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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/05/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 14/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9127 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. OL RI Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Claudia Palumbo
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: revisione rendita (art. 137 D.P.R. n. 1124/1965)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.10.2023, - premesso di aver prestato, Parte_1
dal 1980 al 2019, attività lavorativa in qualità di operaio agricolo alle dipendenze di diverse aziende e di aver contratto, in conseguenza di tale attività, malattie professionali (“sindrome della cuffia bilaterale con lesione parziale del tendine del sovraspinoso a dx e lesione totale del tendine del sovraspinoso a sx…protrusioni multiple L4-L5- e L5-S1”) denunciate all' CP_1
in data 5.8.2014 e poi riconosciute dall'Istituto in misura del 18% - adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: di avere ottenuto, in seguito alla presentazione di apposita domanda di revisione passiva, il riconoscimento di un ulteriore punto con aumento del grado di menomazione dal 18% al 19%; di aver proposto, in data 4.4.2023, tempestiva opposizione avverso il provvedimento di revisione adottato dall'Ente; di essersi visto rigettare l'anzidetta opposizione, stante l'asserita insussistenza di ragioni idonee a confutare il giudizio medico precedentemente espresso. Allegato il complessivo aggravamento delle proprie condizioni di salute e richiamata la relazione medica redatta dal dott. , il predetto ricorrente chiedeva che l' Persona_1 CP_1
fosse condannato alla costituzione di una rendita commisurata ad un grado di menomazione del 24%, con gli accessori di legge.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, resistendo al ricorso. CP_2
Espletata una C.T.U. medico-legale, affidata al dott. , all'esito dell'udienza Persona_2
del 14.5.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va, per quanto di ragione, accolto, sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
2.1. Va opportunamente premesso che norma di riferimento è, nella fattispecie in esame, l'art. 137 del D.P.R. n. 1124/1965, a mente del quale “La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento della attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile”
(comma 1).
Come puntualizzato dalla Suprema Corte, l'art. 137 cit. (ed il termine per l'esercizio del relativo diritto) “si riferisce esclusivamente all'eventuale aggravamento ed alla conseguenziale inabilità derivante dalla naturale evoluzione dell'originaria malattia, mentre, allorché il maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell'esposizione a rischio patogeno e si sia, quindi, in presenza di una "nuova" malattia, seppure della stessa natura della prima, deve trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 80 del citato decreto, estesa alle malattie professionali dall'art. 131 dello stesso, con disciplina ritenuta costituzionalmente legittima della sentenza n. 46 del 2010 della Corte costituzionale” (Cass.
Sez. Lav. n. 5548/2011; conf. Cass. Sez. Lav. nn. 19784/2017 e 1048/2018).
2.2. Nel caso in esame, è pacifico tra le parti che l' abbia già accertato, in via CP_1 amministrativa, la natura professionale delle seguenti infermità: a) “lesione del tendine del sovraspinoso” (parziale a destra e totale a sinistra); b) “ED L4/L5 e Protrusione L5/S1 in portatore di stenosi del canale vertebrale”.
2 E' altrettanto incontroverso che, per tali malattie, l' abbia costituito una rendita CP_2
commisurata ad un grado di menomazione del 18%.
Con l'istanza di revisione passiva presentata in data 23.12.2022, l'assicurato ha denunciato l'aggravamento di tali patologie, richiamando, a tal fine, apposita certificazione sanitaria attestante una “lesione completa del tendine del sovraspinoso in sede pre-inserzionale”, una
“grossa ernia discale…a livello del disco intersomatico L4/L5…” ed una “marcata radicolopatia…” (cfr. doc. 3, fascicolo di parte ricorrente).
Con nota del 24.2.2023, l' comunicava di aver riscontrato un aggravamento dei postumi, CP_1
con conseguente aumento del grado di menomazione dal 18% al 19% (cfr. doc. 5, fascicolo di parte ricorrente).
Dalla suddetta comunicazione si evince poi che, per gli esiti anatomici di lesione del tendine del sovraspinoso e le limitazioni funzionali alla spalla sinistra, è stato attribuito un grado di menomazione del 10%, identico a quello relativo alla residua malattia.
2.3. Sennonchè, il nominato C.T.U., dott. , espletata la visita peritale e Persona_2
scrutinata la documentazione sanitaria acquisita, ha espresso una diversa valutazione, i cui esiti vengono di seguito riportati: “ernia discale lombare con disturbi trofico-sensitivi permanenti – voce n°213 = 12% • lesione muscolo-tendinea delle spalle bilateralmente con deficit funzionale, in analogia alle voci n°223 – 224 – 227 = 11% • danno biologico complessivamente valutato è pari a 22% (ventidue percento)” (pag. 3 della relazione depositata in data 16.1.2025).
