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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 26/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1105/2024, avente ad oggetto: Accertamento negativo e risarcimento danni promossa da
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 26, codice fiscale nella sua qualità di titolare della ditta C.F._1 bagni CRIDA, corrente in Fano (PU), via delle Nasse, snc rappresentato e difeso, sia congiuntamente sia disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Lorenzo Calandrini del Foro di Urbino, codice fiscale: e Valentina Manfredi del C.F._2
Foro di Perugia, codice fiscale , giusta delega allegata alla C.F._3 busta telematica e da intendersi in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lorenzo Calandrini in Cagli (PU) via Flaminia, 151;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
, in persona del titolare Controparte_1 CP_1
c.f. corrente in Fano (PU), Via delle Nasse snc,
[...] C.F._4
p.iva P.IVA_1
PARTE RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente pagina 1 di 7 “Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Pesaro adito, rigettata ogni contraria istanza, azione, eccezione, deduzione:
I. accertare e dichiarare che non ha il Controparte_2 diritto di far passare i propri clienti, con animali al seguito, sulle aree demaniali
(spiagge) in concessione alla parte ricorrente.
Accertare e dichiarare che la condotta sopra descritta in narrativa costituisce fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare
[...]
ad astenersi dal porre in essere per il futuro tali Controparte_2 condotte e a pagare a parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno la somma che risulti di giustizia in base a valutazione equitativa;
II. voglia altresì, visto l'art. 614-bis c.p.c., fissare la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza;
III. infine, in ogni caso, con vittoria di compensi professionali, accessori e spese del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 18.6.2024, Parte_1
, in qualità di titolare dei BA CR, ha evocato in giudizio innanzi
[...]
l'intestato Tribunale la , chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
La resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e, pertanto, all'udienza del 4.11.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita solo con prova documentale, in mancanza di istanze istruttorie da parte del ricorrente, all'esito della discussione orale è stata assunta in decisione all'udienza del 10.3.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Prima di procedere alla valutazione delle domande proposte, è opportuno riassumere le circostanze che il ricorrente ha posto a base delle domande stesse.
Il ricorrente ha allegato, in fatto, quanto segue:
-la ditta BA CR gestisce uno storico stabilimento balneare sul lido di Fano, in forza di una concessione demaniale marittima che risale al 1993;
pagina 2 di 7 -la stessa è, altresì, proprietaria di un appezzamento di terreno che è posto al confine con l'area demaniale (spiaggia) ed è distinta al Catasto del Comune di
Fano al foglio 16, mappale 1490;
-sull'area di proprietà privata di CR è stata costituita una servitù di passaggio a favore delle particelle 1494 e 1496, occupate dall'attività di ristorazione della resistente;
CP_1
-per il raggiungimento dello stabilimento balneare BA CR (e del ristorante
) esiste una pedana che passa sopra l'area demaniale (la spiaggia); CP_1
-il litorale fanese è disciplinato da vari strumenti pianificatori, in particolare dalle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato delle spiagge, approvate con D.G.C. n. 147del 04.04.2019, che, all'art. 8, effettuano una zonizzazione dell'arenile individuando quali spiagge, libere o in conduzione (rispettivamente
A/1 e B/1), siano destinate ad ospitare anche animali di affezione;
-l'area di interesse per il presente giudizio è rappresentata nella tavola 4.2
“Gimarra – Sassonia”, ove le zone che possono ospitare animali di affezione sono segnalate e delimitate chiaramente con apposita simbologia (l'area dello stabilimento BA CR non è destinato agli animali di affezione);
-il Comune di Fano ha ulteriormente specificato la disciplina di uso delle spiagge con apposito “Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo nel territorio comunale per finalità turistiche ricreative” (regolamento approvato con
Delibera CC n. 118 del 16 giugno 2016) che, all'art. 4 comma II, dispone, con riguardo alle spiagge ed al litorale marittimo e per il periodo della stagione balneare un divieto di “condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia
Italiana). Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori o accompagnatori
pagina 3 di 7 devono avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, devono essere lasciati sulla spiaggia. I conduttori dei cani per il soccorso in acqua devono farsi riconoscere indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio. In deroga, a quanto sopra, è consentito l'accesso in spiaggia e nelle acque del litorale ai cani o altri animali da affezione nelle due aree appositamente individuate (parte libera parte in concessione): in Zona
Arzilla, per un tratto di ml. 100,00 ed a Torrette/Ponte Sasso per un tratto di ml.
50,00. “;
-dunque, i cani (fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti e i cani da soccorso) possono essere condotti nelle aree appositamente destinate;
-la società ammette e sostiene che i propri clienti possono accedere CP_1 al ristorante ed alla spiaggia insieme a cani ed altri animali di affezione, affermando essere questo un proprio diritto, allo scopo evidente di non allontanare quella clientela che giunga con gli animali al seguito;
-il ricorrente ha tentato varie volte di ottenere il rispetto del regolamento comunale, anche allo scopo di tutelare la propria attività commerciale e garantire ai propri clienti la tranquillità, serenità, sicurezza ed igiene nell'uso delle spiagge, menomate dalla indebita presenza di tali animali, per i quali il ha CP_3 previsto, nella sua opera pianificatrice, diverse aree (anche di spiaggia libera) appositamente destinate;
-il contenzioso tra le due attività commerciali è sfociato in aperto contrasto, tanto da aver richiesto in varie occasioni l'intervento delle forze dell'ordine e da aver registrato uno scontro passato anche al piano fisico.
