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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/04/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 2178/2021
R.G.C.L., promossa da (rappr. e dif. Parte_1
dall'avv. D. Disca) contro (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano) e contro CP_1
(rappr. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_2
Stato di Catania), avente ad oggetto: obbligo contributivo;
lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza;
osserva
La espone: di avere ricevuto, nelle date Parte_1
26.03.2021 e 27.04.2021, la notifica dei verbali n. 2010005217 e
2021002739/DDL redatti a seguito di ispezione, in forza die quali sono stati annullati i rapporti di lavoro dei soggetti che hanno svolto attività di raccolta e/o altre operazioni prettamente agricole in campagna per gli anni oggetto di ispezione;
di avere vanamente proposto due ricorsi al Comitato Provinciale dell' di Ragusa rispettivamente in data 22.04.2021 e 24.05.2021, al fine di CP_1 ottenere l'annullamento di tali verbali;
che l' , con comunicazione del CP_1
21.09.2021 ricevuta in data 30.09.2021, ha chiesto dunque ad essa ricorrente il pagamento dell'importo complessivo di € 37.328,80 a titolo di contribuzione dovuta per effetto dell'inquadramento attribuito ai lavoratori;
che il contestato accertamento ispettivo si è svolto presso il magazzino sito in Vittoria (RG), c.da
Pozzo Bollente, condotto in locazione da essa ricorrente nella qualità di socia della Organizzazione di Produttori Abiomed Società Cooperativa Agricola a r.l., proprietaria del bene;
che la è un'impresa agricola associata alla Parte_1
predetta Abiomed, e svolge, per il tramite dell'aggregazione di produttori di cui alla O.P. de qua, una o più delle attività agricole e accessorie previste ex lege nel settore agricolo, perseguendo uno o più degli obiettivi previsti all'art. 152 del
Reg. (UE) n. 1308/2013 (Organizzazione Comune dei Mercati); che l'aggregazione consente agli associati di partecipare al mercato agricolo, in tutte le sue fasi, con una riduzione dei costi di produzione e di gestione;
che la caratteristica principale per far si che una società agricola entri a far parte della compagine societaria delle cooperative OP è quella di essere proprietari di terreni agricoli da coltivare e coltivabili e/o intestataria di contratti di affitto, tali Part da poter produrre un proprio prodotto da conferire alla che gli agenti accertatori hanno totalmente disconosciuto l'attività agricola posta in essere dalla ricorrente, sostenendo che l'attività prevalente svolta sia quella di lavorazione c/terzi e confezionamento di prodotti ortofrutticoli;
che la
è invero una società agricola, addetta alla coltivazione e lavorazione Parte_1
in c/ proprio, come dimostrato dall'avvenuta sottoscrizione di appositi contratti di affitto e dalla estensione dei fondi coltivati negli anni 2018/2019; che, relativamente all'anno 2018/2019, la ricorrente aveva a disposizione ben 8 ettari circa di terreno agricolo utilizzato a coltivazione;
che, secondo la normativa emanata dalla Regione Sicilia - GURS N. 39/2001, per la coltivazione di un ettaro di terreno, occorrono all'incirca 640 ore annue, sì da doversi concludere che le giornate lavorative necessarie per l'intera annata ammonterebbero a circa 5.120; di avere dichiarato, per l'anno 2019, 2.442 giornate, e dunque un numero inferiore rispetto al fabbisogno stimato;
che tali giornate sono state tuttavia annullate e ritenute non veritiere dagli agenti accertatori;
di avere inoltre subìto, proprio nell'anno 2019, dapprima una gelata (determinante il danneggiamento di circa 16.000 mq di coltivazione) e dopo, “a causa di una analisi chimica effettuata sul prodotto coltivato, … un blocco della raccolta per circa tre settimane, arrecando uno stop ed una perdita di raccolto non del tutto indifferente”; che, di conseguenza, “il conteggio effettuato dagli agenti accertatori, basato sui Kg prodotti e/o lavorati, risulta essere del tutto inattendibile, poichè se non ci fossero stati questi due eventi negativi ed imprevedibili, sicuramente la produzione della società sarebbe stata di gran lunga superiore a quella realmente ottenuta”; che in ogni caso, per il periodo considerato, “i contratti di lavoro erano già in essere e non potevano di certo essere annullati, anche perchè, la situazione di stallo venutasi a creare, poteva sboccarsi da un giorno all'altro”; che gli agenti accertatori non hanno operato una corretta valutazione dell'attività complessivamente svolta dalla , Parte_1
non avendo essi conto della partecipazione di quest'ultima alla menzionata organizzazione tra produttori e sullo svolgimento di attività agricola e di attività
“connesse”; di non avere mai acquistato prodotti sul mercato da soggetti terzi e di avere provveduto a manipolare esclusivamente i propri prodotti e quelli forniti dalla O.P. o prodotti dai soci di questa;
che il calcolo di prevalenza delle attività dev'essere operato tenendo conto di tutti i conferimenti effettuati dai soci, i quali costituiscono “un unicum raggruppato all'interno della stessa
Organizzazione di Produttori”; che non può che essere considerata Parte_1
come impresa “agricola”, in quanto svolge attività di coltivazione del fondo nonché attività connesse quali la raccolta, la manipolazione, la conservazione.
Sulla scorta di tali argomentazioni, chiede che il giudice adito voglia “- annullare per le causali di cui in narrativa i provvedimenti resi dall' sede CP_1
di Ragusa del 26.03.3021 e 27.04.2021( entrambi emessi a seguito dell'ispezione del settembre 2021) ed impugnati rispettivamente in data
22.04.2021 e 25.05.2021, relativi all'annullamento dei contratti di assunzione agricola, nonché ogni altro provvedimento presupposto e conseguente, con il quale è stato comunicato alla l'annullamento delle posizioni CP_3
contrattuali e l'ingiunzione di pagamento per le differenze a titolo di contributi pagamento asseritamente ritenute dall'Ente”.
L' , eccepito il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, deduce l'infondatezza del ricorso.
Anche l' chiede disattendersi il ricorso, in quanto infondato. CP_1
Come rilevato in narrativa, l' , a seguito di specifica verifica ispettiva CP_1
(avviata congiuntamente a personale INAIL), ha disconosciuto lo svolgimento – da parte dell'odierna ricorrente - di attività riconducibile al settore agricolo del personale in organico, annullando dunque le giornate lavorative dichiarate da quest'ultima e inquadrando l'attività d'impresa oggetto di accertamento nell'ambito dell'attività di lavorazione nell'interesse di terzi e di confezionamento di prodotti ortofrutticoli;
da ciò è derivato il ricalcolo degli importi dovuti dall'azienda a titolo di gestione agricoltori (con un recupero di complessivi € 37.328,80).
In ordine alla vicenda in esame, va anzitutto richiamato il disposto dell'art. 2135 c.c., comma 3°, il quale – premessa la definizione di imprenditore agricolo
- prevede: “Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”. Più chiaramente, le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli sono da considerarsi attività connesse soltanto laddove sussistano determinati requisiti, di natura soggettiva ed oggettiva, essendo indispensabile – da un lato – che l'imprenditore che svolga le attività connesse sia lo stesso imprenditore agricolo che esercita l'attività di coltivazione del fondo (o del bosco ovvero l'allevamento di animali),
e - dall'altro – che i prodotti oggetto di tali attività “connesse” provengano prevalentemente dall'attività di coltivazione del fondo (del bosco o di allevamento) esercitata dall'imprenditore agricolo. Le attività di trasformazione possono quindi riguardare anche prodotti acquistati da terzi purchè, appunto, rimangano prevalenti i propri prodotti e i prodotti provenienti da terzi siano comunque di derivazione agricola.
