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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 198/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MISAGGI RICCARDO
appellante e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MAIO LUCA
CARMELA PINTONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._3
MAIO LUCA
MARIA PINTONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAIO C.F._4
LUCA
MATILDE PINTONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._5
MAIO LUCA
SALVATORE PINTONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._6
MAIO LUCA
DONATELLA PINTONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._7
MAIO LUCA
EN BA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._8
BOMBARDIERI FRANCESCO
appellati cui è riunita la causa civile di II grado (n. 199/2020 R.G.) tra
EN BA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._8
BOMBARDIERI FRANCESCO
appellante e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MAIO LUCA
CARMELA PINTONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._3
MAIO LUCA
MARIA PINTONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAIO C.F._4
LUCA
MATILDE PINTONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._5
MAIO LUCA
SALVATORE PINTONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._6
MAIO LUCA
DONATELLA PINTONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._7
MAIO LUCA
VINCENZO BA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._1
MISAGGI RICCARDO
appellati
CONCLUSIONI
per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Parte_1
per tutte le ragioni esposte, in riforma della sentenza n. 919/2019 del 17.09.2019 emessa dal Tribunale di Locri, in composizione monocratica, G.U. dott. Andrea Amadei, a conclusione del procedimento civile n. 1235/2018 R.G.A.C.C., depositata in cancelleria in data 17/09/2019 e non notificata, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza predetta:
a) In via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, atteso il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e per l'effetto e conseguenzialmente, la prescrizione dell'azione di annullamento del contratto;
pag. 2/10 b) Nel merito ed in via principale, rigettare la domanda di annullamento del contratto avanzata dalle parti attrici poiché infondata in fatto e diritto;
c) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse statuito l'annullamento del contratto di compravendita per notar del 29.08.2013, Repertorio N. 48.659, Per_1
Raccolta N. 16.544 (Registrato a Locri il 27.09.2013 n. 2596 Serie 1/T Reg. Gen. 18907
e Reg. Part. 12705), previa revoca dell'ordinanza istruttoria del 21 maggio 2019 e della statuizione ribadita nella sentenza gravata di inammissibilità della prova testimoniale e della c.t.u. e, conseguentemente, ammissione ed espletamento della prova testimoniale sui capitoli regolarmente formulati con la memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c., e ribaditi nel presente atto di appello con i testi indicati, anche alla luce dei chiarimenti forniti, delle integrazioni e dei poteri ufficiosi del Giudice, nonché c.t.u. sui quesiti indicati e su quelli che la Corte d'Appello adita riterrà funzionali e necessari in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata accertare e riconoscere che il sig.
ha diritto al rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la Parte_1 ristrutturazione, ripristino e miglioramento dell'immobile posseduto che hanno accresciuto il valore l'immobile di che trattasi, quantificate, alo stato, nella misura di €
26.000,00 (o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria e della c.t.u.).
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario.
per IT AR: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte, in riforma della sentenza n. 919/2019 del 17.09.2019 emessa dal
Tribunale di Locri, in composizione monocratica, G.U. dott. Andrea Amadei, a conclusione del procedimento civile n. 1235/2018 R.G.A.C.C., depositata in cancelleria in data 17/09/2019 e non notificata:
a) In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, atteso il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e per l'effetto e conseguenzialmente, la prescrizione dell'azione di annullamento del contratto;
b) sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto AR IT con riguardo alla domanda di annullamento del contratto;
pag. 3/10 c) nel merito ed in via principale, anche previa revoca dell'ordinanza istruttoria del 21 maggio 2019 e della statuizione ribadita nella sentenza gravata di inammissibilità della prova testimoniale. e, conseguentemente, ammissione ed espletamento della prova testimoniale, se ritenuta necessaria ai fini decisori, sul capitolo regolarmente formulato con la memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., e ribadito nel presente atto di appello con i testi indicati, anche alla luce dei chiarimenti forniti, delle integrazioni e dei poteri ufficiosi del Giudice, rigettare la domanda di annullamento del contratto avanzata dalle parti attrici poiché infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario.
