolgimento, e da coloro che prestano la loro opera a titolo gratuito o di cortesia, purché i danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata ed ascrivibili all'Assicurato; la garanzia opera limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del codice penale (escluse le malattie professionali).
Tale ulteriore estensione di garanzia è valida esclusivamente se è operante la RC verso i prestatori di lavoro (RCO), ed è regolata dalle stesse norme e prestata nei limiti degli stessi massimali, restando inteso che quello per sinistro rappresenta il limite di garanzia anche in caso di evento interessante contemporaneamente la presente garanzia e la
RCO”.
Il terzo capoverso della disposizione non contiene alcun riferimento alla deroga all'art. 15 (richiamata, invece, nell'incipit del primo capoverso) e tiene separati, con l'uso della congiunzione “e”, i “Terzi” (escludendo, dunque, dalla categoria i soggetti di cui all'art. 15 poc'anzi richiamato), addetti a lavori stagionali, da “coloro che prestano la loro opera
7 a titolo gratuito o di cortesia”: in questa definizione, dunque, parrebbero poter rientrare anche i familiari dell'imprenditore (esclusi invece dalla polizza RC) che, occasionalmente, a titolo di mera cortesia ed aiuto morale e dunque al di fuori di qualunque rapporto di lavoro in senso tecnico-giuridico, lo coadiuvino in alcune attività utili all'impresa agricola.
In ogni caso, tuttavia, a prescindere – dunque – da tale dilemma interpretativo, nella polizza sottoscritta dal sig. non risultava richiamata la garanzia facoltativa CP
in esame (c.d. RAI) né il convenuto ha dedotto e provato di averne mai pagato il relativo premio.
Pertanto ed in conclusione, va sin d'ora rigettata la domanda di garanzia promossa dal convenuto nei riguardi della terza chiamata con conseguente Controparte_2
estinzione del giudizio con riferimento a tale soggetto e prosecuzione della causa, previa separazione dei giudizi, tra le rimanenti parti (attore) e Parte_1 CP
(convenuto) per la liquidazione dei danni richiesti dall'attore.
IV) Le spese di lite, nel rapporto tra convenuto e devono porsi a Controparte_2
carico del sig. , avendo costui infondatamente chiamato in causa la CP
compagnia assicurativa: le competenze professionali sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi (tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della sussistenza di un'unica vera questione di diritto da trattare, essendo i fatti di causa incontestati) previsti, per tutte le fasi processuali, dallo scaglione di valore della causa (da
52.001,00 ad 260.000,00 euro).
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità colposa ai sensi dell'art. 2043 c.c. del convenuto sig. per l'infortunio occorso in danno dell'attore sig. in CP Parte_1
data 10.12.2021;
2) rigetta la domanda di garanzia e manleva promossa dal convenuto CP
nei confronti della terza chiamata per i motivi di cui alla parte Controparte_2
motiva;
3) condanna il convenuto al pagamento, in favore della terza chiamata CP
delle spese di lite, liquidate in euro 7.052,00 per competenze Controparte_2
professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti;
8 4) dispone la separazione del procedimento promosso dall'attore nei Parte_1
confronti del convenuto da quello promosso da nei CP CP confronti di quest'ultimo da intendersi in questa sede Controparte_2
definitivamente concluso;
5) rimette la causa promossa dall'attore nei riguardi del convenuto in CP
istruttoria, come da separata ordinanza di pari data, per la quantificazione dei danni;
6) riserva all'esito del giudizio tra l'attore e il convenuto la decisione CP
sulle spese di lite tra tali soggetti.
Così deciso in Udine il 08/01/2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
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