L'ausiliario ha pure risposto ai rilievi critici formulati dal consulente tecnico dell' CP_1 evidenziando, in particolare, come “l' in fase di valutazione abbia sottostimato il danno CP_1 biologico della menomazione “ernia discale lombare con disturbi trofico-sensitivi permanenti” ed aggiungendo: “Il percorso metodologico appare chiarissimo: nesso di causa già dimostrato + esame obiettivo compatibile con le menomazioni + riferimento valutativo in linea con le tabelle di legge” (cfr., in tal senso, i chiarimenti resi in data 26.2.2025).
Alla luce dei chiarimenti offerti dall'ausiliario, appare evidente come – contrariamente a quanto prospettato dal consulente tecnico dell'Istituto – l'ernia discale lombare non integri una malattia nuova, bensì un aggravamento (inteso come evoluzione peggiorativa) della pregressa patologia dismorfico-degenerativa del rachide, la cui natura professionale, come detto, era già stata riconosciuta dall' sin dal 5.8.2014. CP_1
2.4. Ne consegue che – in parziale accoglimento della domanda attorea – va dichiarato il diritto di alla costituzione di una rendita per inabilità da malattia Parte_1
professionale commisurata ad un grado di menomazione del 22%, con conseguente condanna
3 dell' al pagamento dei ratei arretrati maturati a decorrere dall'1.1.2023 Controparte_3
(primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza di revisione, ex art. 84
D.P.R. n. 1124/1965, a mente del quale “Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione”), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del valore capitale della quota di rendita per “indennizzo danno biologico”, pari ad euro 11.893,94, come quantificata dall' CP_1
nel prospetto allegato alle note di trattazione scritta depositate in data 10.4.2025) – seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. OL RI, CP_2
dichiaratosi antistatario ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9127/2023 RGL, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, condanna l' all'erogazione, in CP_1
favore del ricorrente, di una rendita per malattia professionale commisurata ad un grado di menomazione del 22%, a decorrere dall'1.1.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00, oltre i.v.a., CP_1
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. OL RI;
c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 14/05/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 14/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9127 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. OL RI Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Claudia Palumbo
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: revisione rendita (art. 137 D.P.R. n. 1124/1965)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.10.2023, - premesso di aver prestato, Parte_1
dal 1980 al 2019, attività lavorativa in qualità di operaio agricolo alle dipendenze di diverse aziende e di aver contratto, in conseguenza di tale attività, malattie professionali (“sindrome della cuffia bilaterale con lesione parziale del tendine del sovraspinoso a dx e lesione totale del tendine del sovraspinoso a sx…protrusioni multiple L4-L5- e L5-S1”) denunciate all' CP_1
in data 5.8.2014 e poi riconosciute dall'Istituto in misura del 18% - adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: di avere ottenuto, in seguito alla presentazione di apposita domanda di revisione passiva, il riconoscimento di un ulteriore punto con aumento del grado di menomazione dal 18% al 19%; di aver proposto, in data 4.4.2023, tempestiva opposizione avverso il provvedimento di revisione adottato dall'Ente; di essersi visto rigettare l'anzidetta opposizione, stante l'asserita insussistenza di ragioni idonee a confutare il giudizio medico precedentemente espresso. Allegato il complessivo aggravamento delle proprie condizioni di salute e richiamata la relazione medica redatta dal dott. , il predetto ricorrente chiedeva che l' Persona_1 CP_1
fosse condannato alla costituzione di una rendita commisurata ad un grado di menomazione del 24%, con gli accessori di legge.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, resistendo al ricorso. CP_2
Espletata una C.T.U. medico-legale, affidata al dott. , all'esito dell'udienza Persona_2
del 14.5.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va, per quanto di ragione, accolto, sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
2.1. Va opportunamente premesso che norma di riferimento è, nella fattispecie in esame, l'art. 137 del D.P.R. n. 1124/1965, a mente del quale “La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento della attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile”
(comma 1).
Come puntualizzato dalla Suprema Corte, l'art. 137 cit. (ed il termine per l'esercizio del relativo diritto) “si riferisce esclusivamente all'eventuale aggravamento ed alla conseguenziale inabilità derivante dalla naturale evoluzione dell'originaria malattia, mentre, allorché il maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell'esposizione a rischio patogeno e si sia, quindi, in presenza di una "nuova" malattia, seppure della stessa natura della prima, deve trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 80 del citato decreto, estesa alle malattie professionali dall'art. 131 dello stesso, con disciplina ritenuta costituzionalmente legittima della sentenza n. 46 del 2010 della Corte costituzionale” (Cass.
Sez. Lav. n. 5548/2011; conf. Cass. Sez. Lav. nn. 19784/2017 e 1048/2018).
2.2. Nel caso in esame, è pacifico tra le parti che l' abbia già accertato, in via CP_1 amministrativa, la natura professionale delle seguenti infermità: a) “lesione del tendine del sovraspinoso” (parziale a destra e totale a sinistra); b) “ED L4/L5 e Protrusione L5/S1 in portatore di stenosi del canale vertebrale”.
2 E' altrettanto incontroverso che, per tali malattie, l' abbia costituito una rendita CP_2
commisurata ad un grado di menomazione del 18%.
Con l'istanza di revisione passiva presentata in data 23.12.2022, l'assicurato ha denunciato l'aggravamento di tali patologie, richiamando, a tal fine, apposita certificazione sanitaria attestante una “lesione completa del tendine del sovraspinoso in sede pre-inserzionale”, una
“grossa ernia discale…a livello del disco intersomatico L4/L5…” ed una “marcata radicolopatia…” (cfr. doc. 3, fascicolo di parte ricorrente).
Con nota del 24.2.2023, l' comunicava di aver riscontrato un aggravamento dei postumi, CP_1
con conseguente aumento del grado di menomazione dal 18% al 19% (cfr. doc. 5, fascicolo di parte ricorrente).
Dalla suddetta comunicazione si evince poi che, per gli esiti anatomici di lesione del tendine del sovraspinoso e le limitazioni funzionali alla spalla sinistra, è stato attribuito un grado di menomazione del 10%, identico a quello relativo alla residua malattia.
2.3. Sennonchè, il nominato C.T.U., dott. , espletata la visita peritale e Persona_2
scrutinata la documentazione sanitaria acquisita, ha espresso una diversa valutazione, i cui esiti vengono di seguito riportati: “ernia discale lombare con disturbi trofico-sensitivi permanenti – voce n°213 = 12% • lesione muscolo-tendinea delle spalle bilateralmente con deficit funzionale, in analogia alle voci n°223 – 224 – 227 = 11% • danno biologico complessivamente valutato è pari a 22% (ventidue percento)” (pag. 3 della relazione depositata in data 16.1.2025).
L'ausiliario ha pure risposto ai rilievi critici formulati dal consulente tecnico dell' CP_1 evidenziando, in particolare, come “l' in fase di valutazione abbia sottostimato il danno CP_1 biologico della menomazione “ernia discale lombare con disturbi trofico-sensitivi permanenti” ed aggiungendo: “Il percorso metodologico appare chiarissimo: nesso di causa già dimostrato + esame obiettivo compatibile con le menomazioni + riferimento valutativo in linea con le tabelle di legge” (cfr., in tal senso, i chiarimenti resi in data 26.2.2025).
Alla luce dei chiarimenti offerti dall'ausiliario, appare evidente come – contrariamente a quanto prospettato dal consulente tecnico dell'Istituto – l'ernia discale lombare non integri una malattia nuova, bensì un aggravamento (inteso come evoluzione peggiorativa) della pregressa patologia dismorfico-degenerativa del rachide, la cui natura professionale, come detto, era già stata riconosciuta dall' sin dal 5.8.2014. CP_1
2.4. Ne consegue che – in parziale accoglimento della domanda attorea – va dichiarato il diritto di alla costituzione di una rendita per inabilità da malattia Parte_1
professionale commisurata ad un grado di menomazione del 22%, con conseguente condanna
3 dell' al pagamento dei ratei arretrati maturati a decorrere dall'1.1.2023 Controparte_3
(primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza di revisione, ex art. 84
D.P.R. n. 1124/1965, a mente del quale “Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione”), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del valore capitale della quota di rendita per “indennizzo danno biologico”, pari ad euro 11.893,94, come quantificata dall' CP_1
nel prospetto allegato alle note di trattazione scritta depositate in data 10.4.2025) – seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. OL RI, CP_2
dichiaratosi antistatario ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9127/2023 RGL, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, condanna l' all'erogazione, in CP_1
favore del ricorrente, di una rendita per malattia professionale commisurata ad un grado di menomazione del 22%, a decorrere dall'1.1.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00, oltre i.v.a., CP_1
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. OL RI;
c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 14/05/2025
Il Giudice
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