per IA PI, MA PI, AL PI, EL Parte_2
PI e rigettare gli appelli proposti e confermare l'impugnata Controparte_1
sentenza;
Condannare gli appellanti alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, notificato il 18.08.2018, i germani convenivano in giudizio IT e , affermando di aver CP_1 Parte_1
conferito procura generale con atto notarile del 15.10.2012 a AR IT per compiere atti di disposizione del loro patrimonio, e di aver appreso che IT
AR aveva venduto al figlio , con atto per notaio del Pt_1 Per_1
29.08.2013, un appartamento per € 20.000, prezzo reputato di molto inferiore al valore di mercato dell'immobile, e comunque mai consegnato ai venditori. Gli attori chiedevano l'annullamento del contratto ex art. 1394 c.c. e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Si costituiva , che eccepiva la improcedibilità dell'azione per Parte_1
difetto di esperimento della mediazione obbligatoria, la conseguente prescrizione dell'azione di annullamento, e nel merito concludeva per il rigetto per infondatezza.
pag. 4/10 In via subordinata, il convenuto spiegava domanda riconvenzionale per ottenere il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, effettuata nel periodo successivo all'acquisto.
Si costituiva altresì IT AR, che formulava le medesime eccezioni preliminari e nel merito contestava la domanda degli attori, chiedendone il rigetto.
Le richieste istruttorie dei convenuti venivano ritenute inammissibili e, con sentenza n.
919/2019, il Tribunale di Locri accoglieva la domanda degli attori ed annullava il contratto di compravendita immobiliare, rigettando la domanda di risarcimento dei danni spiegata dagli attori e la domanda riconvenzionale avanzata da Parte_1
[...]
Con atto di citazione notificato il 15.3.2020, impugnava la predetta Parte_1 sentenza, riproponendo con il primo motivo l'eccezione di improcedibilità per difetto di mediazione e l'eccezione di prescrizione della azione, con il secondo motivo evidenziava l'errore in fatto ed in diritto della decisione sulla domanda di annullamento per inesistenza del conflitto di interessi, nonché del rigetto della domanda riconvenzionale di rimborso delle spese sostenute, con contestuale impugnazione dell'ordinanza di rigetto delle prove.
Con separato atto di appello notificato il 14.3.2020, IT AR impugnava la medesima sentenza, riproponendo con il primo motivo l'eccezione di improcedibilità per difetto di mediazione e l'eccezione di prescrizione della azione, con il secondo motivo contestando l'errata interpretazione del contratto per assenza di conflitto di interessi, nonché la dichiarata inammissibilità delle prove articolate.
Con ordinanza del 4.01.2021 i due procedimenti venivano riuniti e con successiva ordinanza del 26.02.2021 la Corte rigettava le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzate da entrambi gli appellanti. Gli appellanti producevano, unitamente alle note di precisazione delle conclusioni, scrittura privata del
5.09.2023 di transazione sottoscritta da IT e , dai rispettivi Parte_1
difensori, e da il quale aveva dichiarato di agire anche per conto degli Controparte_1
altri appellati e si era impegnato a far sottoscrivere l'accordo agli altri germani ed a versare la somma di € 15.000,00 in favore di entro il 31.07.2024. Parte_1
pag. 5/10 Sulla scorta di detto documento, gli appellanti chiedevano di differire il giudizio ovvero di rinviare le parti dinanzi ad un mediatore.
Gli appellati, tramite il difensore costituito, negavano la validità della transazione ed insistevano nella richiesta di decisione della controversia.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La Corte rileva, in via preliminare, che il documento prodotto non ha valore di transazione, poiché sottoscritto solo dagli appellanti e da uno degli appellati, e non risulta che sia stato mai eseguito. Gli appellati tutti hanno, inoltre, chiesto la decisione della controversia. Questa richiesta, unita alla circostanza che il documento non reca le sottoscrizione (necessarie e già previste nella predisposizione) degli altri germani e del difensore, e che il termine per l'esecuzione della transazione è CP_1
abbondantemente decorso, rende evidente il mancato raggiungimento dell'accordo transattivo tra tutte le parti.
La Corte non ritiene utile rinviare le parti dinanzi al mediatore ex art. 5 comma 2 del d.lgs. 28 del 2010, tenuto conto dello stato del procedimento, ormai maturo per la decisione anche in questo grado, e del tempo trascorso dalla proposta transattiva, accettata solo da uno degli appellati.
2.1. Nel merito, gli appelli devono essere rigettati in quanto infondati.
Il primo motivo di appello avanzato da e IT AR non può essere Pt_1
accolto.
Il procedimento in esame non è soggetto a mediazione obbligatoria, in quanto la domanda spiegata dagli attori è una domanda di annullamento del contratto, e non una domanda avente ad oggetto diritti reali. È irrilevante che l'oggetto del contratto sia il trasferimento di un diritto reale, in quanto la disposizione dell'art. 5 del D.lgs. 28/2010 si riferisce all'oggetto della domanda e non all'oggetto del contratto de quo. Questa interpretazione si ricava dal senso letterale della disposizione citata, in cui è presente proprio l'elencazione delle materie: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del pag. 6/10 danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”. L'interpretazione fornita dagli appellanti non è conforme al dettato legislativo, poiché la norma che subordina la proposizione della domanda ad una preventiva procedura stragiudiziale è norma di stretta interpretazione, ed è smentita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. 22736 del 2021).
Inoltre, si deve escludere che sia maturata la prescrizione quinquennale, che decorre – come correttamente evidenziato dagli appellanti – non dalla scoperta della stipula ma dalla data del contratto, ossia dal 29.08.2013. Alla data della notifica dell'atto di citazione del 18.08.2018, pertanto, non si era ancora verificata alcuna prescrizione
(irrilevante al riguardo la procedibilità della domanda, visto che l'effetto interruttivo di verifica dalla notifica dell'atto di citazione, anche qualora il giudizio si estingua o venga dichiarato improcedibile).
2.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Le richieste istruttorie articolate in primo grado dagli appellanti sono inammissibili e sono state, pertanto, correttamente rigettate dal giudice di prime cure, per cui si deve escludere la loro ammissione in questo procedimento. Nella motivazione della sentenza impugnata viene chiaramente indicato che la prova è inammissibile sia con riferimento al disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c., sia in quanto i capitoli relativi al pagamento del prezzo ed ai lavori di ristrutturazione sono formulati in modo generico ed indeterminato, senza alcuna contestualizzazione temporale e spaziale. Trattandosi di pagamento del prezzo di acquisto di un immobile, poi, non vi è motivo per superare il divieto di prova testimoniale, tanto più che l'importo era pari ad € 20.000,00 ed è impensabile che queste somme siano transitate in contanti tra le parti e senza neanche il rilascio di na ricevuta. L'esistenza di un accordo tra le parti nei termini illustrati dagli appellanti nelle memorie conclusionali in primo grado (che giustificherebbe l'ammissione delle prove in questa sede) è circostanza di fatto che amplia il thema decidendum, ed introduce un tema di prova inammissibile, in quanto menzionato solo dopo la conclusione del procedimento.
pag. 7/10 La sentenza impugnata ha correttamente argomentato sull'esistenza del conflitto di interessi, evidenziando che il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato può essere annullato anche se non abbia subito alcun pregiudizio dal suo compimento, purché vi sia una incompatibilità tra gli interessi del rappresentante e quelli del rappresentato, da valutare in concreto.
Nel caso di specie, la prova dell'incompatibilità può essere desunta dalla mancanza di accordo sulla vendita e, soprattutto, dal mancato pagamento del prezzo in favore dei rappresentati. Irrilevante la affermazione riportata dal notaio dell'avvenuto pagamento del prezzo prima della conclusione del contratto, visto che l'atto pubblico fa fede rispetto all'avvenuta ammissione del procuratore di aver ricevuto le somme dall'acquirente, ma non costituisce prova della veridicità dell'affermazione rispetto ai rappresentati, né dimostra in alcun modo che dette somme, se mai versate dall'acquirente al rappresentante dei venditori, siano state da questi poi inviate a questi ultimi. La tesi, peraltro, è poco verosimile, in quanto le somme sarebbero state corrisposte secondo gli appellanti almeno 7 anni prima dell'atto di vendita e 6 anni prima della procura generale: se lo scopo della procura fosse stata quella di consentire il passaggio del bene immobile già pagato, dopo la regolarizzazione della sua intestazione, sarebbe stato sufficiente un contratto preliminare in favore di e per Parte_1
persona da nominare, o altro contratto analogo.
Si deve, inoltre, ritenere provata la conoscenza del conflitto di interessi da parte del terzo acquirente, tenuto conto della mancata prova del versamento del prezzo e della comunanza di interessi tra rappresentante e terzo acquirente, desumibile dal rapporto di filiazione negato nell'atto pubblico. Il rapporto tra i faceva infatti presumere Pt_1
la sussistenza di una comunanza di interessi fra padre e figlio, incompatibile con l'obbligo del rappresentante di tutelare gli interessi dei rappresentati. Inoltre, siffatto elemento costituisce un indizio del proposito del rappresentante di favorire il soggetto terzo e della sicura conoscenza o conoscibilità del conflitto da parte di quest'ultimo. La decisione di primo grado appare in linea con la giurisprudenza di legititmità in tema di conflitto di interessi: difatti è pacifico “che ai fini dell'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi con il rappresentato a norma dell'art. 1394 c.c., la comunanza d'interessi fra rappresentante ed il terzo e la convivenza tra loro pag. 8/10 - specialmente quando questa sia determinata da rapporti di parentela o di coniugio - sono indizi che consentono al giudice del merito di ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, sia il proposito del rappresentante di favorire il terzo, sia la conoscenza effettiva o quanto meno la conoscibilità di tale situazione da parte del terzo.
Peraltro, l'accertamento circa la sussistenza del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato relativamente al contratto concluso dal rappresentante costituisce apprezzamento di fatto che, se congruamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di giudizio di cassazione” (In tal senso, Cass. n. 6755 del 2003, Cass n. 271 del
2017).
Si deve, poi, escludere che la specifica autorizzazione del rappresentato a contrarre anche con sé stesso (peraltro in totale assenza di predeterminazione del contenuto del contratto) possa autorizzare il rappresentante a concludere un contratto in conflitto di interessi. Detti elementi, di cui uno solo presente nella procura generale in questione, sono richiesti unicamente dall'art. 1395 c.c. per la validità del contratto che il rappresentante conclude con se stesso, quali cautele previste in via alternative dal legislatore per superare la presunzione legale circa l'esistenza connaturale in tale ipotesi del conflitto medesimo, attesa l'identità tra la persona del rappresentante e dell'altro contraente, mentre non rilevano i predetti elementi ai fini dell'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto con il rappresentato ex art. 1394 c.c.(cfr. Cass.
n. 11439 del 2022).
2.3. Anche l'ultimo motivo di appello, avanzato dal solo , deve Parte_1
essere rigettato. L'appellante, infatti, non ha fornito prova della realizzazione di miglioramenti nell'immobile oggetto del contratto annullato.
L'inammissibilità delle richieste istruttorie, nei termini affermati nel paragrafo precedente, deve essere ribadita anche per la capitolazione relativa ai lavori di ristrutturazione. La capitolazione appare, infatti, generica sia rispetto al tipo di lavori effettuati, sia rispetto al tempo della loro realizzazione ed al metodo di pagamento.
Anche in questo caso, appare inverosimile che di tutti i lavori di ristrutturazione non vi sia una traccia documentale (DIA o SCIA, fattura per acquisto materiali o per pagamento degli appaltatori o della manovalanza). Infine, non viene articolata alcuna prova in merito allo stato dell'immobile al momento dell'acquisto da parte del pag. 9/10 per cui non sarebbe possibile verificare l'effettiva realizzazione di Pt_1
miglioramenti.
