Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 656
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Tempestività dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha ritenuto che, in applicazione della giurisprudenza in materia di sospensione dei termini durante l'emergenza pandemica, l'intimazione di pagamento fosse tempestiva, poiché la cartella di pagamento originaria era stata notificata in data anteriore alla sospensione, con conseguente differimento del termine di prescrizione. Pertanto, l'intimazione notificata in data successiva ma entro il termine prorogato è considerata valida.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 656
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 656
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo