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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Nr.1328/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile
In esito alla riserva assunta a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza di giorno 13.12.2024, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata, all'esito decide la causa come da seguente sentenza.
Nr. 1328/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona della Giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di primo grado iscritta al n. 1328 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
(C.F. ), rappresento e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Careri Flavia;
OPPONENTE nei confronti di
Controparte_1 Parte_2
, NR. 1/2020 R.F. TRIBUNALE DI PALMI, (P.IVA ), in persona del
[...] P.IVA_1 curatore pro tempore, con l'avv. Scali Giuseppina
OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 320/2023 emesso dal Tribunale di
Palmi.
1
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13 dicembre
2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione, Parte_3 innanzi a questo Tribunale, avverso il decreto ingiuntivo nr. 320/2023 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 327.910,56, (oltre spese e competenze), a favore di Curatela del fallimento n. 1/2020 R.F. “impresa individuale dr.ssa ” del Tribunale di Palmi, Parte_2 emesso in forza di una serie di documenti contabili della Curatela e della fallita impresa individuale.
A fondamento della propria opposizione, eccepiva: Parte_3
a) la nullità del ricorso introduttivo il giudizio monitorio per omessa indicazione delle ragioni della domanda, in quanto l'opposta non aveva specificato il motivo per cui l'opponente dovesse versare le somme ingiunte alla controparte;
b) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova scritta, in quanto gli estratti delle scritture contabili presentate in sede monitoria non risultavano conformi alle prescrizioni richieste dall'art. 634 c.p.c.; c) la prescrizione delle somme ingiunte per decorso del termine breve triennale o quinquennale, trattandosi di crediti relativi al rapporto di collaborazione di esso opponente con l'impresa individuale dr.ssa Francesca Panato;
d) la compensazione del debito eventualmente riconosciuto in corso di causa con il credito vantato da esso opponente relativo alla somma di € 584.575,02 (per la precisione di € 284.051,29 con interessi maturati su detta somma fino al 30 settembre 2023), in virtù del prestito di Lire 550.000.000 eseguito, in data 27.10.2000, in favore della moglie;
Parte_2
e) la compensazione del debito eventualmente riconosciuto in corso di causa con il credito vantato da esso opponente relativo agli utili maturati a favore di esso opponente e mai distribuiti dalla ditta . Parte_2
La Curatela del fallimento n. 1/2020 R.F. “Impresa individuale dr.ssa ” del Parte_2
Tribunale di Palmi si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta.
In particolare, a fondamento della sua difesa, parte opposta eccepiva:
1) che dalle risultanze contabili erano emersi accrediti – per la somma di € 325.142,31 - in favore di non giustificati dal rapporto di collaborazione nascente dall'impresa Parte_3 familiare;
2) che l'ulteriore somma di € 2.700,00 era dovuta perché l'opponente non aveva consegnato agli organi concordatari il libretto di deposito bancario sul quale esso opponente aveva versato, appunto, la somma di € 2.700,00 ad integrazione del valore del 50% del prezzo della vendita di un bene immobile, non rispettando, quindi, l'impegno irrevocabile assunto nell'ambito della procedura concordataria;
3) che gli estratti delle scritture contabili dell'impresa fallita, prodotti in sede monitoria da essa opposta, erano muniti di dichiarazione di conformità agli originali del professionista incaricato di tenuta dei documenti negli anni presi in considerazione (2013-2016) e, in ogni caso, le medesime
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scritture erano state oggetto di accertamento in sede di ricorso per concordato preventivo e di verifica da parte del commissario giudiziale;
4) che i crediti opposti in compensazione dall'opponente non erano certi, liquidi ed esigibili.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 17 maggio 2024, il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa veniva rinviata al 13.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti termine per il deposito di eventuali note conclusionali sino a 10 giorni prima.
Con note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 13.12.2023, le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e discutevano la causa.
2. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo sollevata da . Parte_3
Ed infatti, la nullità del ricorso presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, che sussiste quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (v. Cass. civ. nr. 19009/2018). Nel caso di specie, l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può considerarsi adeguatamente adempiuto dalla Curatela del fallimento, in quanto l'odierna parte opposta ha chiaramente indicato che è debitore dell'importo complessivo di € 327.842,31, Parte_3 specificando che € 325.142,31 sono dovuti a causa di prelievi ingiustificati e continui eseguiti dall'opponente dai conti dell'azienda fallita, mentre l'importo di € 2.700,00 è chiesto in conseguenza del mancato rispetto di una dichiarazione irrevocabile di impegno sottoscritta dall'opponente in data 13.06.2016. Pertanto, avendo l'odierna opponente specificato l'importo esatto della propria pretesa nonché le ragioni della stessa, l'eccezione è infondata e deve, dunque, essere rigettata.
3. Nel merito, l'opposizione proposta da è parzialmente fondata nei limiti Parte_3 di quanto di seguito esposto.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., è tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio;
il creditore opposto ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto
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del credito (cfr., ex multis, Cass. civ. nr. 14486/2019; Cass. civ. nr. 12765/2007; Cass. civ. nr. 2421/2006; Cass. civ. nr. 24815/2005). Per tali ragioni, l'eventuale revoca del decreto ingiuntivo non preclude l'accertamento del merito del credito azionato.
3.1. Nel caso di specie, la domanda proposta in sede monitoria, relativamente alla somma di
€ 325.142,31, è da qualificarsi come azione di restituzione dell'indebito e deve essere integralmente accolta.
In proposito, si evidenzia, innanzitutto, che la Corte di Cassazione ha enunciato il principio per cui, essendo l'azione di ripetizione dell'indebito fondata su una prova scritta, il creditore può avviare il procedimento per recuperare le somme indebitamente pagate mediante un ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. nr. 14601/2020 “soltanto in caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso, in un momento successivo alla fruttuosa conclusione dell'espropriazione forzata, legittima il debitore che l'abbia subita a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio di ripetizione di indebito, che, essendo fondato su prova scritta, può avere inizio anche mediante la presentazione di ricorso per decreto ingiuntivo”). Ciò premesso, come noto, l'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento o perché la causa del rapporto, originariamente esistente, è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto giuridico (v. Cass. nr. 14084/2015).
Nel giudizio di indebito oggettivo l'attore, quindi, può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento: nel primo caso ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido;
nel secondo ha solo l'onere di allegare (ma non provare, essendo impossibile) l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, e sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da giusta causa (v. Cass. nr. 19902/2015).
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio suesposto, è tale per cui una volta che l'attore allega l'inesistenza di un titolo posto a sostegno del pagamento, è onere del convenuto dimostrare che non vi è indebito e che, quindi, il pagamento è sorretto da una giusta causa.
3.2. Nel caso di specie, la pretesa azionata da Curatela ha ad oggetto il credito di € 325.142,31 risulta dalle scritture contabili dell'impresa individuale dichiarata fallita e, segnatamente, dagli estratti dei libri giornale degli anni 2013, 204, 2015 e 2016 (v. all. 3a, 3b, 3c e 3d al ricorso per decreto ingiuntivo), prodotti da parte opposta in sede monitoria.
Orbene, come noto, l'art. 634 c.p.c. individua le caratteristiche delle scritture contabili che, costituendo prova scritta, consentono l'emissione del decreto ingiuntivo. In particolare, nel caso di crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché derivanti da prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale, sono prove scritte idonee ai fini della concessione di un decreto ingiuntivo gli estratti autentici delle scritture contabili obbligatorie. In altri termini, l'efficacia degli estratti delle scritture contabili è subordinata all'autenticazione che garantisce la veridicità di quanto in esse riportato.
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Di conseguenza, la condizione di prova scritta necessaria per avviare il procedimento di ingiunzione si considera soddisfatta con il deposito dell'estratto notarile autentico delle scritture contabili. Nel caso di specie, invece, le scritture contabili prodotte in sede di ricorso monitorio non risultano autenticate da un notaio e non possono valere, quindi, come prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo perché prive del requisito dell'autenticazione, secondo le prescrizioni richieste dall'art. 634 co. 2 c.p.c. Non può essere accolta, sul punto, la difesa dell'opposta secondo cui le scritture contabili prodotte ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo riportano la dichiarazione di conformità della commercialista che ha formato detti documenti, posto che nessuna disposizione normativa attribuisce al commercialista la facoltà di rilasciare la dichiarazione di autenticità delle scritture contabili di un'azienda per l'emissione di un decreto ingiuntivo. Né può valere l'ulteriore deduzione della Curatela del fallimento secondo cui le scritture de quibus sarebbero state utilizzate e verificate dal commissario giudiziale nominato nella precedente procedura di concordato preventivo, che aveva, in quella sede, anche accertato l'esistenza del credito oggetto di causa. In proposito, basti rilevare che, all'interno della procedura di concordato preventivo, non sussiste alcuna fase di accertamento formale dei crediti. Invero, l'art. 176 della Legge fallimentare prevede che il giudice delegato possa ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati “ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi”. Per tale ragione, i crediti pur riconosciuti nell'ambito della procedura di concordato preventivo, potrebbero anche essere considerati inesistenti nella successiva fase di esecuzione del concordato stesso ovvero nella eventuale e successiva procedura fallimentare. Nell'ambito del concordato preventivo, in definitiva, il giudice può soltanto stabilire se i crediti rientrano nella categoria di quelli chirografari e/o privilegiati e, dopo la votazione, la proposta omologata impone un vincolo in ordine all'inclusione in una piuttosto che in un'altra delle classi (eventualmente) previste e in merito alla riduzione dei crediti in corrispondenza della percentuale offerta, ma non crea alcun giudicato sull'esistenza, entità o rango di tali crediti. In definitiva, stante il difetto di autenticazione delle scritture contabili prodotte dall'opposta, il decreto ingiuntivo nr. 320/2023 del Tribunale di Palmi è stato emesso in difetto di prova scritta e, risulta, dunque, illegittimo, con la conseguenza che deve essere revocato.
Come detto, tuttavia, la revoca del decreto ingiuntivo non osta all'accertamento, nel merito, dell'azione di indebito promossa in sede monitoria.
3.3. Deve, dunque, rilevarsi la fondatezza della pretesa restitutoria azionata in via monitoria dalla Curatela del fallimento nei confronti di con riferimento alla somma di € Parte_3
325.142,31.
Sul punto, si rileva, innanzitutto, che è pacifico che ha percepito Parte_3 dall'impresa individuale de qua la complessiva somma di € 325.142,31 e che, detta somma, non è mai stata restituita;
rispetto a tale circostanza, deve, dunque, trovare applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
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A fronte di tale pacifico dato fattuale e dell'allegazione del carattere indebito delle somme percepite da , l'opponente avrebbe dovuto dimostrare la giusta causa Parte_3 dell'attribuzione patrimoniale che è stata oggetto di ingiunzione;
prova che, nel caso di specie, non
è, tuttavia, stata fornita.
Ed invero, l'opponente si è limitato ad allegare che le somme de quibus gli sarebbero state accreditate come corrispettivo dell'attività collaborativa prestata (fino al 2016) in favore dell'impresa fallita.
Orbene, benchè sia pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, il rapporto di collaborazione di con l'impresa individuale dr.ssa (v. all. 1 Parte_3 Parte_2
“atto costitutivo impresa familiare” alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta), sul punto, la curatela ha dedotto che, a fronte della collaborazione continuata e senza vincolo di subordinazione di , nell'atto costitutivo dell'impresa familiare era stata Parte_3 riconosciuta a favore dello stesso una quota di partecipazione all'impresa pari al 49% e non anche un diritto ad un corrispettivo (ulteriore rispetto al diritto alla ripartizione degli utili). Queste allegazioni di parte opposta non sono mai state contestate – né genericamente né specificatamente - dall'opponente. Inoltre, lo stesso ha eccepito, nei propri atti, che gli utili dell'impresa non Parte_3 sono mai stati distribuiti: dunque, è escluso che le somme oggetto di contestazione possano essere state accreditate a titolo di distribuzione degli utili di impresa.
avrebbe, piuttosto, dovuto provare che dette somme sono state accreditate Parte_3
a titolo di compenso (diverso dalla distribuzione degli utili) per l'attività collaborativa svolta, dimostrando (ed anzi ancor prima allegando) l'esistenza di un accordo sul compenso e l'esatto ammontare dello stesso e, dunque, la corrispondenza tra le somme dovutegli a titolo di compenso e gli importi oggetto del trasferimento patrimoniale contestato in questa sede. Tale prova non è, tuttavia, stata fornita, risultando peraltro le prove orali richieste dall'opponente nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. insufficienti a tal fine, essendo i relativi capitoli articolati in modo assolutamente generico e inidoneo a provare il quantum del compenso stabilito per l'attività collaborativa prestata a favore dell'impresa fallita.
In definitiva, deve concludersi che, in difetto di prova della causa giustificativa della somma di € 325.142,31, la pretesa restitutoria della Curatela del fallimento è fondata e deve accogliersi.
3.4. In assenza di una compiuta prova circa la consistenza del rapporto lavorativo esistente tra l'opponente e la ditta fallita e circa il quantum della retribuzione pattuita per detta attività deve essere rigettata l'ulteriore eccezione di prescrizione del credito per il decorso del relativo termine. In argomento, giova rammentare che “l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. E questa corte ha chiarito che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ.”
(v. Cass. n. 15346/2016; Cass. n.11843/2017; Cass. Sez. n. 16326/2009 e Cass .n. 3465/2013).
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Pertanto, “il debitore, che eccepisce la prescrizione, ha l'onere di provare la stessa (quale fatto estintivo del diritto azionato) e quindi anche la data di decorrenza” (v. Cass. n. 17832/2000;
Cass. n. 1300/2000; Cass. n. 4366/2012; Cass. n. 14662/2016).
Nel caso di specie, ha genericamente dedotto l'esistenza del rapporto di Parte_3 collaborazione con la e invocato l'applicazione del termine breve di prescrizione, Parte_4 senza, tuttavia, allegare – prima ancora che provare – i pagamenti ricevuti a titolo di compenso per le prestazioni rese dai quali far decorrere la prescrizione del diritto alla ripetizione e per i quali il relativo termine dovrebbe considerarsi maturato.
Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
4. È parimenti fondata la domanda di adempimento relativa al pagamento dell'importo di €
2.700,00.
Giova, in proposito, rammentare che costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo
è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, deve essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (cfr. ex multis Cass. civ. nr. 13533/2001; Cass. civ. nr. 9351/2007; Cass. civ. nr. 20073/2004; Cass. civ. nr. 1473/2007).
Nel caso di specie, la pretesa creditoria nasce, pacificamente, dagli sviluppi procedurali del concordato preventivo.
In particolare, dalla documentazione in atti, emergono le seguenti circostanze, dedotte anche da parte opposta nei propri atti e non contestate da parte opponente (v. art. 115 c.p.c.):
1) in data 01.03.2016, con atto a rogito del notaio rep. n. 9883 e n. 3773 Persona_1 racc., e avevano venduto a le Parte_2 Parte_5 Persona_2 rispettive quote di un immobile sito in Cittanova per un prezzo complessivo di vendita di €
18.000,00;
2) a causa di un accordo tra i venditori sulla ripartizione del prezzo della predetta vendita,
aveva incassato la somma di € 11.700,00, mentre aveva Parte_5 Parte_2 incassato l'inferiore importo di € 6.300,00, depositato in un libretto cointestato con il coniuge
; Parte_3
3) per riequilibrare il valore di realizzo di , titolare dell'omonima impresa Parte_2 individuale, il coniuge aveva rinunciato a qualsiasi diritto sulla somma di € Parte_3
6.300,00 (depositata nel libretto cointestato) e si è impegnato a versare l'importo di € 2.700,00 per portare il valore di realizzo a € 9.000,00 (pari alla metà del prezzo totale della vendita dell'immobile a;
Persona_3
4) l'importo di € 2.700,00 è stato effettivamente versato, in data 23.06.2016, sul libretto di deposito bancario (n. 16192, emesso il 01/02/2016 dalla filiale di Polistena della CP_2 ed intestato a e n. 013221/024-4926605);
[...] Parte_3 Parte_2
5) detto libretto non è, tuttavia, mai consegnato dall'opponente alla curatela, che non è dunque mai entrata nella effettiva disponibilità della somma de qua.
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In particolare, ai fini della decisione sulla domanda, è decisivo che la parte opposta abbia allegato l'inadempimento consistito nella mancata consegna del libretto postale e che, a fronte di tale allegazione, parte opponente non abbia provato l'effettivo adempimento (cioè la consegna del libretto) ovvero la non imputabilità dell'adempimento (si rileva che l'opponente si è limitato a contestare specificatamente solo il documento del 13.06.2016, irrilevante ai fini della decisione;
non ha, invece, formulato alcuna contestazione specifica sulle ulteriori deduzioni di parte opposta in punto di titolo del credito e di inadempimento in relazione alla somma di € 2.700,00).
In applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, l'azione di adempimento deve, dunque, essere accolta e deve essere condannato al pagamento della Parte_3 somma di € 2.700,00, oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo.
5. Né, infine, possono essere accolte le eccezioni riconvenzionali di compensazione proposte dall'opponente. Sul punto, si ricorda che la curatela del fallimento ha chiesto il pagamento della somma 327.842,31 e, a fronte di tale richiesta, ha sollevato una eccezione Parte_3 riconvenzionale di compensazione, chiedendo lo scomputo, da tale somma, dell'importo di € 284.051,29 (oltre interessi maturati fino al 30 settembre 2023) versato, in data 27.10.2000, a titolo di mutuo alla ditta e dell'importo (non quantificato) spettante a esso opponente a titolo di Pt_2 distribuzione degli utili. A fronte dell'eccezione in esame, la Curatela del fallimento ha dedotto, sostanzialmente, l'incertezza e la non liquidità dei crediti fatti valere in compensazione dall'opponente. In proposito, deve rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, affinché possa operare la compensazione legale o giudiziale, il credito opposto in compensazione deve essere certo, liquido ed esigibile (v. Cass. civ. n. 4313/2019 e Cass. S. U. nr. 23225/2016). Orbene, a fronte delle contestazioni mosse da parte opposta, deve escludersi la certezza e liquidità dei crediti opposti in compensazione.
Nella specie:
1) per quanto riguarda l'asserita somma versata a titolo di mutuo dall'opponente, risulta incerto l'an di detto credito, essendo stata sollevata l'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme mutuate dalla curatela del fallimento (la consegna della somma mutuata al mutuatario è – pacificamente – avvenuta in data 27.10.2000);
2) il credito relativo alla distribuzione degli utili risulta incerto almeno nel quantum, non avendo l'opponente neppure dedotto l'ammontare del credito né i criteri per la liquidazione dello stesso (il credito non risulta, cioè, liquidabile dal giudice sulla base di una mera operazione aritmetica, ma dovrebbe essere accertato e quantificato nel suo preciso ammontare).
In definitiva, in difetto dei presupposti di certezza e liquidità dei crediti opposti in compensazione e in mancanza di una espressa domanda riconvenzionale da parte di
[...]
, deve escludersi la possibilità di operare la compensazione giudiziale, non vertendo Parte_3 questo giudizio sull'accertamento né dell'an né del quantum dei crediti opposti in compensazione.
5.1. In conclusione, il decreto ingiuntivo nr. 320/2023 del Tribunale di Palmi deve essere revocato in quanto emesso in difetto di prova scritta.
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In ogni caso, , per quanto esposto in atti, deve essere condannato alla Parte_3 restituzione nei confronti della Curatela del fallimento n. 1/2020 R.F. “impresa Controparte_3
” del Tribunale di Palmi della somma di € 327.910,56, oltre interessi dalla data
[...] della domanda sino al soddisfo.
6. In considerazione della reciproca soccombenza delle parti, sussistono i presupposti per la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti, nella misura del 50%.
deve essere, quindi, condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_3 dalla Curatela del fallimento dell'impresa individuale dr.ssa (n. 1/2020 R.F. del Parte_2
Tribunale di Palmi), che si liquidano nella somma di € 5.614,50, considerato il valore della causa, la natura della stessa e previa applicazione della compensazione del 50% (valore delle spese di lite non dimidiato pari a € 11.229,00). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 320/2023 del Tribunale di Palmi, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e per l'effetto, revoca Parte_3 il d.i. nr. 320/2023 emesso dal Tribunale di Palmi;
2) condanna alla restituzione della somma di € 327.910,56 in favore della Parte_3
Curatela del n. 1/2020 R.F. dr.ssa ” del Tribunale CP_1 Controparte_1 Parte_2 di Palmi;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Curatela del Parte_3 fallimento dell'impresa individuale dr.ssa (n. 1/2020 R.F. del Tribunale di Parte_2
Palmi), che si liquidano nella somma di € 5.614,50, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palmi, 20 marzo 2025 La Giudice dott.ssa Marta Speciale
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