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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14500/2022 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario C.F._1
Pace, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo C.F._2
Giuseppe Torrisi giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate le conclusioni come da note in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio in Mascali il 20.10.1982 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 15 parte 2° Serie A anno 1982, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e importa l'accoglimento della richiesta pronuncia di separazione.
Il resistente deve concorrere al mantenimento del figlio
(nato il [...]), il quale vive con la madre nella casa Per_1
coniugale sita in Mascali via Teatro n. 42 e, sebbene maggiorenne, non è ancora indipendente economicamente in quanto studente.
Alla ricorrente, di conseguenza, va assegnata la casa coniugale sita in Mascali via Teatro n. 42.
Al riguardo va osservato, da un lato, che la sig.ra Pt_1
correttamente ha formulato espressa domanda di mantenimento per il figlio maggiorenne , venendo in considerazione una Per_1
statuizione soggetta al principio della domanda (ex plurimis:
Cassazione civile sez. I, 18/02/2009, n.3908: “In tema di separazione, la statuizione relativa alla fissazione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli maggiorenni, non autonomi
2 economicamente e conviventi, a carico del coniuge con il quale non convivono, è soggetta al principio della domanda, diversamente da quanto deve dirsi per il caso di figli minorenni.”), e che in sede di precisazione delle conclusioni si è integralmente riportata agli atti di causa in tal modo confermando tutte le istanze formulate;
dall'altro, che quanto dedotto dalla stessa parte ricorrente nella comparsa conclusionale è da interpretarsi come proposta transattiva la quale non risulta tuttavia essere mai stata accettata.
Il contributo va determinato nella misura di € 200,00 oltre al
50% delle spese straordinarie, in assenza di completa documentazione reddituale, tenuto conto delle basilari esigenze del figlio e delle condizioni patrimoniali allegate dalle parti (la ricorrente esercita un'attività commerciale di rosticceria all'interno di immobile di cui è comproprietaria col coniuge;
il resistente nel corso del giudizio ha dedotto di essere disoccupato avendo cessato di svolgere una pregressa attività commerciale e in comparsa conclusionale ha allegato di avere iniziato a gestire una nuova attività di gastronomia presso un immobile concesso al medesimo in locazione;
va inoltre considerato il valore della casa familiare, che è assegnata alla sig.ra e che è in comproprietà nella Pt_1
misura del 50% del sig. e che, peraltro, in parte viene CP_1
utilizzata dalla medesima per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale).
Va, infine, osservato che tutte le altre domande formulate dalle parti sono inammissibili in quanto esulano dal presente giudizio.
In relazione all'esisto della lite, le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 14500/2021 RG;
3 Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ; Controparte_1
Assegna a la casa coniugale sita in Mascali via Parte_1
Teatro n. 42.
Dispone che contribuisca al mantenimento Controparte_1
del figlio versando a , entro il giorno 5 di ogni Per_1 Parte_1
mese, un assegno di complessivi € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Dichiara inammissibili le altre domande;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 06/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14500/2022 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario C.F._1
Pace, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo C.F._2
Giuseppe Torrisi giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate le conclusioni come da note in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio in Mascali il 20.10.1982 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 15 parte 2° Serie A anno 1982, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e importa l'accoglimento della richiesta pronuncia di separazione.
Il resistente deve concorrere al mantenimento del figlio
(nato il [...]), il quale vive con la madre nella casa Per_1
coniugale sita in Mascali via Teatro n. 42 e, sebbene maggiorenne, non è ancora indipendente economicamente in quanto studente.
Alla ricorrente, di conseguenza, va assegnata la casa coniugale sita in Mascali via Teatro n. 42.
Al riguardo va osservato, da un lato, che la sig.ra Pt_1
correttamente ha formulato espressa domanda di mantenimento per il figlio maggiorenne , venendo in considerazione una Per_1
statuizione soggetta al principio della domanda (ex plurimis:
Cassazione civile sez. I, 18/02/2009, n.3908: “In tema di separazione, la statuizione relativa alla fissazione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli maggiorenni, non autonomi
2 economicamente e conviventi, a carico del coniuge con il quale non convivono, è soggetta al principio della domanda, diversamente da quanto deve dirsi per il caso di figli minorenni.”), e che in sede di precisazione delle conclusioni si è integralmente riportata agli atti di causa in tal modo confermando tutte le istanze formulate;
dall'altro, che quanto dedotto dalla stessa parte ricorrente nella comparsa conclusionale è da interpretarsi come proposta transattiva la quale non risulta tuttavia essere mai stata accettata.
Il contributo va determinato nella misura di € 200,00 oltre al
50% delle spese straordinarie, in assenza di completa documentazione reddituale, tenuto conto delle basilari esigenze del figlio e delle condizioni patrimoniali allegate dalle parti (la ricorrente esercita un'attività commerciale di rosticceria all'interno di immobile di cui è comproprietaria col coniuge;
il resistente nel corso del giudizio ha dedotto di essere disoccupato avendo cessato di svolgere una pregressa attività commerciale e in comparsa conclusionale ha allegato di avere iniziato a gestire una nuova attività di gastronomia presso un immobile concesso al medesimo in locazione;
va inoltre considerato il valore della casa familiare, che è assegnata alla sig.ra e che è in comproprietà nella Pt_1
misura del 50% del sig. e che, peraltro, in parte viene CP_1
utilizzata dalla medesima per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale).
Va, infine, osservato che tutte le altre domande formulate dalle parti sono inammissibili in quanto esulano dal presente giudizio.
In relazione all'esisto della lite, le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 14500/2021 RG;
3 Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ; Controparte_1
Assegna a la casa coniugale sita in Mascali via Parte_1
Teatro n. 42.
Dispone che contribuisca al mantenimento Controparte_1
del figlio versando a , entro il giorno 5 di ogni Per_1 Parte_1
mese, un assegno di complessivi € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Dichiara inammissibili le altre domande;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 06/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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