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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/06/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3186/2024 promossa da:
cf. , con il patrocinio dell'Avv. Elena Parte_1 C.F._1
Uccelli
e
(cf. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Francesco Donati
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.6.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 1/8/2024 ricorso Pt_1 CP_1 congiunto per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Livorno il giorno 2/10/2020 alle condizioni
1 richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 6.11.2024 (sent.
n.345/2024 pubblicata il 11.11.2024, divenuta irrevocabile il 22.2.2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
5.6.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (6.11.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli minori Per
ed Il tutto come da dispositivo. Per_2
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il giorno 2/10/2020 tra e trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2020
Parte 1 n.170.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Nella casa coniugale sita in Livorno, Via L. Cambini 37 continuerà ad abitare il sig. che si farà carico per intero del pagamento delle rate in CP_1
2 scadenza del mutuo gravante sull'immobile. La sig.ra si è già trasferita Pt_1 presso l'abitazione dei genitori;
Per 2) I figli minori ed restano affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_2 genitori, con collocamento equivalente presso i genitori e residenza presso la madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità sui figli, nei periodi di rispettiva permanenza dei minori con il singolo genitore. I genitori si impegnano a essere presenti e partecipi nell'educazione, nella crescita e nella formazione dei figli e a concorrere in ogni possibile modo al loro benessere psico-fisico, assecondando le loro inclinazioni ed evitandoli ogni disagio;
3) I figli minori frequenteranno in misura paritaria i genitori, secondo lo schema, ad alternanza settimanale, 2 giorni con il padre, 3 giorni con la madre,
2 giorni con il padre e così via di seguito. Il genitore con il quale i figli pernotteranno andrà a prenderli all'uscita di scuola (alle ore 9.00 nei periodi festivi) e li riaccompagnerà a scuola il mattino successivo (alle ore 9.00 nei periodi festivi) Per quanto concerne i periodi natalizi, pasquali e festivi, verrà seguito il principio dell'alternanza per anni, e quindi il 24/12 con un genitore, il
25/12 con l'altro genitore, il 26/12 con l'uno e il 31/12 con l'altro, l'1/1 con l'uno e il 6/1 con l'altro; il periodo pasquale, sempre con alternanza annuale, dal venerdì dalle 10.30 al lunedì di pasquetta sino alle ore 19.00; i compleanni dei minori, qualora non festeggiati congiuntamente con entrambe le figure genitoriali, saranno trascorsi ad anni alterni con l'uno ovvero con l'altro genitore, così come i compleanni dei genitori. Inoltre, i figli trascorreranno 15 giorni, anche non continuativi, d'estate con ciascuno dei genitori, in periodi da concordare entro il 31/5 di ogni anno, tenendo conto dei periodi di ferie dei genitori concessi dai datori di lavoro. Sono sempre validi diversi accordi tra le parti, nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli e lavorativi dei genitori.
4) I genitori provvederanno in via diretta al mantenimento dei figli;
le spese straordinarie necessarie per i figli, individuate secondo le Linee guida elaborate dal CNF, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, così come le spese scolastiche, comprensive della mensa, che saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
l'Assegno Unico e Universale attualmente in vigore e/o eventuali assegni familiari saranno percepiti integralmente dalla madre
5) i ricorrenti provvederanno a pagare il 50% ciascuno delle utenze della casa familiare riferite ai consumi sino al 31 maggio 2024, nonché le rate condominiali scadute sino al medesimo 31 maggio 2024; dal 1° giugno 2024 le medesime utenze domestiche del suddetto immobile saranno interamente a carico del sig. CP_1
3 6)Ai fini della risoluzione della crisi familiare e per la definizione di pendenze economiche tra le parti, i coniugi convengono quanto segue in merito alla casa familiare sita in Livorno, Via Leonardo Cambini 37: la sig.ra si Parte_1 impegna ed obbliga, entro tre mesi dal deposito della sentenza di divorzio, a trasferire in favore del sig. la propria quota di Controparte_1 comproprietà, pari al 50% della piena proprietà dell'abitazione coniugale e della pertinenza C/6, sita nel Comune di Livorno, il tutto, censito al Catasto
Fabbricati del suddetto Comune come segue:
- Foglio 28, particella 204, subalterno 609, cat. A/2 quanto all'appartamento;
Foglio 28, particella 204, subalterno 613, cat. C/6 quanto alla pertinenza, Via
Leonardo Cambini 37.
Il predetto trasferimento è subordinato all'adesione, da parte dell'Istituto di credito erogante il mutuo, all'accollo liberatorio esterno del mutuo da parte del sig. con conseguente liberazione dell'accollato e trasferimento CP_1 dell'obbligazione all'accollante.
Il Sig. sino alla data dell'accollo liberatorio esterno, si impegna ed CP_1 obbliga a subentrare alla signora verso la Banca mutuante e si obbliga Pt_1
a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori.
Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, a seguito del deposito della sentenza di divorzio.