Ciò posto, la trama difensiva proposta dall'ente impositore merita accoglimento, soccorrendo in proposito gli elementi di giudizio scaturenti dai suddetti verbali di accertamento e descritti nel dettaglio in seno alla memoria di costituzione di detto ente.
Va, schematicamente, osservato che: ai fini del riconoscimento della connessione di cui sopra, deve farsi riferimento all'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse della azienda normalmente impiegate nell'attività agricola principale esercitata;
che in termine “risorse” riguarda sia le attrezzature, gli impianti e le strutture, sia la manodopera normalmente occupata in azienda per l'attività principale;
il concetto di prevalenza presuppone la considerazione del tempo di impiego delle risorse aziendali nelle lavorazioni interne alla azienda, che dev'essere superiore rispetto al tempo di impiego nell'attività c.d.
“connessa” avente ad oggetto la fornitura di servizi a favore di terzi;
ove venga in rilievo un'attività svolta al di fuori dei limiti posti dall'articolo 2135 c.c.,
l'impresa non può essere inquadrata nel settore previdenziale agricolo ed i lavoratori sono inquadrati nel settore proprio dell'impresa secondo la natura dell'attività da essa esercitata;
nel caso in esame, non costituisce oggetto di contestazione il fatto (verificato in sede ispettiva) che, fra i terreni denunciati dalla , i fondi siti in c.da Dirillo-Chiappa non risultino produttivi Parte_1
dall'anno 2019, a causa di un incendio;
sui fondi in c.da Sugherotorto, le serre insistono su circa 6.000 mq di terreno;
la ricorrente dispone di un magazzino, concesso in affitto dalla , attrezzato in linee di lavorazione e CP_4
confezionamento prodotti ortofrutticoli;
l'accertamento posto in essere dagli ispettori sulle scritture contabili e sui documenti di trasporto ha consentito di verificare che l'odierna ricorrente svolge in via principale servizi di confezionamento ortofrutta per conto di terzi soggetti;
alcuna rilevanza assume, ai fini del thema decidendeum, la circostanza (comunque non dimostrata) che il raccolto della sia andato perduto a seguito del dedotto incendio;
Parte_1
analogamente irrilevante si reputa il fatto che la ricorrente si sia occupata della lavorazione di prodotti coltivati e forniti dalla Abiomed, giacchè quest'ultima associazione costituisce soggetto ben distinto dalla (società Parte_1
unipersonale dotata di propria autonomia, ancorchè la stessa risulti titolare di una quota del capitale sociale della Abiomed).
Stante il descritto svolgimento di attività per conto di un soggetto (la
Abiomed) che deve ritenersi “terzo” rispetto alla ricorrente, quest'ultima dev'essere qualificata, ai fini dell'inquadramento spettante, come impresa di servizi (e, pertanto, non come impresa agricola).
A conclusioni diverse non può pervenirsi valorizzando il contenuto delle dichiarazioni testimoniali acquisite nell'interesse della (intese a CP_5
dimostrare che: 1) “la era addetta alla coltivazione di terreni Parte_1
agricoli negli anni 2018-2019 e 2020”; 2) “i terreni della Parte_1
erano oggetto di coltivazione e raccolta prodotti ortofrutticoli”; 3) “la
, oltre alla coltivazione del prodotto si occupava della Parte_1
lavorazione dello stesso in conto proprio”: 4) “i prodotti che venivano lavorati e confezionati erano prodotti dalla ”; 5) “la non svolgeva Parte_1 Parte_1
attività di lavorazione in conto terzi”), atteso che le circostanze genericamente indicate nei singoli capitoli di prova non rivestono l'attitudine necessaria a dimostrare l'espletamento, da parte di , di attività inquadrabile nel Parte_1
settore agricolo ai sensi del disposto di cui al citato art. 2135, 3° comma.