La decisione di prime cure, di rigetto della domanda riconvenzionale, appare corretta e deve essere confermata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, per la cause di valore non superiore a € 26.000,00, in € 2.906,00 (€ 567,00 per la fase di studio, €
461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello proposto da EN BA avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Locri n. 919/2019, così provvede:
1. rigetta gli appelli;
2. condanna e IT AR, in solido, al pagamento, in favore Parte_1
di IA PI, MA PI, AL PI, EL Parte_2
PI e , delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € Controparte_1
2.906,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Luca Maio;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 07/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 198/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MISAGGI RICCARDO
appellante e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MAIO LUCA
CARMELA PINTONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._3
MAIO LUCA
MARIA PINTONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAIO C.F._4
LUCA
MATILDE PINTONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._5
MAIO LUCA
SALVATORE PINTONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._6
MAIO LUCA
DONATELLA PINTONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._7
MAIO LUCA
EN BA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._8
BOMBARDIERI FRANCESCO
appellati cui è riunita la causa civile di II grado (n. 199/2020 R.G.) tra
EN BA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._8
BOMBARDIERI FRANCESCO
appellante e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MAIO LUCA
CARMELA PINTONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._3
MAIO LUCA
MARIA PINTONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAIO C.F._4
LUCA
MATILDE PINTONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._5
MAIO LUCA
SALVATORE PINTONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._6
MAIO LUCA
DONATELLA PINTONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._7
MAIO LUCA
VINCENZO BA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._1
MISAGGI RICCARDO
appellati
CONCLUSIONI
per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Parte_1
per tutte le ragioni esposte, in riforma della sentenza n. 919/2019 del 17.09.2019 emessa dal Tribunale di Locri, in composizione monocratica, G.U. dott. Andrea Amadei, a conclusione del procedimento civile n. 1235/2018 R.G.A.C.C., depositata in cancelleria in data 17/09/2019 e non notificata, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza predetta:
a) In via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, atteso il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e per l'effetto e conseguenzialmente, la prescrizione dell'azione di annullamento del contratto;
pag. 2/10 b) Nel merito ed in via principale, rigettare la domanda di annullamento del contratto avanzata dalle parti attrici poiché infondata in fatto e diritto;
c) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse statuito l'annullamento del contratto di compravendita per notar del 29.08.2013, Repertorio N. 48.659, Per_1
Raccolta N. 16.544 (Registrato a Locri il 27.09.2013 n. 2596 Serie 1/T Reg. Gen. 18907
e Reg. Part. 12705), previa revoca dell'ordinanza istruttoria del 21 maggio 2019 e della statuizione ribadita nella sentenza gravata di inammissibilità della prova testimoniale e della c.t.u. e, conseguentemente, ammissione ed espletamento della prova testimoniale sui capitoli regolarmente formulati con la memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c., e ribaditi nel presente atto di appello con i testi indicati, anche alla luce dei chiarimenti forniti, delle integrazioni e dei poteri ufficiosi del Giudice, nonché c.t.u. sui quesiti indicati e su quelli che la Corte d'Appello adita riterrà funzionali e necessari in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata accertare e riconoscere che il sig.
ha diritto al rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la Parte_1 ristrutturazione, ripristino e miglioramento dell'immobile posseduto che hanno accresciuto il valore l'immobile di che trattasi, quantificate, alo stato, nella misura di €
26.000,00 (o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria e della c.t.u.).
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario.
per IT AR: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte, in riforma della sentenza n. 919/2019 del 17.09.2019 emessa dal
Tribunale di Locri, in composizione monocratica, G.U. dott. Andrea Amadei, a conclusione del procedimento civile n. 1235/2018 R.G.A.C.C., depositata in cancelleria in data 17/09/2019 e non notificata:
a) In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, atteso il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e per l'effetto e conseguenzialmente, la prescrizione dell'azione di annullamento del contratto;
b) sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto AR IT con riguardo alla domanda di annullamento del contratto;
pag. 3/10 c) nel merito ed in via principale, anche previa revoca dell'ordinanza istruttoria del 21 maggio 2019 e della statuizione ribadita nella sentenza gravata di inammissibilità della prova testimoniale. e, conseguentemente, ammissione ed espletamento della prova testimoniale, se ritenuta necessaria ai fini decisori, sul capitolo regolarmente formulato con la memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., e ribadito nel presente atto di appello con i testi indicati, anche alla luce dei chiarimenti forniti, delle integrazioni e dei poteri ufficiosi del Giudice, rigettare la domanda di annullamento del contratto avanzata dalle parti attrici poiché infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario.
