Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 5652/2023
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo. Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 5652/2023 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Opposizione ad esecuzione - art. 615 c.p.c.”, riservato in decisione, all'esito della trattazione scritta, all'udienza del 12.2.2025, e vertente
TRA
, c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate pro - tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, - telefax Email_1
081/4979313 - c.f. 80030620639 - Servizio polisweb attivo
ADS80030620639, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge.
APPELLANTE
E
, c.f. , nato a Controparte_1 CodiceFiscale_1
Castellammare di Stabia (NA) il 4/10/1982, ed ivi residente a[...], elett.te dom.to in C/mare di Stabia, al Viale Europa n. 102,
presso lo studio dell'Avv. Piero Sicignano, c.f. , che CodiceFiscale_2
lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e notifiche relative al procedimento al numero fax
081/3915099 - ovvero all'indirizzo PEC: Email_2
APPELLATO
E
, c.f./P.Iva , Agente Controparte_2 P.IVA_2
della Riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad eccezione della
Regione Sicilia, subentrante, ex art. 1, D.L. 22/10/2016, n°. 193, conv. in L.
01/12/2016, n°. 225, in G.U. 21/12/2016, n°. 282, a titolo universale nei rapporti di incorporante di Controparte_3 [...]
e in persona del CP_4 Controparte_5 Controparte_6
legale rapp.te pro - tempore, con sede in Roma, alla via Giuseppe Grezar n°.
14, , elett.te dom.ta in Controparte_7
(80146) Napoli, alla via Repubbliche Marinare n°. 503, presso lo studio dell'Avv. Carmine Sabbatino, c.f. , che la CodiceFiscale_3
rappresenta e difende, giusta procura in calce alal comparsa del Dr.
[...]
, Responsabile Atti Introduttivi dei Giudizi in a ciò CP_8 CP_7
autorizzato da procura speciale per Notar di Roma del Persona_1
22/06/2023 (rep. 180134, racc. 12348). Il costituito procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito ai recapiti: Fax n°. 081/48.47.92; e- 3
mail: ; PEC: Email_3
Email_4
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa, nonché note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 12.2.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 22.12.2023 l' , in persona del Parte_1
legale rapp.te pro - tempore proponeva appello avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 1734/2023 del 5.6.2023 con la quale detto giudice, qualificata la domanda proposta da nei confronti Controparte_1
di essa - oltre che dell' , in persona del OP
legale rapp.te pro – tempore - come opposizione all'esecuzione ex art. 615,
comma I, c.p.c.,. aveva accolto la stessa e, per l'effetto, aveva annullato la cartella esattoriale n° 071 2021 0010134735 001, con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.
L'appellante conveniva quindi - oltre che Controparte_1
l' , in persona del legale rapp.te pro – OP
tempore - innanzi all'intestata Corte di Appello, chiedendo, per le ragioni ivi meglio indicate ed in riforma della gravata decisione, di dichiarare infondata
- o parzialmente infondata - l'avversa domanda.
Con comparsa del 26.7.2024 si costituiva , Controparte_1
chiedendo, per le ragioni ivi meglio chiarite, dichiararsi inammissibile, per tardività - o comunque ex art. 342 c.p.c. - la proposta impugnazione;
in ogni 4
caso, rigettare nel merito la stessa, con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello, oltre agli accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Con comparsa del 25.8.2024 si costituiva l' OP
, in persona del legale rapp.te pro - tempore, chiedendo
[...]
accogliersi l'appello, per le ragioni ivi meglio chiarite, dichiarando la propria carenza di legittimazione passiva e rigettando l'originaria domanda di
, con conferma dell'opposta cartella di pagamento, con Controparte_1
vittoria di spese e di onorari di causa.
Con ordinanza del 18.9.2024 il Giudice Designato per l'istruttoria e la trattazione, fissava l'udienza innanzi a sé del 12.2.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori per la precisazione delle conclusioni, oltre che per il deposito delle comparse conclusionali e di replica;
all'esito della detta udienza, per la quale veniva fissata la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., il predetto G.D., con ordinanza emessa in pari data,
si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Quest'ultimo, sentito il Giudice Relatore, provvedeva come di seguito indicato.
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Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivamente proposto.
Ed invero, l'azione proposta da è stata Controparte_1
indubbiamente qualificata dal primo giudice come opposizione all'esecuzione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., essendo pertanto la relativa pronuncia soggetta al relativo regime impugnatorio. 5
Ciò posto, va tenuto conto del principio secondo il quale la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall' articolo 1 della legge n.
742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione,
come stabilito dall'articolo 92 del regio decreto n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli articoli 615, 617 e 619 del Cpc, e a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo 548 dello stesso codice (v. sul punto, Cassazione civile,
sez. III, 9/05/2022, n. 14544).
Pertanto, nella specie, non essendo applicabile la detta sospensione, il termine semestrale di impugnazione della sentenza in esame - pubblicata il
5.6.2023 - aveva scadenza in data 5.12.2023, con conseguente tardività
dell'appello proposto dall' , in persona del legale Parte_1
rapp.te pro - tempore con citazione notificata a mezzo PEC soltanto in data
22.12.2023; da ciò consegue la relativa inammissibilità, con conseguente necessaria conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell' , in persona del legale rapp.te pro Parte_1
– tempore e dell' , in persona del legale OP
rapp.te pro – tempore, in solido tra loro, e si liquidano in favore di CP_1
come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di
[...]
riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri
per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.
13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147
del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia (da € 52.000,00 ad € 260.000,00), discostandosi tuttavia dai 6
valori medi in considerazione del limitato grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado.
Dette spese e competenze vanno distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Pietro Sicignano, dichiaratosi anticipatario.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante , in persona del legale rapp.te pro – Parte_1
tempore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , in persona del legale rapp.te pro - Parte_1
tempore, con citazione del 22.12.2023 nei confronti di e Controparte_1
dell' , in persona del legale rapp.te pro - OP
tempore, nonché avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
1734/2023 del 5.6.2023, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) Condanna l' , in persona del legale rapp.te pro Parte_1
– tempore, nonché l' , in persona OP
del legale rapp.te pro – tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in favore di , nella complessiva misura di Controparte_1
€ 5.500,00 per compensi, oltre rimborso forf. nella misura del 15% di 7
questi ultimi, nonché Iva e Cpa se dovute e nelle rispettive misure di legge;
3) Dispone la distrazione di spese e competenze di cui al capo che precede in favore dell'Avv. Pietro Sicignano, dichiaratosi anticipatario;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante , in persona del legale rapp.te Parte_1
pro – tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.2.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo