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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 656/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1368/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249014624104000 CONTRIBUTI CONS 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe e la sottostante cartella di pagamento.
Nessuno si è costituito per le controparti.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Deve preliminarmente ricordarsi che per il prevalente indirizzo giurisprudenziale nell'ambito di contributi consortili si applica il termine decennale di prescrizione (Cass. civ., n. 21625/2023, ord.).
Occorre richiamare il recente orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., n. 34336/2025, ord.) secondo cui:
«Il combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e 12, commi 1 e 2, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 porta a distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente al compimento delle attività amministrative (riscossiva compresa) le ingiunzioni di pagamento:
a) non in scadenza “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”, ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni;
b) in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 ciò che realizza una situazione di riequilibrio rispetto alla previsione dell'art. 68, comma 4-bis, lett. d) d.l. n. 18 del 2020.»
Nel caso che ci occupa la prodromica cartella di pagamento è stata notificata (dato incontestato dalla parte ricorrente) il 18 ottobre 2013, sicché, secondo le superiori coordinate, trova applicazione la sospensione di cui all'ipotesi a) differendo il relativo termine al 7 aprile 2025, con conseguente tempestività dell'intimazione impugnata, notificata il 28 gennaio 2025.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, nulla dovendosi disporre sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio della controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1368/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249014624104000 CONTRIBUTI CONS 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe e la sottostante cartella di pagamento.
Nessuno si è costituito per le controparti.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Deve preliminarmente ricordarsi che per il prevalente indirizzo giurisprudenziale nell'ambito di contributi consortili si applica il termine decennale di prescrizione (Cass. civ., n. 21625/2023, ord.).
Occorre richiamare il recente orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., n. 34336/2025, ord.) secondo cui:
«Il combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e 12, commi 1 e 2, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 porta a distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente al compimento delle attività amministrative (riscossiva compresa) le ingiunzioni di pagamento:
a) non in scadenza “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”, ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni;
b) in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 ciò che realizza una situazione di riequilibrio rispetto alla previsione dell'art. 68, comma 4-bis, lett. d) d.l. n. 18 del 2020.»
Nel caso che ci occupa la prodromica cartella di pagamento è stata notificata (dato incontestato dalla parte ricorrente) il 18 ottobre 2013, sicché, secondo le superiori coordinate, trova applicazione la sospensione di cui all'ipotesi a) differendo il relativo termine al 7 aprile 2025, con conseguente tempestività dell'intimazione impugnata, notificata il 28 gennaio 2025.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, nulla dovendosi disporre sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio della controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.