7)Dichiarano quindi i coniugi di avere risolto e definito, con il presente accordo, ogni pendenza economica tra loro pendente e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Spese legali compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 5/06/2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3186/2024 promossa da:
cf. , con il patrocinio dell'Avv. Elena Parte_1 C.F._1
Uccelli
e
(cf. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Francesco Donati
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.6.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 1/8/2024 ricorso Pt_1 CP_1 congiunto per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Livorno il giorno 2/10/2020 alle condizioni
1 richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 6.11.2024 (sent.
n.345/2024 pubblicata il 11.11.2024, divenuta irrevocabile il 22.2.2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
5.6.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (6.11.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli minori Per
ed Il tutto come da dispositivo. Per_2
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il giorno 2/10/2020 tra e trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2020
Parte 1 n.170.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Nella casa coniugale sita in Livorno, Via L. Cambini 37 continuerà ad abitare il sig. che si farà carico per intero del pagamento delle rate in CP_1
2 scadenza del mutuo gravante sull'immobile. La sig.ra si è già trasferita Pt_1 presso l'abitazione dei genitori;
Per 2) I figli minori ed restano affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_2 genitori, con collocamento equivalente presso i genitori e residenza presso la madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità sui figli, nei periodi di rispettiva permanenza dei minori con il singolo genitore. I genitori si impegnano a essere presenti e partecipi nell'educazione, nella crescita e nella formazione dei figli e a concorrere in ogni possibile modo al loro benessere psico-fisico, assecondando le loro inclinazioni ed evitandoli ogni disagio;
3) I figli minori frequenteranno in misura paritaria i genitori, secondo lo schema, ad alternanza settimanale, 2 giorni con il padre, 3 giorni con la madre,
2 giorni con il padre e così via di seguito. Il genitore con il quale i figli pernotteranno andrà a prenderli all'uscita di scuola (alle ore 9.00 nei periodi festivi) e li riaccompagnerà a scuola il mattino successivo (alle ore 9.00 nei periodi festivi) Per quanto concerne i periodi natalizi, pasquali e festivi, verrà seguito il principio dell'alternanza per anni, e quindi il 24/12 con un genitore, il
25/12 con l'altro genitore, il 26/12 con l'uno e il 31/12 con l'altro, l'1/1 con l'uno e il 6/1 con l'altro; il periodo pasquale, sempre con alternanza annuale, dal venerdì dalle 10.30 al lunedì di pasquetta sino alle ore 19.00; i compleanni dei minori, qualora non festeggiati congiuntamente con entrambe le figure genitoriali, saranno trascorsi ad anni alterni con l'uno ovvero con l'altro genitore, così come i compleanni dei genitori. Inoltre, i figli trascorreranno 15 giorni, anche non continuativi, d'estate con ciascuno dei genitori, in periodi da concordare entro il 31/5 di ogni anno, tenendo conto dei periodi di ferie dei genitori concessi dai datori di lavoro. Sono sempre validi diversi accordi tra le parti, nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli e lavorativi dei genitori.
4) I genitori provvederanno in via diretta al mantenimento dei figli;
le spese straordinarie necessarie per i figli, individuate secondo le Linee guida elaborate dal CNF, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, così come le spese scolastiche, comprensive della mensa, che saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
l'Assegno Unico e Universale attualmente in vigore e/o eventuali assegni familiari saranno percepiti integralmente dalla madre
5) i ricorrenti provvederanno a pagare il 50% ciascuno delle utenze della casa familiare riferite ai consumi sino al 31 maggio 2024, nonché le rate condominiali scadute sino al medesimo 31 maggio 2024; dal 1° giugno 2024 le medesime utenze domestiche del suddetto immobile saranno interamente a carico del sig. CP_1
3 6)Ai fini della risoluzione della crisi familiare e per la definizione di pendenze economiche tra le parti, i coniugi convengono quanto segue in merito alla casa familiare sita in Livorno, Via Leonardo Cambini 37: la sig.ra si Parte_1 impegna ed obbliga, entro tre mesi dal deposito della sentenza di divorzio, a trasferire in favore del sig. la propria quota di Controparte_1 comproprietà, pari al 50% della piena proprietà dell'abitazione coniugale e della pertinenza C/6, sita nel Comune di Livorno, il tutto, censito al Catasto
Fabbricati del suddetto Comune come segue:
- Foglio 28, particella 204, subalterno 609, cat. A/2 quanto all'appartamento;
Foglio 28, particella 204, subalterno 613, cat. C/6 quanto alla pertinenza, Via
Leonardo Cambini 37.
Il predetto trasferimento è subordinato all'adesione, da parte dell'Istituto di credito erogante il mutuo, all'accollo liberatorio esterno del mutuo da parte del sig. con conseguente liberazione dell'accollato e trasferimento CP_1 dell'obbligazione all'accollante.
Il Sig. sino alla data dell'accollo liberatorio esterno, si impegna ed CP_1 obbliga a subentrare alla signora verso la Banca mutuante e si obbliga Pt_1
a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori.
Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, a seguito del deposito della sentenza di divorzio.
7)Dichiarano quindi i coniugi di avere risolto e definito, con il presente accordo, ogni pendenza economica tra loro pendente e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Spese legali compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 5/06/2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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