per IA PI, MA PI, AL PI, EL Parte_2
PI e rigettare gli appelli proposti e confermare l'impugnata Controparte_1
sentenza;
Condannare gli appellanti alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, notificato il 18.08.2018, i germani convenivano in giudizio IT e , affermando di aver CP_1 Parte_1
conferito procura generale con atto notarile del 15.10.2012 a AR IT per compiere atti di disposizione del loro patrimonio, e di aver appreso che IT
AR aveva venduto al figlio , con atto per notaio del Pt_1 Per_1
29.08.2013, un appartamento per € 20.000, prezzo reputato di molto inferiore al valore di mercato dell'immobile, e comunque mai consegnato ai venditori. Gli attori chiedevano l'annullamento del contratto ex art. 1394 c.c. e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Si costituiva , che eccepiva la improcedibilità dell'azione per Parte_1
difetto di esperimento della mediazione obbligatoria, la conseguente prescrizione dell'azione di annullamento, e nel merito concludeva per il rigetto per infondatezza.
pag. 4/10 In via subordinata, il convenuto spiegava domanda riconvenzionale per ottenere il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, effettuata nel periodo successivo all'acquisto.
Si costituiva altresì IT AR, che formulava le medesime eccezioni preliminari e nel merito contestava la domanda degli attori, chiedendone il rigetto.
Le richieste istruttorie dei convenuti venivano ritenute inammissibili e, con sentenza n.
919/2019, il Tribunale di Locri accoglieva la domanda degli attori ed annullava il contratto di compravendita immobiliare, rigettando la domanda di risarcimento dei danni spiegata dagli attori e la domanda riconvenzionale avanzata da Parte_1
[...]
Con atto di citazione notificato il 15.3.2020, impugnava la predetta Parte_1 sentenza, riproponendo con il primo motivo l'eccezione di improcedibilità per difetto di mediazione e l'eccezione di prescrizione della azione, con il secondo motivo evidenziava l'errore in fatto ed in diritto della decisione sulla domanda di annullamento per inesistenza del conflitto di interessi, nonché del rigetto della domanda riconvenzionale di rimborso delle spese sostenute, con contestuale impugnazione dell'ordinanza di rigetto delle prove.
Con separato atto di appello notificato il 14.3.2020, IT AR impugnava la medesima sentenza, riproponendo con il primo motivo l'eccezione di improcedibilità per difetto di mediazione e l'eccezione di prescrizione della azione, con il secondo motivo contestando l'errata interpretazione del contratto per assenza di conflitto di interessi, nonché la dichiarata inammissibilità delle prove articolate.
Con ordinanza del 4.01.2021 i due procedimenti venivano riuniti e con successiva ordinanza del 26.02.2021 la Corte rigettava le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzate da entrambi gli appellanti. Gli appellanti producevano, unitamente alle note di precisazione delle conclusioni, scrittura privata del
5.09.2023 di transazione sottoscritta da IT e , dai rispettivi Parte_1
difensori, e da il quale aveva dichiarato di agire anche per conto degli Controparte_1
altri appellati e si era impegnato a far sottoscrivere l'accordo agli altri germani ed a versare la somma di € 15.000,00 in favore di entro il 31.07.2024. Parte_1
pag. 5/10 Sulla scorta di detto documento, gli appellanti chiedevano di differire il giudizio ovvero di rinviare le parti dinanzi ad un mediatore.
Gli appellati, tramite il difensore costituito, negavano la validità della transazione ed insistevano nella richiesta di decisione della controversia.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La Corte rileva, in via preliminare, che il documento prodotto non ha valore di transazione, poiché sottoscritto solo dagli appellanti e da uno degli appellati, e non risulta che sia stato mai eseguito. Gli appellati tutti hanno, inoltre, chiesto la decisione della controversia. Questa richiesta, unita alla circostanza che il documento non reca le sottoscrizione (necessarie e già previste nella predisposizione) degli altri germani e del difensore, e che il termine per l'esecuzione della transazione è CP_1
abbondantemente decorso, rende evidente il mancato raggiungimento dell'accordo transattivo tra tutte le parti.
La Corte non ritiene utile rinviare le parti dinanzi al mediatore ex art. 5 comma 2 del d.lgs. 28 del 2010, tenuto conto dello stato del procedimento, ormai maturo per la decisione anche in questo grado, e del tempo trascorso dalla proposta transattiva, accettata solo da uno degli appellati.
