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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.1535 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 1535 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 marzo 2025, alle ore 9:35 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per 'avv. RUSSO GIUSEPPA Parte_1
Per l'avv. MARCEDONE IVANO , oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. DE LUCA CRISTINA
L'avv. RUSSO contesta la relazione di CTU soprattutto nella parte in cui non ha giustificato il calo di peso del ricorrente;
chiedendo il rinnovo delle operazioni peritali;
in subordine, chiede porsi la causa in decisione. L'avv. DE LUCA insiste in memoria e chiede che la causa venga posta in decisione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G. 1535/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 25.03.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1535/2024 tra
( ) nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Siracusa, viale Santa Panagia n. 81, presso lo studio dell'avv. RUSSO Giuseppa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
contro con sede centrale in Controparte_2
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Siracusa, C.so Gelone n. 90, presso sede Prov.le e rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
MARCEDONE Ivano per mandato generale alle liti del 21.07.2015 per notaio rep. n. Persona_1
80974/21569;
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18/1980 e dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità ai sensi della Legge 104/90.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che
2 la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 26.03.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 10.04.2024) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità, pretesa che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , più specificamente, nella relazione scritta Persona_2
depositata il 24.02.2024, non ha riconosciuto i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità ed ha accertato che: “In risposta al quesito postomi, ritengo che sia invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, ma che non ricorrano le condizioni previste per la indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
o che necessiti di un'assistenza continua non essendo più in grado di compiere gli atti ordinari della vita), e che sia da riconoscere portatore di handicap art. 3 comma 1 far data dall'epoca della visita medico-legale del 15/05/2023”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente atto di Parte_1
contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il
CTU aveva sottostimato le patologie del ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. , il quale, all'esito dell'esame peritale, confermava Persona_3
sostanzialmente i risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, concludendo nel senso di ritenere che “Alla luce di quanto sopra, condividendo le considerazioni a suo tempo espresse nella sua relazione dal dott. , rispondendo ai quesiti postimi dal sig. Giudice del lavoro, Per_2
giudico che il sig. , per le infermità al momento riscontrate, sia da considerarsi Parte_1
invalido al 100%, ma che non sussistano i requisiti per la concessione della indennità di accompagnamento”.
All'udienza del 25.03.2025, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione deve ritenersi infondata.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché il ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto né del riconoscimento dello status di portatore di
3 handicap in condizioni di gravità, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibili di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Le contestazioni alla CTU sollevate dal ricorrente in data odierna appaiono, poi, superate dalle affermazioni del Consulente che ha specificato “In atto non ho rilevato disturbi disfagici che giustifichino la perdita di peso lamentata dal paziente, su cui, fra l'altro, non si soffermano i vari specialisti (oncologo, andrologo, neurologo) che lo hanno in cura, e che potrebbe essere semplicemente legata ad una incongrua alimentazione”.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite, avuto riguardo alla dichiarazione reddituale in atti, devono essere dichiarate irripetibili. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 10.04.2024 a seguito di ATP:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 24.02.2024 a firma del dott. , come confermato dalla Persona_2
relazione peritale depositata il 30.12.2024 a firma del dott. ; Persona_3
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_2
con separato decreto;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Siracusa, 25/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 1535 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 marzo 2025, alle ore 9:35 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per 'avv. RUSSO GIUSEPPA Parte_1
Per l'avv. MARCEDONE IVANO , oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. DE LUCA CRISTINA
L'avv. RUSSO contesta la relazione di CTU soprattutto nella parte in cui non ha giustificato il calo di peso del ricorrente;
chiedendo il rinnovo delle operazioni peritali;
in subordine, chiede porsi la causa in decisione. L'avv. DE LUCA insiste in memoria e chiede che la causa venga posta in decisione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G. 1535/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 25.03.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1535/2024 tra
( ) nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Siracusa, viale Santa Panagia n. 81, presso lo studio dell'avv. RUSSO Giuseppa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
contro con sede centrale in Controparte_2
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Siracusa, C.so Gelone n. 90, presso sede Prov.le e rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
MARCEDONE Ivano per mandato generale alle liti del 21.07.2015 per notaio rep. n. Persona_1
80974/21569;
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18/1980 e dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità ai sensi della Legge 104/90.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che
2 la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 26.03.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 10.04.2024) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità, pretesa che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , più specificamente, nella relazione scritta Persona_2
depositata il 24.02.2024, non ha riconosciuto i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità ed ha accertato che: “In risposta al quesito postomi, ritengo che sia invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, ma che non ricorrano le condizioni previste per la indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
o che necessiti di un'assistenza continua non essendo più in grado di compiere gli atti ordinari della vita), e che sia da riconoscere portatore di handicap art. 3 comma 1 far data dall'epoca della visita medico-legale del 15/05/2023”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente atto di Parte_1
contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il
CTU aveva sottostimato le patologie del ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. , il quale, all'esito dell'esame peritale, confermava Persona_3
sostanzialmente i risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, concludendo nel senso di ritenere che “Alla luce di quanto sopra, condividendo le considerazioni a suo tempo espresse nella sua relazione dal dott. , rispondendo ai quesiti postimi dal sig. Giudice del lavoro, Per_2
giudico che il sig. , per le infermità al momento riscontrate, sia da considerarsi Parte_1
invalido al 100%, ma che non sussistano i requisiti per la concessione della indennità di accompagnamento”.
All'udienza del 25.03.2025, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione deve ritenersi infondata.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché il ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto né del riconoscimento dello status di portatore di
3 handicap in condizioni di gravità, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibili di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Le contestazioni alla CTU sollevate dal ricorrente in data odierna appaiono, poi, superate dalle affermazioni del Consulente che ha specificato “In atto non ho rilevato disturbi disfagici che giustifichino la perdita di peso lamentata dal paziente, su cui, fra l'altro, non si soffermano i vari specialisti (oncologo, andrologo, neurologo) che lo hanno in cura, e che potrebbe essere semplicemente legata ad una incongrua alimentazione”.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite, avuto riguardo alla dichiarazione reddituale in atti, devono essere dichiarate irripetibili. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 10.04.2024 a seguito di ATP:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 24.02.2024 a firma del dott. , come confermato dalla Persona_2
relazione peritale depositata il 30.12.2024 a firma del dott. ; Persona_3
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_2
con separato decreto;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Siracusa, 25/03/2025
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dott.ssa Maddalena Vetta
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