Tanto esposto in fatto, il ricorrente ha chiesto:
-una sentenza di accertamento negativo del preteso diritto della resistente di far transitare i propri clienti, con animali al seguito, sulle aree di spiaggia;
-una pronuncia di accertamento della illiceità di tale condotta quale fatto antigiuridico;
-la condanna della resistente a cessare tale attività ed al risarcimento del danno;
pagina 4 di 7 -la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni successiva violazione ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.
Così sommariamente ricostruito il petitum e la vicenda che fa da sfondo alle richieste avanzate nel presente giudizio, deve rilevarsi, innanzitutto, come l'oggetto della domanda riguardi essenzialmente il passaggio di animali sulle aree demaniali ed in particolare sulla “pedana che passa sopra l'area demaniale (la spiaggia)”, passaggio che il ricorrente vorrebbe sostanzialmente fosse vietato ai clienti che accedono allo stabilimento Baia Marina, in conformità al regolamento del Comune di Fano sull'uso delle spiagge e del litorale marittimo per il periodo della stagione balneare.
In effetti, il ricorrente ha avuto cura di precisare nel ricorso introduttivo che la controversia non riguarda le modalità di esercizio della servitù di passaggio che insiste sulla proprietà privata, deducendo che ciò che ha originato le liti (passate anche alle vie di fatto) intercorse con il titolare del vicino stabilimento Baia Marina
è il passaggio sulla pedana che insiste su bene demaniale (così testualmente nel ricorso: <<…si precisa che il problema che si intende sollevare non riguarda un passaggio degli animali nell'area di proprietà privata ove sussiste una servitù, ma il passaggio sopra l'area demaniale marittima che, come tale, è regolata dalle fonti di cui sopra>>).
Se così è, deve in primo luogo rilevarsi come la domanda sia stata proposta da soggetto non legittimato a far valere il divieto di passaggio, che è stabilito da un apposito regolamento comunale che disciplina l'uso e il passaggio su un bene demaniale, bene che non è di proprietà del ricorrente, il quale, quindi, è privo di legittimazione attiva.
E' noto che la legittimazione ad agire manca ogni volta in cui dalla stessa
«prospettazione» della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, quindi alla fondatezza della domanda. La carenza di legittimazione ad agire può essere rilevata d'ufficio dal giudice, e, allo stesso modo, anche la pagina 5 di 7 titolarità del diritto fatto valere in giudizio può essere rilevata d'ufficio dal giudice
(v. Cass. civile sez. I, 28/10/2024, n.27766).
Ulteriore e connesso profilo di inammissibilità della domanda è ravvisabile nel fatto che il ricorrente propone un'azione di accertamento negativo, che non è sorretta da alcun interesse concreto ed attuale.
E' infatti affermazione condivisa, in dottrina ed in giurisprudenza, che scopo dell'azione di mero accertamento è ripristinare la certezza giuridica su un diritto, in chiave positiva o negativa, cioè a dire nel senso dell'affermazione dell'esistenza dello stesso o della negazione dell'esistenza di quello altrui;
in ossequio all'idea della necessaria utilità del processo e della sua strumentalità rispetto al diritto sostanziale, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto in confronto del titolare del diritto, idoneo ad arrecare quel pregiudizio consistente nello stato di incertezza determinatosi che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare.
Diversamente opinando, l'azione di accertamento assumerebbe un inaccettabile carattere esclusivamente preventivo, sarebbe cioè diretta a prevenire ogni - astratto, futuro ed eventuale - dubbio sulla esistenza di un diritto, finendo con il configurare un'azione di mera iattanza che proprio la positiva previsione dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione (art. 100 cod. proc. civ.) ha inteso escludere.
Ciò comporta che condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo
è rappresentata dall'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che tale attività abbia posto in essere.
Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta dirimente il rilievo della mancata dimostrazione (e, prima ancora, della mancata allegazione) ad opera della parte ricorrente di un interesse, come sopra connotato, legittimante l'esperita azione di accertamento, posto che il presunto comportamento illecito pagina 6 di 7 (conduzione di cani o altri animali su area demaniale in violazione del regolamento comunale) sarebbe imputabile ai soggetti autori della violazione, vale a dire alle persone che conducono cani e altri animali su un'area interessata dal divieto, e non certo alla resistente, che non ha compiuto alcun atto di esercizio o rivendicazione che giustifichi l'instaurazione del presente giudizio.
Il ricorrente, ad integrazione della causa petendi, adduce una presunta responsabilità di natura extracontrattuale della resistente, ai sensi dell'art. 2043
c.c., senza tuttavia allegare quali siano i danni asseritamente sofferti, essendo evidente che non può configurarsi un danno in re ipsa quale conseguenza della mera violazione del regolamento comunale (violazione che, tra l'altro, come già detto, potrebbe al più imputarsi ai singoli clienti ed avventori che conducono gli animali di loro proprietà sulla pedana che insiste su bene demaniale).
Infine, priva dei requisiti di ammissibilità è la domanda ex art. 614-bis c.p.c., la quale presuppone un provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, ma nella specie non è specificato quale sia il provvedimento che condanna il resistente ad un facere (o a un non facere) specifico, la cui violazione possa giustificare l'adozione della misura di coercizione richiesta.
In conclusiva sintesi, alla stregua delle argomentazioni che precedono, le domande, così come formulate, devono essere rigettate.
Stante la contumacia della resistente, va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
-rigetta le domande proposte dal ricorrente;
-dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Pesaro, 26.3.2025
Il giudice
Maria Rosaria Pietropaolo
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