2.1. Nel merito, gli appelli devono essere rigettati in quanto infondati.
Il primo motivo di appello avanzato da e IT AR non può essere Pt_1
accolto.
Il procedimento in esame non è soggetto a mediazione obbligatoria, in quanto la domanda spiegata dagli attori è una domanda di annullamento del contratto, e non una domanda avente ad oggetto diritti reali. È irrilevante che l'oggetto del contratto sia il trasferimento di un diritto reale, in quanto la disposizione dell'art. 5 del D.lgs. 28/2010 si riferisce all'oggetto della domanda e non all'oggetto del contratto de quo. Questa interpretazione si ricava dal senso letterale della disposizione citata, in cui è presente proprio l'elencazione delle materie: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del pag. 6/10 danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”. L'interpretazione fornita dagli appellanti non è conforme al dettato legislativo, poiché la norma che subordina la proposizione della domanda ad una preventiva procedura stragiudiziale è norma di stretta interpretazione, ed è smentita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. 22736 del 2021).
Inoltre, si deve escludere che sia maturata la prescrizione quinquennale, che decorre – come correttamente evidenziato dagli appellanti – non dalla scoperta della stipula ma dalla data del contratto, ossia dal 29.08.2013. Alla data della notifica dell'atto di citazione del 18.08.2018, pertanto, non si era ancora verificata alcuna prescrizione
(irrilevante al riguardo la procedibilità della domanda, visto che l'effetto interruttivo di verifica dalla notifica dell'atto di citazione, anche qualora il giudizio si estingua o venga dichiarato improcedibile).
2.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Le richieste istruttorie articolate in primo grado dagli appellanti sono inammissibili e sono state, pertanto, correttamente rigettate dal giudice di prime cure, per cui si deve escludere la loro ammissione in questo procedimento. Nella motivazione della sentenza impugnata viene chiaramente indicato che la prova è inammissibile sia con riferimento al disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c., sia in quanto i capitoli relativi al pagamento del prezzo ed ai lavori di ristrutturazione sono formulati in modo generico ed indeterminato, senza alcuna contestualizzazione temporale e spaziale. Trattandosi di pagamento del prezzo di acquisto di un immobile, poi, non vi è motivo per superare il divieto di prova testimoniale, tanto più che l'importo era pari ad € 20.000,00 ed è impensabile che queste somme siano transitate in contanti tra le parti e senza neanche il rilascio di na ricevuta. L'esistenza di un accordo tra le parti nei termini illustrati dagli appellanti nelle memorie conclusionali in primo grado (che giustificherebbe l'ammissione delle prove in questa sede) è circostanza di fatto che amplia il thema decidendum, ed introduce un tema di prova inammissibile, in quanto menzionato solo dopo la conclusione del procedimento.
pag. 7/10 La sentenza impugnata ha correttamente argomentato sull'esistenza del conflitto di interessi, evidenziando che il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato può essere annullato anche se non abbia subito alcun pregiudizio dal suo compimento, purché vi sia una incompatibilità tra gli interessi del rappresentante e quelli del rappresentato, da valutare in concreto.
Nel caso di specie, la prova dell'incompatibilità può essere desunta dalla mancanza di accordo sulla vendita e, soprattutto, dal mancato pagamento del prezzo in favore dei rappresentati. Irrilevante la affermazione riportata dal notaio dell'avvenuto pagamento del prezzo prima della conclusione del contratto, visto che l'atto pubblico fa fede rispetto all'avvenuta ammissione del procuratore di aver ricevuto le somme dall'acquirente, ma non costituisce prova della veridicità dell'affermazione rispetto ai rappresentati, né dimostra in alcun modo che dette somme, se mai versate dall'acquirente al rappresentante dei venditori, siano state da questi poi inviate a questi ultimi. La tesi, peraltro, è poco verosimile, in quanto le somme sarebbero state corrisposte secondo gli appellanti almeno 7 anni prima dell'atto di vendita e 6 anni prima della procura generale: se lo scopo della procura fosse stata quella di consentire il passaggio del bene immobile già pagato, dopo la regolarizzazione della sua intestazione, sarebbe stato sufficiente un contratto preliminare in favore di e per Parte_1
persona da nominare, o altro contratto analogo.