Il ricorso dev'essere dunque interamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese processuali, liquidate – per ciascuna di tali parti – in complessivi € 1.600,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 3 aprile 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 2178/2021
R.G.C.L., promossa da (rappr. e dif. Parte_1
dall'avv. D. Disca) contro (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano) e contro CP_1
(rappr. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_2
Stato di Catania), avente ad oggetto: obbligo contributivo;
lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza;
osserva
La espone: di avere ricevuto, nelle date Parte_1
26.03.2021 e 27.04.2021, la notifica dei verbali n. 2010005217 e
2021002739/DDL redatti a seguito di ispezione, in forza die quali sono stati annullati i rapporti di lavoro dei soggetti che hanno svolto attività di raccolta e/o altre operazioni prettamente agricole in campagna per gli anni oggetto di ispezione;
di avere vanamente proposto due ricorsi al Comitato Provinciale dell' di Ragusa rispettivamente in data 22.04.2021 e 24.05.2021, al fine di CP_1 ottenere l'annullamento di tali verbali;
che l' , con comunicazione del CP_1
21.09.2021 ricevuta in data 30.09.2021, ha chiesto dunque ad essa ricorrente il pagamento dell'importo complessivo di € 37.328,80 a titolo di contribuzione dovuta per effetto dell'inquadramento attribuito ai lavoratori;
che il contestato accertamento ispettivo si è svolto presso il magazzino sito in Vittoria (RG), c.da
Pozzo Bollente, condotto in locazione da essa ricorrente nella qualità di socia della Organizzazione di Produttori Abiomed Società Cooperativa Agricola a r.l., proprietaria del bene;
che la è un'impresa agricola associata alla Parte_1
predetta Abiomed, e svolge, per il tramite dell'aggregazione di produttori di cui alla O.P. de qua, una o più delle attività agricole e accessorie previste ex lege nel settore agricolo, perseguendo uno o più degli obiettivi previsti all'art. 152 del
Reg. (UE) n. 1308/2013 (Organizzazione Comune dei Mercati); che l'aggregazione consente agli associati di partecipare al mercato agricolo, in tutte le sue fasi, con una riduzione dei costi di produzione e di gestione;
che la caratteristica principale per far si che una società agricola entri a far parte della compagine societaria delle cooperative OP è quella di essere proprietari di terreni agricoli da coltivare e coltivabili e/o intestataria di contratti di affitto, tali Part da poter produrre un proprio prodotto da conferire alla che gli agenti accertatori hanno totalmente disconosciuto l'attività agricola posta in essere dalla ricorrente, sostenendo che l'attività prevalente svolta sia quella di lavorazione c/terzi e confezionamento di prodotti ortofrutticoli;
che la
è invero una società agricola, addetta alla coltivazione e lavorazione Parte_1
in c/ proprio, come dimostrato dall'avvenuta sottoscrizione di appositi contratti di affitto e dalla estensione dei fondi coltivati negli anni 2018/2019; che, relativamente all'anno 2018/2019, la ricorrente aveva a disposizione ben 8 ettari circa di terreno agricolo utilizzato a coltivazione;
che, secondo la normativa emanata dalla Regione Sicilia - GURS N. 39/2001, per la coltivazione di un ettaro di terreno, occorrono all'incirca 640 ore annue, sì da doversi concludere che le giornate lavorative necessarie per l'intera annata ammonterebbero a circa 5.120; di avere dichiarato, per l'anno 2019, 2.442 giornate, e dunque un numero inferiore rispetto al fabbisogno stimato;
che tali giornate sono state tuttavia annullate e ritenute non veritiere dagli agenti accertatori;