Si deve, inoltre, ritenere provata la conoscenza del conflitto di interessi da parte del terzo acquirente, tenuto conto della mancata prova del versamento del prezzo e della comunanza di interessi tra rappresentante e terzo acquirente, desumibile dal rapporto di filiazione negato nell'atto pubblico. Il rapporto tra i faceva infatti presumere Pt_1
la sussistenza di una comunanza di interessi fra padre e figlio, incompatibile con l'obbligo del rappresentante di tutelare gli interessi dei rappresentati. Inoltre, siffatto elemento costituisce un indizio del proposito del rappresentante di favorire il soggetto terzo e della sicura conoscenza o conoscibilità del conflitto da parte di quest'ultimo. La decisione di primo grado appare in linea con la giurisprudenza di legititmità in tema di conflitto di interessi: difatti è pacifico “che ai fini dell'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi con il rappresentato a norma dell'art. 1394 c.c., la comunanza d'interessi fra rappresentante ed il terzo e la convivenza tra loro pag. 8/10 - specialmente quando questa sia determinata da rapporti di parentela o di coniugio - sono indizi che consentono al giudice del merito di ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, sia il proposito del rappresentante di favorire il terzo, sia la conoscenza effettiva o quanto meno la conoscibilità di tale situazione da parte del terzo.
Peraltro, l'accertamento circa la sussistenza del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato relativamente al contratto concluso dal rappresentante costituisce apprezzamento di fatto che, se congruamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di giudizio di cassazione” (In tal senso, Cass. n. 6755 del 2003, Cass n. 271 del
2017).
Si deve, poi, escludere che la specifica autorizzazione del rappresentato a contrarre anche con sé stesso (peraltro in totale assenza di predeterminazione del contenuto del contratto) possa autorizzare il rappresentante a concludere un contratto in conflitto di interessi. Detti elementi, di cui uno solo presente nella procura generale in questione, sono richiesti unicamente dall'art. 1395 c.c. per la validità del contratto che il rappresentante conclude con se stesso, quali cautele previste in via alternative dal legislatore per superare la presunzione legale circa l'esistenza connaturale in tale ipotesi del conflitto medesimo, attesa l'identità tra la persona del rappresentante e dell'altro contraente, mentre non rilevano i predetti elementi ai fini dell'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto con il rappresentato ex art. 1394 c.c.(cfr. Cass.
n. 11439 del 2022).
2.3. Anche l'ultimo motivo di appello, avanzato dal solo , deve Parte_1
essere rigettato. L'appellante, infatti, non ha fornito prova della realizzazione di miglioramenti nell'immobile oggetto del contratto annullato.
L'inammissibilità delle richieste istruttorie, nei termini affermati nel paragrafo precedente, deve essere ribadita anche per la capitolazione relativa ai lavori di ristrutturazione. La capitolazione appare, infatti, generica sia rispetto al tipo di lavori effettuati, sia rispetto al tempo della loro realizzazione ed al metodo di pagamento.
Anche in questo caso, appare inverosimile che di tutti i lavori di ristrutturazione non vi sia una traccia documentale (DIA o SCIA, fattura per acquisto materiali o per pagamento degli appaltatori o della manovalanza). Infine, non viene articolata alcuna prova in merito allo stato dell'immobile al momento dell'acquisto da parte del pag. 9/10 per cui non sarebbe possibile verificare l'effettiva realizzazione di Pt_1
miglioramenti.
La decisione di prime cure, di rigetto della domanda riconvenzionale, appare corretta e deve essere confermata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, per la cause di valore non superiore a € 26.000,00, in € 2.906,00 (€ 567,00 per la fase di studio, €
461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello proposto da EN BA avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Locri n. 919/2019, così provvede:
1. rigetta gli appelli;
2. condanna e IT AR, in solido, al pagamento, in favore Parte_1
di IA PI, MA PI, AL PI, EL Parte_2
PI e , delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € Controparte_1
2.906,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Luca Maio;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 07/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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