di avere inoltre subìto, proprio nell'anno 2019, dapprima una gelata (determinante il danneggiamento di circa 16.000 mq di coltivazione) e dopo, “a causa di una analisi chimica effettuata sul prodotto coltivato, … un blocco della raccolta per circa tre settimane, arrecando uno stop ed una perdita di raccolto non del tutto indifferente”; che, di conseguenza, “il conteggio effettuato dagli agenti accertatori, basato sui Kg prodotti e/o lavorati, risulta essere del tutto inattendibile, poichè se non ci fossero stati questi due eventi negativi ed imprevedibili, sicuramente la produzione della società sarebbe stata di gran lunga superiore a quella realmente ottenuta”; che in ogni caso, per il periodo considerato, “i contratti di lavoro erano già in essere e non potevano di certo essere annullati, anche perchè, la situazione di stallo venutasi a creare, poteva sboccarsi da un giorno all'altro”; che gli agenti accertatori non hanno operato una corretta valutazione dell'attività complessivamente svolta dalla , Parte_1
non avendo essi conto della partecipazione di quest'ultima alla menzionata organizzazione tra produttori e sullo svolgimento di attività agricola e di attività
“connesse”; di non avere mai acquistato prodotti sul mercato da soggetti terzi e di avere provveduto a manipolare esclusivamente i propri prodotti e quelli forniti dalla O.P. o prodotti dai soci di questa;
che il calcolo di prevalenza delle attività dev'essere operato tenendo conto di tutti i conferimenti effettuati dai soci, i quali costituiscono “un unicum raggruppato all'interno della stessa
Organizzazione di Produttori”; che non può che essere considerata Parte_1
come impresa “agricola”, in quanto svolge attività di coltivazione del fondo nonché attività connesse quali la raccolta, la manipolazione, la conservazione.
Sulla scorta di tali argomentazioni, chiede che il giudice adito voglia “- annullare per le causali di cui in narrativa i provvedimenti resi dall' sede CP_1
di Ragusa del 26.03.3021 e 27.04.2021( entrambi emessi a seguito dell'ispezione del settembre 2021) ed impugnati rispettivamente in data
22.04.2021 e 25.05.2021, relativi all'annullamento dei contratti di assunzione agricola, nonché ogni altro provvedimento presupposto e conseguente, con il quale è stato comunicato alla l'annullamento delle posizioni CP_3
contrattuali e l'ingiunzione di pagamento per le differenze a titolo di contributi pagamento asseritamente ritenute dall'Ente”.
L' , eccepito il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, deduce l'infondatezza del ricorso.
Anche l' chiede disattendersi il ricorso, in quanto infondato. CP_1
Come rilevato in narrativa, l' , a seguito di specifica verifica ispettiva CP_1
(avviata congiuntamente a personale INAIL), ha disconosciuto lo svolgimento – da parte dell'odierna ricorrente - di attività riconducibile al settore agricolo del personale in organico, annullando dunque le giornate lavorative dichiarate da quest'ultima e inquadrando l'attività d'impresa oggetto di accertamento nell'ambito dell'attività di lavorazione nell'interesse di terzi e di confezionamento di prodotti ortofrutticoli;
da ciò è derivato il ricalcolo degli importi dovuti dall'azienda a titolo di gestione agricoltori (con un recupero di complessivi € 37.328,80).
In ordine alla vicenda in esame, va anzitutto richiamato il disposto dell'art. 2135 c.c., comma 3°, il quale – premessa la definizione di imprenditore agricolo
- prevede: “Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”. Più chiaramente, le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli sono da considerarsi attività connesse soltanto laddove sussistano determinati requisiti, di natura soggettiva ed oggettiva, essendo indispensabile – da un lato – che l'imprenditore che svolga le attività connesse sia lo stesso imprenditore agricolo che esercita l'attività di coltivazione del fondo (o del bosco ovvero l'allevamento di animali),
e - dall'altro – che i prodotti oggetto di tali attività “connesse” provengano prevalentemente dall'attività di coltivazione del fondo (del bosco o di allevamento) esercitata dall'imprenditore agricolo. Le attività di trasformazione possono quindi riguardare anche prodotti acquistati da terzi purchè, appunto, rimangano prevalenti i propri prodotti e i prodotti provenienti da terzi siano comunque di derivazione agricola.
Ciò posto, la trama difensiva proposta dall'ente impositore merita accoglimento, soccorrendo in proposito gli elementi di giudizio scaturenti dai suddetti verbali di accertamento e descritti nel dettaglio in seno alla memoria di costituzione di detto ente.
Va, schematicamente, osservato che: ai fini del riconoscimento della connessione di cui sopra, deve farsi riferimento all'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse della azienda normalmente impiegate nell'attività agricola principale esercitata;
che in termine “risorse” riguarda sia le attrezzature, gli impianti e le strutture, sia la manodopera normalmente occupata in azienda per l'attività principale;
il concetto di prevalenza presuppone la considerazione del tempo di impiego delle risorse aziendali nelle lavorazioni interne alla azienda, che dev'essere superiore rispetto al tempo di impiego nell'attività c.d.
“connessa” avente ad oggetto la fornitura di servizi a favore di terzi;
ove venga in rilievo un'attività svolta al di fuori dei limiti posti dall'articolo 2135 c.c.,
l'impresa non può essere inquadrata nel settore previdenziale agricolo ed i lavoratori sono inquadrati nel settore proprio dell'impresa secondo la natura dell'attività da essa esercitata;
nel caso in esame, non costituisce oggetto di contestazione il fatto (verificato in sede ispettiva) che, fra i terreni denunciati dalla , i fondi siti in c.da Dirillo-Chiappa non risultino produttivi Parte_1
dall'anno 2019, a causa di un incendio;
sui fondi in c.da Sugherotorto, le serre insistono su circa 6.000 mq di terreno;
la ricorrente dispone di un magazzino, concesso in affitto dalla , attrezzato in linee di lavorazione e CP_4
confezionamento prodotti ortofrutticoli;
l'accertamento posto in essere dagli ispettori sulle scritture contabili e sui documenti di trasporto ha consentito di verificare che l'odierna ricorrente svolge in via principale servizi di confezionamento ortofrutta per conto di terzi soggetti;
alcuna rilevanza assume, ai fini del thema decidendeum, la circostanza (comunque non dimostrata) che il raccolto della sia andato perduto a seguito del dedotto incendio;
Parte_1
analogamente irrilevante si reputa il fatto che la ricorrente si sia occupata della lavorazione di prodotti coltivati e forniti dalla Abiomed, giacchè quest'ultima associazione costituisce soggetto ben distinto dalla (società Parte_1
unipersonale dotata di propria autonomia, ancorchè la stessa risulti titolare di una quota del capitale sociale della Abiomed).
Stante il descritto svolgimento di attività per conto di un soggetto (la
Abiomed) che deve ritenersi “terzo” rispetto alla ricorrente, quest'ultima dev'essere qualificata, ai fini dell'inquadramento spettante, come impresa di servizi (e, pertanto, non come impresa agricola).
A conclusioni diverse non può pervenirsi valorizzando il contenuto delle dichiarazioni testimoniali acquisite nell'interesse della (intese a CP_5
dimostrare che: 1) “la era addetta alla coltivazione di terreni Parte_1
agricoli negli anni 2018-2019 e 2020”; 2) “i terreni della Parte_1
erano oggetto di coltivazione e raccolta prodotti ortofrutticoli”; 3) “la
, oltre alla coltivazione del prodotto si occupava della Parte_1
lavorazione dello stesso in conto proprio”: 4) “i prodotti che venivano lavorati e confezionati erano prodotti dalla ”; 5) “la non svolgeva Parte_1 Parte_1
attività di lavorazione in conto terzi”), atteso che le circostanze genericamente indicate nei singoli capitoli di prova non rivestono l'attitudine necessaria a dimostrare l'espletamento, da parte di , di attività inquadrabile nel Parte_1
settore agricolo ai sensi del disposto di cui al citato art. 2135, 3° comma.
Il ricorso dev'essere dunque interamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese processuali, liquidate – per ciascuna di tali parti – in complessivi € 1.600,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 3 aprile 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)